Legge cantonale sulla geoinformazione (KGeoIG) - Oggetto (KGEOIG)
Indice delle disposizioni (18)
Testo normativo (18 Articoli)
1. Questo legge disciplina
a) l'esecuzione della legge federale sull'informazione geografica nonché del relativo diritto regolamentare
b) la raccolta e l'utilizzo dei dati geografici del cantone e delle comunità locali
c) la gestione del catasto delle infrastrutture sotterranee digitale
1. Questa legge si applica ai dati geobase del diritto cantonale e comunale e ad altri dati geo del Cantone e dei comuni.
2. Le disposizioni per i dati geobase del diritto cantonale si applicano anche ai dati geobase del diritto federale, a meno che il diritto federale o il restante diritto cantonale non contengano disposizioni divergenti.
1. Per questa legge e le sue ordinanze di esecuzione si applicano i termini del diritto federale.
1. Il Consiglio di Stato tiene un catalogo dei dati geografici di base del diritto cantonale ed emana disposizioni sui relativi requisiti qualitativi e tecnici.
2. Può emanare disposizioni sui requisiti qualitativi e tecnici per i metadati geografici.
3. Può autorizzare il dipartimento competente a emanare disposizioni qualitative e tecniche più approfondite.
4. Per quanto riguarda i dati geografici di base del diritto cantonale e i relativi metadati, è auspicabile un’armonizzazione con i dati geografici di base del diritto federale e i relativi metadati.
5. Il Consiglio di Stato può equiparare i dati geografici di base del diritto comunale e altri dati geografici del Cantone e dei comuni ai dati geografici di base del diritto cantonale inserendoli in un catalogo aggiuntivo.
1. La competenza per la raccolta, l'aggiornamento e la gestione dei dati geobasali è determinata dalla legislazione settoriale.
2. In assenza di disposizioni pertinenti, la competenza spetta alla struttura specialistica del cantone o del comune responsabile del settore tematico a cui i dati geobasali si riferiscono.
1. Le autorità competenti garantiscono la disponibilità sostenibile dei dati geobase.
2. Il Consiglio di Stato disciplina l'archiviazione e la storicizzazione dei dati geobase del diritto cantonale.
1. I dati geospaziali del diritto cantonale sono accessibili al pubblico e possono essere utilizzati da chiunque, a meno che non vi siano prevalenti interessi pubblici o privati contrari.
2. L'autorità responsabile per la raccolta, l'aggiornamento e la gestione può subordinare l'accesso ai dati geospaziali del diritto cantonale, nonché il loro utilizzo e diffusione, ad un consenso. Il consenso è concesso tramite disposizione, contratto o controlli di accesso organizzativi o tecnici.
3. Il Consiglio di governo emette norme più dettagliate sull'accesso e l'utilizzo dei dati geospaziali del diritto cantonale. A tale riguardo, può emettere regolamentazioni speciali, in particolare riguardo allo scambio di dati geospaziali tra le autorità federali, cantonali e comunali.
1. Il Consiglio di Stato può determinare i servizi geospaziali di interesse cantonale, stabilirne l'offerta e designare gli enti responsabili della loro creazione e gestione.
2. Emana regolamenti per tali servizi geospaziali in merito ai requisiti qualitativi e tecnici al fine di ottimizzare la rete.
3. Può prescrivere che determinati dati geografici di base del diritto cantonale siano resi accessibili in forma elettronica, da soli o in combinazione con altri dati, tramite procedura di consultazione o in altro modo.
1. Il cantone gestisce il catasto delle restrizioni di diritto pubblico sulla proprietà secondo l'articolo 16 GeoIG (Catasto ÖREB).
2. Il Consiglio di Stato stabilisce quali dati geobasici del diritto cantonale siano oggetto del Catasto ÖREB.
3. Il Consiglio di Stato emana disposizioni esecutive relative al Catasto ÖREB. Esso regola in particolare
a) l'organizzazione del catasto
b) l'inserimento dei dati nel catasto e il loro aggiornamento
c) la rappresentazione delle informazioni aggiuntive
d) la creazione e la consegna di estratti certificati
e) il finanziamento e la riscossione delle tasse
f) la competenza per la conclusione dell'accordo di programma con la Confederazione
1. I comuni mantengono un catasto digitale delle condutture, dal quale risulta la posizione geografica delle condutture con le relative strutture edilizie sopra e sotto terra per la fornitura e lo smaltimento.
2. I proprietari delle condutture o delle opere mettono a disposizione del comune i dati delle condutture in forma adeguata e gratuitamente.
3. Il Consiglio di Stato stabilisce il contenuto e la configurazione tecnica del catasto e la fornitura dei dati da parte dei proprietari.
1. Durante la preparazione di atti legislativi del Cantone nell'ambito di applicazione di questa legge, che riguardano la competenza e gli interessi dei comuni e di altri enti, il Consiglio di Stato garantisce in modo adeguato la partecipazione dei comuni e l'audizione degli enti interessati.
1. Il Consiglio di Stato può autorizzare gli uffici del Cantone a offrire commercialmente dati geografici e altri servizi nel settore dell'informazione geografica per soddisfare richieste specifiche dei clienti.
1. Le persone aventi diritti su terreni e proprietà sono obbligate a supportare i funzionari pubblici e i terzi incaricati, operanti per conto del Cantone o dei comuni, nella raccolta e nell'aggiornamento dei dati geospaziali di diritto cantonale e comunale e di altri dati geografici del Cantone e dei comuni.
2. L'art. 20 della GeoIG si applica mutatis mutandis.
1. Il cantone o rispettivamente i comuni sostengono i costi delle mansioni di cui sono responsabili ai sensi della legislazione sull'informazione geografica.
2. I costi per la raccolta, gestione, amministrazione e garanzia della disponibilità dei dati geografici di base del diritto cantonale e comunale e di altri dati geografici del cantone e dei comuni sono sostenuti dal cantone o dai comuni nell'ambito delle loro competenze ai sensi dell'art. 5.
3. Sono fatte salve disposizioni divergenti del diritto federale o del restante diritto cantonale.
1. Il Cantone e i comuni possono imporre tariffe per l'accesso ai dati geobase del diritto cantonale e comunale e ad altri dati geografici del Cantone e dei comuni, per il loro utilizzo, nonché per l'utilizzo dei servizi geospaziali.
2. Il Consiglio di Stato disciplina le tariffe per l'accesso ai dati geobase del diritto cantonale e ad altri dati geografici del Cantone; i comuni disciplinano le tariffe per l'accesso ai dati geobase del diritto comunale e ad altri dati geografici dei comuni.
3. Le tariffe sono composte, in caso di utilizzo per uso personale, dalle costi marginali e da un contributo ragionevole alle infrastrutture; in caso di utilizzo commerciale, dai costi marginali e da un contributo adeguato all'utilizzo per le infrastrutture, nonché ai costi di investimento e di aggiornamento.
1. È punito con una multa fino a Fr. 5'000.00 chi
a) ottiene illegalmente l'accesso ai dati geospaziali del diritto cantonale e comunale o ad altri dati geospaziali del Cantone e dei comuni, per sé o per terzi
b) utilizza senza autorizzazione i dati geospaziali di cui alla lettera a o i geoservizi
c) divulga senza consenso i dati geospaziali di cui alla lettera a
d) viola le disposizioni sull'utilizzo
2. Il perseguimento penale spetta alla procura.
1. Il Consiglio di Stato può stabilire un calendario per l'attuazione di questa legge. Può, in particolare, disciplinare il passaggio ai nuovi requisiti qualitativi e tecnici per i dati geobase del diritto cantonale.
1. Questa legge è soggetta a referendum.
2. Il consiglio di governo determina l'entrata in vigore.
3. La legge deve essere pubblicata nel bollettino ufficiale ed essere inserita nella raccolta legislativa cantonale.