Legge sulla piattaforma del registro degli abitanti e del registro elettorale (GESP) - Oggetto e Scopo (GESP)
Indice delle disposizioni (15)
Testo normativo (15 Articoli)
1. Il Cantone gestisce una piattaforma di registrazione degli abitanti e una piattaforma di registrazione degli elettori.
2. La piattaforma di registrazione degli abitanti ha lo scopo di
a) fornire agli organi federali, cantonali e comunali i dati sugli abitanti aggiornati necessari per l'adempimento dei loro compiti legali e di consentire la consultazione di tali dati;
b) semplificare lo scambio di dati tra le autorità federali, cantonali e comunali;
c) semplificare la raccolta dei dati per le statistiche.
3. La piattaforma di registrazione degli elettori ha lo scopo di
a) consentire lo scambio di dati tra i comuni e la Cancelleria dello Stato per il voto e lo scrutinio elettronico (Vote électronique);
b) importare i dati del registro elettorale nel sistema di voto elettronico e stampare i certificati di diritto di voto.
1. Questa legge si applica ai registri comunali degli abitanti e degli elettori, nonché alla piattaforma dei registri degli abitanti e dei registri elettorali del Cantone.
1. Sono considerate autorità cantonali e comunali le autorità ai sensi del § 3 della Legge sull'informazione e sulla protezione dei dati (InfoDG) del 21 febbraio 2001.
2. Sono considerate autorità federali gli organi federali secondo l'articolo 3 lettera h della Legge federale sulla protezione dei dati (DSG) del 19 giugno 1992.
1. I dati personali vengono mantenuti nella piattaforma del registro della popolazione per tutto il tempo necessario a svolgere compiti pubblici.
2. I dettagli sulla durata della conservazione sono regolati dal Consiglio di Stato.
3. I dati del registro elettorale comunicati alla piattaforma del registro elettorale per un'elezione o votazione devono essere conservati fino alla scadenza del termine di ricorso o fino alla conclusione definitiva di eventuali ricorsi. La Cancelleria di Stato elimina i dati non appena le elezioni sono convalidate o i risultati della votazione sono confermati.
1. La piattaforma dei registri degli abitanti contiene, riguardo alle persone fisiche che hanno domicilio o residenza nel Cantone, i dati attuali dei registri comunali degli abitanti relativi agli identificatori e alle caratteristiche secondo l'articolo 6 della legge federale sul coordinamento dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali delle persone (Legge sulla coordinazione dei registri, LCR) del 23 giugno 2006.
2. Inoltre, la piattaforma dei registri degli abitanti contiene le informazioni che l'ufficio dello stato civile competente comunica a un'amministrazione comunale in virtù dell'articolo 49 dell'ordinanza sullo stato civile (OSC) del 28 aprile 2004.
3. Inoltre, i dati contenuti nei registri degli abitanti, che vengono trasmessi tramite l'interfaccia standard riconosciuta, possono essere anch'essi trasmessi alla piattaforma dei registri degli abitanti cantonale.
4. La piattaforma dei registri elettorali contiene, per le persone aventi diritto di voto, i dati attuali dei registri comunali degli elettori riguardanti gli identificatori e le caratteristiche secondo l'articolo 6 lettere a, b, e, f, g, h, i, j, l, q, r e t LCR.
1. Il Dipartimento è responsabile della garanzia dello scambio di dati tra autorità e registri federali, cantonali e comunali secondo le disposizioni della Confederazione e del Cantone.
1. Le comunità locali comunicano i dati ai sensi del § 5 e le relative modifiche alla piattaforma del registro degli abitanti e alla piattaforma del registro elettorale.
2. Le comunicazioni dei dati alla piattaforma del registro degli abitanti devono avvenire entro un giorno lavorativo dall'inserimento dei dati nei registri degli abitanti delle comunità locali, nel formato elettronico stabilito dal Dipartimento.
3. Le comunicazioni dei dati alla piattaforma del registro elettorale devono avvenire nei termini stabiliti dalla Cancelleria di Stato e nel formato elettronico da essa stabilito.
1. Il cantone comunica i dati conformemente all'articolo 14 RHG all'Ufficio federale di statistica attraverso la piattaforma del registro degli abitanti.
2. La cancelleria di Stato importa le comunicazioni dei dati dalla piattaforma del registro elettorale nel sistema di voto elettronico. Trasmette i dati elaborati tramite un supporto elettronico di dati alla tipografia per la produzione dei certificati di diritto di voto.
1. Le trasmissioni di dati ai sensi dei §§ 7, 8 e 10 alla piattaforma dei registri degli abitanti e alla piattaforma dei registri elettorali, così come le trasmissioni di dati dalla piattaforma dei registri degli abitanti, avvengono ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del Regolamento sull'armonizzazione dei registri (RHV) del 21 novembre 2007.
1. Le autorità cantonali e comunali possono interrogare o ricevere in modo sistematico i dati della piattaforma dei registri degli abitanti, inclusi i dati personali particolarmente sensibili, qualora siano necessari per l'adempimento dei loro compiti legali.
2. Gli uffici di controllo dell'abitazione possono accedere a tutti i dati riguardanti la propria comunità e memorizzarli sui propri supporti di dati.
3. Le comunità religiose di diritto pubblico e le parrocchie possono recuperare o ricevere sistematicamente i dati dei membri della loro confessione nella loro comunità, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento dei loro compiti legali.
4. L'autorità cantonale competente per l'elaborazione di statistiche ha accesso a tutti i dati personali, inclusi quelli particolarmente sensibili.
1. Il Consiglio di Stato stabilisce, dopo aver consultato il delegato per l'Informazione e la Protezione dei Dati e i comuni residenziali, le autorità ai sensi del § 10 comma 1, comma 3 e comma 4, nonché il tipo e il contenuto del loro diritto di accesso.
1. Il Consiglio di Stato stabilisce, previa consultazione del o della Delegato/a per l'informazione e la protezione dei dati, a quali autorità federali vengono regolarmente comunicati i dati degli abitanti e in quale modalità ciò avviene.
1. Per l'adempimento dei loro compiti, le autorità possono utilizzare il numero di assicurato ai sensi dell'articolo 50c della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS) del 20 dicembre 1946 per l'interrogazione dei dati, se dispongono di una base legale secondo la LAVS. L'interrogazione può avvenire anche tramite un altro identificatore personale.
2. Per l'utilizzo di un servizio elettronico, il numero di assicurato ai sensi dell'articolo 50c LAVS può essere utilizzato per l'identificazione personale, purché
a) il servizio elettronico contenga il numero di assicurato;
b) oppure il numero di assicurato sia contenuto nelle raccolte di dati su cui si basa il servizio elettronico.
1. Il Cantone si fa carico delle spese per l'operatività della piattaforma dei registri degli abitanti e della piattaforma dei registri elettorali.
2. La consultazione dei dati della piattaforma dei registri degli abitanti e della piattaforma dei registri elettorali da parte delle autorità cantonali e comunali è gratuita.
1. Il Dipartimento elabora un concetto di sicurezza informatica e protezione dei dati per il funzionamento della piattaforma del registro dei residenti e del registro elettorale, che rispetta gli standard riconosciuti.
2. Il concetto di sicurezza informatica e protezione dei dati per il funzionamento della piattaforma del registro dei residenti e del registro elettorale comprende le misure di protezione legali, tecniche e organizzative concrete e gli aspetti di sicurezza.
3. Esso illustra in particolare
a) la garanzia della sicurezza nell'ambito dell'infrastruttura IT all'interno dell'amministrazione cantonale;
b) la garanzia della sicurezza nell'ambito della trasmissione dei dati tra comuni e cantone, all'interno del cantone e tra cantone e Confederazione nonché tra cantone e terzi;
c) i processi per garantire regole di autorizzazione adattate individualmente dalle autorità collegate per l'accesso ai dati della piattaforma del registro dei residenti cantonale;
d) i processi per il monitoraggio degli accessi ai dati attraverso il controllo sistematico dei registri di accesso ai dati;
e) come sono disciplinate le responsabilità per la protezione dei dati e la sicurezza dei dati.