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Regolamento del Gran Consiglio di Soletta

117 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
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Indice delle disposizioni (117)

§ 1 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 2 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 4 Regolamento del Consiglio del Cantone di Soletta § 5 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 5bis Regolamento Interno del Consiglio Cantonale di Soletta § 5quater Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta - Doveri dei Titolari di Accesso § 5quinquies Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 5sexies Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 5ter Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 6 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 7 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta - Convocazione § 8 Regolamento Aziendale del Gran Consiglio di Soletta § 9 Regolamento del Gran Consiglio del Cantone di Soletta § 10 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 11 Regolamento Interno del Consiglio Cantonale di Soletta § 12 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 14 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 15 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 16 Regolamento Interno del Consiglio Cantonale di Soletta § 17 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 18 Regolamento interno del Consiglio Cantonale di Soletta § 19 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 20 Regolamento del Gran Consiglio del Canton Soletta § 21 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 22 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 23 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 24 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 25 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 26 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 27 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 28 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 28bis Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 29 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 30 Regolamento del Consiglio del Cantone di Soletta § 30bis Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 30ter Regolamento interno del Consiglio Cantonale di Soletta § 31 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 32 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 33 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 34 Regolamento del Gran Consiglio del Canton Soletta § 34bis Regolamento Interno del Gran Consiglio del Canton Soletta § 35 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta - Indennità di Seduta § 36 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 37 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 38 Regolamento del Gran Consiglio del Cantone di Soletta § 39 Regolamento Interno del Consiglio Cantonale di Soletta § 40 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta - Presenza § 41 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 42 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 43 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 44 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 45 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 46 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 47 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 48 Regolamento del Gran Consiglio del Canton Soletta § 49 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 50 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 51 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 52 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 53 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 54 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 55 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 56 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 57 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 58 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 59 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 60 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta - Mozioni Divisibili § 61 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 61bis Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 61quater Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 61ter Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 62 Regolamento del Consiglio del Cantone di Soletta § 63 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 64 Regolamento interno del Consiglio Cantonale di Soletta § 65 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 66 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 67 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 68 Regolamento del Gran Consiglio del Cantone di Soletta § 69 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 70 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 71 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 72 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 73 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 74 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 76 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 77 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 78 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 79 Regolamento del Gran Consiglio del Cantone di Soletta § 80 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 81 Regolamento del Consiglio del Cantone di Soletta § 81bis Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 81ter Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 83 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 84 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 85 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 86 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 87 Regolamento del Gran Consiglio del Canton Soletta § 87bis Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 88 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 88bis Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 88octies Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 88quater Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 88quinquies Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 88septies Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 88sexies Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 88ter Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 89 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 90 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 91 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 92 Regolamento interno del Consiglio cantonale di Soletta § 93 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 94 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 95 Regolamento interno del Gran Consiglio di Soletta § 95bis Regolamento interno del Consiglio cantonale di Soletta § 96 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 97 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta § 98 Regolamento del Consiglio Cantonale di Soletta

Testo normativo (117 Articoli)

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.

1. In questo regolamento, le designazioni personali maschili e femminili comprendono sempre anche persone dell'altro sesso.

Costituzione

1. Il Consiglio cantonale delibera sulla validità della sua elezione nella seduta costitutiva.

2. Il Consiglio di Stato presenta un rapporto e formula una proposta riguardo le elezioni del Consiglio cantonale.

3. I verbali elettorali vengono approvati per circoscrizione. I membri della circoscrizione interessata non possono né partecipare alla discussione né votare.

4. Dopo la validazione, il Consiglio nomina la sua presidenza. Successivamente, i membri del Consiglio prestano il giuramento di carica.

Costituzione

1. Il presidente anziano riceve il giuramento di carica dal nuovo presidente, e il presidente riceve il giuramento dai membri del consiglio.

2. La formula del giuramento è la seguente: "Giurate davanti alla vostra coscienza di rispettare la Costituzione e le leggi della Confederazione e del Cantone, di adempiere fedelmente ai doveri del vostro ufficio e di astenervi da tutto ciò che potrebbe mettere in pericolo l'esistenza e l'onore del Paese."

3. Chi non presta il giuramento di carica rinuncia alla carica.

Costituzione

1. Dopo la costituzione, il Consiglio cantonale esamina e approva i verbali delle elezioni del Consiglio di Stato. § 2 comma 2 si applica mutatis mutandis.

2. Una volta accertata la validità delle elezioni del Consiglio di Stato, il Consiglio cantonale determina l'inizio del mandato dei nuovi consiglieri di Stato eletti.

3. I membri del Consiglio di Stato prestano giuramento d'ufficio al presidente del Consiglio cantonale.

Operazioni Digitali del Consiglio

1. Nella misura tecnicamente possibile al momento opportuno, le seguenti operazioni devono essere effettuate attraverso il sistema di informazione del consiglio

a) Divulgazione degli interessi (§ 25 della Legge del Consiglio Cantonale del 24 settembre 1989);

b) Divulgazione delle informazioni personali (§ 26 della Legge del Consiglio Cantonale);

c) Presentazione di proposte relative alla materia (§ 48);

e) Presentazione di iniziative (§ 79);

f) Presentazione di un'obiezione contro un regolamento o una modifica del regolamento (§ 90).

Operazioni Digitali del Consiglio

1. I soggetti autorizzati devono garantire che, durante l'utilizzo del sistema informatico protetto, i segreti d'ufficio e di commissione siano sempre rispettati e che sia escluso qualsiasi uso o impiego abusivo dei dati da parte di terzi.

2. La direzione del consiglio può emettere condizioni d'uso con ulteriori obblighi e stabilire, in particolare, requisiti minimi per la sicurezza dei dati.

Operazioni Digitali del Consiglio

1. Tutte le persone con diritto di accesso ai sensi del §5ter hanno accesso ai seguenti dati

a) tutte le informazioni e i documenti pubblici ai sensi del 3quinquies della Legge sul Gran Consiglio del 24 settembre 1989;

b) proposte e relativi atti sui temi di discussione del plenum del consiglio trattati in seduta segreta ai sensi del § 7 comma 1 della Legge sul Gran Consiglio;

c) proposte e relativi atti sui temi di discussione del plenum del consiglio che non sono pubblici ai sensi del 3quinquies comma 2 della Legge sul Gran Consiglio;

d) informazioni generali sulle commissioni e sulle loro riunioni, come piani delle sedute, inviti e promemoria;

e) proposte e relativi atti sui temi di discussione delle commissioni, purché non contengano segreti d'ufficio ai sensi del § 34 della Legge sul Gran Consiglio o non siano stati trattati in seduta segreta ai sensi del § 17 comma 2 della stessa Legge;

f) registrazioni delle discussioni e delle deliberazioni su proposte o affari ai sensi della lettera e.

Operazioni Digitali del Consiglio

1. Sulle proposte e i documenti relativi agli oggetti di discussione delle commissioni, che contengono segreti d'ufficio ai sensi del § 34 della Legge sul Consiglio Cantonale del 24 settembre 1989 o che sono stati trattati in consultazioni segrete ai sensi del § 17 comma 2 della Legge sul Consiglio Cantonale, hanno accesso

a) i membri del Consiglio Cantonale, nella misura in cui si tratti di proposte e documenti relativi a oggetti di discussione delle commissioni di cui fanno parte;

b) i membri del Governo e il Cancelliere di Stato;

c) il Segretario del Consiglio;

d) il Capo del Controllo Finanziario, il Capo dell'Ufficio delle Finanze, i collaboratori dei Servizi Parlamentari, altre persone che lavorano per i Servizi Parlamentari, i Segretari di Dipartimento e il Vice-Cancelliere di Stato, nella misura in cui sia coinvolto il loro ambito di competenza.

Operazioni Digitali del Consiglio

1. Hanno accesso al sistema informatico protetto del Consiglio Cantonale nel rispetto dei segreti d'ufficio e delle sedute previsti dalla legge

a) i membri del Consiglio Cantonale;

b) i membri del Consiglio di Stato e il cancelliere di Stato;

c) il segretario del Consiglio;

d) il capo del controllo finanziario;

e) il capo dell'ufficio delle finanze;

f) il personale dei servizi del Parlamento e altre persone che lavorano per i servizi del Parlamento;

g) i segretari dei dipartimenti e il vice cancelliere di Stato.

**Sessione - Disposizioni Generali**

1. Il consiglio cantonale si riunisce periodicamente in sessioni.

2. In accordo con il consiglio di governo, la direzione del consiglio stabilisce il piano delle sessioni. Essa può decidere un piano fino a quattro anni in anticipo.

3. Le sessioni durano di norma due o tre giorni.

Sessioni - Disposizioni Generali

1. L'ordine del giorno è pubblicato nel sistema d'informazione del consiglio entro e non oltre 10 giorni prima dell'inizio della sessione. I membri del consiglio cantonale ricevono una notifica al momento della pubblicazione.

2. I progetti e i documenti pertinenti che devono essere esaminati devono essere resi accessibili tempestivamente nel sistema d'informazione del consiglio.

Sessioni - Disposizioni Generali

1. La relazione annuale del Consiglio di Governo dovrebbe essere discussa nella prima metà dell'anno, mentre il piano integrato delle attività e finanziario e il preventivo per l'anno successivo dovrebbero essere esaminati nella seconda metà dell'anno.

Sessioni - Rapporto con il Pubblico

1. Luogo, orario e ordine del giorno delle sessioni devono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale.

2. ...

3. ...

Sessioni - Rapporto con il Pubblico

1. Il Presidente, cinque membri o il Consiglio di governo possono richiedere una consulenza segreta. Su tale richiesta si voterà a porte chiuse, escludendo il pubblico.

2. L'autorizzazione per riprese video e audio viene negata se è necessario per garantire un corretto trattamento degli affari o se è stata decisa una consulenza segreta.

Sessioni - Rapporto con il Pubblico

1. Le persone che disturbano le trattative sono ammonite alla calma dal Presidente. Se continuano a disturbare, il Presidente le allontana dalla sala, se necessario, con forza pubblica.

2. Se le trattative sono disturbate in modo persistente, il Presidente può far sgomberare la tribuna.

Organizzazione - Direzione del Consiglio

1. Se in una seduta del Consiglio cantonale il presidente e i vicepresidenti o i conteggiatori di voti sono assenti, il Consiglio elegge dei sostituti, eventualmente sotto la direzione del membro più anziano presente.

2. Nelle sedute della direzione del Consiglio, i presidenti dei gruppi possono farsi rappresentare da membri del loro gruppo.

3. Se un presidente di gruppo è già membro della direzione del Consiglio in un'altra veste, il gruppo può delegare un altro membro come rappresentante del gruppo nella direzione del Consiglio.

**Organizzazione - Segretario Comunale**

1. Il Consiglio di amministrazione emette il mansionario del Segretario del Consiglio.

**Organizzazione - Segretario Comunale**

1. Informazioni non soggette al segreto d'ufficio possono essere raccolte dal segretario del consiglio direttamente dai capi dei dipartimenti o dagli uffici dell'amministrazione.

2. Informazioni soggette al segreto d'ufficio possono essere richieste dal segretario del consiglio solo su incarico di una commissione. In tale contesto, si attiene al canale di servizio.

Organizzazione - Servizi Consiliari

1. Il segretario del Consiglio può, per l'adempimento dei compiti, in particolare per i servizi di commissione, cancelleria e usciere, coinvolgere il personale della cancelleria di Stato in accordo con il cancelliere dello Stato. In tal caso, ha il potere di impartire istruzioni a tale personale.

2. Il cancelliere dello Stato e il segretario del Consiglio coordinano gli affari del Consiglio di Stato e del Consiglio cantonale. Partecipano alle riunioni della direzione del Consiglio.

Organizzazione - Servizi Consiliari

1. Il Segretario del Consiglio organizza e dirige i servizi di protocollo, di consulenza legale, specializzato in WoV e documentazione.

2. Per la stesura dei verbali nelle commissioni, può in casi eccezionali coinvolgere i collaboratori dei dipartimenti competenti.

3. Per il servizio di consulenza legale, può coinvolgere collaboratori giuridici dei dipartimenti.

Organizzazione - La Commissione

1. Se per una commissione non vengono proposti più candidati di quanti siano i membri da eleggere, i membri vengono eletti a scrutinio palese.

Organizzazione - La Commissione

1. Se un membro si ritira da una commissione, il suo successore viene eletto nella prossima sessione.

2. In casi urgenti, il presidente, d'accordo con il presidente del gruppo interessato, nomina il successore. Informa il consiglio nella prossima sessione.

Organizzazione - La Commissione

1. Qualora un membro della commissione non possa partecipare alle riunioni della commissione per un lungo periodo a causa di motivi imprescindibili, la direzione del consiglio, su proposta del gruppo parlamentare interessato, nomina un sostituto. Il consiglio deve essere informato.

Organizzazione - La Commissione

1. Le commissioni sono convocate per la prima volta dal segretario del Consiglio, successivamente dal presidente della commissione.

2. Le commissioni si costituiranno autonomamente. Esse eleggono il presidente e almeno un vicepresidente. Il presidente deve essere scelto dal gruppo di cui la direzione del Consiglio ha assegnato la presidenza (§ 10 comma 1 lett. b della legge sul Consiglio cantonale).

Organizzazione - La Commissione

1. Le commissioni vengono convocate di norma almeno 10 giorni prima della data della riunione. A tal fine, l'ordine del giorno viene pubblicato nel sistema informatico protetto del consiglio cantonale e i membri della commissione ricevono una notifica. Ai partecipanti alla riunione senza accesso al sistema l'invito viene trasmesso in un'altra forma digitale.

2. ...

3. I piani delle sedute approvati dalla commissione sono visibili per tutti i membri del consiglio nell'area protetta del sistema informatico del consiglio cantonale.

4. Se una commissione tecnica intende riunirsi escludendo gli altri membri del consiglio, tale decisione viene indicata, se possibile, nell'invito.

Organizzazione - La Commissione

1. Le disposizioni di questo regolamento riguardanti le deliberazioni del consiglio (§§ 41 e 43 e seguenti) si applicano analogamente alle deliberazioni delle commissioni.

2. Per le votazioni, anche nel caso di proposte elettorali, si applica esclusivamente la maggioranza semplice.

3. Le commissioni possono costituire comitati e conferire loro incarichi specifici.

Organizzazione - La Commissione

1. Il capo dipartimento competente può richiedere alla commissione di essere esonerato dalla partecipazione a una riunione della commissione. Se possibile, presenta tale richiesta nella riunione precedente.

2. La commissione può decidere di riunirsi senza il capo dipartimento competente. Essa informa tempestivamente il capo dipartimento di tale decisione.

Organizzazione - La Commissione

1. Le commissioni presentano al Consiglio una relazione scritta o orale e formulano proposte. Le relazioni scritte e le proposte devono essere rese accessibili ai membri del Consiglio, al Consiglio di governo e al pubblico, di norma, dieci giorni prima dell'inizio delle sessioni nel sistema di informazione del Consiglio.

2. Il presidente della commissione o il portavoce della commissione designato dalla commissione può, se necessario, integrare oralmente le relazioni scritte durante il dibattito del Consiglio.

Organizzazione - La Commissione

1. Le decisioni delle commissioni devono essere riportate letteralmente, mentre i voti devono essere riassunti e riportati in forma testuale.

1bis Delle sedute dei comitati delle commissioni vengono redatti appunti che sono soggetti alla stessa distribuzione e agli stessi diritti di accesso dei verbali delle commissioni. Se necessario, possono essere redatti verbali sulle sedute dei comitati delle commissioni di vigilanza nell'ambito della loro funzione di controllo.

1ter L'appunto riporta brevemente gli argomenti centrali e eventuali accordi e serve come promemoria al relatore e ai membri del comitato per la relazione davanti alla commissione plenaria. L'appunto viene generalmente redatto da un collaboratore del dipartimento o dai servizi del Parlamento.

2. Per la verbalizzazione, le discussioni vengono registrate e memorizzate nel software di verbalizzazione in uso presso i servizi del Parlamento. Non appena la commissione approva il verbale, queste registrazioni devono essere cancellate.

3. Se alcuni punti all'ordine del giorno sono stati discussi in seduta segreta, devono essere verbalizzati separatamente dagli altri punti.

4. Le commissioni possono rinunciare alla redazione degli appunti.

Organizzazione - La Commissione

1. I verbali delle trattative delle commissioni sono resi accessibili nel sistema informatico protetto, nell'ambito delle autorizzazioni di accesso conformemente al § 5sexies. I restanti partecipanti alla seduta ricevono i verbali in un'altra forma digitale e in estratti.

a)* ...

b)* ...

c)* ...

d)* ...

e)* ...

f)* ...

1bis Inoltre, i verbali delle trattative delle commissioni che non sono state discusse in consultazione segreta e non contengono segreti d'ufficio, sono consegnati in forma digitale e in estratti

a) su richiesta, agli uffici coinvolti nell'affare;

b) su domanda, alle autorità che applicano il diritto, una volta entrata in vigore la rispettiva proposta.

2. ...

3. ...

4. Dopo la conclusione delle trattative del Consiglio cantonale, i verbali delle commissioni sono aperti alla consultazione a scopo scientifico. I verbali che riportano trattative soggette a segreto d'ufficio possono essere consultati solo con l'autorizzazione del segretario del Consiglio.

Organizzazione - La Commissione

1. Il Consiglio Cantonale nomina nella seduta costitutiva le seguenti commissioni tecniche

a) la Commissione per l'Educazione e la Cultura (15 membri);

b) la Commissione per il Sociale e la Sanità (15 membri);

c) la Commissione per l'Ambiente, Costruzioni ed Economia (15 membri);

d) la Commissione di Redazione (3 membri).

2. Le commissioni di vigilanza sono

a) Commissione Finanze: 15 membri;

b) Commissione di Revisione della Gestione: 15 membri;

c) Commissione Giustizia: 15 membri.

Organizzazione - La Commissione

1. I seggi sono assegnati alle fazioni secondo il metodo proporzionale.

2. Se una fazione non riesce a occupare tutti i seggi nelle commissioni a essa spettanti, cede i seggi vacanti a un'altra fazione.

Organizzazione - La Commissione

1. Un membro del consiglio può di norma far parte contemporaneamente solo di una commissione permanente. Fanno eccezione a questa regola i membri della commissione redazionale.

2. ...

Organizzazione - La Commissione

1. Le competenze delle commissioni permanenti sono elencate nella tabella nell'allegato. La direzione del consiglio può emettere mandati per le commissioni.

2. Le commissioni permanenti vengono informate periodicamente sui piani o sui lavori preliminari relativi a proposte nel loro ambito di competenza e sui risultati delle procedure di consultazione. Ricevono le informazioni del consiglio di governo ai sensi del § 45ter, comma 1, della Legge sul consiglio del Canton, del 24 settembre 1989 a scopo informativo. Possono presentare in qualsiasi momento proposte al capo del dipartimento competente riguardo alla legislazione o all'applicazione delle leggi.

Organizzazione - La Commissione

**1. Le commissioni di settore hanno i seguenti compiti:**

a) Esaminare i budget globali delle unità amministrative loro assegnate da sottoporre alla commissione delle finanze; per quanto riguarda le prestazioni, in particolare, proporre la definizione degli obiettivi dei gruppi di prodotto.

b) Vigilare sull'esecuzione degli incarichi di prestazione e sui loro effetti basandosi sul controllo interno dell'amministrazione.

**2. La commissione delle finanze ha i seguenti compiti:**

a) Esaminare i budget globali di tutta l'amministrazione dopo aver consultato le commissioni di settore e rappresentare il budget, nonché presentare richieste per la parte finanziaria del rapporto annuale davanti al consiglio.

b) Supervisione finanziaria continua.

**3. La commissione di revisione aziendale ha i seguenti compiti:**

a) Pre-consultazione del rapporto annuale.

b) Controllo amministrativo (esaminare l'impiego dei mezzi, controllo della legalità, revisione delle mansioni).

c) Valutazione dell'efficacia delle leggi e dei programmi politici; le altre commissioni possono richiedere alla commissione di revisione aziendale valutazioni. La decisione sui crediti spetta alla direzione del consiglio.

d) Questioni trasversali (problemi sistemici dell'amministrazione: gestione, informazione, coordinamento, coerenza nell'adempimento dei compiti) e questioni trasversali tra uffici o dipartimenti.

**4. La commissione di giustizia assolve nel suo ambito i compiti di una commissione di settore e della commissione di revisione aziendale.**

Organizzazione - La Commissione

1. Ogni commissione che esamina una proposta o un'affare in relazione a costruzioni, in particolare nuove costruzioni e ristrutturazioni, soluzioni di locazione o progetti di partenariato pubblico-privato, informa la Commissione per l'Ambiente, l'Edilizia e l'Economia sul risultato delle sue deliberazioni.

2. La Commissione per l'Ambiente, l'Edilizia e l'Economia può aderire alle proposte della commissione competente o decidere di presentare proprie proposte al Consiglio cantonale.

3. Per affari di portata minore, il presidente della Commissione per l'Ambiente, l'Edilizia e l'Economia può rinunciare all'inserimento all'ordine del giorno.

Organizzazione - La Commissione

1. Ogni commissione che esamina una proposta o una questione con implicazioni finanziarie informa la commissione delle finanze sull'esito delle sue deliberazioni.

2. Se la commissione delle finanze può approvare le richieste della commissione, la proposta viene inoltrata al Consiglio cantonale. In caso contrario, la commissione delle finanze restituisce la proposta alla commissione capofila e spiega in che modo dovrebbe essere modificata per ragioni finanziarie o economiche. La commissione capofila può restituire la proposta al Consiglio di Stato con le osservazioni della commissione delle finanze.

3. Se la commissione o il Consiglio di Stato insistono sulle loro richieste, decide il Consiglio cantonale.

Organizzazione - La Commissione

1. I progetti di costituzione, legge e regolamento devono essere trasmessi alla commissione di redazione prima della trattazione in consiglio.

2. La commissione di redazione verifica i testi sotto il profilo linguistico e sistematico; a tal fine, tiene conto delle direttive emanate dal consiglio di governo in materia di tecnica legislativa.

3. Se necessario, la commissione di redazione coinvolge nelle proprie deliberazioni il presidente della commissione e il capo del dipartimento competente.

Organizzazione - La Commissione

1. La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Permanenti (Conferenza dei Presidenti) si riunisce su invito del Presidente del Consiglio o quando lo richiedano due presidenti di commissione.

2. La Conferenza dei Presidenti coordina l'attività delle commissioni permanenti.

Organizzazione - La Commissione

1. La direzione del consiglio può istituire commissioni speciali per le proposte di particolare importanza, la cui esame preparatorio richiederà prevedibilmente più di tre sedute.

Indennità - Indennità di base, Compenso per seduta, Indennità presidenziale

1. Con l'indennità di base vengono compensati i costi per lo studio degli atti e l'infrastruttura privata ecc.

2. L'indennità di base ammonta a 3000 franchi all'anno per ogni membro del consiglio.

3. I membri del consiglio che si dimettono o entrano a far parte del consiglio nel corso dell'anno ricevono l'indennità di base proporzionalmente su base pro rata.

Indennità - Indennità di base, Compenso per seduta, Indennità presidenziale

1. I membri del consiglio ricevono un'indennità di presenza di 130 franchi per la partecipazione a

a) riunioni del consiglio;

b) riunioni delle commissioni;

c) annualmente, massimo tre riunioni straordinarie del gruppo che si svolgono più delle sessioni del plenarium.

2. L'indennità di presenza ammonta a 200 franchi per

a) riunioni che durano più di cinque ore e non sono associate a un'escursione;

b) la partecipazione a riunioni del consiglio e delle commissioni nello stesso giorno;

c) una volta per sessione per la partecipazione a riunioni del consiglio e del gruppo nello stesso giorno.

3. Per la conduzione di riunioni del consiglio, delle commissioni e del gruppo viene corrisposta il doppio dell'indennità di presenza.

3bis. I membri del consiglio che redigono una nota di protocollo per le riunioni del comitato ricevono un'indennità pari all'ordinaria indennità di presenza.

4. Le riunioni del gruppo per le quali viene richiesta un'indennità di presenza devono essere designate dal presidente del gruppo. L'indennità di presenza viene corrisposta solo ai membri del gruppo che si sono iscritti su una lista di presenza.

5. Le controversie relative alle questioni compensative vengono decise dalla direzione del consiglio.

Indennità - Indennità di base, Compenso per seduta, Indennità presidenziale

1. Il Presidente del Consiglio riceve un'indennità aggiuntiva annuale di 10'000 franchi.

2. Se il Presidente del Consiglio subisce una perdita di guadagno dimostrabile a causa della partecipazione ad eventi, riceve inoltre un'indennità di 100 franchi per mezza giornata.

3. L'indennità per le riunioni della presidenza del Consiglio Cantonale è determinata secondo le norme applicabili ai compensi delle commissioni.

Indennità - Indennità di Spese

1. Per la partecipazione alle riunioni del consiglio, delle commissioni e dei gruppi, per le quali viene corrisposta un'indennità di seduta, i membri del consiglio ricevono un'indennità di viaggio. Essa è calcolata secondo le disposizioni vigenti per il personale statale.

2. Per le riunioni che si svolgono lo stesso giorno e nello stesso luogo, l'indennità di viaggio viene corrisposta una sola volta.

3. Per ogni giorno di seduta del Consiglio cantonale e delle sue commissioni, viene corrisposta un'indennità di ristorazione per un pasto principale. Essa è calcolata secondo i parametri applicabili al personale statale.

Indennità - Rimborso delle Spese

3. Ai membri del consiglio responsabili della cura di figli fino a 12 anni o di familiari bisognosi di assistenza, e che sostengono spese regolari a tal fine, viene corrisposto un compenso di 100 franchi per ogni mezza giornata di sessione, su richiesta motivata.

Regolamento delle Udienze - Quadro della Consulenza

1. Le sedute si svolgono di norma dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Il Consiglio può tenere sedute per l'intera giornata o sedute serali.

2. Il Presidente può sospendere la seduta per una pausa di mezz'ora.

Ordinamento delle Delibere - Quadro della Consulenza

1. I nomi dei membri presenti e assenti, giustificati e non giustificati, vengono accertati.

2. Le giustificazioni devono essere comunicate al segretario del consiglio.

Ordinamento delle Delibere - Quadro della Consulenza

1. Per una valida deliberazione e decisione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri. Il Presidente può in qualsiasi momento far verificare la presenza o disporre una chiamata nominale.

Regolamento delle Udienze - Quadro della Consulenza

1. Nella sala del consiglio, i messi del consiglio sono disponibili per i servizi.

Ordinamento delle Trattative - Consulenza

1. Il Consiglio cantonale tratta in linea di principio ogni affare nel dibattito di entrata e decide se occorre esaminarlo. Per gli affari la cui trattazione è prescritta dalla Costituzione o da una legge, si omette la decisione d'entrata.

2. Nel dibattito di entrata, le fazioni devono principalmente dichiarare come valutano una proposta. Sono ammissibili solo mozioni di entrata, di non entrata, di rinvio e mozioni d'ordine.

3. Se il Consiglio decide di non entrare nel merito, l'affare è considerato concluso e viene eliminato dall'ordine del giorno.

4. Dopo la decisione d'entrata, il Consiglio può rinviare un affare per revisione a un organo del Consiglio o al Consiglio di governo.

Ordinamento delle Trattative - Consulenza

1. Se è stata decisa l'ammissione e l'affare non è stato respinto, la proposta verrà discussa nei dettagli.

2. Nella discussione dettagliata, possono essere rinviati per la revisione anche parti singole della proposta.

3. I membri del consiglio si concentrano nella discussione dettagliata sull'oggetto della consulenza. Il presidente può esortarli a farlo.

Ordinamento delle Trattative - Consulenza

1. Al termine della discussione dettagliata, ciascun membro del Consiglio può richiedere di riesaminare determinate parti di una proposta. La richiesta di riesame deve essere brevemente motivata. Il Consiglio decide senza ulteriori discussioni.

2. Se la richiesta viene accettata, si svolgerà nuovamente una discussione dettagliata sull'argomento in questione.

Ordinamento delle procedure - Consultazione

1. Dopo il completamento della deliberazione dettagliata e il trattamento di eventuali mozioni di ripresa, il Consiglio decide sulle mozioni che richiedono che singole disposizioni di una legge o di una delibera siano sottoposte al voto dei cittadini separatamente, eventualmente con varianti (Art. 35 cpv. 2 della Costituzione cantonale).

2. Se il Consiglio ha deciso di discutere un progetto per due volte, le mozioni per votazioni su singoli punti sono ammissibili solo dopo la seconda lettura.

3. Se il Consiglio approva una tale mozione, si svolge una deliberazione dettagliata sulle varianti proposte. Il Consiglio può anche rinviare tali varianti alla commissione preparatoria per ulteriori revisioni.

Ordinamento delle Trattative - Consulenza

1. Nella votazione finale si decide definitivamente sulla proposta, comprese eventuali varianti.

2. Dopo la votazione finale, la proposta può essere modificata solo dal punto di vista redazionale.

3. Il Consiglio può ritornare a una votazione finale nella stessa seduta.

Ordinamento delle Trattative - Consulenza

1. Richieste relative alla questione devono essere presentate, di norma, per iscritto e in forma digitale tramite il sistema di informazione del Consiglio, se possibile prima dell'inizio della discussione.

Regolamento delle trattative - Consulenza

1. Sulle domande la cui portata finanziaria non è chiarita si può votare soltanto dopo che il Consiglio di governo e la commissione competente hanno espresso la loro posizione.

Ordinamento delle Trattative - Consulenza

1. Sono considerati mozioni procedurali, in particolare le istanze relative a

a) consulenza segreta (§ 10);

b) accertamento della presenza (§ 40);

c) rispetto dell'obbligo di astensione;

d) rinvio (§§ 43 e seguenti);

e) seconda lettura;

f) chiusura della discussione su un determinato argomento (§ 55 comma 2);

g) sospensione della seduta;

h) rinvio dell'affare.

2. Le mozioni procedurali possono essere presentate in qualsiasi momento. Devono essere trattate prima delle mozioni di merito.

Ordinamento delle Trattative - Consulenza

1. Chi desidera intervenire su un argomento o presentare una proposta deve annunciarsi al Presidente. Se il Presidente vuole partecipare alle discussioni, cede la presidenza al Vicepresidente.

2. Nessuno può intervenire più di due volte sullo stesso argomento. Sono esenti da questa restrizione i portavoce delle commissioni, del consiglio di governo e dei gruppi parlamentari.

3. La parola è concessa in qualsiasi momento per mozioni d'ordine, correzioni e risposte a osservazioni personali.

4. Le dichiarazioni di gruppo su argomenti non iscritti all'ordine del giorno sono consentite solo se il presidenza del consiglio approva una richiesta in tal senso.

Ordinamento delle Trattative - Consulenza

1. Il tempo di parola è limitato a cinque minuti per voto.

2. È di 10 minuti per i primi interventi dei

a) portavoce della commissione;

b) portavoce del consiglio di governo;

c) portavoce dei gruppi parlamentari;

d) autori delle mozioni dichiarate urgenti.

3. Il Presidente può concedere eccezioni.

Ordinamento delle Trattative - Consulenza

1. Su ogni tema, la parola è concessa prima ai portavoce dei gruppi parlamentari. Dopo i loro interventi, il presidente concede la parola nell'ordine delle iscrizioni.

2. I portavoce delle commissioni e i portavoce del consiglio di governo possono partecipare alle discussioni in qualsiasi momento.

Ordinamento delle Trattative - Consulenza

1. Un membro del Consiglio che viola questo regolamento o offende la dignità parlamentare è richiamato all'ordine dal Presidente. In caso di recidiva, il Presidente toglie la parola.

2. Ogni membro può presentare una mozione di richiamo all'ordine o di ritiro della parola. Su tale mozione decide il Presidente.

3. Se la decisione del Presidente è contestata dal proponente o dalla parte interessata, si procede a una votazione senza ulteriori discussioni.

Ordinamento delle Trattative - Consulenza

1. Il Presidente chiude la discussione quando la discussione è esaurita.

2. Su una mozione procedurale per la chiusura della discussione si vota immediatamente. La mozione richiede l'approvazione di 2/3 dei membri presenti. I membri che si sono prenotati per intervenire avranno ancora la parola.

Regolamento delle trattative - Votazioni

1. Il Presidente presenta, prima di ogni votazione, una panoramica delle mozioni presentate e formula proposte sulla procedura di voto.

2. Sulle mozioni relative alla procedura di voto decide il Consiglio.

Regolamento delle deliberazioni - Votazioni

1. Se a una proposta non viene presentata una controproposta, il Presidente la dichiara senza votazione come decisione del Consiglio del Cantone. Tuttavia, ciascun membro del consiglio può richiedere lo svolgimento di una votazione.

2. Una votazione finale deve essere effettuata in ogni caso.

Regolamento delle deliberazioni - Votazioni

1. Le richieste principali sono

a) la richiesta della commissione preliminare;

b) le richieste che mirano a sostituire integralmente tale richiesta;

c) le richieste di cancellazione della richiesta della commissione.

2. Le richieste di emendamento si riferiscono a una richiesta principale, mentre le sotto-richieste di emendamento si riferiscono a una richiesta di emendamento.

3. Le richieste eventuali sono quelle che, secondo la volontà del richiedente, devono essere messe ai voti solo se è soddisfatta una determinata condizione.

Regolamento delle procedure - Votazioni

1. Il Presidente determina innanzitutto quali proposte siano considerate proposte principali e quali siano considerate emendamenti o sottoemendamenti.

2. I sottoemendamenti devono essere messi ai voti prima degli emendamenti e questi ultimi prima delle proposte principali. In casi eccezionali, le proposte principali non modificate possono essere confrontate in votazioni di principio.

3. Se a un determinato livello sono state presentate più proposte, queste vengono confrontate in votazioni di confronto alternativo. In tale contesto, si applicano le seguenti regole

a) Non vengono mai confrontate più di due proposte contemporaneamente; la proposta che prevale viene confrontata con le altre rimanenti.

b) Le proposte vengono messe ai voti nel seguente ordine: proposte dei membri del consiglio, proposte del consiglio del governo, proposte della minoranza della commissione, proposte della maggioranza della commissione.

c) Se non è stata presentata alcuna proposta di cancellazione, ogni membro del consiglio può richiedere che venga effettuata una votazione principale sull'ultima proposta rimasta.

Regolamento delle deliberazioni - Votazioni

1. Se un oggetto di voto è divisibile, ciascun membro del consiglio può richiedere che si voti separatamente.

Regolamento delle deliberazioni - Votazioni

1. In linea di principio si vota pubblicamente. In caso di consultazione segreta, si vota segretamente.

2. Le votazioni pubbliche avvengono tramite il sistema di votazione elettronico con indicazione del nome. Le votazioni segrete avvengono tramite il sistema di votazione elettronico senza indicazione del nome.

3. La delega di voto non è consentita.

4. I portavoce delle commissioni votano al posto del portavoce della commissione, gli altri membri del consiglio al loro posto assegnato.

Regolamento delle deliberazioni - Votazioni

1. Il sistema di voto elettronico conteggia e memorizza i voti espressi ad ogni votazione. In caso di votazione pubblica, il comportamento di voto dei membri del consiglio e il risultato vengono visualizzati su pannelli informativi e memorizzati in un elenco nominativo. In caso di votazione segreta, viene visualizzato solo il risultato e i nomi dei votanti non vengono memorizzati.

2. Il Presidente annuncia il risultato. Eventuali obiezioni al risultato accertato devono essere sollevate immediatamente.

3. I risultati delle votazioni vengono pubblicati con il comportamento di voto individuale dei membri del consiglio nel sistema informativo pubblico del consiglio e nei «Verbali del Consiglio del Cantone» (§ 77 comma 1).

4. Nella pubblicazione viene annotato per ciascun membro del consiglio se

a) vota Sì;

b) vota No;

c) si astiene dal voto;

d) non partecipa alla votazione.

Regolamento delle deliberazioni - Votazioni

1. Se non è possibile una votazione elettronica, 17 membri del consiglio possono richiedere per iscritto che si proceda a una votazione per appello nominale. I nomi dei votanti e le modalità di voto vengono registrati nel verbale. Il risultato della votazione è pubblicato secondo il § 61bis.

2. Nella votazione per appello nominale, i membri del consiglio rispondono dalla loro posizione in ordine alfabetico alla domanda di voto posta dal presidente con "Sì", "No" oppure "Astensione".

3. Si considera valida solo la voce espressa immediatamente dopo la lettura del singolo nome.

Regolamento delle deliberazioni - Votazioni

1. Se l'impianto di votazione elettronica è guasto, la votazione avviene

a) nelle votazioni pubbliche per alzata di mano o chiamata nominale;

b) Nelle votazioni segrete mediante votazione scritta. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, i §§ 71 - 73 e il voto per chiamata nominale è escluso.

Regolamento delle deliberazioni - Votazioni

1. Salvo diversa disposizione nella costituzione cantonale o in una legge, per una decisione valida è richiesta la maggioranza dei votanti.

2. Se una proposta in una votazione principale raggiunge la maggioranza assoluta dei votanti, il contro-magioranza viene richiesta solo se lo richiede un membro del consiglio.

Regolamento delle procedure - Votazioni

1. Nei casi evidenti, il Presidente stabilisce se è stato raggiunto il necessario quorum.

2. In caso di dubbio o su richiesta di un membro del Consiglio, i voti vengono conteggiati.

3. Per le votazioni segrete, i voti sono sempre conteggiati. Le schede bianche e le votazioni invalide sono escluse dal conteggio.

Regolamento delle deliberazioni - Votazioni

1. In caso di parità di voti, la proposta che viene considerata accettata è quella a cui il presidente ha dato il suo assenso. Se il presidente non ha votato, spetta a lui il voto decisivo.

2. In caso di parità di voti nei casi di grazia, si considera accettata la proposta più favorevole al richiedente.

### Regolamento delle Elezioni - Elezioni

1. I servizi parlamentari assicurano che i posti vacanti, i cui titolari sono eletti dal Consiglio cantonale, siano pubblicati in tempo utile. Essi verificano eventuali requisiti di eleggibilità e mettono a disposizione della commissione preposta la documentazione con il loro rapporto nel sistema informatico protetto.

2. La commissione preposta valuta i candidati e presenta al Consiglio proposte di nomina. I membri del Consiglio ricevono un elenco di tutti i candidati che si sono iscritti in tempo utile e che soddisfano eventuali requisiti di eleggibilità (persone ammissibili).

3. Se la commissione preposta ritiene insufficiente l'esito di un bando, può richiedere la pubblicazione di un nuovo bando o proporre al Consiglio di coprire la posizione tramite il procedimento di nomina.

4. Su richiesta di un membro del Consiglio o del Consiglio di Stato, anche il Consiglio cantonale può decidere che il posto venga nuovamente messo a concorso.

### Regolamento delle Elezioni - Elezioni

1. **In assenza di dimissioni del precedente titolare della carica nelle elezioni ordinarie di rinnovo, la posizione non viene pubblicata per il primo turno elettorale. L'unico candidato è il precedente titolare della carica.**

2. **Se quest'ultimo non viene eletto nel primo turno, la posizione deve essere pubblicata prima del secondo turno elettorale. Il precedente titolare della carica è considerato iscritto se non ha ritirato per iscritto la propria candidatura.**

### Regolamento delle Elezioni - Elezioni

1. Partecipazione alle elezioni senza concorso (§ 5 comma 3 della Legge sul personale statale del 23 novembre 1941) può avvenire da parte di chi soddisfi eventuali requisiti elettorali.

### Regolamento delle Elezioni - Elezioni

1. Al primo e al secondo turno di votazione, i voti di ciascuna persona avente diritto al voto possono essere attribuiti.

2. È eletto chi ottiene la maggioranza assoluta.

### Regolamento delle Elezioni - Elezioni

1. Se nel primo o, se del caso, nel secondo turno elettorale non raggiungono la maggioranza assoluta tanti candidati quanti sono i posti da assegnare, si svolgono ulteriori turni elettorali, in cui

a) è escluso dal terzo turno il candidato che nel secondo turno abbia ottenuto meno di tre voti;

b) è escluso dal quarto e quinto turno il candidato che nel turno precedente abbia ottenuto il minor numero di voti.

2. Nel terzo e quarto turno vale la maggioranza assoluta, nel quinto la maggioranza relativa. Se per un posto c'è solo uno o due candidati in lizza oppure se per più posti ci sono tanti candidati quanti sono i posti da assegnare, la maggioranza relativa vale già nel terzo o quarto turno.

3. In caso di parità di voti con la maggioranza relativa, si applica quanto segue

a) Se per un posto ci sono due candidati in lizza, decide il sorteggio effettuato davanti al consiglio.

b) Se, oltre ai candidati in parità, altri candidati hanno ricevuto voti, si procede a uno spareggio tra i candidati in parità.

### Regolamento delle Elezioni - Elezioni

1. Le votazioni individuali e per elenco si svolgono a scrutinio segreto. I commessi distribuiscono le schede elettorali preparate dai servizi del Parlamento. Il numero delle schede elettorali distribuite deve essere registrato per ogni turno di votazione.

2. Gli scrutatori raccolgono le schede elettorali distribuite. È esclusa la possibilità di votare tramite delega.

3. Il presidente dichiara chiusa la votazione e lascia che il risultato elettorale venga accertato dagli scrutatori.

### Regolamento delle Elezioni - Elezioni

1. Un'elezione è valida solo se ha partecipato almeno la metà dei membri del consiglio.

2. Schede o voti che siano illeggibili o ambigui o che menzionino persone non eleggibili sono invalidi.

3. Se una scheda contiene più nomi di quanti siano da eleggere nel relativo turno, sono validi i nomi scritti per primi; a tal fine si conta dall'alto verso il basso e da sinistra a destra.

4. In caso di dubbi sulla validità di una scheda o di un singolo voto, decidono i conteggiatori. In caso di parità di voto, si richiede il voto decisivo del presidente del consiglio.

### Regolamento delle Elezioni - Elezioni

1. Per l'accertamento della maggioranza assoluta vengono contati anche i voti nulli e le schede bianche.

2. Se più candidati raggiungono la maggioranza assoluta di quanti sono i posti da ricoprire, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due candidati, si applica in modo analogo il § 69, comma 3.

### Regolamento delle Elezioni - Elezioni

1. Il Presidente comunica al Consiglio, dopo ogni votazione, il numero

a) delle schede distribuite e delle schede pervenute;

b) delle schede bianche, delle schede nulle e delle schede valide;

c) della maggioranza assoluta;

d)* dei voti ottenuti da ciascun candidato eleggibile.

2. I vizi di forma devono essere contestati immediatamente. Il Consiglio decide in merito alle elezioni impugnate.

### Regolamento delle Elezioni - Elezioni

1. Tutte le elezioni effettuate dal Consiglio Cantonale devono essere pubblicate nel Bollettino Ufficiale.

Regolamento delle Udienze - Registrazione delle Udienze

1. Tutti i negoziati vengono registrati e memorizzati nel software di protocollazione utilizzato dai servizi parlamentari per la redazione di un verbale integrale. I dati non vengono ceduti a terzi. Una volta approvato il verbale, i dati vengono cancellati.

2. Su richiesta, agli elettori che si rivolgono al segretario del consiglio entro l'ultimo giorno lavorativo della settimana in cui termina la sessione, vengono inviati estratti contenenti i loro voti.

3. Gli estratti devono essere restituiti ai servizi parlamentari entro otto giorni con eventuali correzioni. Non sono ammesse modifiche sostanziali. In caso di controversia, decide la direzione del consiglio.

4. La direzione del consiglio approva il verbale nella sua prima riunione successiva alla sua pubblicazione. Esso viene firmato dal presidente del consiglio e dal segretario del consiglio.

Regolamento delle Udienze - Registrazione delle Udienze

1. Sulla base del verbale, i servizi parlamentari redigono i "Resoconti del Consiglio cantonale". Le sedute segrete non vi sono incluse.

2. I "Resoconti del Consiglio cantonale" sono pubblicati nel sistema informativo pubblico del consiglio e inoltre vengono distribuiti in forma stampata.

Regolamento delle Udienze - Registrazione delle Udienze

1. Le leggi, i regolamenti e le delibere sono firmati a nome del Consiglio del Cantone dal Presidente e dal Segretario del Consiglio.

**Punti dell'ordine del giorno delle trattative - Interventi parlamentari**

1. Membri del consiglio, gruppi parlamentari e commissioni possono presentare interventi parlamentari.

2. Gli interventi parlamentari devono essere presentati per iscritto e in formato digitale attraverso il sistema informativo del consiglio.

3. Gli interventi presentati prima della sessione vengono registrati a verbale il primo giorno di seduta.

4. Gli interventi possono essere firmati da più membri del consiglio attraverso il sistema informativo del consiglio. Gli interventi firmati da membri del consiglio di due o più gruppi parlamentari possono essere definiti trasversali. Il primo firmatario è considerato l'autore. Gli interventi dei gruppi parlamentari devono essere firmati dal loro presidente.

5. Gli interventi possono essere ritirati dall'autore fino all'inizio della trattazione senza il consenso dei cofirmatari.

6. Incarichi che possono costituire oggetto di una decisione di pianificazione non possono essere presentati mentre il piano legislativo è pendente in consiglio.

**Punti dell'ordine del giorno delle trattative - Interventi parlamentari**

1. Il testo degli ordini e delle interpellanze non deve contenere motivazioni. È riportato con il nome dei firmatari, omettendo gli allegati giustificativi, e inserito nel rapporto di gestione del Consiglio di Stato.

2. Il testo di una richiesta non può essere modificato dopo la presentazione. Fatta eccezione per quanto disposto dal § 81bis comma 2.

3. Gli ordini devono essere motivati oralmente o per iscritto. Per le interpellanze e le piccole interrogazioni, l'autore può rinunciare alla motivazione. Le motivazioni scritte devono essere consegnate ai servizi del Parlamento entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta; trascorso questo termine, la richiesta si considera non presentata.

**Punti dell'ordine del giorno delle trattative - Interventi parlamentari**

1. Il Consiglio di Stato esprime il suo parere sui provvedimenti sostanzialmente per iscritto. In caso di incarichi, dichiara se e in che modo intende accogliere il provvedimento.

1bis. Se il Consiglio di Stato non può rispondere a un provvedimento entro il termine previsto, comunica al Consiglio Cantonale i motivi al più tardi nella prima sessione dopo la scadenza del termine.

2. Se un provvedimento è correlato a un affare pendente presso il Consiglio, di norma viene trattato insieme a quest'ultimo.

3. Durante il trattamento di un provvedimento, l'autore può richiedere di integrare la motivazione scritta con nuovi aspetti. Gli viene concesso un massimo di tre minuti di tempo di parola. Successivamente, il provvedimento viene posto in discussione.

**Punti dell'ordine del giorno delle trattative - Interventi parlamentari**

1. L'incarico viene esaminato preliminarmente da una commissione dopo la risposta del Consiglio di Governo. Questa può presentarlo al Consiglio per decisione senza una discussione dettagliata. Se l'incarico richiede solamente l'esame di un oggetto, viene sottoposto al Consiglio cantonale senza un esame preliminare da parte di una commissione.

2. Il testo di un incarico può essere modificato dal Consiglio cantonale su richiesta dell'autore, del Consiglio di Governo o della maggioranza di una commissione.

3. Il Consiglio cantonale decide generalmente sull'incarico in una delle quattro sessioni successive alla presentazione della motivazione. Gli incarichi dichiarati rilevanti vengono, salvo diversa decisione del Consiglio, trasmessi al Consiglio di Governo.

4. Il Consiglio può assegnare incarichi dichiarati rilevanti alla presidenza del Consiglio o a una commissione, oppure decidere che la questione venga risolta immediatamente. La decisione immediata e definitiva richiede l'approvazione di due terzi dei presenti. Restano salvi i termini del § 49.

**Punti dell'ordine del giorno delle trattative - Interventi parlamentari**

1. L'autore può dichiarare l'incarico immutabile al momento della presentazione; in tal caso, la commissione competente può rinunciare a una consultazione preliminare.

2. Gli incarichi immutabili non possono incaricare il consiglio di governo di adottare una misura nel proprio ambito di competenza.

3. ...

**Punti dell'ordine del giorno delle trattative - Interventi parlamentari**

1. L'interpellante può dichiararsi soddisfatto, parzialmente soddisfatto o non soddisfatto della risposta del Consiglio di Governo. Questa dichiarazione può essere spiegata con una dichiarazione di massimo due minuti.

**Punti dell'ordine del giorno delle trattative - Interventi parlamentari**

1. Il Consiglio di Stato adempie un incarico che richiede l'esame di una materia, presentando una relazione sui risultati del suo esame in un rapporto separato, nel rapporto di gestione o nell'ambito di una proposta. I rapporti separati vengono esaminati preliminarmente dalla Commissione di controllo della gestione.

2. Il Consiglio di Stato riferisce, nell'allegato al rapporto di gestione, sullo stato di elaborazione dei mandati ad esso assegnati.

**Punti dell'ordine del giorno delle trattative - Interventi parlamentari**

1. Il Consiglio di governo richiede nel rapporto di gestione o nell'ambito di una proposta la cancellazione degli incarichi.

2. Su richiesta della Commissione di verifica della gestione, il Consiglio decide, durante l'esame del rapporto di gestione, se un incarico viene mantenuto o cancellato.

3. Il Consiglio può decidere di cancellare un incarico contestualmente alla sua dichiarazione di rilevanza.

Oggetti della contrattazione - Proposte di legge

1. Il Consiglio di Governo trasmette i progetti di legge e di risoluzione, sui quali apre una consultazione, contemporaneamente ai servizi parlamentari. I servizi parlamentari provvedono alla divulgazione in forma digitale ai membri del Consiglio Cantonale.

Oggetti della contrattazione - Proposte di legge

1. Se a un'iniziativa popolare deve essere proposto un controprogetto, il progetto del controprogetto viene prima sottoposto a revisione. Il presidente del consiglio attira l'attenzione sul carattere eventuale della revisione.

2. Successivamente, il consiglio delibera sulla raccomandazione di voto. Se l'iniziativa viene raccomandata per l'accettazione, il controprogetto non ha luogo. Se il consiglio raccomanda il rigetto dell'iniziativa o rinuncia a formulare una richiesta per l'iniziativa, delibera se consigliare o meno al popolo di accettare il controprogetto e preferirlo all'iniziativa nella questione di ballottaggio.

Oggetti della contrattazione - Proposte di legge

1. Il Consiglio di governo sottopone al Consiglio cantonale, al più tardi entro 6 mesi dalla presentazione dell'iniziativa di bilancio globale, la sua proposta relativa alla configurazione del bilancio globale interessato nonché su un eventuale adeguamento del tasso fiscale. La proposta illustra le conseguenze per il bilancio statale.

2. La procedura si svolge conformemente a quanto previsto dal § 31bis.

**Oggetti della trattativa - Ulteriori oggetti della trattativa**

1. Per il trattamento degli ordini popolari si applicano per analogia gli articoli §§ 81bis, 84 e 85, fatto salvo l'articolo § 43 della Legge del Gran Consiglio.

**Oggetti della trattativa - Ulteriori oggetti della trattativa**

1. Il Consiglio Cantonale determina la durata per la quale deve essere rilevato un indicatore politico. Ogni commissione tematica può proporre, entro il proprio ambito di competenza, contemporaneamente tanti indicatori politici quanti sono i budget globali di cui si deve occupare. Ogni commissione di sorveglianza può richiedere un massimo di tre indicatori politici.

2. Il Consiglio Direttivo presenta la sua opinione sulle richieste di indicatori politici destinati al Consiglio Cantonale, di norma, per iscritto.

3. I documenti relativi agli indicatori politici vengono inviati sia alle commissioni tematiche competenti nel settore pertinente sia alle commissioni di sorveglianza.

**Oggetti della trattativa - Ulteriori oggetti della trattativa**

1. Il rapporto di gestione viene esaminato in via preliminare dalla commissione di revisione della gestione. Le altre commissioni permanenti informano la commissione di revisione della gestione sulle constatazioni nei loro ambiti. Per la parte finanziaria presenta richiesta anche la commissione delle finanze.

2. I rapporti annuali e semestrali vengono esaminati dalle commissioni permanenti nell'ambito delle loro competenze.

3. Ulteriori rapporti intermedi possono essere consultati su richiesta.

**Oggetti della trattativa - Ulteriori oggetti della trattativa**

1. Le domande per la definizione dettagliata dei budget globali devono essere presentate per iscritto entro la fine di ottobre.

2. La competente commissione di merito e il Consiglio di Stato esprimono per iscritto il loro parere su tali domande a favore del Consiglio cantonale.

**Oggetti della trattativa - Ulteriori oggetti della trattativa**

1. Il Consiglio di Stato presenta alle commissioni competenti entro la fine di febbraio al massimo la struttura dei nuovi o da rinnovare bilanci globali.

1bis. Le commissioni decisionali adottano la struttura dei nuovi o da rinnovare bilanci globali entro la fine di maggio al massimo. Le decisioni delle commissioni sono vincolanti per l'elaborazione delle proposte di bilancio globale da parte del Governo e dell'amministrazione.

2. I bilanci globali pluriennali scadono secondo la vecchia struttura, a meno che il Gran Consiglio non decida diversamente.

**Oggetti della trattativa - Ulteriori oggetti della trattativa**

1. Le proposte che, entro la fine di novembre dell'anno elettorale, richiedono l'emanazione di una decisione di pianificazione per il piano legislativo, vengono esaminate dalla commissione competente, insieme al piano legislativo, secondo la procedura di cui al § 88sexies e sottoposte al Consiglio.

2. La direzione del Consiglio ne verifica l'ammissibilità entro il 10 dicembre. Le proposte ammissibili vengono immediatamente trasmesse al Consiglio di Governo, che adotta le sue osservazioni entro e non oltre il 15 gennaio per il Gran Consiglio.

**Oggetti della trattativa - Ulteriori oggetti della trattativa**

1. Una delibera di pianificazione ai sensi del § 17 della legge sulla gestione amministrativa orientata ai risultati può essere richiesta in qualsiasi momento dal consiglio del governo, da una commissione permanente, da un gruppo parlamentare o da 17 membri del consiglio.

1bis. Se viene presentata una domanda per una delibera di pianificazione, la direzione del consiglio verifica se ha un contenuto ammissibile. Se la direzione del consiglio non ritiene la delibera di pianificazione inammissibile, la trasmette al consiglio del governo per una dichiarazione. Le domande inammissibili per delle delibere di pianificazione sono restituite dall'organismo di direzione del consiglio all'autore, informandolo che ha a disposizione lo strumento dell'incarico.

2. Al consiglio del governo viene data l'opportunità di esprimere una dichiarazione, prima che la delibera di pianificazione venga esaminata dalla commissione competente. La commissione presenta una proposta al consiglio. Sono ammissibili le proposte di minoranza della commissione, ma non quelle individuali del consiglio.

**Oggetti della trattativa - Ulteriori oggetti della trattativa**

1. L'iniziativa parlamentare è assegnata a una commissione per l'esame preliminare della questione se il Consiglio debba pronunciarsi su di essa. Se il Consiglio decide di procedere, incarica una commissione di elaborare un progetto di legge. Se una commissione prende l'iniziativa, può elaborare un progetto di legge senza un esame preliminare.

2. Il Consiglio di Governo esprime per iscritto, a beneficio del Consiglio Cantonale, la sua posizione sia sulla mozione della commissione di procedere sia sul progetto di legge elaborato.

3. La commissione incaricata di elaborare un progetto di legge ascolta il Consiglio di Governo prima di approvare la sua relazione.

**Oggetti della trattativa - Ulteriori oggetti della trattativa**

1. Il Consiglio direttivo può, di propria iniziativa e in accordo con il Presidente del Consiglio, fornire spiegazioni al Consiglio cantonale su eventi o problemi importanti.

2. Il Consiglio cantonale può decidere di aprire una discussione sulla spiegazione.

**Oggetti della trattativa - Ulteriori oggetti della trattativa**

1. La presentazione e la firma di un'opposizione contro un regolamento o una modifica del regolamento avviene in forma digitale tramite il sistema informativo del Consiglio.

**Oggetti della trattativa - Ulteriori oggetti della trattativa**

1. Per il trattamento dei reclami nella commissione preparatoria si applica per analogia la Legge sulla tutela giuridica in materia amministrativa.

**Oggetti della trattativa - Ulteriori oggetti della trattativa**

1. Se il Consiglio cantonale dichiara una petizione rilevante, la trasmette al Consiglio di Stato per una valutazione.

**Oggetti della trattativa - Ulteriori oggetti della trattativa**

1. Una nuova richiesta di grazia può essere presentata solo dopo un anno dalla deliberazione.

**Oggetti della trattativa - Ulteriori oggetti della trattativa**

1. Se il governo cantonale viene invitato da un'autorità federale a partecipare a una consultazione, ne informa la presidenza del consiglio.

2. Se la presidenza del consiglio lo richiede nella sua prossima seduta, la consultazione viene sottoposta al consiglio cantonale per un parere. La presidenza del consiglio presenta la domanda.

3. Il parere del consiglio cantonale viene presentato insieme alla consultazione del governo cantonale.

**Oggetti della trattativa - Ulteriori oggetti della trattativa**

1. Se vi sono motivi per ritenere che un funzionario sottoposto al potere disciplinare del Consiglio Cantonale abbia violato i suoi doveri d'ufficio, ogni membro del Consiglio e ogni membro del Consiglio di Governo può richiedere alla presidenza del Consiglio l'avvio di un procedimento disciplinare. Questo diritto spetta anche all'interessato stesso.

2. La presidenza del Consiglio esamina la questione e riferisce al Consiglio formulando una proposta. Le richieste manifestamente infondate vengono respinte dalla presidenza del Consiglio con una breve motivazione rivolta al richiedente.

3. Se il Consiglio decide di nominare una commissione di esperti, la presidenza del Consiglio propone i membri della commissione al Consiglio per l'elezione.

Requisiti per l'elezione dei funzionari scelti dal Consiglio cantonale

1. Può essere eletto segretario del consiglio chi

a) ha completato un corso di studi universitari in giurisprudenza, oppure

b) ha completato un corso di studi universitari presso una facoltà di filosofia o un corso di studi universitari o superiori presso una facoltà di economia nazionale e possiede comprovate conoscenze in materia di diritto statale e amministrativo.

2. ...

3. Può essere eletto capo del controllo finanziario cantonale chi dispone dell'abilitazione come esperto revisore ai sensi dell'Articolo 4 della Legge federale sull'abilitazione e la vigilanza dei revisori (Legge sulla vigilanza dei revisori, LVR) del 16 dicembre 2005.

a)* ...

b)* ...

Disposizioni finali

1. Le modifiche a questo regolamento non possono essere decise nella stessa riunione in cui vengono proposte.

Disposizioni finali

1. Questo regolamento è soggetto a referendum facoltativo. Entra in vigore il 1º gennaio 1992.

2. Il regolamento del 10 dicembre 1960 è abrogato.

Disposizioni finali

1. Per le mozioni e i postulati presentati prima dell'entrata in vigore di tali modifiche, si applica il diritto previgente.

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