Ordinanza cantonale sullo stato civile - Circoscrizione dello Stato Civile
Indice delle disposizioni (19)
Testo normativo (19 Articoli)
1. Il Cantone Sciaffusa costituisce un circondario dello stato civile con sede dell'ufficio a Sciaffusa.
2. L'ufficio dello stato civile è gestito, su incarico del Cantone, dal comune di Sciaffusa. Il Consiglio di Stato stipula un contratto con il comune di Sciaffusa per la gestione dell'ufficio dello stato civile.
1. La lingua ufficiale è il tedesco.
1. L'autorità di vigilanza sull'ufficio dello stato civile nomina, su proposta del comune di Schaffhausen, la direzione dell'ufficio e i necessari ufficiali e ufficiale di stato civile.
1. L'Ufficio di stato civile stabilisce gli orari d'apertura e li rende noti.
1. Autorità di sorveglianza sull'ufficio dello stato civile è l'Ufficio di giustizia e comuni.
2. L'autorità di sorveglianza emana le istruzioni necessarie per l'esecuzione.
3. Essa propone l'istituzione, la modifica e la cancellazione dei diritti di accesso al database centrale Infostar.
1. L'autorità di vigilanza decide sui reclami contro le disposizioni dell'ufficio di stato civile. Il procedimento è disciplinato dalla legge sulla procedura amministrativa.
2. Essa esercita i poteri disciplinari ai sensi dell’art. 47 CC e giudica le violazioni degli obblighi di notifica secondo l’art. 91 cpv. 3 dell’ordinanza federale sullo stato civile.
1. Gli atti devono essere sottoposti all'autorità di vigilanza per esame, qualora nella registrazione dello stato civile, in una procedura di matrimonio o in una procedura di registrazione di una partnership vi sia un collegamento con l'estero o debba essere applicato il diritto straniero.
2. L'autorità di vigilanza può esonerare l'ufficio dello stato civile dalla presentazione per esame per determinate registrazioni o paesi.
1. L'autorità dello stato civile incaricata del caso raccoglie i documenti sospettati di falsificazione o uso illecito per consegnarli all'autorità di perseguimento penale.
1. L'autenticazione degli atti amministrativi cantonali e degli atti amministrativi della Confederazione ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. b e lett. c del Regolamento federale sullo stato civile è di competenza di un Ufficio speciale di stato civile, che è collegato all'Ufficio di giustizia e comuni.
2. Le disposizioni dell'autorità di vigilanza in merito a decisioni o documenti stranieri sono autenticate dall'Ufficio dello stato civile (art. 2 cpv. 2 lett. a del Regolamento federale sullo stato civile).
1. Per la registrazione delle sentenze dei tribunali cantonali nonché delle sentenze del Tribunale federale, quando in primo grado ha deciso un tribunale cantonale (art. 2 comma 2 lett. b e lett. c dell'Ordinanza federale sullo stato civile), è competente l'ufficio dello stato civile.
2. I tribunali cantonali comunicano le loro sentenze all'ufficio dello stato civile di Sciaffusa.
1. L'autorità di vigilanza emette le istruzioni necessarie sul deposito dei documenti per l'autenticazione dei dati dello stato civile.
1. Gli originali dei registri di stato civile, così come i documenti non più necessari all'ufficio di stato civile, vengono conservati nell'archivio di Stato.
2. Dopo aver consultato l'archivio di Stato, l'autorità di vigilanza può disporre la microfilmatura o la conservazione elettronica dei registri di stato civile e dei documenti, nonché autorizzare la distruzione dei documenti al termine del periodo di conservazione.
1. I locali d'ufficio ai sensi del § 1a comma 3 del Regolamento federale sullo stato civile si trovano nei locali dell'ufficio di stato civile. Il loro utilizzo è esente da tasse.
2. L'uso di altri locali è soggetto ad autorizzazione secondo l'art. 1a comma 4 del Regolamento federale sullo stato civile, tuttavia la tassa per l'uso dei locali non è applicata quando si tratta di un locale messo a disposizione dal comune.
3. In tutti i locali riconosciuti per le cerimonie nuziali, devono essere consentiti matrimoni e la costituzione del partenariato registrato anche il sabato.
1. Il decesso di una persona avvenuto presso la sua residenza può essere segnalato all'ufficiale funerario o all'ufficiale di controllo degli abitanti del comune.
2. L'ufficiale funerario o l'ufficiale di controllo degli abitanti notificano il decesso all’ufficio dello stato civile; sono responsabili della consegna del certificato medico di morte all’ufficio dello stato civile.
3. In casi eccezionali, l'ufficiale funerario può autorizzare la sepoltura o rilasciare il passaporto mortuario senza una conferma della registrazione del decesso all'ufficio dello stato civile. In tal caso, deve essere dato immediato avviso all’ufficio dello stato civile.
1. Per il disbrigo dei seguenti affari è competente
a) * l'autorità per la protezione dei minori e degli adulti per ricevere la comunicazione del ritrovamento di un bambino abbandonato
b) * l'ufficio per la giustizia e i comuni per la presentazione dell'azione di nullità di un matrimonio o di una partnership registrata
1. L'ufficio di stato civile può pubblicare le nascite, i decessi e i matrimoni nel distretto di stato civile di Sciaffusa, se gli aventi diritto non hanno espressamente richiesto la rinuncia alla pubblicazione.
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate
a) il Regolamento sullo stato civile (Regolamento cantonale sullo stato civile) del 17 novembre 1987
b) il Regolamento sulla formazione di un distretto dello stato civile per il Cantone di Sciaffusa dell'11 marzo 2003
c) il Regolamento sulle tasse in materia di stato civile del 26 novembre 1991
d) il Regolamento sull'esecuzione del regolamento del Consiglio federale sull'attestato di origine del 22 dicembre 1980 (Regolamento cantonale sull'attestato di origine) del 9 giugno 1981
1. Con l'avvio del database «Infostar», fatto salvo il diritto federale, tutti i registri di stato civile a partire dal 1988, nonché tutte le persone nate dal 1968 in poi, dovranno essere registrati nuovamente nel registro elettronico dello stato civile entro cinque anni.
1. Il presente regolamento entra in vigore, soggetto all'approvazione da parte della Confederazione, il 1° luglio 2005.
2. Deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e inserito nella raccolta delle leggi cantonali.