Legislator · Canton Soletta · Raccolta delle leggi cantonali
Decisioni giudiziarie Legislation Analizza in Legislator
113.112 VpR CH-SO

§ 38 Ordinanza sui diritti politici (VpR) - 3. Sigillatura e Custodia delle Urne G § 89

La votazione di persona
Apri la fonte ufficiale ↗ Full Act (55 provisions) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

§ 38 VpR · 3. Sigillatura e Custodia delle Urne G § 89

1. Le urne devono essere sigillate o piombate e riaperte davanti al seggio elettorale riunito. Il sigillo o la pinza per piombare, la chiave del locale e la chiave della cassa devono essere custoditi da almeno due membri del seggio elettorale appartenenti a partiti diversi.

2. Prima che l'urna sigillata o piombata venga aperta, il seggio elettorale deve verificare che il sigillo o la piombatura sia intatto.

← § 37 VpR Ordinanza sui diritti politici (VpR) § 39 VpR →

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →