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Legge sul Gran Consiglio - Elezione, Durata del Mandato

83 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
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Indice delle disposizioni (83)

§ 1 Legge sul Consiglio Cantonale § 2 Legge sul Consiglio Cantonale § 3bis Legge sul Consiglio Cantonale § 3nonies Legge sul Consiglio Cantonale § 3octies Legge sul Consiglio Cantonale § 3quater Legge sul Gran Consiglio (Kantonsratsgesetz) § 3quinquies Legge sul Consiglio Cantonale § 3septies Legge sul Consiglio Cantonale § 3sexies Legge sul Consiglio Cantonale § 3ter Legge del Consiglio Cantonale § 4 Legge sul Consiglio Cantonale § 5 Legge sul Consiglio Cantonale § 5bis Legge sul Consiglio Cantonale § 5ter Legge sul Gran Consiglio § 6 Legge sul Gran Consiglio § 6bis Legge del Consiglio Cantonale § 7 Legge sul Consiglio Cantonale § 8 Legge sul Consiglio Cantonale § 9 Legge sul Gran Consiglio § 10 Legge sul Consiglio Cantonale § 11 Legge del Consiglio Cantonale § 12 Legge sul Consiglio Cantonale § 13 Legge sul Consiglio Cantonale § 14 Legge sul Gran Consiglio Cantonale § 15 Legge sul Consiglio Cantonale § 16 Legge sul Consiglio Cantonale § 17 Legge sul Consiglio Cantonale § 18 Legge sul Consiglio Cantonale § 19 Legge sul Gran Consiglio § 20 Legge sul Consiglio Cantonale § 21 Legge sul Gran Consiglio § 22 Legge sul Consiglio Cantonale § 23 Legge sul Consiglio Cantonale § 24 Legge sul Consiglio Cantonale § 25 Legge sul Consiglio Cantonale § 26 Legge sul Consiglio Cantonale § 26bis Legge sul Consiglio Cantonale § 27 Legge sul Gran Consiglio § 28 Legge sul Consiglio Cantonale § 29 Legge sul Gran Consiglio cantonale § 30 Legge sul Gran Consiglio § 31 Legge sul Consiglio Cantonale § 34 Legge sul Consiglio Cantonale § 35 Legge sul Consiglio Cantonale § 37 Legge sul Consiglio Cantonale § 37bis Legge sul Consiglio Cantonale § 38 Legge sul Consiglio Cantonale § 38bis Legge sul Gran Consiglio § 38quater Legge sul Consiglio Cantonale § 38ter Legge sul Consiglio Cantonale § 40 Legge sul Consiglio Cantonale § 40bis Legge sul Consiglio Cantonale § 41 Legge sul Consiglio Cantonale § 42 Legge sul Consiglio Cantonale § 43 Legge sul Consiglio Cantonale § 44 Legge sul Consiglio Cantonale § 45 Legge sul Consiglio Cantonale § 45bis Legge sul Gran Consiglio § 45octies Legge sul Consiglio Cantonale § 45quater Legge del Consiglio Cantonale § 45quinquies Legge sul Consiglio Cantonale § 45septies Legge sul Consiglio Cantonale § 45sexies Legge sul Gran Consiglio Cantonale § 45ter Legge sul Consiglio Cantonale § 46 Legge sul Consiglio Cantonale § 47 Legge sul Consiglio Cantonale § 47bis Legge sul Consiglio Cantonale § 48 Legge sul Consiglio Cantonale § 49 Legge sul Consiglio Cantonale § 50 Legge sul Consiglio Cantonale § 51 Legge sul Consiglio Cantonale § 52 Legge sul Consiglio Cantonale § 52bis Legge sul Consiglio Cantonale § 53 Legge sul Consiglio Cantonale § 53bis Legge sul Consiglio Cantonale § 53ter Legge sul Gran Consiglio § 54 Legge sul Gran Consiglio § 54bis Legge sul Consiglio Cantonale § 54ter Legge sul Gran Consiglio del Cantone § 55 Legge sul Consiglio Cantonale § 56 Legge sul Consiglio Cantonale § 57 Legge sul Gran Consiglio Cantonale § 58 Legge sul Consiglio Cantonale

Testo normativo (83 Articoli)

1. Elezione; Costituzione

1. La regolare rielezione generale del Consiglio Cantonale si svolge ogni anno di elezione nel mese di marzo.

2. La durata del mandato del Consiglio Cantonale inizia con la sua costituzione e termina con la costituzione del nuovo Consiglio Cantonale.

1. Elezione; Costituzione

1. Dopo il rinnovo totale, il Consiglio cantonale viene convocato dalla Cancelleria di Stato per la seduta costitutiva.

2. Il membro più anziano guida la presidenza fino all'elezione del Presidente.

Operazioni digitali del Consiglio

1. La diffusione di informazioni e documenti così come le comunicazioni ufficiali del Consiglio cantonale e dei suoi organi avvengono in formato digitale.

2. Le disposizioni di questa legge e i relativi regolamenti attuativi, che prevedono la notifica, la presentazione, il trasferimento o la pubblicazione di documenti o informazioni, si considerano adempiute a condizione che il processo avvenga in formato digitale e, in particolare, che i documenti e le informazioni siano accessibili in forma digitale.

3. Giuridicamente rilevante è la forma digitale dei documenti.

Operazioni Digitali del Consiglio

1. I servizi parlamentari mettono a disposizione degli aventi diritto al voto, su richiesta, documenti relativi a proposte soggette a referendum in formato cartaceo.

2. Anche i "Verbali del Consiglio Cantonale" vengono messi a disposizione in formato cartaceo.

3. La direzione del Consiglio può designare singoli documenti che, su richiesta, vengono messi a disposizione dei membri del Consiglio anche in formato cartaceo oltre alla fornitura digitale dei documenti.

Operazioni digitali del Consiglio

1. Le discussioni e le deliberazioni pubbliche del plenum del Consiglio vengono trasmesse in tempo reale con audio e video in streaming live su Internet.

2. I dati video non vengono memorizzati e i dati audio vengono memorizzati solo per la redazione del verbale.

3. Ai rappresentanti dei media accreditati può essere consentito il collegamento diretto all'impianto audio.

Operazioni Digitali del Consiglio

1. Il Consiglio cantonale e i servizi parlamentari utilizzano un sistema informativo del Consiglio per la diffusione digitale di informazioni e documenti, per la gestione digitale delle transazioni commerciali e per l'amministrazione digitale degli affari.

2. Il sistema informativo del Consiglio è composto da una piattaforma online accessibile al pubblico tramite Internet (sistema informativo del Consiglio pubblico) e da un sistema informatico protetto per i membri del Consiglio cantonale (sistema informatico protetto).

3. Il sistema informativo del Consiglio deve garantire in particolare che

a) le modifiche ai documenti siano datate e tracciabili;

b) i documenti e le loro modifiche siano assegnati in modo sicuro all'autore;

c) i diritti di accesso e di autorizzazione garantiscano in ogni momento il rispetto del segreto d'ufficio e delle sedute;

e) sia impedito che i documenti vadano persi o siano visualizzati, modificati o cancellati senza autorizzazione.

4. Il Regolamento interno disciplina i dettagli del sistema informativo del Consiglio, in particolare l'accesso al sistema informatico protetto nonché le autorizzazioni e le restrizioni di accesso sulla base del segreto d'ufficio e delle sedute previsto dalla legge.

Operazioni Digitali del Consiglio

1. Nel sistema informativo pubblico del consiglio vengono trattate e pubblicate le informazioni e i documenti del Consiglio cantonale definiti come pubblici da questa legge e dalle disposizioni esecutive collegate, in particolare

a) informazioni generali sul Consiglio cantonale, i suoi organi e sull'andamento delle sedute;

b) le proposte e gli atti relativi in fase di esame in sessione plenaria del consiglio;

c) registrazioni delle discussioni e deliberazioni pubbliche della plenaria del consiglio;

d) la votazione dei singoli membri del consiglio in sessione plenaria;

e) informazioni alla popolazione dalle commissioni secondo § 18;

f) legami d'interesse dei membri del consiglio ai sensi del § 25;

g) dati di contatto dei membri del consiglio secondo § 26;

h) proposte e atti relativi discussi in pubblico dalle commissioni ai sensi del § 17 comma 1 e contrario.

2. Non sono pubblicati nel sistema informativo pubblico del consiglio

a) proposte e atti relativi a oggetti di discussione che, secondo il § 7 comma 1, vengono trattati in seduta segreta in sessione plenaria del consiglio;

b) documenti e informazioni la cui pubblicazione contrasterebbe con interessi privati meritevoli di tutela o importanti interessi pubblici.

3. In caso di disputa, la guida del consiglio decide sulla pubblicazione di informazioni e documenti nel sistema informativo pubblico del consiglio.

4. I documenti sono considerati ufficialmente pubblicati non appena sono accessibili nel sistema informativo pubblico del consiglio.

Operazioni Digitali del Consiglio

1. Tutti i dati del Consiglio Cantonale considerati pubblici secondo questa legge e le relative disposizioni esecutive sono consultabili senza limiti di tempo tramite il sistema informativo del Consiglio, fatti salvi i paragrafi 3 e 4.

2. I dati con contenuti particolarmente riservati, come proposte e documenti allegati riguardanti gli oggetti di discussione contenenti segreti d’ufficio o deliberati dalla commissione in seduta segreta ai sensi del § 17 comma 2, rimangono accessibili nel sistema informativo protetto al massimo fino all'inizio della legislatura successiva di 12 anni dopo la conclusione della pratica.

3. La presidenza del Consiglio Cantonale può, per salvaguardare interessi privati da tutelare o importanti interessi pubblici, limitare in qualsiasi momento l’accesso a singoli dati o disporne la cancellazione.

4. I legami di interesse e i recapiti dei membri del Consiglio devono essere cancellati dal sistema informativo del Consiglio al momento della loro uscita dal Consiglio Cantonale.

Operazioni Digitali del Consiglio

1. Nel sistema informatico protetto, tutte le informazioni e i documenti del Consiglio cantonale e dei suoi organi sono elaborati e resi accessibili, in particolare

a) tutte le informazioni e documenti pubblici del Consiglio cantonale, conformemente a questa legge e alle relative disposizioni di attuazione;

b) tutte le proposte e i documenti relativi ad argomenti di discussione non pubblici del plenum del Consiglio;

c) informazioni generali sulle commissioni, in particolare sul funzionamento delle riunioni;

d) proposte e documenti relativi agli affari delle commissioni;

e) registrazioni delle discussioni e delle deliberazioni delle commissioni;

f) altre informazioni e documenti soggetti al segreto delle riunioni ai sensi del § 17 o al segreto d'ufficio ai sensi del § 34.

2. Nel sistema informatico protetto non sono elaborati e resi accessibili

a) documenti relativi alle attività delle Commissioni parlamentari d'inchiesta ai sensi del § 52 e seguenti;

b) dati e documenti della gestione interna degli affari dei servizi del Parlamento.

3. I documenti si considerano consegnati ai membri del Consiglio cantonale non appena sono disponibili nel sistema informatico protetto.

4. Per accedere al sistema informatico protetto, i membri del Consiglio devono utilizzare un dispositivo privato che garantisca un accesso sicuro a Internet. L'autenticazione richiede l'uso di un indirizzo e-mail privato e di un numero di telefono cellulare privato.

Operazioni digitali del consiglio

1. È considerata digitale qualsiasi forma di trasmissione elettronica di informazioni che consente la prova mediante testo.

2. Questa legge e le relative disposizioni di attuazione possono prevedere per singole operazioni commerciali l'uso di una determinata forma digitale, in particolare la gestione tramite il sistema informativo del consiglio.

3. Le proposte e gli atti correlati presentati per la discussione in plenaria e nelle commissioni del consiglio sono pubblicati in formato PDF.

**Sessione**

1. Il Consiglio cantonale si riunisce su convocazione del suo presidente oppure quando 17 membri o il Consiglio di governo lo richiedono.

**Sessione**

1. Per una valida consulenza e adozione della delibera, deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri. Si considera presente chiunque si trovi fisicamente sul posto o partecipi a distanza ai sensi del § 5bis.

**Sessione**

1. La presidenza del Consiglio può autorizzare la partecipazione a distanza dei membri del Consiglio cantonale a dibattiti e votazioni nelle singole sedute, purché

a) vi sia una pandemia secondo il diritto federale o una situazione di crisi simile ai sensi di catastrofe o emergenza secondo la legge sulla protezione civile e della popolazione e

b) sia comprovato che ai membri del Consiglio interessati non è possibile partecipare fisicamente alla seduta a causa di forza maggiore o per altri motivi non imputabili.

2. Si considera motivo non imputabile ai sensi del paragrafo 1

a) una quarantena o isolamento disposti dall'autorità;

b) un certificato medico che attesti che la presenza fisica comporta un rischio per la persona interessata o per altri;

c) la mancanza della prova di vaccinazione o test eventualmente richiesta dal piano di protezione;

d) l'impedimento alla partecipazione per motivi logistici o organizzativi riconducibili all'evento in questione.

3. La decisione sulla possibilità di partecipazione a distanza è presa dalla presidenza del Consiglio almeno 5 giorni prima dell'inizio della sessione in questione. Tale decisione comprende tutte le sedute della sessione interessata.

4. I membri del Consiglio che desiderano partecipare alla seduta via telematica devono presentare una richiesta motivata ai servizi del Parlamento entro le ore 12:00 del giorno precedente la seduta. Sulla richiesta e sulla presenza delle condizioni previste al paragrafo 2 decide la presidenza del Consiglio cantonale. Le autorizzazioni concesse vengono comunicate all'inizio della seduta.

5. Il segretario o la segretaria del Consiglio, insieme a un contapersone, verifica e registra l'identità dei membri del Consiglio che votano via telematica tramite autenticazione video prima dell'inizio della seduta e prima di ogni votazione.

6. I dibattiti e le votazioni non saranno ripetuti se, per motivi tecnici, interventi, espressioni di voto o autenticazioni video via telematica non sono possibili.

**Sessione**

1. Le sedute delle commissioni del Consiglio cantonale si svolgono fondamentalmente con la presenza fisica dei membri del consiglio, ovvero con la loro presenza nel luogo della seduta.

2. Eccezionalmente, le sedute possono essere svolte tramite videoconferenza o le decisioni possono essere prese per via circolare, a condizione che

a) la presidenza del consiglio, in caso di pandemia secondo il diritto federale o una situazione di crisi comparabile, autorizzi le decisioni tramite videoconferenza o per via circolare per un determinato periodo di tempo;

b) 2/3 dei membri della commissione richiedano lo svolgimento della seduta tramite videoconferenza o decisione circolare, e siano trattati al massimo tre affari, che siano inoltre idonei per tale modalità di decisione;

c) la decisione sia urgente.

3. La presidenza del consiglio può definire i requisiti per le piattaforme informatiche da utilizzare.

**Sessione**

1. I membri del Consiglio di Governo e il Cancelliere di Stato partecipano alle sedute del Consiglio cantonale.

2. I membri del Consiglio di Governo hanno voto consultivo e possono presentare proposte su una questione in fase di consultazione. Il Cancelliere di Stato ha gli stessi poteri per le questioni che riguardano la Cancelleria di Stato.

**Sessione**

1. Il presidente del tribunale superiore rappresenta davanti al Consiglio cantonale il preventivo, il conto e il rapporto di gestione dei tribunali.

2. Egli ha voce consultiva e può presentare proposte.

**Sessione**

1. Le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Cantonale sono pubbliche, salvo diversa decisione del Consiglio Cantonale per la tutela di interessi privati meritevoli o di importanti interessi pubblici. Il Presidente può, per la tutela di interessi privati meritevoli o di importanti interessi pubblici, disporre che i membri del Consiglio, durante le deliberazioni e le decisioni, non menzionino i dati personali, in particolare i nomi delle persone coinvolte.

2. Nella sala del Consiglio Cantonale, le registrazioni audio e video delle discussioni del Consiglio Cantonale sono consentite con l'autorizzazione del Presidente.

Organizzazione

1. Il Consiglio del Cantone elegge un presidente e due vicepresidenti per la durata di un anno solare. Il presidente e i vicepresidenti costituiscono insieme la presidenza del Consiglio del Cantone.

2. Il presidente dirige le trattative, vigila sul rispetto del regolamento e assicura la calma e l'ordine nella sala del Consiglio.

3. Egli determina gli affari della sessione e il loro ordine.

4. Egli si assicura che gli affari trasferiti al Consiglio di Governo o a una commissione siano trattati in modo tempestivo.

5. La presidenza del Consiglio del Cantone è responsabile della direzione del personale del segretario del Consiglio ai sensi del § 11 e della direzione strategica dei servizi parlamentari.

6. Il presidente consulta i suoi due vicepresidenti per tutte le decisioni presidenziali importanti. Il 1° vicepresidente assume la presidenza delle riunioni della direzione del Consiglio.

Organizzazione

1. La Presidenza del Consiglio è composta dal Presidente, da due Vicepresidenti e dai Presidenti dei gruppi parlamentari.

Organizzazione

1. La Direzione del Consiglio

a) rappresenta il Consiglio cantonale verso l'esterno;

b)* stabilisce la distribuzione proporzionale dei seggi nelle commissioni e l'assegnazione delle presidenze delle commissioni ai gruppi. I membri che non appartengono a un gruppo non hanno diritto a seggi nelle commissioni;

c) assegna gli affari alle commissioni;

d) tratta le proposte che riguardano il consiglio in affari propri;

e) dispone del credito generale del Consiglio cantonale;

f) approva i verbali delle sedute del consiglio;

g) svolge ulteriori compiti delegati a essa dal consiglio;

h)* decide sull'approvazione delle dimissioni ai sensi della legge sul personale dello Stato (Legge sul personale dello Stato, LPS) del 27 settembre 1992.

i)* è autorizzata a concludere contratti ai sensi del paragrafo 45quater comma 2.

2. La Direzione del Consiglio è autorizzata a presentare osservazioni su ricorsi in materia di diritto pubblico o su ricorsi costituzionali sussidiari contro decreti o decisioni del Consiglio cantonale al Tribunale federale o a conferire mandato e potere al Consiglio di Stato a tal fine.

Organizzazione

1. Il Gran Consiglio nomina un segretario del Consiglio. Questo è sottoposto alla presidenza del Gran Consiglio e dirige i servizi parlamentari.

2. Il segretario del Consiglio riceve i suoi incarichi dalla presidenza del Gran Consiglio.

3. La presidenza del Gran Consiglio disciplina nel mansionario una supplenza interna ai servizi parlamentari del segretario del Consiglio.

Organizzazione

1. Il segretario del consiglio dirige i servizi parlamentari.

2. I servizi parlamentari supportano e consigliano il presidente del consiglio, la direzione del consiglio, le commissioni, i singoli membri del consiglio e i gruppi parlamentari nel loro lavoro parlamentare.

3. La presidenza del Consiglio cantonale stabilisce i dettagli nel mansionario del segretario del consiglio e nell'incarico di prestazione dei servizi parlamentari.

Organizzazione

1. Al Consiglio cantonale e ai suoi organi sono disponibili

a) Servizio di cancelleria;

b) Servizio di usceri nelle sessioni del consiglio;

c) Servizio di verbalizzazione;

d) Servizio di consulenza legale e documentazione;

e) Servizio specializzato nella gestione amministrativa orientata ai risultati (Servizio WoV).

Organizzazione

1. Almeno cinque membri del consiglio possono formare un gruppo parlamentare.

2. I gruppi parlamentari discutono degli affari del consiglio e nominano candidati per le elezioni da parte del consiglio cantonale.

3. La rappresentanza dei gruppi parlamentari negli organi del consiglio cantonale è proporzionale alla loro dimensione.

4. I gruppi parlamentari ricevono un supporto finanziario per le loro attività.

Organizzazione

1. I membri del consiglio possono unirsi in gruppi parlamentari in base a criteri oggettivi o d'interesse. Le liste dei membri sono pubbliche.

2. I gruppi parlamentari ricevono, per quanto possibile, agevolazioni amministrative nel lavoro, purché l'adesione sia sempre aperta a tutti i parlamentari.

Organizzazione

1. Le commissioni esaminano gli affari del consiglio ad esse assegnati, effettuano le necessarie verifiche, riferiscono al Consiglio Cantonale e presentano proposte.

2. Il capo del dipartimento competente partecipa di norma alle riunioni della commissione. Egli ha il diritto di proporre.

3. A meno che la commissione non decida diversamente, il capo del dipartimento può farsi accompagnare dai propri collaboratori e coinvolgere esperti esterni. Questi hanno voce consultiva.

Organizzazione

1. Le riunioni delle commissioni non sono in genere pubbliche.

2. Salvo diversa decisione di una commissione per la tutela di interessi privati meritevoli di protezione o importanti interessi pubblici, ogni membro del consiglio può partecipare come ascoltatore alle riunioni delle commissioni, ad eccezione delle commissioni di vigilanza secondo § 20 e delle commissioni parlamentari d'inchiesta secondo § 52. Per il segreto d'ufficio si applica § 34.

3. I membri della commissione e gli ascoltatori possono esprimersi sulle deliberazioni della commissione nelle fazioni e nel consiglio cantonale nel rispetto del segreto d'ufficio.

Organizzazione

1. Le commissioni informano la popolazione sui risultati delle consultazioni, che sono di interesse generale.

Organizzazione

1. Il Consiglio cantonale può istituire commissioni permanenti per determinati compiti. Il regolamento interno ne determina il numero dei membri e il mandato.

Organizzazione

1. Il Consiglio cantonale istituisce come commissioni di vigilanza permanenti

a) la commissione di verifica gestionale;

b) la commissione finanziaria;

c) la commissione di giustizia.

2. Il numero dei membri e i compiti delle commissioni di vigilanza sono disciplinati dagli articoli 46 e seguenti di questa legge e dalle relative disposizioni esecutive.

Organizzazione

1. La direzione del Consiglio può istituire commissioni speciali in base alle necessità. Essa stabilisce il numero dei membri e i compiti. L'autorità elettorale è il Consiglio cantonale.

Diritti e Doveri dei Membri del Consiglio

1. Ogni membro del consiglio ha in particolare il diritto di

a) presentare proposte su un affare in corso di trattazione;

b) presentare mozioni d'ordine;

c) presentare iniziative parlamentari;

d) presentare proposte di candidatura;

e) rilasciare una breve dichiarazione personale per difendersi da un attacco contro se stesso o la propria fazione.

Diritti e Doveri dei Membri del Consiglio

1. I membri del consiglio non possono essere costretti a votare. Votano senza istruzioni.

Diritti e Doveri dei Membri del Consiglio

1. I membri del consiglio sono obbligati a partecipare alle riunioni del consiglio cantonale e delle sue commissioni di cui fanno parte.

Diritti e Doveri dei Membri del Consiglio

1. All'entrata nel Consiglio Cantonale, ogni membro del consiglio informa per iscritto la direzione del consiglio riguardo a

a) la sua attività professionale e il suo datore di lavoro;

b) l'attività in organi direttivi o di sorveglianza di imprese economiche e di importanti enti, istituzioni e fondazioni di diritto privato e pubblico;

c) funzioni direttive e di consulenza permanenti per gruppi di interesse e associazioni significativi;

d) la partecipazione a commissioni permanenti e altri organi del Cantone e della Confederazione;

e)* l'attività come presidente del comune, amministratore comunale o segretario comunale.

2. Le modifiche devono essere indicate all'inizio di ogni anno solare.

Diritti e Doveri dei Membri del Consiglio

1. I servizi del Parlamento raccolgono i dati dei membri del consiglio.

2. I servizi del Parlamento garantiscono che tali dati siano accessibili al pubblico; questi, insieme alle informazioni relative all'appartenenza politica e ai contatti dei membri del consiglio cantonale, sono pubblicati nel sistema informativo pubblico del consiglio.

Diritti e Doveri dei Membri del Consiglio

1. Se si verifica l'incompatibilità del mandato del Consiglio cantonale e la persona interessata desidera mantenere il mandato, deve presentare una copia della lettera di dimissioni dall'altra attività per la prima data ordinaria possibile, che deve pervenire al più tardi un giorno prima del suo giuramento.

2. Se la persona interessata contesta l'incompatibilità e l'autorità competente accerta l'esistenza della stessa, la persona interessata deve presentare entro quattro giorni una lettera di dimissioni dall'altra attività per la prima data ordinaria possibile, se intende mantenere il mandato del Consiglio cantonale. Il mandato del Consiglio cantonale non può essere esercitato fino alla decisione dell'autorità competente sulla sussistenza dell'incompatibilità.

3. Se la lettera di dimissioni non viene presentata nei tempi stabiliti, si presume la rinuncia al mandato del Consiglio cantonale e viene avviata la procedura per la determinazione di un successore o di una successora.

Diritti e Doveri dei Membri del Consiglio

1. I membri del consiglio si astengono se sono coinvolti individualmente nel caso in questione.

2. Nei procedimenti di reclamo, i membri del consiglio si astengono inoltre se sono stati già coinvolti nella questione come membri di un organo o rappresentanti di una parte.

3. Se un membro del consiglio deve astenersi, non può né partecipare alle deliberazioni nelle commissioni preparatorie né prendere parte alle decisioni del plenum del consiglio. Deve lasciare la sala prima dell'inizio della trattazione dell'affare in questione.

4. In caso di controversia, decide il consiglio cantonale o la commissione preparatoria escludendo gli interessati.

Diritti e Doveri dei Membri del Consiglio

1. I membri del consiglio ricevono un'indennità di base annuale. Per la partecipazione alle sedute del consiglio cantonale e dei suoi organi, i membri del consiglio ricevono inoltre un'indennità giornaliera e il rimborso delle spese. Il presidente del consiglio cantonale, i presidenti delle commissioni e i presidenti dei gruppi parlamentari ricevono un'indennità aggiuntiva.

2. Ai membri del consiglio che svolgono compiti particolari, la direzione del consiglio può assegnare un'indennità speciale.

3. I membri del consiglio che devono sostenere costi regolari a causa del mandato nel consiglio cantonale ricevono un'indennità adeguata. La direzione del consiglio decide in via definitiva in merito alle relative domande.

4. Il regolamento interno disciplina i dettagli.

**Diritti all'informazione** (Note: Please provide the full text of the law article for a complete translation.)

1. Ogni membro del consiglio può prendere visione di

a) Fascicoli a cui fanno riferimento i documenti deliberativi del consiglio di governo;

b) Fascicoli redatti nell’ambito della preparazione di progetti di legge o proposte finanziarie all’interno dell’amministrazione cantonale;

c) Perizie, rilevamenti statistici e indagini interne sull’amministrazione riguardanti questioni generali di esecuzione in un determinato settore di competenza;

d)* Istruzioni generali sull’esecuzione di determinati decreti;

e)* Delibere del consiglio di governo di carattere pubblico; per le delibere del consiglio di governo non pubbliche, la cancelleria dello stato decide se la decisione può essere resa pubblica tramite copertura, anonimizzazione o omissione di talune parti.

2. Sono esclusi dal diritto di visione i fascicoli dai quali emerge direttamente la posizione dei singoli capi dei dipartimenti su una determinata questione.

3. Se sussistono disaccordi riguardanti l'estensione del diritto di visione dei fascicoli, la direzione del consiglio decide dopo aver ascoltato il consiglio di governo.

**Diritti all'informazione** (Note: Please provide the full text of the law article for a complete translation.)

1. Ogni membro del consiglio può

a) ottenere consulenze legali presso la Cancelleria di Stato e i dipartimenti;

b) ottenere informazioni sui fatti relativi alle attività amministrative dai capi degli uffici competenti.

2. Non vengono fornite informazioni sui fatti soggetti al segreto d'ufficio. In caso di divergenze di opinione sul fatto che un'informazione richiesta sia soggetta al segreto d'ufficio, decide il capo del dipartimento competente.

**Diritti all'informazione** (Note: Please provide the full text of the law article for a complete translation.)

1. Oltre ai diritti d'informazione dei singoli membri del consiglio, le commissioni possono

a) richiedere al Consiglio di Governo o al capo del dipartimento competente relazioni e documenti riguardanti un oggetto di discussione;

b) in accordo con il capo del dipartimento competente, interrogare funzionari dell'amministrazione sull'affare in esame;

c) effettuare sopralluoghi;

d)* consultare esperti esterni in accordo con la direzione del consiglio;

e)* esaminare tutte le deliberazioni del Consiglio di Governo che riguardano la loro sfera di competenza.

2. Le commissioni di vigilanza (§§ 46 ss.) e le commissioni d'inchiesta parlamentare (§§ 52 ss.) ricevono tutte le informazioni e i documenti necessari per adempiere al loro mandato.

2bis. I presidenti delle commissioni di vigilanza e delle commissioni d'inchiesta parlamentare possono richiedere tutte le deliberazioni del Consiglio di Governo su temi che desiderano discutere in commissione. Devono specificare le deliberazioni richieste almeno per oggetto. Richieste cumulative formulate in modo generico non sono consentite.

3. Il capo del dipartimento può partecipare all'interrogazione di funzionari del suo dipartimento e di esperti, porre domande e fornire informazioni supplementari.

**Diritti all'informazione** (Note: Please provide the full text of the law article for a complete translation.)

1. I membri della commissione, altri partecipanti alle riunioni della commissione o esperti incaricati dalla commissione sono vincolati al segreto d'ufficio, nella misura in cui vengano a conoscenza di dichiarazioni o documenti che sono soggetti al segreto d'ufficio.

2. Ai fini della concessione di informazioni alle commissioni parlamentari nell'ambito di questa legge, i membri delle autorità e i dipendenti statali non devono essere esonerati dal segreto d'ufficio.

3. I membri delle autorità e i dipendenti statali informano i membri della commissione su quali informazioni sono soggette al segreto d'ufficio.

Oggetto delle trattative

1. Con un incarico, il Consiglio di Stato viene esortato a esaminare un oggetto, a prendere una misura autonoma o a sostenere il Consiglio Cantonale nell'esercizio delle sue competenze. Nelle questioni interne al consiglio, l'incarico è indirizzato alla direzione del consiglio.

2. Nell'incarico possono essere fissati termini di attuazione. Se non viene fissato un termine, l'incarico deve essere adempiuto entro un anno dalla dichiarazione di rilevanza. Gli incarichi che riguardano il preventivo devono essere adempiuti con il messaggio relativo al preventivo successivo, se sono stati trasmessi entro la fine di marzo.

3. Per le misure che rientrano nella sua propria competenza, il Consiglio di Stato può, in casi giustificati, discostarsi dall'incarico.

Oggetto delle trattative

1. L'interpellanza è la richiesta rivolta al Consiglio di Stato di fornire informazioni su un oggetto riguardante interessi cantonali.

2. Le interpellanze devono essere risposte per iscritto dal Consiglio di Stato entro la prossima sessione e, di norma, vengono iscritte all'ordine del giorno in tale sessione.

Oggetto delle trattative

1. Su richiesta dell'autore, il consiglio cantonale può dichiarare un'iniziativa urgente con l'approvazione dei due terzi dei membri presenti.

2. Gli incarichi dichiarati urgenti vengono trattati nella sessione successiva alla loro presentazione e motivazione.

3. Le interpellanze dichiarate urgenti vengono trattate nella stessa sessione in cui vengono presentate.

Oggetti della trattativa

1. L'Interrogazione Breve è un'interpellanza presentata per iscritto e a cui il Consiglio di Governo deve rispondere per iscritto o oralmente. Una motivazione orale è esclusa. Non si tiene alcuna discussione.

2. Le Interrogazioni Brevi vengono generalmente risposte entro la prossima sessione.

Oggetti della trattativa

1. Su richiesta di una commissione competente, il Gran Consiglio stabilisce obiettivi per gruppi di prodotti selezionati, per i quali il Consiglio di Stato deve determinare indicatori di prestazione o di efficacia di rilevanza politica.

2. La commissione competente approva la descrizione proposta dal Consiglio di Stato per gli indicatori politici.

Oggetto delle trattative

1. Se un incarico che deve essere completato con il preventivo di un determinato anno non viene adempiuto neanche con il messaggio per l'anno successivo, il Gran Consiglio può decidere un saldo per singoli prodotti ed emettere mandati di prestazione.

2. Il maggior dettaglio si applica solo per la durata di validità del preventivo in questione.

Oggetti della trattativa

1. Con un'iniziativa parlamentare, può essere richiesto al Consiglio cantonale di

a) regolamentare questioni d'interesse del consiglio stesso oppure

b) emanare una disposizione che disciplini il contenuto di un mandato o di una decisione di pianificazione non attuati. L'iniziativa può essere presentata non prima di un anno dal termine di attuazione.

2. L'iniziativa deve essere presentata come progetto elaborato.

Oggetto delle trattative

1. Il Consiglio cantonale può decidere di esaminare un progetto di legge due volte.

2. Nella misura del possibile, assicura una bassa densità normativa dei decreti e un basso carico amministrativo per i privati e le organizzazioni.

Oggetti della trattativa

1. Le decisioni relative alle spese non vincolate (crediti di impegno e di preventivo) devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio cantonale. Se la decisione di spesa non raggiunge il quorum necessario, l'affare è considerato respinto senza una votazione finale formale.

Oggetto delle trattative

1. Qualora un'iniziativa popolare nella forma di progetto elaborato abbia avuto esito positivo, il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio messaggio e progetto

a) entro 6 mesi dalla presentazione, se non intende proporre un controprogetto;

b) entro 12 mesi, se intende elaborare un controprogetto.

2. Qualora un'iniziativa popolare nella forma di suggerimento abbia avuto esito positivo, il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio entro 6 mesi dalla presentazione, un messaggio e un progetto di approvazione o rigetto. Se il Gran Consiglio o il popolo approva il suggerimento, il Consiglio di Stato sottopone entro 15 mesi dall'approvazione un progetto conforme alla richiesta. Può proporre un controprogetto.

3. Il Gran Consiglio può in qualsiasi momento richiedere che il Consiglio di Stato elabori un controprogetto.

Oggetti della trattativa

1. In ogni messaggio il Consiglio di Stato riferisce in particolare su

a) i principali punti di vista espressi nella fase preliminare;

b) le ragioni che lo hanno indotto a scartare alternative essenziali;

c) il rapporto con il programma di governo, il piano finanziario e le pianificazioni settoriali specifiche;

d) la conformità di una proposta alla Costituzione o alla legge;

e) le ragioni per le deleghe legislative o finanziarie;

f) gli effetti sul personale e finanziari di una proposta e le misure pianificate per la sua attuazione;

g) i costi consequenziali per i comuni.

Oggetti della trattativa

1. Se è stato costituito un mandato popolare, la direzione del consiglio verifica se esso ha un contenuto ammissibile. Se la direzione del consiglio non ritiene il mandato popolare manifestamente inammissibile, di norma lo trasmette al consiglio di governo per un parere. I mandati popolari manifestamente inammissibili sono presentati direttamente dalla direzione del consiglio al consiglio cantonale con la proposta di dichiararli nulli.

2. Ogni mandato popolare viene presentato per iscritto ai membri del consiglio insieme alla motivazione e, se del caso, al parere del consiglio di governo. Non si tiene una giustificazione orale del mandato popolare. Il parere del consiglio di governo viene comunicato per iscritto anche al primo firmatario.

3. Di norma, un mandato popolare viene discusso in una delle quattro sessioni successive alla presentazione.

4. Fino all'inizio della discussione nel consiglio cantonale, il primo firmatario può ritirare il mandato popolare in qualsiasi momento.

5. Il testo di un mandato popolare può essere modificato su richiesta del consiglio di governo o della maggioranza di una commissione, a condizione che l'obiettivo sia rispettato. Per il resto, le disposizioni relative al mandato sono applicabili per analogia.

Oggetto delle trattative

1. Se il Consiglio di Stato adotta un regolamento o una modifica al regolamento, la Cancelleria di Stato invia il testo ai servizi parlamentari. I servizi parlamentari si occupano della pubblicazione in forma digitale ai membri del Gran Consiglio.

2. Entro 60 giorni dalla data della decisione, ogni membro del Consiglio può opporre per iscritto un’obiezione al regolamento o alla modifica del regolamento. Se in questo periodo non si svolge nessuna sessione, il termine per l'obiezione si prolunga fino all'ultimo giorno della sessione successiva. L’obiezione deve essere brevemente motivata.

3. Se almeno 17 membri del Consiglio presentano un’obiezione, il Consiglio decide la conferma dell'obiezione, di regola nella sessione successiva.

4. I paragrafi 1-3 si applicano mutatis mutandis anche ai regolamenti e ai regolamenti interni dei tribunali.

Oggetti della trattativa

1. **I reclami rivolti al Consiglio cantonale sono assegnati dalla direzione del Consiglio a una commissione per l'esame preliminare e la formulazione di una proposta.**

2. **Il regolamento interno disciplina la procedura. Il Consiglio cantonale esamina liberamente la decisione impugnata.**

3. **La commissione allega una motivazione scritta alla sua proposta.**

4. **Se il Consiglio cantonale accoglie il reclamo, rinvia la questione al Consiglio di Stato per una nuova valutazione ai sensi delle considerazioni.**

5. **Se il Consiglio cantonale respinge il reclamo, la commissione motiva la decisione sulla base delle deliberazioni e la comunica alle parti.**

Oggetto delle trattative

1. Per le competenze del Consiglio Cantonale relative a

a) Piano legislativo;

b) Piano integrato delle attività e finanziario;

c) Decisione di pianificazione;

d) Bilanci globali pluriennali;

e) Preventivo;

f) Rapporto di gestione

Cooperazione transfrontaliera e trattati di Stato

1. Consultazione e informazione secondo le disposizioni di questo capitolo sono soggette al segreto d'ufficio; § 34 è applicabile.

Cooperazione transfrontaliera e trattati di Stato

1. Il Gran Consiglio cantonale segue lo sviluppo della collaborazione intercantonale e internazionale del Cantone e partecipa alla formazione della volontà su questioni di principio e a decisioni politicamente importanti.

2. Può concludere contratti con altri parlamenti, che servono alla rappresentanza di interessi comuni o a una posizione coordinata nella creazione di diritto intercantonale.

Cooperazione transfrontaliera e trattati di Stato

1. Le commissioni seguono nei loro rispettivi settori la progressione della cooperazione intercantonale e internazionale del Cantone.

2. Esse partecipano al processo decisionale adottando pareri destinati al Consiglio di Stato.

Cooperazione transfrontaliera e trattati di Stato

1. All'inizio delle trattative per la conclusione di contratti intercantonali o la partecipazione in organi intercantonali, il Consiglio di Stato consulta la commissione competente del Gran Consiglio, se

a) il contratto è soggetto all'approvazione del Gran Consiglio,

b) la decisione ha rango costituzionale o legislativo, oppure il rango di un regolamento d'attuazione legislativa.

2. La commissione può richiedere una consultazione se ritiene soddisfatte le condizioni del paragrafo 1.

3. Dopo la consultazione, il Consiglio di Stato informa costantemente la commissione sul progresso delle trattative e la consulta prima di passi negoziali importanti.

Cooperazione transfrontaliera e trattati di Stato

1. Il Consiglio di Stato informa continuamente la commissione competente sui progetti di cooperazione intercantonale e internazionale.

2. La commissione riceve dal Consiglio di Stato ulteriori informazioni su richiesta e può esaminare i verbali e le bozze di contratto.

Pianificazione e Controllo

1. Il Consiglio di Governo informa la presidenza del consiglio ogni semestre, rispettivamente al 1° aprile e al 1° ottobre, su tutti i progetti normativi in corso e pianificati.

2. L'informazione comprende le date dei principali passaggi procedurali e spiegazioni su eventuali ritardi.

Supervisione Superiore

1. La Commissione di revisione della gestione sorveglia la gestione dell'intera amministrazione, inclusi gli altri enti incaricati di compiti pubblici secondo l'articolo 85 della Costituzione cantonale. Esamina i loro rapporti d'attività, riferisce in merito al Consiglio cantonale e presenta delle proposte.

1bis. La Cassa pensioni del Cantone di Soletta non è soggetta alla supervisione della Commissione di revisione della gestione.

2. La Commissione di revisione della gestione conduce regolarmente ispezioni negli uffici che sono sotto la sua sorveglianza superiore (§ 50). Può costituire apposite commissioni a tal fine. Può riferire al Consiglio cantonale in qualsiasi momento sulle sue constatazioni e presentare proposte.

Supervisione Superiore

1. La Commissione Finanziaria supervisiona l'intero bilancio finanziario, inclusi i conti degli enti autonomi, istituti e fondazioni di diritto cantonale. Essa esamina in particolare il preventivo, i crediti supplementari, il conto dello Stato e la pianificazione finanziaria. Su quanto rilevato, può in qualsiasi momento presentare un rapporto e una proposta al Consiglio del Cantonale.

1bis. La Cassa Pensioni del Canton Soletta non è soggetta alla vigilanza della Commissione Finanziaria.

2. Salvo decisione contraria della direzione del Consiglio, la Commissione Finanziaria verifica ed esamina tutte le proposte e gli affari riguardo al loro impatto finanziario, alla loro economicità e alla loro integrazione nella pianificazione finanziaria e nel bilancio finanziario complessivo. Essa presenta una proposta al Consiglio del Cantonale.

3. Il Consiglio del Cantonale può assegnare ulteriori compiti alla Commissione Finanziaria tramite regolamento.

Supervisione Superiore

1. La Commissione delle Finanze può avvalersi di organi esterni di revisione.

2. I rapporti degli organi di revisione devono essere trasmessi al Consiglio di Stato e al controllo finanziario.

Supervisione Superiore

1. La posizione e i compiti del controllo finanziario sono determinati dalla legislazione sulla gestione amministrativa orientata ai risultati.

Supervisione Superiore

1. La Commissione di Giustizia sorveglia la gestione degli affari delle autorità giudiziarie del Cantone. Essa esamina in particolare i loro rapporti di gestione.

2. Può presentare in qualsiasi momento al Consiglio cantonale un rapporto e una proposta sulle sue constatazioni.

Supervisione Superiore

1. Le commissioni di vigilanza possono condurre ispezioni per adempiere ai loro compiti. Un’ispezione deve essere generalmente comunicata al capo del dipartimento competente.

2. Se una commissione di vigilanza accerta carenze nella gestione aziendale o intende fornire raccomandazioni, offre al capo del dipartimento l'opportunità di esprimere il proprio parere prima di concludere le delibere.

3. Attraverso controlli successivi, verifica se le carenze riscontrate siano state sanate e se le sue raccomandazioni siano state attuate.

4. La commissione di vigilanza può affidare parti di un'ispezione a esperti. Nella misura necessaria per adempiere l'incarico, la commissione di vigilanza può concedere agli esperti quegli stessi diritti di informazione che spettano alla commissione stessa. I rapporti degli esperti devono essere trasmessi al consiglio di governo e, nella misura in cui sono interessati i loro ambiti di competenza, al controllo finanziario.

Supervisione Superiore

1. Le commissioni di sorveglianza si informano reciprocamente sulle constatazioni che riguardano i loro ambiti di attività.

Supervisione Superiore

1. Qualora avvenimenti di grande rilevanza negli organi esecutivi cantonali richiedano un chiarimento particolare da parte del Consiglio cantonale, quest'ultimo può istituire una commissione d'inchiesta per determinare i fatti e per ottenere ulteriori basi di valutazione. Il Consiglio di Stato deve essere consultato previamente.

2. La commissione d'inchiesta adotta, conformemente al suo mandato, le misure procedurali e personali necessarie.

3. Finché dura l'inchiesta, i membri della commissione e gli altri partecipanti alle riunioni della commissione non sono autorizzati a fare dichiarazioni circa le deliberazioni o le conoscenze provvisorie.

4. La commissione parlamentare d'inchiesta può interrogare le persone informate sui fatti e sentire i testimoni, nonché richiedere la consegna di documenti. Essa può ottenere informazioni scritte e orali da parte delle autorità e degli uffici, nonché dai membri delle autorità, dai dipendenti pubblici e dai privati.

5. Nella misura in cui non esistono disposizioni particolari sulla raccolta delle prove, si applicano per analogia le disposizioni della legge sulla tutela giuridica in materia amministrativa.

6. Chi senza giustificato motivo rifiuta di rendere dichiarazioni o di consegnare documenti, o viola il dovere di riservatezza secondo il comma 3, è punito ai sensi dell'articolo 292 del codice penale svizzero.

Supervisione Superiore

1. La commissione d'inchiesta determina quali persone siano direttamente coinvolte nei loro interessi dall'indagine. Non appena si stabilisce che sono direttamente coinvolte, vengono informate di conseguenza.

Supervisione Superiore

1. Le persone direttamente coinvolte nei loro interessi dall'indagine hanno il diritto

a) di assistere agli interrogatori delle persone informate sui fatti e dei testimoni;

b) di porre domande integrative;

c) di richiedere mezzi di prova;

d) di prendere visione dei documenti e dei verbali della commissione d'indagine;

e) di farsi accompagnare da un consulente.

2. La commissione d'indagine può negare loro la presenza durante gli interrogatori e l'accesso ai documenti nella misura in cui ciò sia indispensabile nell'interesse dell'indagine in corso o per tutelare altre persone. È possibile basarsi sui mezzi di prova in questione solo se il loro contenuto essenziale è stato reso noto alle persone coinvolte e a queste ultime è stata offerta la possibilità di esprimersi in merito.

Supervisione Superiore

1. Prima di ogni interrogatorio, si deve determinare se la persona deve esprimersi in qualità di informatore, testimone o esperto.

2. Chi viene convocato davanti alla commissione come informatore o testimone deve presentarsi personalmente. Gli informatori devono essere invitati a rendere dichiarazioni veritiere.

3. Per l'audizione dei testimoni, l'obbligo di testimonianza e il diritto di rifiuto di testimoniare, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge sulla tutela giudiziaria in materia amministrativa. Se un'indagine è diretta interamente o prevalentemente contro una determinata persona, questa può essere interrogata solo come informatore.

4. Gli informatori e i testimoni devono essere informati dei motivi legali per rifiutare di testimoniare.

Supervisione Superiore

1. Chi è direttamente coinvolto dall'indagine può farsi affiancare da un consulente per l'intera procedura o per singole udienze.

2. Il consulente può accompagnare il proprio cliente alle udienze, porre domande integrative e presentare istanze probatorie, nonché prendere visione dei documenti della commissione insieme al cliente. Non ha altri diritti.

Supervisione Superiore

1. Dopo il completamento delle indagini e prima della presentazione del rapporto al Consiglio cantonale, le persone nei cui confronti sono mosse accuse devono avere accesso alle sezioni pertinenti della bozza del rapporto.

2. Viene loro concessa l'opportunità di esprimersi oralmente o per iscritto davanti alla commissione d'inchiesta entro un termine ragionevole.

3. Il contenuto essenziale delle dichiarazioni deve essere riportato nel rapporto.

Supervisione Superiore

1. Il Consiglio di Stato ha il diritto di assistere agli interrogatori delle persone informate sui fatti e dei testimoni, di porre domande integrative, nonché di esaminare gli atti della commissione d'inchiesta e di richiedere mezzi di prova. Si applica per analogia il § 53 comma 2.

2. Prima della conclusione dell'inchiesta, può esprimere la propria opinione in un rapporto destinato alla commissione.

3. Può esprimersi in un rapporto destinato al Consiglio cantonale in merito ai risultati dell'inchiesta.

4. Designa un membro tra i suoi componenti quale rappresentante nei confronti della commissione d'inchiesta. Questo rappresentante può, a sua volta, incaricare una persona di collegamento idonea per partecipare agli interrogatori e per l'accesso agli atti.

Supervisione Superiore

1. Il Consiglio Cantonale può, su proposta della sua presidenza, decidere di avviare un procedimento disciplinare.

2. Se il Consiglio decide di avviare il procedimento disciplinare, costituisce una commissione speciale per indagare sugli eventi. Questa commissione è composta da rappresentanti di tutte le fazioni o da esperti indipendenti.

3. La commissione deve riferire al Consiglio Cantonale e presentare proposte. La procedura è disciplinata dagli articoli 22 e seguenti della Legge sulla responsabilità.

Disposizioni finali

1. Il Gran Consiglio emana le disposizioni di attuazione, in particolare un regolamento interno.

Disposizioni finali

1. Gli articoli 24, 26, 27 e 28 della Costituzione cantonale del 23 ottobre 1887 sono abrogati.

2. Le modifiche sono state integrate nei rispettivi decreti.

Disposizioni finali

1. La modifica del § 24 lett. a della Legge sulla Responsabilità (§ 56 lett. f di questa legge) richiede l'approvazione dell'Assemblea Federale.

Disposizioni finali

1. Questa legge è soggetta a referendum obbligatorio. Il Consiglio cantonale determina l'entrata in vigore.

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