Legge sugli organi di pubblicazione ufficiali (Publikationsgesetz, PuG) - Organi ufficiali di pubblicazione (PuG)
Indice delle disposizioni (18)
Testo normativo (18 Articoli)
1. Le pubblicazioni ufficiali delle autorità cantonali avvengono tramite
a) il Bollettino Ufficiale del Cantone di Soletta;
b) la Raccolta Ufficiale delle Leggi e delle Ordinanze del Cantone di Soletta (GS);
c) la Raccolta Consolidata degli Atti del Cantone di Soletta (BGS);
d) comunicazioni straordinarie.
2. Il Consiglio di Stato può designare altri organi ufficiali di pubblicazione per determinati settori tematici.
1. Il Bollettino Ufficiale del Canton Soletta funge da organo di pubblicazione per gli avvisi prescritti dal diritto cantonale o federale.
2. Nel Bollettino Ufficiale devono essere pubblicati in particolare
a) Atti normativi e modifiche di atti normativi secondo il § 5 comma 2;
b) Risultati di referendum e elezioni cantonali;
c) Avvisi prescritti dal diritto cantonale o federale.
3. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli mediante regolamento.
1. Il Bollettino Ufficiale è pubblicato in forma elettronica. Può essere inoltre ottenuto, in tutto o in parte, in forma cartacea.
2. ...
3. La Cancelleria di Stato si occupa della redazione e dell'amministrazione.
1. Pubblicazioni ai sensi di questa legge possono contenere dati personali; in particolare, possono includere anche dati personali particolarmente degni di protezione ai sensi del § 6 comma 3 della legge sull'informazione e la protezione dei dati del 21 febbraio 2001, qualora ciò sia necessario per una pubblicazione prevista da una legge federale o da una legge cantonale.
2. Le pubblicazioni che contengono dati personali non devono essere accessibili su Internet per un periodo più lungo del necessario e non devono contenere più informazioni di quanto richiesto dal loro scopo.
3. Il Consiglio di Stato stabilisce mediante regolamento i periodi durante i quali le pubblicazioni possono essere consultate tramite una funzione di ricerca. Inoltre, definisce ulteriori misure per garantire la protezione dei dati personali; a tal fine, deve tenersi conto dello stato della tecnica.
1. La Raccolta Ufficiale delle Leggi e delle Ordinanze (GS) è la raccolta aggiornata cronologicamente del diritto cantonale.
2. In essa vengono pubblicati i seguenti atti normativi di carattere generale
a) la costituzione del Cantone di Soletta;
b) le leggi cantonali;
c) le ordinanze del Consiglio cantonale e le decisioni di carattere generale vincolanti;
d) le ordinanze e altri atti normativi emanati dalle autorità cantonali;
e) i contratti normali di lavoro e i contratti collettivi di lavoro;
f) i contratti normativi stipulati con comuni, altri cantoni, la Confederazione, l'estero o organizzazioni;
g) gli atti normativi degli organi intercantonali.
3. La Cancelleria di Stato può includere ulteriori atti normativi qualora vi sia un interesse pubblico sufficiente alla loro pubblicazione.
1. Non appena eventuali termini per il veto o il referendum sono decorsi senza essere utilizzati e l'entrata in vigore è stata decisa, gli atti normativi generali e le loro modifiche vengono pubblicati elettronicamente.
2. La GS può inoltre essere pubblicata in forma stampata, in tutto o in parte.
1. La Raccolta Emendata della legislazione del Canton Soletta (BGS) è la raccolta aggiornata e suddivisa per materie del diritto pubblicato nella GS.
2. La BGS viene continuamente aggiornata dalla Cancelleria dello Stato.
1. La pubblicazione avviene esclusivamente in formato elettronico.
1. La Cancelleria dello Stato conduce periodicamente, in collaborazione con i dipartimenti, un esame sistematico della BGS.
2. Gli atti da abrogare sono elencati in una proposta collettiva e vengono rimossi dalla BGS previa decisione dell'organo legislativo competente.
3. Gli atti che sono diventati manifestamente privi di oggetto, i quali non sono stati formalmente abrogati a causa della mancanza dell'organo legislativo originariamente competente o a causa di altre circostanze particolari, sono elencati in una proposta collettiva separata e vengono rimossi dalla BGS previa decisione del Consiglio di Stato.
4. La pubblicazione avviene conformemente ai §§ 2 e 5.
1. In casi eccezionali giustificati, gli atti normativi o parti di essi possono essere pubblicati solo con titolo, fonte di riferimento e luogo di consultazione nel bollettino ufficiale, nella GS e nella BGS, in particolare nel diritto intercantonale, se gli organi interessati gestiscono le pubblicazioni ufficiali in forma elettronica o secondo le regole da essi stabilite.
2. La Cancelleria di Stato decide sulla forma di pubblicazione.
1. In caso di particolare urgenza, per garantire l'efficacia oppure in presenza di circostanze straordinarie, può essere effettuata una pubblicazione con procedura straordinaria attraverso mezzi a stampa, radio, televisione, internet, social media o altri mezzi appropriati.
2. La pubblicazione ordinaria deve essere effettuata il prima possibile.
1. Il Bollettino ufficiale, GS e BGS sono pubblicati dalla Cancelleria di Stato.
2. Essa rende note le pagine Internet sulle quali vengono pubblicate le pubblicazioni elettroniche.
3. Assicura tramite adeguate misure che la pubblicazione su Internet non venga modificata in modo non autorizzato o involontario.
1. L'accesso alla versione elettronica del Bollettino Ufficiale, del GS e del BGS, nonché il download di contenuti per l'elaborazione individuale, sono gratuiti. Per le pubblicazioni in forma stampata, il Consiglio di Governo stabilisce delle tasse adeguate in base al lavoro richiesto.
1bis. Il Consiglio di Governo designa con regolamento gli uffici presso i quali è possibile prendere visione delle pubblicazioni.
2. Le spese per le pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale sono a carico del committente.
1. Fanno fede le versioni elettroniche. Se il contenuto della BGS non corrisponde alla pubblicazione nella GS o nel Bollettino ufficiale, fa fede la pubblicazione nel Bollettino ufficiale.
2. Se un testo appare nelle pubblicazioni cantonali solo con il titolo, il luogo di consultazione e la fonte di riferimento, fa fede la versione a cui si fa riferimento.
1. La Cancelleria dello Stato rettifica nella GS e nella BGS errori privi di significato contenutistico, la cui correzione non altera né travisa il senso della disposizione, informalmente.
2. Le rettifiche informali sono effettuate in particolare in caso di errori grammaticali, ortografici, di rappresentazione e riferimenti errati.
1. L'entrata in vigore di un decreto o di una modifica a un decreto è stabilita dal Consiglio di Stato al momento della sua adozione o successivamente.
1. I decreti vincolano le persone solo se sono stati pubblicati conformemente a questa legge. Se qualcuno acquisisce un diritto tramite un decreto, i diritti sorgono già con l’entrata in vigore.
2. Se un decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale dopo la sua entrata in vigore, gli obblighi derivanti da esso nascono solo il giorno successivo alla sua pubblicazione.
3. Fermo restando quanto previsto dal § 11.
1. Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione.