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Indice delle disposizioni (22)
Testo normativo (22 Articoli)
1. Il diritto federale determina il contenuto e i requisiti della misurazione ufficiale.
2. Il consiglio di governo può ampliarne il contenuto.
3. I comuni possono ampliare il contenuto della misurazione ufficiale con il consenso dell'ufficio cantonale per le informazioni geografiche a proprie spese o porre requisiti più avanzati per la misurazione.
1. L'ufficio cantonale per l'informazione geografica è responsabile della sorveglianza catastale ed emana le necessarie disposizioni tecniche e amministrative.
2. In particolare, ad esso spettano
a) il coordinamento nella creazione e nell'uso delle basi dati spaziali
b) l'aggiornamento e la manutenzione dei componenti della misurazione ufficiale
c) la manutenzione del confine nazionale e cantonale
1. L'assegnazione di lavori nella misurazione ufficiale a terzi è effettuata dal dipartimento competente in conformità con il regolamento cantonale sulle gare d'appalto. La comunità di residenti interessata deve essere consultata precedentemente, se è tenuta a sostenere i costi.
1. In occasione della prima rilevazione, la determinazione del confine avviene sulla base dei piani di rilevamento.
2. I proprietari dei terreni sono obbligati a collaborare nella determinazione e rettifica dei confini delle proprietà. Confini disposti in maniera inopportuna devono essere corretti, ove possibile. A tale scopo, devono essere tollerati piccoli spostamenti di confine. Se lo spostamento del confine non può essere compensato mediante scambio di terreno, deve essere indennizzato. In caso di costruzione adiacente, in caso di dubbio, il confine è costituito dal centro del muro tagliafuoco al piano terra.
3. I terreni confinanti appartenenti agli stessi proprietari devono essere uniti e segnati come un'unica proprietà, a meno che non sussistano motivi particolari contrari e la servitù reale dei terreni lo consenta.
4. Un edificio deve sorgere su un solo terreno.
1. Durante i primi rilievi, prima della commercializzazione, l'accertamento dei confini segnato sul terreno deve essere esposto pubblicamente per 30 giorni.
1. Durante il periodo di pubblicazione, si può presentare un'obiezione contro la determinazione del confine presso l'ufficio cantonale per le informazioni geografiche.
1. Il confine comunale deve seguire i confini delle proprietà. In caso di spostamenti, i costi saranno coperti in parti uguali dai due comuni. In caso di controversie, deciderà il consiglio di governo.
1. Ai confini regionali e cantonali, la visuale tra i segni di confine adiacenti deve essere mantenuta libera. L'esecuzione è a carico dei comuni confinanti.
1. I segni fissi vengono spostati a spese del Cantone se le proprietarie e i proprietari dei terreni dimostrano un interesse legittimo.
2. Le spese per lo spostamento dovute a progetti di costruzione che servono al pubblico sono a carico del committente.
1. Punti fissi e segnalazioni di confine non devono essere danneggiati, spostati o rimossi senza autorizzazione.
2. I costi di ripristino sono a carico dei responsabili. Se non è possibile identificare i responsabili, i costi del ripristino delle segnalazioni di confine sono a carico dei proprietari dei terreni, mentre quelli per il ripristino dei punti fissi sono a carico del Cantone.
1. Il Consiglio di Stato conclude con la Confederazione gli accordi programmatici pluriennali, mentre l'ufficio cantonale per l'informazione geografica stipula gli accordi di prestazione annuali.
2. La realizzazione della misurazione ufficiale si basa sui preventivi annuali.
3. Il dipartimento competente dispone l'esecuzione delle singole misurazioni dopo aver consultato i comuni residenti.
1. La verifica dei lavori e la loro contabilità con la Confederazione sono effettuate dall'ufficio cantonale per l'informazione geografica.
1. La pubblicazione ufficiale della prima rilevazione e del rinnovo è disciplinata dall'art. 28 del Regolamento del Consiglio federale sulla misurazione ufficiale.
1. Durante il periodo di pubblicazione, può essere presentata opposizione contro la delimitazione dei confini nel rilevamento presso l'ufficio cantonale di geoinformazione.
1. Il piano per il catasto e gli altri estratti creati a fini della tenuta del catasto, derivanti dal set di dati di base, sono soggetti all'approvazione del Consiglio di Stato.
1. Dei costi sostenuti per l'esecuzione corretta ed economica dei compiti relativi alla misurazione ufficiale, il Cantone si fa carico delle rilevazioni iniziali e dei rinnovi di
a) aree edificate e zone edificabili: 15%
b) aree agricole e forestali: 25%
2. Il Consiglio di Stato può adottare una regolamentazione speciale in caso di circostanze straordinarie.
1. Il dipartimento competente decide in merito alla concessione delle quote di costo.
2. Esso può concedere le quote di costo in modo forfettario.
3. Il dipartimento competente dispone il pagamento delle quote di costo concesse dopo la verifica dei lavori. In base ai lavori svolti e ai fondi disponibili, possono essere effettuati pagamenti parziali.
1. I dati della misurazione ufficiale sono gestiti, aggiornati e rilasciati dall'Ufficio cantonale per l'informazione geografica.
2. Piani, dati, estratti e valutazioni possono essere trasmessi a terzi dai destinatari solo nell'ambito delle disposizioni relative all'informazione geografica.
3. Il rilascio di estratti certificati da parte dell'Ufficio cantonale per l'informazione geografica è regolato dalle disposizioni pertinenti della legge federale sull'informazione geografica e dal regolamento sulla misurazione ufficiale.
1. L'aggiornamento periodico è determinato secondo necessità ed economicità.
1. Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni integrative.
1. Questo decreto si applica a tutti i progetti di rilevamento la cui approvazione da parte della Confederazione è avvenuta dopo il 1° gennaio 1997.
1. Questo decreto entra in vigore con l'entrata in vigore della modifica della legge sull'introduzione del Codice civile svizzero del 31 agosto 1998.
2. Deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale e inserito nella raccolta delle leggi cantonali.
3. Sostituisce il decreto sull'esecuzione della misurazione catastale e sull'introduzione del registro fondiario federale del 22 agosto 1949.