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Ordinanza sull'aiuto al ricupero e l'anticipo degli alimenti per i figli (Ordinanza sull'anticipo degli alimenti) (Alimentenbevorschussungsverordnung)

22 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Sciaffusa
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Indice delle disposizioni (22)

Testo normativo (22 Articoli)

Ambito di applicazione

1. Questo regolamento disciplina la competenza, la procedura e i requisiti per l'assistenza alla riscossione dei contributi di mantenimento in materia di diritto di famiglia e l'anticipazione degli alimenti per i figli.

Assistenza per il Recupero Crediti

1. Le persone a cui spettano contributi alimentari stabiliti giudizialmente o contrattualmente hanno diritto all'assistenza per l'incasso ai sensi degli Art. 39a e Art. 42 della legge di applicazione del Codice civile svizzero (EG ZGB).

2. L'assistenza per l'incasso inizia solo dopo che i tentativi della persona avente diritto agli alimenti per far valere le sue pretese siano falliti.

Assistenza per il Recupero Crediti

1. Responsabile per l'assistenza all'incasso è il consiglio comunale presso il domicilio di diritto civile della persona avente diritto agli alimenti.

2. Il consiglio comunale garantisce che esso, o gli uffici incaricati dell'assistenza all'incasso, dispongano di conoscenze approfondite del diritto degli alimenti e soddisfino i requisiti previsti dalla normativa federale.

3. Il consiglio comunale può delegare l'assistenza all'incasso e assegnarla, in particolare, a un'agenzia di recupero crediti privata.

Oggetto dell'anticipo

1. Oggetto dell'anticipazione sono i contributi di mantenimento correnti per i figli che diventano esigibili dopo la ricezione della domanda firmata e dei documenti necessari, i quali

a) sono stabiliti in una decisione giudiziaria riguardante il mantenimento dei figli

b) * in un obbligo di mantenimento extragiudiziale approvato dall'autorità competente per la protezione dei minori oppure

c) in un titolo di diritto straniero basato su accordi internazionali riguardanti il mantenimento dei figli

2. Le indennità per figli non vengono anticipate.

Oggetto dell'anticipo

1. Gli anticipi non sono prestazioni di assistenza sociale e vengono effettuati indipendentemente da queste.

2. I contributi di mantenimento anticipati possono essere richiesti indietro solo dal genitore obbligato.

Condizioni per l'Anticipo

1. Si considera non tempestivamente adempiuto l'obbligo di mantenimento, quando la persona avente diritto non è stata in grado di riscuotere integralmente o parzialmente le quote di mantenimento dovute fino al momento della presentazione della domanda, nonostante adeguati tentativi di riscossione.

Condizioni per l'Anticipo

1. Ha il diritto di richiedere l'anticipo il minore o il suo rappresentante legale, se

a) il minore o il genitore, sotto la cui custodia si trova, ha la residenza legale in un comune del Cantone Sciaffusa

b) il minore non ha la sua dimora abituale all'estero e

c) la persona obbligata non vive nello stesso nucleo familiare con l'altro genitore o con il minore.

Condizioni per l'Anticipo

1. Il diritto all'anticipo sorge per la prima volta per il mese in cui la domanda, completa dei documenti necessari, è stata presentata all'ufficio competente e sono state soddisfatte le condizioni legali per la sua concessione.

2. Il diritto dura al massimo fino al compimento del 25° anno di età.

3. Esso si estingue se viene meno almeno una delle condizioni previste.

Condizioni per l'Anticipo

1. Il diritto all’anticipo viene meno, se viene superato uno dei seguenti limiti di reddito e patrimonio

a) Per il genitore non obbligato e non coniugato

1. Fr. 43'570.00 di reddito lordo annuo più

2. il 20% del reddito lordo annuo lavorato più Fr. 7'170.00 per ogni figlio a suo carico

3. Fr. 44'980.00 di patrimonio netto più

4. Fr. 11'250.00 per ogni figlio a suo carico

5. Del patrimonio netto eccedente Fr. 22'490.00, si conteggia 1/15 come reddito

b) Per il genitore non obbligato, che è sposato, convive in un rapporto stabile di concubinato o in un'unione registrata

1. Fr. 59'700.00 di reddito lordo annuo incluso il reddito del partner più

2. Fr. 7'170.00 per ogni figlio a suo carico più

3. Fr. 6'470.00 per ogni figlio del partner, se sotto la sua custodia, o i pagamenti effettivi per il mantenimento dei figli che non sono sotto la sua custodia

4. Fr. 101'190.00 di patrimonio netto incluso il patrimonio del partner più

5. Fr. 11'250.00 per ogni figlio a carico suo o del partner

6. Del patrimonio netto eccedente Fr. 44'980.00, si conteggia 1/15 come reddito

c) Per il genitore non obbligato che vive in comunione di alloggio e servizio

1. Fr. 27'550.00 di reddito lordo più

2. il 20% del reddito lordo annuo lavorato più

3. Fr. 7'170.00 per ogni figlio a suo carico

4. Fr. 44'980.00 di patrimonio netto più

5. Fr. 11'250.00 per ogni figlio a suo carico

6. Del patrimonio netto eccedente Fr. 22'490.00, si conteggia 1/15 come reddito

d) Per il bambino

1. Fr. 16'870.00 di reddito lordo

2. Fr. 22'490.00 di patrimonio netto

3. Del patrimonio netto eccedente Fr. 22'490.00, si conteggia 1/15 come reddito

2. I limiti di reddito e patrimonio sopra indicati si applicano per un indice nazionale dei prezzi al consumo di 103,9 punti (situazione dell'indice ad ottobre 2010; base dicembre 2005 = 100). Essi vengono modificati al 1° gennaio dell'anno successivo in base alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo dell'anno in corso, purché questa sia almeno dell'uno percento. La base per il calcolo è l'indice di ottobre dell'anno in corso. Il dipartimento competente comunica ai comuni i limiti di reddito e patrimonio in vigore.

3. Al reddito lordo appartengono in particolare il reddito da lavoro prima della deduzione dei contributi alle assicurazioni sociali obbligatorie, le indennità per figli, le prestazioni di assicurazioni private o di diritto pubblico, i ricavi patrimoniali nonché i contributi di mantenimento di diritto familiare ricevibili escluso quelli per il mantenimento dei figli per i quali si richiede l’anticipo. Non si considerano le prestazioni di assistenza sociale pubblica, le elargizioni volontarie di terzi e le borse di studio. Il salario di formazione del minore avente diritto al mantenimento, che supera l'importo di Fr. 400.00 al mese, viene conteggiato nella parte eccedente per metà come reddito lordo del genitore non obbligato.

Condizioni per l'Anticipo

1. In casi eccezionali giustificati, è possibile derogare a favore del richiedente quanto stabilito dal § 9, in particolare quando devono essere prese in considerazione circostanze finanziarie straordinarie (affitto elevato, costi di formazione o di malattia, beni illiquidi ecc.).

Condizioni per l'Anticipo

1. L'anticipo viene negato in tutto o in parte nei casi di abuso, in particolare quando

a) è ragionevole che il minore provveda interamente o parzialmente al proprio mantenimento tramite il proprio lavoro

b) in un procedimento di protezione del matrimonio o in un'ordinanza riguardante misure cautelari, si può imporre al debitore dell'obbligato di effettuare pagamenti diretti (Art. 177 CCF)

c) la persona richiedente fornisce intenzionalmente informazioni false

Portata dei pagamenti anticipati

1. Vengono anticipati i contributi di mantenimento stabiliti nel titolo di diritto ai sensi del § 4 fino all'importo della massima pensione semplice per orfani dell'assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti.

2. Gli anticipi calcolati su base annua non devono, insieme agli altri redditi, superare l'importo limite risultante dal § 9.

3. Un diritto all'anticipazione esiste solo se il diritto individuale del nucleo familiare ammonta ad almeno Fr. 50.00 al mese.

Portata dei pagamenti anticipati

1. Se il minore è ospitato in un istituto, una casa-famiglia o presso una famiglia affidataria, l'anticipazione avviene entro i limiti stabiliti nel § 12 solo fino all'importo necessario a coprire le spese di mantenimento, incluse eventuali spese accessorie necessarie.

Organizzazione e Procedura

1. Dove i comuni non dispongano diversamente, l'esecuzione della anticipazione degli alimenti compete all'ufficio di incasso al domicilio civile del minore (Art. 42 EG ZGB).

Organizzazione e Procedura

1. L'anticipo dei contributi di mantenimento deve essere richiesto dal minore o dal suo rappresentante legale. È necessario fornire la documentazione richiesta.

2. L'azione viene esercitata tramite la sottoscrizione di una procura di incasso, con la quale l'ente competente viene autorizzato a riscuotere i contributi di mantenimento arretrati e correnti.

3. Il diritto al mantenimento passa con tutti i diritti secondo l'art. 289 comma 2 del Codice Civile Svizzero alla comunità.

Organizzazione e Procedura

1. La persona richiedente è tenuta a fornire informazioni veritiere riguardo alle condizioni essenziali per la valutazione della sua domanda, nonché a comunicare spontaneamente e senza indugio qualsiasi modifica significativa di tali condizioni.

2. La persona richiedente è personalmente obbligata a restituire gli anticipi pagati indebitamente.

Organizzazione e Procedura

1. Dopo aver esaminato i documenti, l'ufficio di anticipazione emette una decisione scritta in merito alla concessione e all'entità degli anticipi.

2. Di norma, l'ufficio di anticipazione verifica d'ufficio se, trascorso un anno, le condizioni per l'anticipazione siano ancora soddisfatte e prende una nuova decisione.

3. Se l'ufficio di anticipazione viene a conoscenza di un cambiamento significativo delle circostanze rilevanti, adotta immediatamente una nuova decisione.

Organizzazione e Procedura

1. Il ricorso contro le decisioni dell'ufficio di anticipazione al consiglio comunale rimane riservato.

2. Contro le delibere e le disposizioni del consiglio comunale è aperto il diritto di ricorso al consiglio di governo secondo i termini previsti dalla legge comunale.

Organizzazione e Procedura

1. L'Ufficio di Anticipo prende tutte le misure necessarie per ottenere dalla persona obbligata i contributi di mantenimento e le spese accessorie.

2. Le spese per il personale, le spese materiali e i costi processuali, nella misura in cui non possono essere recuperati dalla persona obbligata, sono a carico del comune.

Organizzazione e Procedura

1. Gli anticipi sono versati mensilmente, inizialmente per i contributi di mantenimento dovuti dopo la presentazione della domanda e dei documenti necessari, al rappresentante legale del bambino oppure al bambino stesso se maggiorenne. Per prevenire l'uso improprio dei fondi e nel caso di collocamento del bambino al di fuori della propria famiglia, i pagamenti possono essere effettuati direttamente a terzi.

2. Gli eccedenze derivanti dall'incasso dei contributi di mantenimento arretrati devono essere versate alla persona avente diritto.

Organizzazione e Procedura

1. Le prestazioni anticipate percepite indebitamente devono essere immediatamente recuperate dall'ufficio preposto all'anticipo. Il termine di prescrizione è di cinque anni. Questo termine inizia a decorrere non appena l'autorità competente viene a conoscenza della riscossione indebita.

2. Se la persona obbligata paga direttamente alla persona avente diritto gli importi dell'assegno alimentare anticipato, tali pagamenti devono essere restituiti all'ufficio che ha erogato l'anticipo. Fino a quando non saranno restituiti, il diritto a ulteriori anticipi viene meno.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

2. Esso deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale e inserito nella raccolta legislativa cantonale.

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