Ordinanza sulla misurazione ufficiale - Segnalazione dei confini
Indice delle disposizioni (20)
Testo normativo (20 Articoli)
1. È possibile rinunciare all'installazione dei segni di confine con l'autorizzazione dell'ufficio cantonale per l'informazione geografica e a condizione che sia presente una rete di punti fissi conforme alle normative
a) in aree che necessitano di riordino
b) lungo i percorsi forestali e rurali, ad eccezione dei punti di confine in cui si incontrano i confini
c) in aree in cui i segni di confine sono permanentemente a rischio
2. I proprietari o le proprietarie dei terreni possono richiedere che tutti i punti di confine delle loro proprietà siano segnati con segni di confine a loro spese.
3. L'ufficio per l'informazione geografica determina i tipi di segni di confine ammessi.
4. Le servitù non devono di norma essere segnalate.
1. La pubblicazione ufficiale è resa pubblica dall'Ufficio per l'informazione geografica ed è eseguita dal geometra ingegnere incaricato o dalla geometra ingegnere incaricata.
2. La pubblicazione può avvenire insieme alla pubblicazione ufficiale del rilevamento.
1. I lavori di misurazione devono essere eseguiti il più rapidamente possibile dopo la demarcazione.
1. La verifica dei lavori di misurazione deve di norma essere completata entro un anno dal termine dei lavori.
2. I difetti riscontrati devono essere corretti prima della pubblicazione pubblica.
1. La pubblicazione pubblica è pubblicata dall'Ufficio per le Informazioni Geografiche ed è eseguita dall'ingegnere-geometra responsabile o dall'ingegnere-geometra responsabile.
1. L'approvazione del lavoro di rilevamento da parte del Consiglio di Stato avviene, in caso di primi rilievi, sulla base del rapporto di verifica e di un'attestazione dell'Ufficio di Geoinformazione riguardante l'avvenuta esposizione pubblica e la gestione delle opposizioni, in caso di rinnovi, sulla base del rapporto di verifica.
2. Con l'approvazione, le planimetrie per il catasto acquistano l'efficacia giuridica di atti pubblici.
1. Per la raccolta, la grafia, la modifica e la definizione dell'ambito di applicazione dei nomi locali (nomi di luogo), il Consiglio di Stato, se necessario, nomina una commissione cantonale per i nomi di luogo. Ne fanno parte
a) il geometra cantonale o la geometra cantonale (presidenza)
b) due membri con conoscenze filologico-storiche
c) un segretario o una segretaria
2. La commissione per i nomi di luogo si avvale di persone informate dei fatti locali per adempiere al proprio compito.
3. Le decisioni della commissione per i nomi di luogo devono essere comunicate al comune residente interessato.
1. La creazione del piano generale è di competenza dell'Ufficio per l'Informazione Geografica.
2. Dopo il completamento del set di dati di base della misurazione ufficiale, il piano generale verrà sostituito da un corrispondente set di dati planimetrico generalizzato.
1. Gli estratti e le documentazioni sono conservati dall'Ufficio per l'informazione geografica.
2. Gli atti non soggetti ad aggiornamento sono archiviati dall'Ufficio per l'informazione geografica. Resta riservata la normativa cantonale sull'archiviazione degli atti amministrativi.
1. I punti fissi devono essere annotati nel registro fondiario su richiesta dell'Ufficio di informazione geografica. Devono essere ispezionati periodicamente entro un massimo di 10 anni. I difetti riscontrati devono essere corretti.
2. I pericoli per i punti fissi causati da interventi edilizi devono essere notificati anticipatamente, il prima possibile, all'Ufficio di informazione geografica.
3. L'Ufficio di informazione geografica disciplina il sistema di notifiche.
1. Le modifiche negli altri livelli di informazione sono, nella misura in cui sono soggette a obbligo di comunicazione o autorizzazione, da segnalare agli uffici competenti presso l'Ufficio per l'Informazione Geografica.
2. L'Ufficio per l'Informazione Geografica disciplina il sistema di comunicazione.
1. Le modifiche dei confini dei terreni devono essere comunicate all'ufficio del catasto tramite un documento di misurazione, mentre le modifiche nei livelli informativi di copertura del suolo, tubazioni, nomenclatura, suddivisione amministrativa, nonché le correzioni delle superfici dei terreni devono essere segnalate in una forma adeguata.
1. Gli atti di misurazione devono essere eseguiti nel registro fondiario dai soggetti interessati entro il termine di un anno. Se questo non avviene entro il termine stabilito, la condizione precedente della delimitazione e misurazione può essere ripristinata a spese del committente.
2. Prima del ripristino, l'Ufficio del registro fondiario deve assegnare per iscritto al committente un termine per il trattamento nel registro fondiario dell'atto di misurazione.
1. L'iscrizione definitiva delle modifiche di confine dei terreni nella rilevazione ufficiale avviene sulla base della comunicazione di esecuzione dell'ufficio del catasto.
1. L'aggiornamento periodico è di competenza dell'Ufficio di Geoinformazione. Il periodo di aggiornamento di norma non supera i 10 anni.
1. L'Ufficio per l'informazione geografica è autorizzato a sostituire un piano giuridicamente vincolante nel catasto.
1. Gli elementi della misurazione ufficiale devono essere gestiti, protetti, conservati e archiviati in modo tale che la loro integrità e qualità siano preservate permanentemente.
1. L'Ufficio per l'informazione geografica è l'organo cantonale di coordinamento per i dati geobasali e per le riprese aeree ai sensi dell'art. 27 LVV (Ordinanza sulla misurazione nazionale del 21 maggio 2008, RS 510.626).
2. Altri enti che intendono effettuare riprese aeree devono comunicarlo all'Ufficio per l'informazione geografica.
1. I seguenti decreti sono abrogati
a) la Delibera del Consiglio di Governo riguardante la misurazione delle foreste statali del 29 agosto 1925
b) il Regolamento riguardante l'organizzazione e le tariffe dell'Ufficio per le Geoinformazioni e del Servizio Agrimensurale del 15 febbraio 1930
c) il Regolamento sulla denominazione e numerazione uniforme degli edifici dell'8 aprile 1931
d) le Istruzioni del Consiglio di Governo riguardanti la registrazione dei toponimi e dei nomi dei campi per la misurazione catastale nel Cantone di Sciaffusa del 17 giugno 1931
1. Questo regolamento entra in vigore il 1° aprile 1999.
2. Deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale e inserito nella raccolta delle leggi cantonali.