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Accordo sulla Conferenza dei governi cantonali - Istituzione e Scopo della Conferenza dei Governi Cantonali

18 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Sciaffusa
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Indice delle disposizioni (18)

Testo normativo (18 Articoli)

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.

1. I governi dei cantoni istituiscono una «Conferenza permanente dei governi cantonali».

2. Questa ha lo scopo di promuovere la collaborazione tra i cantoni nell'ambito delle loro competenze e di garantire il necessario coordinamento e informazione dei cantoni in affari federali rilevanti per i cantoni, in particolare sulle questioni

a) del rinnovamento e dello sviluppo del federalismo

b) della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

c) della formazione della volontà e preparazione delle decisioni a livello federale

d) dell'esecuzione dei compiti federali da parte dei cantoni

e) della politica estera e di integrazione

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.

1. Membri della conferenza dei governi cantonali sono i governi cantonali.

2. Ogni governo cantonale ha diritto a un seggio nella conferenza. La scelta e la durata del mandato sono di competenza dei governi cantonali.

3. I governi cantonali possono inviare ulteriori rappresentanti del governo alla conferenza, assicurando l'uguaglianza dei voti. I rappresentanti dei cantoni possono eccezionalmente essere accompagnati da collaboratori o esperti.

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.

1. Il Consiglio federale è invitato a partecipare alle riunioni della Conferenza dei governi cantonali.

2. Può richiedere alla Conferenza dei governi cantonali di esprimere pareri e decisioni su affari che riguardano gli interessi dei Cantoni.

3. La Conferenza dei governi cantonali assicura un'adeguata coordinazione con altre istituzioni di cooperazione verticale.

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.

1. La Conferenza dei governi cantonali collabora con le Conferenze dei direttori e con le altre conferenze intercantonali.

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.

1. La Conferenza dei Governi Cantonali dispone dei seguenti organi

a) la Conferenza Plenaria, composta dai rappresentanti dei governi di tutti i cantoni

b) il Comitato Direttivo, composto da nove a undici membri

c) un Segretariato Permanente, che dipende dal Comitato Direttivo

Conferenza Plenaria

1. La Conferenza Plenaria elegge per una durata di due anni (con la possibilità di una rielezione)

a) il Comitato Direttivo

b) il Presidente

2. Essa nomina il Segretariato.

3. Inoltre, adotta tutte le decisioni che non sono attribuite a un altro organo.

Conferenza Plenaria

1. La Conferenza plenaria si riunisce annualmente in due sessioni ordinarie. Le date delle sessioni sono stabilite in anticipo dalla Conferenza plenaria.

2. I membri della Conferenza vengono invitati alle sessioni per iscritto con almeno dieci giorni di anticipo.

3. Possono presentare affari per l'inserimento nell'ordine del giorno

a) il Comitato direttivo

b) ogni governo cantonale

c) le conferenze dei direttori

Conferenza Plenaria

1. La Conferenza Plenaria è convocata in sessioni straordinarie dal Presidente su richiesta

a) del Comitato Direttivo o

b) di almeno tre Cantoni

2. In caso di particolare urgenza temporale possono

a) essere ridotti i termini di convocazione ai sensi dell'art. 7 comma 2

b) essere semplificate le modalità di convocazione

c) essere adottate decisioni per via di circolazione, applicando per analogia gli articoli 9 e 10

Conferenza Plenaria

1. La Conferenza plenaria è valida per deliberare se sono presenti i rappresentanti di almeno diciotto governi cantonali.

2. Ogni governo cantonale dispone di un voto.

3. Ulteriori disposizioni possono essere stabilite dalla Conferenza plenaria nel suo regolamento interno.

Conferenza Plenaria

1. Se la conferenza plenaria adotta una decisione con i voti di diciotto governi cantonali, tale decisione è considerata una dichiarazione della Conferenza dei Governi Cantonali.

2. Il diritto dei cantoni di esprimere proprie dichiarazioni rimane garantito.

Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è l'organo esecutivo e direttivo supremo della Conferenza dei Governi Cantonali. Esso si occupa degli affari correnti e prepara le riunioni della plenaria della conferenza.

2. Per trattare singole proposte o gestire settori di lavoro più ampi, può istituire commissioni tecniche permanenti o temporanee, nonché incaricare dei delegati.

Comitato Direttivo

1. Il Presidente convoca il Comitato Direttivo ogni volta che l'attività lo richiede o se lo richiede un membro.

Segretariato

1. Il Segretariato è responsabile della preparazione delle riunioni della conferenza plenaria e del comitato direttivo, nonché della stesura dei verbali.

2. Garantisce un'informazione e una documentazione adeguate e continue agli organi della conferenza, ai Cantoni e ad altri interessati.

Segretariato

1. I costi della conferenza dei governi cantonali sono sostenuti dai cantoni in base al numero di abitanti.

Segretariato

1. Questo accordo entra in vigore un mese dopo il giorno in cui tutti i governi cantonali hanno dichiarato per iscritto il loro consenso all'accordo. Il depositario è il Consiglio di Stato del Cantone Berna.

Segretariato

1. Immediatamente dopo aver ricevuto tutte le comunicazioni scritte relative al consenso, il Consiglio di Stato del Cantone di Berna informa il Consiglio federale dell'accordo.

Segretariato

1. Questo accordo può essere rescisso da ogni cantone alla fine dell'anno, con un preavviso di sei mesi mediante comunicazione al presidente.

2. Dopo una risoluzione, la conferenza esamina le possibilità di continuare questo accordo.

Segretariato

1. Questo accordo è redatto in lingua tedesca, francese e italiana.

2. I governi cantonali garantiscono un'adeguata pubblicazione dell'accordo.

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