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Ordinanza sui rimborsi spese nel Cantone di Sciaffusa (Ordinanza sulle spese) (Spesenverordnung)

9 Articles / Provisions · Canton Sciaffusa — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (9)

Statutory Text (9 Provisions)

**Generale**

1. Questo regolamento disciplina il rimborso delle spese che i dipendenti del Cantone di Sciaffusa sostengono per viaggi di servizio e altre attività lavorative.

2. Per "superiore" ai sensi di questo regolamento si intende la direzione del dipartimento, la Presidente del governo o il Presidente del governo, la Cancelliere di Stato o il Cancelliere di Stato, o le Presidenti di tribunali o i Presidenti di tribunali.

3. Le seguenti indennità devono essere presentate tramite formulario di spese di norma mensilmente, ma al più tardi trimestralmente, insieme alle ricevute originali e correttamente contabilizzate, all'ufficio incaricato del controllo. Devono essere verificate, approvate e firmate dai responsabili dei servizi o dai superiori per conto di questi ultimi. Per le spese effettive è obbligatorio disporre di una ricevuta corrispondente.

4. Restano riservate disposizioni speciali del Consiglio di Stato, in particolare per determinati oggetti, settori specifici o categorie di personale.

5. Queste disposizioni si applicano mutatis mutandis anche agli enti pubblici autonomi i cui dipendenti sono soggetti alla legge sul personale, a meno che non abbiano disposto altrimenti.

Vitto e Alloggio

1. Le spese per la ristorazione durante un viaggio di servizio di un'intera giornata vengono compensate con un importo forfettario di Fr. 40.00. Tale importo include eventuali spese per colazione, pranzo, spuntini, bevande e altre piccole spese come ad esempio brevi telefonate.

2. Se durante un viaggio di servizio di meno di 6 ore il pranzo deve essere necessariamente consumato fuori, le spese effettive possono essere rimborsate fino a un massimo di Fr. 30.00.

3. Il diritto al rimborso della cena sussiste solo se l'arrivo a Sciaffusa avviene dopo le 20:00. In questo caso, le spese effettive possono essere rimborsate fino a un massimo di Fr. 30.00.

4. Indennità superiori vengono concesse solo in casi giustificati con il consenso del superiore e previa presentazione della fattura.

5. Se è necessaria una pernottamento, la cena viene rimborsata forfettariamente con Fr. 30.00 e i costi effettivi per la pernottamento comprensiva di colazione vengono rimborsati. Costi di pernottamento eccessivamente elevati possono essere ridotti.

6. Se durante una visita è necessario intrattenere ospiti, le spese effettive possono essere rimborsate fino a un massimo di Fr. 40.00 per persona. Indennità superiori richiedono il consenso del superiore.

7. Se durante la partecipazione a un convegno, evento o simili la ristorazione è inclusa, non verranno corrisposti ulteriori rimborsi.

Indennità di viaggio

1. Viaggi di servizio devono essere effettuati, se possibile, con i mezzi di trasporto pubblici. L'uso del veicolo privato è consentito solo se comporta un notevole risparmio di tempo o se, trasportando altri dipendenti, vengono risparmiati costi di viaggio.

2. Per i viaggi di servizio all'interno della città di Sciaffusa e del comune di Neuhausen am Rheinfall sono rimborsati solo i costi dei mezzi di trasporto pubblici (tariffa di andata e ritorno o giornaliera). In casi particolari, i costi di un veicolo privato vengono rimborsati previa autorizzazione del superiore e in accordo con l'ufficio del personale.

3. I viaggi all'estero oltre la regione di confine richiedono l'approvazione del superiore.

Rimborsi per Viaggi

1. Per i viaggi di servizio in treno, in linea di principio, vengono rimborsati i costi di 2ª classe. I costi della 1ª classe vengono rimborsati al di fuori del Cantone Sciaffusa ai dipendenti a partire dal livello retributivo 10, così come ai dipendenti con livelli retributivi inferiori in accompagnamento a persone alle quali viene rimborsata la 1ª classe. In questo caso, la nota spese deve essere commentata di conseguenza.

2. Se, in base alla frequenza dei viaggi di servizio, si può prevedere che un abbonamento a metà prezzo sia conveniente, il datore di lavoro copre i costi. I responsabili dei servizi informano annualmente l'ufficio del personale sui dipendenti aventi diritto.

3. Se i dipendenti sono molto spesso in viaggio per motivi di servizio e si conferma che un abbonamento generale risulta più economico, questo può essere approvato dall'ufficio superiore, in accordo con l'ufficio del personale.

Indennità di viaggio

1. In caso di utilizzo di un veicolo privato per viaggi di servizio, le indennità per chilometro percorso a partire dal luogo di lavoro ammontano a

a) Auto: Fr. 0,70

b) Motocicletta e scooter: Fr. 0,40

c) Ciclomotore: Fr. 0,30

2. Collaboratori che hanno la stessa destinazione di viaggio devono essere trasportati senza particolare indennità nell'automobile privata.

3. Qualora il proprio veicolo venga eccezionalmente utilizzato intensamente nei viaggi di servizio regolari attraverso il trasporto di materiali, percorsi in terreni difficili e simili, la superiore istanza può, in accordo con l'ufficio del personale, concedere una maggiorazione di Fr. 0,15/km. Con questa maggiorazione si estingue ogni pretesa derivante dalla disponibilità e dall'uso del proprio veicolo. Resta riservato l'articolo 6.

4. In caso di uso regolare del proprio veicolo a motore per scopi di servizio, il Consiglio di Stato può eccezionalmente stabilire compensazioni forfettarie al posto dei tassi indicati.

5. Se devono essere effettuati regolarmente più di 10.000 km all'anno con il veicolo privato, l'uso o l'acquisizione di un veicolo di servizio deve essere valutato in consultazione con il dipartimento competente e l'ufficio del personale.

Rimborsi per Viaggi

1. Danni ai veicoli privati utilizzati per viaggi di servizio e la perdita del bonus nell'assicurazione di responsabilità civile sono coperti secondo i termini e nella misura delle polizze assicurative stipulate. La franchigia di questa assicurazione è a carico del datore di lavoro. In particolare, in caso di colpa grave o dolo, non sorge alcun diritto al risarcimento.

2. Dopo il verificarsi di un sinistro per il quale si richiedono prestazioni, deve essere effettuata immediatamente una segnalazione all’ufficio competente; in caso di eventi di incidente, deve essere presentato il rapporto dell'incidente.

Strumenti di telecomunicazione

1. Sulle installazioni telefoniche e gli accessi alla rete necessari per l'attività lavorativa nelle abitazioni dei dipendenti, nonché sull'acquisto di telefoni cellulari necessari per il lavoro, decide la posizione superiore in risposta a una richiesta scritta.

2. Il Cantone si fa carico delle spese di abbonamento per le installazioni telefoniche approvate, gli accessi alla rete e i telefoni cellulari, nonché delle tariffe delle chiamate di servizio. La disponibilità tecnica dell'accesso a Internet nell'ambiente privato è responsabilità dei dipendenti.

3. In caso di utilizzo privato delle strutture messe a disposizione, il datore di lavoro può anche richiedere una partecipazione ai costi delle spese di abbonamento. La partecipazione ai costi deve essere stabilita nell'autorizzazione scritta (par. 1).

4. Qualora le conversazioni di servizio vengano effettuate con il telefono privato o in impianti telefonici pubblici, sussiste il diritto al rimborso delle tariffe, con esclusione del § 2 par. 1. Un'eventuale assunzione delle spese di abbonamento deve essere autorizzata per iscritto dalla posizione superiore.

Mezzo di telecomunicazione

1. Altre spese per necessità di servizio sono rimborsate secondo il costo effettivo documentato e devono essere debitamente giustificate.

Disposizioni finali

1. Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

2. Essa sostituisce il regolamento del 14 gennaio 1992 sulle indennità di spesa per il personale statale.

3. Essa deve essere pubblicata sul Bollettino ufficiale ed essere inclusa nella raccolta delle leggi cantonali.

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