Ordinanza del Tribunale d'appello sull'avvocatura (Ordinanza sull'avvocatura, RAV) (Anwaltsverordnung, RAV) - Ammissione (RAV)
Indice delle disposizioni (20)
Testo normativo (20 Articoli)
1. Chi desidera sostenere l'esame deve presentare un'istanza scritta di ammissione all'autorità di vigilanza.
2. All'istanza devono essere allegati
a) un certificato di capacità giuridica del comune di residenza (Art. 8 Comma 1 lett. a BGFA)
b) un attestato che dimostri l'assenza di condanne penali ai sensi dell'Art. 8 Comma 1 lett. b BGFA
c) attestazioni che dimostrino che non esistono atti di precetto nei confronti della richiedente o del richiedente (Art. 8 Comma 1 lett. c BGFA)
d) * un attestato di completamento di studi giuridici ai sensi dell'Art. 7 Comma 1 lett. a BGFA
e) * un attestato di un praticantato giuridico di un anno in Svizzera (Art. 7 Comma 1 lett. b BGFA). Il praticantato deve essere svolto almeno per metà nel Cantone di Sciaffusa e orientato all'attività giudiziaria e alla professione forense. Si considera la durata netta senza tener conto delle assenze per ferie, licenza, infortunio, malattia, maternità, servizio militare, servizio civile, servizio di protezione civile e simili. L'attività pratica in un impiego parziale viene calcolata proporzionalmente.
3. I documenti di cui alle lett. a, b e c non devono essere più vecchi di tre mesi.
4. La ripetizione dell'esame di avvocato è possibile con un'iscrizione al più presto un anno dopo la comunicazione scritta del risultato negativo.
5. L'ammissione all'esame è negata o revocata se le condizioni di cui ai paragrafi precedenti non sono rispettate o non lo sono più, o se emergono o si rendono note altre circostanze che contraddicono l'affidabilità della richiedente o del richiedente.
1. La domanda di ammissione può essere ritirata senza necessità di motivazione fino all'inizio della prima parte dell'esame.
2. Se il o la richiedente interrompe il procedimento d'esame dopo l'inizio della prova, l'esame si considera non superato.
1. L'esame consiste in due prove scritte e un esame orale.
2. All'esame orale è ammesso solo chi ha superato le due prove scritte.
3. L'esame deve essere completato entro otto settimane dalla prima prova.
4. In caso di ripetizione delle prove, la durata dell'esame si prolunga di conseguenza.
1. In una prova scritta è necessario redigere un elaborato in diritto pubblico (diritto costituzionale e amministrativo o diritto penale, a scelta dei candidati) e in un'altra prova un elaborato di diritto privato (Codice civile e/o Codice delle obbligazioni). Tra le materie d'esame rientrano anche il diritto processuale rilevante, compreso il diritto dell'esecuzione forzata, il diritto internazionale privato e il diritto internazionale processuale civile.
2. L'autorità di vigilanza determina i mezzi ausiliari (testi di legge, letteratura ecc.) che i candidati possono utilizzare.
3. Chi utilizza mezzi ausiliari non consentiti o commette altre irregolarità non supera l'intera prova.
1. Gli esami hanno ciascuno una durata di cinque ore.
2. Se entrambi gli esami sono valutati come sufficienti, i candidati sono ammessi all'esame orale.
3. Se solo un esame è valutato come sufficiente, l'altro esame può essere ripetuto non prima di un mese e non oltre sei mesi dalla comunicazione del risultato dell'esame. Se l'esame ripetuto è valutato come sufficiente, viene concessa l'ammissione all'esame orale; altrimenti, l'esame è considerato non superato.
4. Se entrambi gli esami sono valutati come insufficienti, l'esame è considerato non superato.
5. L'autorità di vigilanza comunica immediatamente e per iscritto il risultato dell'esame ai candidati dopo il completamento di entrambi gli esami, senza fornire motivazioni.
6. In caso di mancata comparizione senza giustificazione all'esame, la procedura d'esame è considerata conclusa e l'esame è considerato non superato.
7. Se la candidata o il candidato non è ammesso all'esame orale senza la possibilità di ripetere un esame, la decisione diventa definitiva se non viene richiesta una motivazione scritta entro dieci giorni dalla comunicazione scritta del risultato dell'esame. In tal caso, il termine per l'impugnazione decorre dalla notifica della decisione motivata.
1. L'esame orale comprende le seguenti aree del diritto
a) diritto pubblico
1. * diritto processuale civile, compreso il diritto internazionale applicabile
2. diritto dell'esecuzione e del fallimento
3. diritto penale e diritto processuale penale
4. diritto costituzionale e amministrativo federale e cantonale, compreso il diritto procedurale
5. principi del diritto tributario
6. principi del diritto delle assicurazioni sociali
7. diritto dell'avvocatura
b) diritto civile, compreso il diritto internazionale e intercantonale applicabile
1. Codice civile
2. Codice delle obbligazioni, compreso il diritto commerciale e dei titoli
3. diritto civile cantonale
1. L'esame orale non dovrebbe di norma durare più di due ore.
2. L'autorità di vigilanza decide, in base a una valutazione complessiva delle prestazioni nelle prove scritte e orali, se l'esame di avvocato è stato superato o se l'esame orale può essere ripetuto per intero o in singole materie, una sola volta, non prima di un mese e non oltre sei mesi dalla conferma scritta del risultato dell'esame.
3. In caso di fallimento per due volte nell'esame orale, l'esame è considerato non superato.
4. Il risultato dell'esame viene annunciato oralmente il giorno dell'esame e successivamente confermato per iscritto.
5. In caso di mancata comparsa ingiustificata all'esame orale, la procedura d’esame viene considerata completata, e l'esame è considerato non superato.
6. Se l'autorità di vigilanza dichiara l'esame non superato a causa di prestazioni insufficienti senza la possibilità di ripetere l'esame orale o a causa della mancata comparsa all'esame, la decisione diventa definitiva se non viene richiesta una motivazione scritta entro dieci giorni dall'annuncio scritto del risultato. In questo caso, il termine per il ricorso inizia a decorrere dalla notifica della decisione motivata.
1. Chi intende sostenere l'esame di idoneità deve presentare alla autorità di vigilanza una richiesta scritta.
2. Alla richiesta devono essere allegati
a) le certificazioni richieste ai sensi dell'art. 31 comma 1 BGFA
b) una descrizione del percorso professionale e delle competenze professionali acquisite
3. In caso di dubbi sull'adempimento dei requisiti di ammissione, possono essere richieste ulteriori certificazioni ed effettuate verifiche.
4. Inoltre, al procedimento di ammissione si applicano per analogia le disposizioni del § 1 commi 4 e 5 e del § 1a del presente regolamento.
1. L'esame di idoneità viene sostenuto secondo la natura e l'ampiezza dell'esame di avvocato. Gli articoli da § 2 in poi di questo regolamento si applicano mutatis mutandis.
1. Chi desidera essere ammesso al colloquio d'esame deve presentare un'istanza scritta all'autorità di vigilanza.
2. All'istanza devono essere allegati
a) una descrizione del percorso professionale e delle conoscenze professionali acquisite
b) un'attestazione dell'attività nel diritto svizzero
3. Se sussistono dubbi sull'adempimento dei requisiti di ammissione, possono essere richiesti ulteriori attestati ed effettuate verifiche.
1. Il colloquio d'esame si estende essenzialmente alle peculiarità del diritto federale e cantonale.
2. Di regola, non dovrebbe durare più di due ore.
3. Se l'esito del colloquio è insoddisfacente, l'autorità di vigilanza ordina una ripetizione completa o parziale. Questa avrà luogo non prima di un mese e non oltre sei mesi dalla comunicazione scritta dell'esito. Se l'esito è nuovamente insoddisfacente, l'iscrizione nel registro sarà rifiutata.
4. In caso di assenza ingiustificata al colloquio, l'iscrizione nel registro sarà rifiutata.
5. Per la notifica della decisione è applicabile, mutatis mutandis, il § 6 comma 6 del presente regolamento.
1. Chi desidera essere iscritto nel registro degli avvocati o nell'elenco ai sensi dell'art. 28 BGFA deve presentare una domanda scritta all'autorità di vigilanza.
2. La persona richiedente deve dimostrare di soddisfare i requisiti per l'iscrizione.
3. I documenti attestanti i requisiti ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a-c BGFA non devono avere una data di emissione superiore a tre mesi.
1. L'autorità di vigilanza comunica per iscritto la decisione sull'iscrizione nel registro degli avvocati ai richiedenti e alle associazioni di avvocati aventi diritto di ricorso e la pubblica nel Foglio ufficiale del Cantone Sciaffusa.
2. Se non è più soddisfatto uno dei requisiti per l'iscrizione nel registro, l'autorità di vigilanza cancella la relativa iscrizione nel registro degli avvocati.
3. Se l'avvocato si oppone alla cancellazione, la procedura è regolata dalle disposizioni pertinenti alla legge disciplinare.
4. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle cancellazioni nell'elenco ai sensi dell'art. 28 BGFA e nel registro dei brevetti di donazione secondo il diritto anteriore.
1. L'atto d'ufficio può essere subordinato alla prestazione di un anticipo per le tasse e le spese.
1. L'autorità di vigilanza applica le seguenti tariffe
a) * Esame di avvocato e prova di idoneità (§§ 1 seguenti RAV)
1. Tariffa minima per l'intera procedura, senza ripetizioni, inclusa la pubblicazione: Fr. 3'200.00
2. Ritiro dopo l'ammissione, prima dell'inizio dell'esame: Fr. 400.00
3. Interruzione dopo una parte di esame scritta: Fr. 1'000.00
4. Interruzione dopo due esami scritti: Fr. 2'000.00
5. Supplemento alla tariffa secondo il n. 1 in caso di ripetizione di una parte di esame scritta: Fr. 1'000.00
6. Supplemento in caso di ripetizione dell'esame orale: Fr. 300.00-Fr. 1'600.00
7. Supplemento per motivazione scritta di un risultato negativo dell'esame: Fr. 600.00
b) * Colloquio d'esame (§§ 9 e seguenti RAV)
1. Tariffa d'esame, inclusa la pubblicazione: Fr. 2'000.00
2. Ritiro dopo l'ammissione, prima del colloquio d'esame: Fr. 400.00
3. Supplemento in caso di ripetizione: Fr. 300.00-Fr. 1'600.00
4. Supplemento per motivazione scritta di un risultato negativo dell'esame: Fr. 600.00
c) * Registrazione (registro degli avvocati, elenco ai sensi dell'art. 28 BGFA), inclusa l'iscrizione nel registro dei sostituti, inclusa la pubblicazione: Fr. 400.00-Fr. 1'000.00
d) * Dispensa dal segreto professionale: Fr. 400.00-Fr. 1'000.00
e) Altre operazioni non coperte dalle disposizioni precedenti: Fr. 300.00-Fr. 5'000.00
2. Se un procedimento viene archiviato per mancata comparizione all'esame orale, viene persa l'intera tariffa.
3. In caso di mancata comparizione a una parte di esame scritta o al colloquio d'esame, la tariffa applicabile al loro svolgimento può essere ridotta.
1. I membri e il segretario o la segretaria dell'autorità di vigilanza ricevono le seguenti retribuzioni
a) Per la redazione di una prova scritta: la tariffa vigente per due indennità di seduta di un membro supplente del tribunale superiore
b) per la partecipazione a un esame scritto parziale: un'indennità di seduta di un membro supplente del tribunale superiore
c) per la partecipazione a un esame orale: due indennità di seduta di un membro supplente del tribunale superiore
d) per la partecipazione a un esame orale parziale, la tariffa di cui alla lett. c viene ridotta proporzionalmente alla frazione tra la durata dell'esame orale ordinario di due ore e la durata dell'esame parziale sostenuto
e) per la partecipazione ad altri affari dell'autorità di vigilanza in base al tempo impiegato: membri liberi professionisti Fr. 182.00 all'ora, altri Fr. 150.00
2. ...
1. Con l'entrata in vigore di questo regolamento vengono abrogate le direttive del Tribunale Supremo sull'esecuzione degli esami di avvocatura del 28 ottobre 1977. È riservato l'articolo 16.
1. Per lo svolgimento degli esami di avvocato si applica, fino al loro completamento, la legge in vigore al momento del loro inizio.
1. Chi non ha superato l'esame di avvocato per due volte secondo la vecchia normativa, può ripeterlo una volta secondo la nuova normativa.
2. Chi non ha superato l'esame una volta secondo la vecchia normativa, può ripeterlo due volte secondo la nuova normativa.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1° settembre 2002.
2. Deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale e inserito nella raccolta delle leggi cantonali.