Legislator Giurisprudenza & Legislazione
173.200 JG CH-SH

Legge sulla giustizia (JG) - Ambito di Applicazione (JG)

120 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Sciaffusa
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (120)

Art. 1 JG Art. 2 JG - Elezioni Art. 3 JG - Preparazione delle Elezioni Art. 4 JG Art. 5 JG Art. 6 JG - Sorveglianza Art. 7 JG - Ricorso di sorveglianza e denuncia Art. 8 JG - Sede dell'ufficio Art. 9 JG Art. 10 JG - Ufficio di Conciliazione per le Questioni Locative Art. 11 JG Art. 12 JG Art. 13 JG - Organi di Polizia Art. 14 JG - Organizzazione e Sorveglianza Art. 15 JG - Compiti Art. 16 JG Art. 17 LMG - Sezione Generale Art. 18 JG - Sezione Traffico Art. 19 JG - Procura dei Minori Art. 20 JG - Direzione della Procura della Repubblica Art. 21 JG Art. 22 JG - Direzione Generale Art. 23 JG - Direzione del Reparto Art. 24 JG Art. 25 JG - Avvocate e Avvocati per i Giovani Art. 26 JG - Composizione Art. 27 JG - Costituzione Art. 28 JG - Principio Art. 29 JG Art. 30 JG - Astensione Art. 31 JG - Arbitrato Art. 32 JG - Assistenza legale Art. 33 JG - Competenza Generale Art. 34 JG - Procedimenti Penali Minorili Art. 35 JG Art. 36 JG - Diritto degli stranieri Art. 37 JG Art. 38 JG - Composizione Art. 39 JG - Costituzione Art. 40 JG - Unica Istanza Art. 41 JG - Istanza di ricorso Art. 42 JG - Arbitrato Art. 43 JG - Mezzi di impugnazione Art. 44 JG - Azioni e Ricorsi Art. 45 JG - Tribunale Arbitrale in Materia di Assicurazione Sociale Art. 46 JG - Controllo di Normatività Art. 47 JG - Conflitti di competenza Art. 48 JG - Composizione e Procedura Art. 49 JG - Procedura di esecuzione e fallimento Art. 50 JG - Astensione Art. 51 JG Art. 52 JG - Studio Legale Art. 53 JG Art. 54 JG - Firma Art. 54a JG - Firma Elettronica Art. 55 JG - Opinione di minoranza Art. 56 JG - Organizzazione Art. 57 JG Art. 57a JG - Sede, Compiti e Composizione Art. 57b JG - Costituzione Art. 57c JG - Competenza della Camera Art. 57d JG - Competenza esclusiva Art. 57e JG - Procedura Art. 58 JG - Composizione, Competenza e Procedura Art. 59 JG - Composizione, Competenza e Procedura Art. 60 JG Art. 61 JG Art. 62 JG Art. 63 JG Art. 64 JG - Polizia Art. 65 JG - Pubbliche Comunicazioni Art. 66 JG Art. 66a JG - Tenuta dei fascicoli Art. 66b JG - Digitalizzazione dei documenti fisici Art. 67 JG Art. 68 JG Art. 69 JG - Deliberazione del Giudizio Art. 70 JG Art. 71 JG - Segnalazione di decessi straordinari Art. 72 JG Art. 73 JG Art. 74 JG Art. 75 JG Art. 76 JG Art. 77 JG - Competenza per il decreto penale Art. 78 JG - Ricompensa Art. 79 JG - Legge Applicabile Art. 80 JG - Indagini di polizia Art. 81 JG - Calcolo delle tasse in generale Art. 82 JG - Indennità forfettaria per la procedura di conciliazione Art. 83 JG Art. 84 JG Art. 85 JG - Cause Arbitrali Art. 86 JG Art. 87 JG Art. 88 JG - Base di calcolo Art. 89 JG Art. 90 JG Art. 91 JG - Tariffa nel Procedimento Penale Minorile Art. 92 JG Art. 93 JG Art. 94 JG Art. 95 JG Art. 95bis JG - Detenzione per motivi di sicurezza Art. 96 JG Art. 97 JG - Costi di esecuzione Art. 98 JG - Procedura Art. 99 JG - Oggetto della Grazia Art. 100 JG Art. 101 JG Art. 102 JG - Competenza Art. 103 JG Art. 104 JG Art. 105 JG - Incompatibilità Art. 106 JG - Responsabilità Art. 107 JG - Rappresentanza Professionale Art. 108 JG - Istituto di depositi Art. 110 JG Art. 110a JG - Disposizione transitoria Art. 111 JG - Entrata in vigore

Testo normativo (120 Articoli)

**Generale**

1. Questa legge disciplina l'organizzazione e le competenze delle autorità giudiziarie e di perseguimento penale cantonali e contiene le disposizioni integrative al Codice di procedura penale svizzero, al Codice di procedura penale minorile svizzero e al Codice di procedura civile svizzero.

**Generale**

1. Il Consiglio cantonale elegge

a) la presidente o il presidente, il vicepresidente o la vicepresidente, gli altri membri e i membri supplenti del Tribunale superiore e del Tribunale cantonale

b) i giudici di pace

c) la presidente o il presidente e gli altri membri e i membri supplenti della Commissione di giustizia per l'amministrazione giudiziaria

d) il Primo procuratore generale o la Prima procuratrice generale e gli altri procuratori generali

e) * la presidente o il presidente e gli altri membri e i membri supplenti dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti

2. Il Tribunale superiore elegge

a) la presidente o il presidente e gli altri membri e i membri supplenti delle autorità di conciliazione speciali in materia civile

b) la presidente o il presidente e gli altri membri e i membri supplenti delle ulteriori autorità giurisdizionali secondo il Capitolo 6 di questa legge

c) gli ufficiali di esecuzione e fallimento e l'ufficiale fallimentare o l'ufficiale fallimentare

d) * la direttrice amministrativa o il direttore amministrativo dell’ufficio del giudice di pace

3. Se un tribunale o un'altra autorità non possono essere adeguatamente costituiti a causa di ricusazioni o altri motivi di impedimento, l'autorità elettiva designa i membri straordinari necessari. I procuratori straordinari o le procuratrici straordinarie sono nominati dal Consiglio di Stato, i giudici di pace straordinari dal Tribunale superiore.

**Generale**

1. Le elezioni di competenza del Consiglio cantonale sono preparate dalla Commissione di preparazione delle elezioni. Essa è presieduta dalla Presidente o dal Presidente della Commissione di giustizia e si compone delle seguenti persone

a) Membri della Commissione di giustizia

b) Capo del dipartimento competente

c) Rappresentanza del Tribunale superiore

d) Rappresentanza del Tribunale cantonale

e) Rappresentanza del Pubblico Ministero

f) Rappresentanza dell'Ordine degli Avvocati di Sciaffusa

2. La Commissione sottopone al Consiglio cantonale delle proposte di candidatura. I membri della Commissione di giustizia hanno diritto di voto.

**Generale**

1. Il Tribunale Superiore e il Tribunale Cantonale assumono il loro personale giuridico e amministrativo.

2. Il Tribunale Superiore assume il personale aggiuntivo necessario per le autorità di conciliazione in materia civile, per le ulteriori autorità giudiziarie secondo il capitolo 6 di questa legge, nonché per gli uffici d'esecuzione e per l'ufficio fallimenti. Può delegare la facoltà di assunzione.

3. La Commissione di Giustizia per l'amministrazione giudiziaria assume la segreteria giuridica e il personale necessario della commissione.

**Generale**

1. All'assunzione dell'incarico devono prestare giuramento d'ufficio

a) la Presidente o il Presidente del Tribunale Superiore, del Tribunale Cantonale e della Commissione di Giustizia Amministrativa davanti al Consiglio Cantonale, così come la Prima Procuratrice o il Primo Procuratore

b) gli altri membri dei tribunali e della Commissione di Giustizia Amministrativa davanti alla rispettiva Presidente o al rispettivo Presidente

c) le altre Procuratrici e i Procuratori davanti alla Prima Procuratrice o al Primo Procuratore

d) i membri delle autorità di conciliazione in materia civile e delle altre autorità di giurisdizione secondo il capitolo 6 di questa legge, le ufficiali giudiziarie e gli ufficiali giudiziari e l'ufficiale giudiziario per il fallimento davanti alla Presidente o al Presidente del Tribunale Superiore

2. Alla persona che deve prestare giuramento viene letta la seguente formula: «Lei giura di esercitare il suo incarico al meglio delle sue conoscenze e coscienza, rispettando la costituzione e le leggi, e di tenere presente non la persona, ma la questione in esame.» Il giuramento viene prestato pronunciando le parole «lo giuro».

**Generale**

1. La Corte Suprema è responsabile della supervisione del Tribunale Cantonale, delle autorità di conciliazione in materie civili, delle altre autorità giudiziarie ai sensi del Capitolo 6 di questa legge, nonché degli uffici di esecuzione e dell'ufficio fallimentare.

2. Il Consiglio di Stato è responsabile della supervisione sul Pubblico Ministero.

3. La Corte Suprema e il Consiglio di Stato controllano la gestione degli affari delle autorità sottoposte alla loro supervisione. Essi riferiscono al Consiglio Cantonale, quale autorità di supervisione superiore, in merito a tale gestione. La Corte Suprema informa il Consiglio Cantonale nel suo rapporto d'ufficio anche riguardo la propria attività.

4. La Commissione di Giustizia per l'amministrazione della giustizia è soggetta alla supervisione generale del Consiglio Cantonale. Essa riferisce al Consiglio in merito alla propria gestione degli affari.

**Generale**

1. A causa di un trattamento inadeguato da parte di un'autorità giudiziaria o di perseguimento penale o dei suoi membri e collaboratori, è possibile presentare un reclamo scritto all'autorità di vigilanza. Se il reclamo riguarda un'azione amministrativa specifica, deve essere presentato entro dieci giorni dalla conoscenza dell'atto. In caso contrario, il reclamo può essere presentato finché la reclamante o il reclamante mantiene un interesse legittimo.

2. Chiunque può, in qualsiasi momento, portare all'attenzione dell'autorità di vigilanza fatti che richiedano un intervento di vigilanza contro un'autorità giudiziaria o di perseguimento penale. L'informatrice o l'informatore non ha diritti di parte. La modalità di risoluzione deve essere loro comunicata.

3. L'autorità di vigilanza svolge le necessarie indagini e si adopera per rimuovere il motivo del reclamo. Sono riservate misure di diritto del personale per garantire l'esecuzione dei compiti e l'avvio di un procedimento penale.

4. In caso di presentazione frivola o avventata di un reclamo di vigilanza o di una segnalazione di vigilanza, i costi possono essere addebitati alla reclamante o al reclamante, o all'informatrice o informatore.

**Generale**

1. L'ufficio delle autorità giudiziarie cantonali è a Sciaffusa, salvo diversa disposizione.

Autorità di Conciliazione in Materia Civile - Ufficio del Giudice di Pace

1. L'Ufficio del Giudice di Pace è l'autorità di conciliazione competente per tutto il cantone nelle cause civili contenziose, salvo che non esista un'autorità di conciliazione speciale.

2. Il Consiglio Cantonale nomina da tre a quattro giudici di pace e, previa audizione del Tribunale Superiore, stabilisce il carico totale di lavoro dell'Ufficio del Giudice di Pace.

3. L'Ufficio del Giudice di Pace tratta i casi in composizione singola. La direttrice amministrativa o il direttore amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace è responsabile dell'assegnazione dei casi. L'Ufficio del Giudice di Pace si organizza autonomamente per il resto.

Autorità di Conciliazione in Materia Civile - Ufficio di Conciliazione per le Controversie Locative

1. L'Ufficio di Conciliazione per le Questioni Locative è l'autorità competente per l'intero cantone in caso di controversie relative all'affitto e alla locazione di locali residenziali e commerciali.

2. È composto dalla presidente o dal presidente e da un rappresentante ciascuno degli inquilini e dei locatori. Ciascuno di loro ha un supplente.

3. La presidenza e il suo supplente non devono appartenere a nessuna organizzazione di inquilini o locatori. Per l'elezione degli altri membri dell'ufficio di conciliazione e dei rispettivi supplenti, l'Alta Corte richiede proposte dalle associazioni di inquilini e locatori.

Autorità di conciliazione in materia civile - Autorità di conciliazione in caso di discriminazioni nell'ambito lavorativo

1. L'organo di conciliazione per le discriminazioni nella vita lavorativa è l'autorità di conciliazione competente per tutto il cantone nelle controversie ai sensi della legge sulla parità di trattamento.

2. È composta dalla presidente o dal presidente e da altri quattro membri, e si riunisce in composizione di tre membri secondo le parità federali di volta in volta applicabili.

Autorità di conciliazione in materia civile - Segreteria

1. L'ufficio del giudice di pace gestisce autonomamente i propri affari di cancelleria.

2. La cancelleria del Tribunale cantonale gestisce gli affari di cancelleria dell'ufficio di conciliazione per le controversie locative e dell'ufficio di conciliazione per la discriminazione nel mondo del lavoro.

Polizia

1. I compiti di polizia nel servizio della giustizia penale sono esercitati in primo luogo dalla polizia di Sciaffusa.

2. Gli altri organi di polizia del Cantone e dei comuni hanno competenze di perseguimento penale di polizia solo nel loro specifico ambito di attività in conformità alle disposizioni legali e ai regolamenti di servizio. Sono tenuti a supportare la polizia di Sciaffusa e il pubblico ministero nell'adempimento dei loro compiti.

Polizia

1. Il diritto amministrativo disciplina l'organizzazione della polizia e la posizione giuridica dei suoi collaboratori.

2. L'attività di perseguimento penale degli organi di polizia è regolata dal Codice di procedura penale svizzero e da questa legge.

Polizia - Procura della Repubblica - Compiti e Struttura

1. Il pubblico ministero è competente per l'azione penale, a meno che un'autorità amministrativa non sia designata competente secondo la legge introduttiva del Codice penale svizzero.

Polizia - Procura della Repubblica - Compiti e Struttura

1. La Procura della Repubblica è composta dalla Prima Procuratrice o dal Primo Procuratore, dalla Sezione Generale, dalla Sezione del Traffico, dalla Sezione della Procura dei Minori nonché dal personale tecnico e di cancelleria.

2. Ogni sezione è diretta da una Procuratrice Capo o da un Procuratore Capo. Il Consiglio di Governo li nomina tra le fila delle Procuratrici e dei Procuratori.

3. La Prima Procuratrice o il Primo Procuratore e le Procuratrici Capo e i Procuratori Capo costituiscono insieme la Direzione.

4. La Prima Procuratrice o il Primo Procuratore nomina il suo o la sua sostituzione tra le Procuratrici Capo e i Procuratori Capo.

Polizia - Pubblico Ministero - Compiti e Struttura

1. La Sezione Generale gestisce i casi per i quali non è prevista un'altra competenza.

Polizia - Pubblico Ministero - Compiti e Struttura

1. La sezione dei trasporti gestisce i casi relativi al traffico su terra, acqua o aria.

2. La sezione dei trasporti può perseguire alcune altre azioni penalmente rilevanti.

3. La sezione dei trasporti è l'autorità amministrativa di prima istanza per le misure amministrative nel traffico stradale. Il procedimento è regolato dalla legge sul procedimento amministrativo.

Polizia - Procura della Repubblica - Compiti e Struttura

1. La Procura per i Minorenni gestisce i casi secondo il Codice di Procedura Penale Minorile Svizzero.

2. Le infrazioni di diritto cantonale e comunale commesse da minorenni sono perseguite e giudicate dalle autorità amministrative. L'autorità amministrativa può deferire il caso alla Procura per i Minorenni.

Polizia - Procura della Repubblica - Prima Pubblico Ministero o Primo Procuratore della Repubblica

1. Il Primo Procuratore della Repubblica dirige la Procura e in particolare è responsabile di

a) rappresentare la Procura verso l'esterno

b) relazionare all'autorità di sorveglianza

c) la formazione dei magistrati procuratori

2. Inoltre, il Primo Procuratore della Repubblica svolge i compiti della Procura che non sono espressamente assegnati ad un altro ufficio.

Polizia - Procura della Repubblica - Prima Pubblico Ministero o Primo Procuratore della Repubblica

1. La Prima Procuratrice o il Primo Procuratore

a) sorveglia i casi dei Procuratori Capo e ha il diritto di impartire istruzioni specifiche ai responsabili di procedimento

b) rappresenta l'accusa davanti al Tribunale federale, con possibilità di delegare la rappresentanza dell'accusa

c) rappresenta d'accordo con i Procuratori Capo, in casi individuali, anche l'accusa davanti al Tribunale cantonale e al Tribunale superiore

d) ha il diritto, in tutti i casi, di notificare l'appello, presentare la dichiarazione scritta di appello e sollevare ricorso al Tribunale superiore e al Tribunale federale

e) adotta le misure necessarie per la protezione delle persone al di fuori di un procedimento

f) gestisce le controversie di competenza dinanzi ai tribunali federali

g) decide i conflitti di competenza interna al cantone in materia di azione penale

2. La Prima Procuratrice o il Primo Procuratore gestisce inoltre casi propri.

1. Polizia - Procura della Repubblica - Direzione aziendale

1. La direzione è responsabile della conduzione professionale unitaria della Procura della Repubblica. Essa garantisce l'applicazione uniforme del diritto penale statale nel Cantone e supporta il Primo Procuratore della Repubblica o la Prima Procuratrice della Repubblica nella gestione della Procura della Repubblica.

2. A tal fine, emette direttive generali.

Polizia - Procura della Repubblica - Direzione di Dipartimento

1. Le Procuratrici e i Procuratori Capo sono in particolare responsabili nella loro sezione per

a) l'assegnazione degli affari

b) la formazione del personale tecnico e di cancelleria

c) la supervisione dei casi con diritto di istruzione relativo ai casi

2. Essi conducono inoltre propri casi.

Polizia - Procura - Pubblici Ministeri e Sostituti Procuratori

1. Le Procuratrici e i Procuratori conducono autonomamente i casi loro assegnati fino alla conclusione definitiva. Possono anche gestire procedimenti contro minorenni.

2. Questo comprende in particolare

a) la redazione di atti di accusa

b) la rappresentanza dell'accusa con riserva dell'art. 21 comma 1 lett. b e c di questa legge

c) il diritto di presentare appello, di depositare la dichiarazione scritta di appello e di proporre ricorso al tribunale superiore

d) la gestione di procedimenti di competenza non contenziosa

3. Sono inoltre responsabili di

a) la concessione di assistenza giudiziaria nazionale e internazionale

b) la concessione di assistenza giudiziaria per reati di diritto cantonale con riserva della reciprocità

Polizia - Procura - Pubblici Ministeri e Sostituti Procuratori

1. Le procuratrici e i procuratori della procura della gioventù esercitano le funzioni che per legge federale competono alle avvocate e agli avvocati della gioventù. Essi firmano nelle cause penali minorili come avvocata della gioventù o avvocato della gioventù.

2. Eseguono le decisioni contro i minorenni.

3. Possono anche condurre procedimenti contro adulti.

Tribunali - Tribunale Cantonale - Organizzazione

1. Il Tribunale cantonale è composto dalla Presidente o dal Presidente, dalla Vicepresidente o dal Vicepresidente e da tre a cinque altri membri, nonché da almeno tre membri supplenti.

2. Il Consiglio cantonale stabilisce le percentuali delle posizioni dell'intero tribunale, dopo aver consultato il Tribunale cantonale e la Corte suprema.

Tribunali - Tribunale Cantonale - Organizzazione

1. Il Tribunale cantonale si organizza autonomamente.

2. La Presidente o il Presidente rappresenta esternamente il Tribunale cantonale, si occupa della gestione degli affari del tribunale e presiede l'intero tribunale.

3. Il Tribunale cantonale amministra la giustizia in sezioni composte da tre membri nonché attraverso giudici singoli.

4. Gli affari amministrativi sono di competenza dell'intero tribunale. Esso è in grado di deliberare quando la maggioranza assoluta dei membri del tribunale partecipa. In caso di parità di voti, decide la Presidente o il Presidente.

5. L'intero tribunale può nominare una commissione per la gestione degli affari amministrativi e affidare determinati affari a un membro.

**Tribunali - Tribunale Cantonale - Procedura Civile**

1. Il Tribunale Cantonale tratta in prima istanza le questioni di diritto civile, a meno che il Tribunale Superiore non sia competente come unica istanza cantonale.

Tribunali - Tribunale Cantonale - Procedura Civile

1. Il Tribunale cantonale giudica tramite giudici unici

a) procedimenti di diritto di famiglia

b) casi da trattare con procedura semplificata e sommaria

c) in procedura sommaria le seguenti ulteriori questioni non contenziose

1. Deposito di pagamenti da parte del debitore pignoratizio (Art. 861 comma 2 CC)

2. Disposizione dell'ispezione dell'animale in caso di reclami per vizi (Art. 202 comma 1 CO)

3. Accertamento dei fatti e partecipazione alla vendita in caso di reclamo di beni inviati (Art. 204 comma 2 e comma 3 CO)

4. Accertamento delle condizioni e partecipazione alla vendita in caso di reclamo di beni inviati in commissione (Art. 427 comma 1 e comma 3 CO)

5. Disposizione dell'asta del bene in commissione (Art. 435 CO)

6. Accertamento delle condizioni e partecipazione alla vendita di beni fregiati in caso di ostacoli alla consegna (Art. 444 comma 2 e Art. 445 CO)

7. Disposizione del deposito e della vendita di beni fregiati in controversie (Art. 453 comma 1 CO)

d) l'esecuzione di decisioni e atti pubblici

e) richieste di revisione, se la decisione precedente è stata già giudicata da un giudice unico

2. Gli altri casi civili sono giudicati dal Tribunale cantonale in camere. Queste trattano anche le domande, indipendentemente dal valore della controversia, che sono ad esse trasferite per connessione con domande pendenti presso di esse.

Tribunali - Tribunale Cantonale - Procedura Civile

1. La Presidente o il Presidente del Tribunale Cantonale o, in caso di impedimento, il suo sostituto decide sui ricorsi di ricusazione controversi contro

a) i membri e i supplenti nonché i cancellieri e le cancelliere del Tribunale Cantonale nei procedimenti civili

b) i membri e i supplenti di un'autorità di conciliazione in materia civile

Tribunali - Tribunale Cantonale - Procedura Civile

1. Il giudice unico del Tribunale cantonale è competente, nell'ambito dell'arbitrato nazionale e internazionale, per

a) la nomina, la ricusazione, la revoca e la sostituzione degli arbitri

b) la proroga della durata del mandato del collegio arbitrale

c) l'assistenza al collegio arbitrale negli atti procedurali

**Tribunali - Tribunale Cantonale - Amministrazione della Giustizia Civile**

1. La giudice singola o il giudice singolo del Tribunale cantonale fornisce assistenza giudiziaria nazionale e internazionale in materia civile, salvo diversa disposizione.

2. Può delegare l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria, inclusa l'audizione di persone, sotto la propria responsabilità, a una cancelliera o a un cancelliere del tribunale.

**Tribunali - Tribunale Cantonale - Giustizia Penale**

1. Il Tribunale cantonale è il tribunale di primo grado in materia penale.

2. Giudica tramite giudici unici

a) Contravvenzioni

b) Crimini e delitti, nella misura in cui non sia competente una sezione ai sensi del comma 3

3. Giudica in sezioni i seguenti crimini e delitti

a) Reati di omicidio

b) Reati per i quali, in base alle circostanze, è prevista una pena detentiva superiore a un anno, una multa superiore a 360 aliquote giornaliere, una misura terapeutica stazionaria ai sensi degli articoli 59-61 CP, un internamento ai sensi dell'articolo 64 CP o, in caso di sanzioni condizionali da revocare contemporaneamente, una detenzione maggiore di un anno o una multa superiore a 360 aliquote giornaliere

**Tribunali - Tribunale Cantonale - Giustizia Penale**

1. Il Tribunale cantonale è il Tribunale dei minori.

2. Le accuse in seguito a opposizioni contro ordini penali, che hanno come oggetto infrazioni, sono giudicate dal presidente.

Tribunali - Tribunale Cantonale - Amministrazione della giustizia penale

1. Il giudice unico del Tribunale cantonale è il tribunale delle misure coercitive nella giustizia penale ordinaria e nei procedimenti penali per minorenni.

2. Il tribunale delle misure coercitive è anche il tribunale competente per la gestione dell’estrazione delle informazioni ai sensi dell'art. 271 cpv. 1 del Codice di procedura penale svizzero.

Tribunali - Tribunale Cantonale - Procedura Amministrativa

1. Il giudice unico del Tribunale cantonale è l'autorità giudiziaria ai sensi della legge federale sugli stranieri.

Tribunali - Tribunale Cantonale - Procedura Amministrativa

1. La giudice unica o il giudice unico del Tribunale cantonale è l'autorità giudiziaria competente per il riesame delle misure coercitive di polizia, quando la legislazione speciale prevede il ricorso diretto a un'autorità giudiziaria.

**Tribunali - Tribunale Superiore - Organizzazione**

1. Il Tribunale Superiore è composto dalla Presidente o dal Presidente, dalla Vicepresidente o dal Vicepresidente e da tre a cinque ulteriori membri, nonché da almeno tre membri supplenti.

2. Il Consiglio Cantonale stabilisce, dopo aver consultato il Tribunale Superiore, la percentuale dei posti di lavoro dell'intero tribunale.

Tribunali - Corte Suprema - Organizzazione

1. L'Alta Corte si organizza autonomamente.

2. La Presidente o il Presidente rappresenta l'Alta Corte e l'intera giustizia verso l'esterno, gestisce la direzione amministrativa dell'Alta Corte e presiede il tribunale plenario.

3. L'Alta Corte giudica in camere composte da tre membri, nonché tramite giudici singoli. Su richiesta della giudice singola, del giudice singolo o della camera competente per la valutazione, i casi di diritto di importanza fondamentale o particolare rilievo possono essere giudicati dal tribunale plenario.

4. Il tribunale plenario esamina le richieste di revisione di norme amministrative (controllo astratto delle norme). In tale sede, giudica anche i ricorsi amministrativi presentati insieme alla richiesta di controllo normativo per la stessa materia.

5. Al tribunale plenario spettano le attività amministrative, in particolare

a) le elezioni e ulteriori decisioni in materia di personale

b) le questioni riguardanti l'organizzazione e la gestione dei tribunali e delle autorità subordinate

c) la supervisione generale su tribunali e altre autorità subordinate, eccetto i casi di ricorso

d) l'ordinazione e l'esecuzione dei procedimenti necessari a garantire l'esecuzione dei compiti

e) l'emissione di regolamenti e direttive

6. Il tribunale plenario è in grado di deliberare in merito alle attività amministrative se partecipa la maggioranza assoluta dei membri del tribunale. In caso di parità di voti, decide il Presidente o la Presidente.

7. Il tribunale plenario può nominare una commissione per la gestione delle attività amministrative e delegare determinati compiti a un membro.

Tribunali - Tribunale Superiore - Procedura Civile

1. Il Tribunale superiore giudica le cause di diritto civile per le quali è competente un'unica istanza cantonale.

2. Se questi casi devono essere giudicati in procedura sommaria, la loro trattazione è affidata a un giudice unico. Ciascuna parte può richiedere la trattazione da parte di una sezione.

3. Gli altri casi sono giudicati dal Tribunale superiore in sezioni.

**Tribunali - Corte Suprema - Procedure Civili**

1. Il tribunale superiore è l'istanza di appello e di ricorso nella giustizia civile (incluso il diritto di protezione dei minori e degli adulti).

2. Nel procedimento sommario i mezzi di ricorso sono trattati da un giudice unico. Ciascuna parte può richiedere che il caso venga trattato da una camera.

3. Su una richiesta di revisione decide un giudice unico, se già la precedente decisione è stata valutata da un giudice unico.

4. Gli altri casi sono valutati dal tribunale superiore in camere.

5. Se nel merito è competente una camera, il presidente decide sulla concessione dell'esecuzione anticipata o il rinvio dell'esecuzione della decisione impugnata e, se necessario, ordina misure di sicurezza o una cauzione.

**Tribunali - Corte Suprema - Procedure Civili**

1. Il Tribunale Superiore è l'istanza di ricorso e revisione nell'arbitrato nazionale. Esso tratta i casi in camere.

2. La Presidente o il Presidente del Tribunale Superiore è competente per l'accettazione del lodo arbitrale per il deposito e per la certificazione dell'esecutività.

**Tribunali - Corte Suprema - Procedura Penale**

1. Il Tribunale Superiore è l'organo di appello e istanza di reclamo per la giustizia penale generale e per i casi di giustizia minorile.

2. Decide tramite un giudice unico

a) come Corte di appello, se sono contestate solo infrazioni o conseguenze economiche di massimo Fr. 5'000.00, dove le parti possono richiedere il trattamento da parte di una camera

b) come istanza di reclamo per i ricorsi contro decreti di archiviazione, in materia di assistenza giudiziaria e nei casi previsti dalla legge federale

3. Gli altri casi sono giudicati in camere.

Tribunali - Tribunale Superiore - Giustizia Amministrativa

1. Il tribunale superiore tratta i ricorsi amministrativi contro

a) decisioni di ultima istanza delle autorità amministrative cantonali

b) decisioni amministrative delle autorità giudiziarie subordinate ad esso

c) decisioni di ultima istanza delle chiese riconosciute

d) decisioni del Gran Consiglio, nella misura in cui il diritto federale richiede una protezione giuridica a livello cantonale

2. Il tribunale superiore tratta, in qualità di tribunale cantonale delle assicurazioni, ricorsi e azioni sull'intero ambito del diritto delle assicurazioni sociali federali e cantonali, nonché delle assicurazioni complementari all'assicurazione malattia sociale.

3. Il tribunale superiore tratta, quale autorità cantonale di ricorso in materia fiscale, i ricorsi e i reclami nel settore delle imposte dirette della Confederazione e del Cantone. Restano riservate disposizioni divergenti.

4. Il tribunale superiore giudica le questioni amministrative per le quali il diritto federale impone un'unica autorità giudiziaria cantonale, come i ricorsi in materia di indennizzo e soddisfazione secondo la legge sull'aiuto alle vittime.

5. Restano riservati ulteriori compiti del tribunale superiore come tribunale amministrativo in base alle leggi speciali.

Tribunali - Tribunale Superiore - Giustizia Amministrativa

1. Un membro della Corte Suprema presiede il tribunale arbitrale cantonale in materia di assicurazione sociale.

2. Fissa un termine per le parti affinché nominino un rappresentante. In caso di inadempienza, nomina gli arbitri di sua iniziativa.

**Tribunali - Corte Superiore - Giustizia Amministrativa**

1. Il Tribunale superiore esamina le disposizioni di natura amministrativa contenute nei decreti del Cantone, ad eccezione delle leggi, e nei decreti dei comuni, degli enti di diritto pubblico e degli istituti per verificarne la conformità alla Costituzione e alla legge.

**Tribunali - Corte Superiore - Giustizia Amministrativa**

1. Il Tribunale Superiore decide nei procedimenti pendenti o su invocazione da parte di un'autorità interessata sui conflitti di competenza tra autorità amministrative e giudiziarie.

Tribunali - Tribunale Superiore - Giustizia Amministrativa

1. Il Tribunale Superiore giudica le questioni amministrative in sezioni. Restano riservate le disposizioni particolari relative al tribunale plenare e al tribunale arbitrale in materia di assicurazioni sociali.

2. Il procedimento è disciplinato dall'art. 35 e seguenti della legge sulla procedura amministrativa. Restano riservate le disposizioni procedurali particolari previste dalla legislazione speciale.

Tribunali - Tribunale Superiore - Diritto Esecutivo e Fallimentare

1. Il tribunale superiore tratta, in qualità di autorità di vigilanza nel settore dell'esecuzione forzata e dei fallimenti, i reclami ai sensi dell'art. 17 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

2. Esso tratta tramite un giudice unico i reclami fino a un valore litigioso di Fr. 5'000.00. Gli altri casi vengono giudicati in camere.

3. Nella misura in cui il diritto federale non disponga diversamente, il procedimento di reclamo si orienta in modo corrispondente agli art. 35 e seguenti della Legge sulla procedura amministrativa.

**Tribunali - Corte Superiore - Ricusazione**

1. La Presidente o il Presidente del Tribunale Superiore, o in caso di impedimento il loro sostituto, decide sulle domande di ricusazione contro

a) i membri e i membri supplenti nonché i cancellieri e le cancelliere del Tribunale Superiore

b) i procuratori e le procuratrici, i membri e i membri supplenti nonché i cancellieri e le cancelliere del Tribunale Cantonale nei procedimenti penali

c) i membri e i membri supplenti nonché il segretariato giuridico delle altre autorità giudiziarie secondo il Capitolo 6 di questa legge

Tribunali - Disposizioni Comuni

1. Le cancelliere e i cancellieri del Tribunale cantonale e del Tribunale superiore partecipano all'istruzione dei casi e alla formazione delle decisioni; hanno voce consultiva.

2. Di regola redigono il verbale dell'udienza.

3. Sotto la responsabilità di una giudice o di un giudice, preparano relazioni e redigono le sentenze del tribunale.

4. Possono condurre negoziati di conciliazione su incarico della direzione del procedimento.

Tribunali - Disposizioni Comuni

1. Il Tribunale cantonale e la Corte d'appello hanno ciascuno una propria cancelleria del tribunale con il necessario personale amministrativo.

2. I tribunali incaricano una cancelliera o un cancelliere della rispettiva istanza di dirigere la cancelleria del tribunale e nominano una persona sostituta.

Tribunali - Disposizioni Comuni

1. Qualora la competenza per la valutazione di una causa pendente spetti al collegio plenario o a una camera, il/la presidente oppure il/la giudice istruttore può adottare le decisioni procedurali necessarie, inclusi provvedimenti cautelari e la concessione del patrocinio a spese dello Stato.

2. Il membro del tribunale competente per la gestione del procedimento può anche adottare la decisione di cancellazione del procedimento in caso di ritiro o riconoscimento della domanda, conciliazione delle parti, perdita di rilevanza del procedimento, ritiro di un ricorso o di un'opposizione, così come la decisione di irricevibilità in caso di inadempienza di una parte o di un ricorso manifestamente irricevibile.

Tribunali - Disposizioni Comuni

1. Le decisioni redatte per iscritto sono firmate dalla direzione del procedimento e dalla cancelliera partecipante o dal cancelliere del tribunale.

2. Nei procedimenti civili, per le decisioni nel corso del procedimento e per quelle che concludono il procedimento, in cui non si decide sulla questione di merito, è sufficiente la firma della direzione del procedimento o della cancelliera partecipante o del cancelliere.

3. I verbali sono firmati dalla persona che li redige.

4. I semplici provvedimenti procedurali e le citazioni sono firmati dalla direzione del procedimento o sotto la loro responsabilità dalla cancelliera, dal cancelliere o da un'impiegata o un impiegato amministrativo della cancelleria del tribunale.

Tribunali - Disposizioni Comuni

1. Se un fascicolo è gestito elettronicamente, l'autenticazione avviene con un sigillo elettronico o una firma elettronica qualificata secondo la legge federale del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica (ZertES).

2. Inoltre, il tribunale può, in deroga all'art. 54, allegare alla stampa cartacea una conferma che attesti la corretta riproduzione del contenuto dell'originale elettronico. La conferma deve essere firmata dalla cancelliera, dal cancelliere, o da un'impiegata amministrativa o un impiegato amministrativo dell'ufficio giudiziario.

Tribunali - Disposizioni Comuni

1. La minoranza giudiziaria può esprimere la propria opinione divergente nella decisione.

Commissione per l'Amministrazione della Giustizia

1. La commissione cantonale per l'amministrazione della giustizia è composta da un presidente o una presidente, due ulteriori membri, tre membri supplenti e il segretariato giuridico.

2. I membri della commissione vengono eletti, secondo necessità, per il restante periodo del mandato.

Commissione per l'Amministrazione della Giustizia

1. La Commissione di Giustizia per l'Amministrazione della Giustizia tratta i ricorsi amministrativi contro le decisioni amministrative di primo grado del Tribunale Superiore e altri mezzi di ricorso giurisdizionale amministrativo contro le disposizioni del Tribunale Superiore.

2. La presidenza, o in caso di sua impedimento un altro membro della commissione, decide sulle domande di astensione contro i membri, i membri supplenti o il segretariato giuridico della commissione.

3. Il procedimento davanti alla commissione è regolato dall'art. 35 e seguenti della Legge sulla Giustizia Amministrativa.

Altre autorità di giustizia - Autorità di protezione dei minori e degli adulti

1. Il Cantone istituisce un'autorità di protezione dei minori e degli adulti avente sede a Sciaffusa. Nei casi previsti dall’art. 25 cpv. 2 e art. 26 CC, si considera come sede il comune di residenza della persona interessata.

2. Essa si occupa dei compiti affidati all'autorità di protezione dei minori e degli adulti, funge da istanza di ricorso giudiziario ai sensi dell’art. 439 CC e svolge la supervisione professionale nei confronti delle tutorie professionali e dei curatori privati.

3. È composta in modo interdisciplinare e consta di una presidente o un presidente, nonché di almeno altri tre membri e almeno tre membri supplenti. Il Gran Consiglio stabilisce la percentuale di occupazione dell'intera autorità, previa consultazione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti e del Tribunale superiore.

4. L'autorità di protezione dei minori e degli adulti dispone di una segreteria tecnica.

Altre autorità di giustizia - Autorità di protezione dei minori e degli adulti

1. L'autorità di protezione dei minori e degli adulti si organizza autonomamente.

2. La Presidente o il Presidente rappresenta l'autorità di protezione dei minori e degli adulti verso l'esterno, si occupa della gestione dell'autorità e presiede l'autorità in plenaria.

3. L'autorità di protezione dei minori e degli adulti decide in camere composte da tre membri o con competenza individuale.

4. Gli affari amministrativi che riguardano l'autorità sono di competenza dell'autorità in plenaria. È deliberante quando la maggioranza assoluta dei membri dell'autorità partecipa. In caso di parità di voti, decide la o il Presidente.

5. L'autorità può nominare una commissione per la gestione degli affari amministrativi interni e delegare determinati affari a un membro.

Altre autorità di giustizia - Autorità di protezione dei minori e degli adulti

1. La competente autorità per la protezione dei minori e degli adulti gestisce i compiti assegnati in camere composte da tre membri, salvo diversa disposizione di legge.

Altre autorità di giustizia - Autorità di protezione dei minori e degli adulti

1. L'Autorità per la protezione dell'infanzia e degli adulti svolge i seguenti compiti assegnati tramite un membro dell'autorità

1. Richiesta e nuova regolamentazione dell'autorità parentale (Art. 134 comma 1 e 3 CC)

2. Richiesta per l'ordinanza di rappresentanza del minore (Art. 299 comma 2 lett. b CPC)

3. Ricezione della dichiarazione di consenso e della revoca nella dichiarazione di adozione (Art. 265a comma 2, 265b comma 2 CC)

4. Approvazione dei contratti di mantenimento e della loro irrevocabilità (Art. 287 comma 1 e 2 CC)

5. Trasferimento dell'autorità parentale (Art. 298 comma 3 e Art. 298a comma 1 CC)

6. Nomina del curatore per l'accertamento della paternità (Art. 309 comma 1 CC)

7. Accertamento e approvazione di un rapporto di affido e esercizio della vigilanza, sempreché non siano accolti più di quattro minori affidati e non sia intesa un'adozione (Art. 316 comma 1 CC)

8. Misure per la protezione e approvazione del consumo del patrimonio del minore (Art. 318 comma 3, Art. 320 comma 2 e Art. 322 comma 2 CC)

9. Indagine presso l'ufficio dello stato civile (Art. 363 comma 1 CC)

10. Interpretazione e integrazione di un mandato precauzionale (Art. 364 CC)

11. Verifica della revoca di un mandato precauzionale (Art. 367 comma 1 CC)

12. Approvazione per azioni legali nell'ambito della gestione straordinaria del patrimonio (Art. 374 comma 3 CC)

13. Intervento dell'Autorità per la protezione dell'infanzia e degli adulti in relazione alla rappresentanza in misure mediche (Art. 381 CC)

14. Inventario e ordinanza della redazione di un inventario pubblico (Art. 405 comma 2 e 3 CC)

15. Verifica del conto e del rapporto (Art. 415 comma 1 e 2 CC)

16. Avvio della procedura di trasferimento in caso di cambio di residenza (Art. 442 comma 5 CC)

17. Esame e decisione sull'accesso ai documenti (Art. 449b CC)

18. Comunicazione all'ufficio dello stato civile (Art. 449c CC)

19. Disposizione esecutiva (Art. 450g CC)

20. Fornitura di informazioni sull'esistenza e gli effetti di una misura (Art. 451 comma 2 CC)

21. Comunicazione al debitore (Art. 452 comma 2 CC)

22. Ordinanza di una tutela per rappresentanza del nascituro per il mantenimento dei diritti ereditari (Art. 544 comma 1bis CC)

23. Richiesta di redazione di un inventario ereditario (Art. 553 comma 1 nr. 3 CC)

24. Compiti dell'Autorità centrale basati sulla Legge federale sui rapimenti internazionali di minori (Art. 2 LF-RIM)

2. Allo stesso modo, si occupa delle altre questioni nell'ambito del diritto di protezione dell'infanzia e degli adulti, per le quali non è data altra competenza cantonale, in singola competenza.

Altre autorità di giustizia - Autorità di protezione dei minori e degli adulti

1. Il procedimento è regolato dall'art. 46 della Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero.

Altre Autorità Giudiziarie - Commissione per Espropriazioni, Assicurazione Edifici e Protezione Antincendio

1. La commissione cantonale per le espropriazioni, l'assicurazione degli edifici e la protezione antincendio è composta da un Presidente o una Presidente, cinque altri membri e la segreteria giuridica.

2. La commissione tratta

a) in qualità di commissione di stima, le richieste e le istanze presentate in base alle disposizioni della legge sull'espropriazione o di altri decreti che fanno riferimento a tale legge

b) ricorsi contro decisioni dell'assicurazione degli edifici

c) ricorsi contro decisioni della polizia cantonale del fuoco

3. La commissione decide con una composizione di tre membri.

4. La procedura si conforma mutatis mutandis agli art. 35 e seguenti, per le conseguenze sui costi e compensazioni agli art. 27 e 28 della legge sulla procedura amministrativa. Nei casi di espropriazione si applicano in maniera integrativa le specifiche disposizioni procedurali della legge sull'espropriazione.

Altre autorità giudiziarie - Commissione di stima dei danni causati dalla fauna selvatica

1. La Commissione cantonale di valutazione per i danni causati dalla fauna selvatica è composta da un Presidente o una Presidente e da altri quattro membri.

2. La Cancelleria del Tribunale cantonale svolge il ruolo di segreteria della Commissione.

3. La Commissione decide sull'obbligo di indennizzo delle società di caccia e del Cantone ai sensi degli Articoli 28 e 29 della legge cantonale sulla caccia.

4. La Commissione delibera in collegio di tre membri. Per una controversia fino a CHF 1'000.00, decide il Presidente o la Presidente da solo.

5. La procedura si svolge mutatis mutandis secondo gli Articoli 35 e seguenti della legge cantonale sul diritto amministrativo.

Altre autorità giudiziarie - Autorità di vigilanza sull'ordine degli avvocati

1. L'autorità di vigilanza cantonale sull'ordine degli avvocati è composta da una presidente o un presidente, due membri aggiuntivi, tre membri supplenti e dal segretariato giuridico. Nell'autorità di vigilanza sono rappresentati i tribunali e l'avvocatura.

2. L'autorità di vigilanza

a) gestisce il registro cantonale degli avvocati e l'elenco delle avvocate e degli avvocati provenienti dagli stati membri dell'UE o dell'EFTA con un indirizzo commerciale nel Cantone Sciaffusa che sono autorizzati a rappresentare permanentemente le parti in tribunale in Svizzera e adotta le decisioni necessarie per questo scopo

b) decide sull'ammissione all'esame per l'abilitazione alla professione forense, lo svolge e rilascia o rifiuta il diploma di avvocato

c) revoca il diploma di avvocato e decide sulla sua riassegnazione

d) decide sull'ammissione delle avvocate e degli avvocati provenienti dagli stati membri dell'UE o dell'EFTA all'esame di idoneità o al colloquio per valutare le competenze professionali e li svolge

e) esercita la vigilanza sulle avvocate e sugli avvocati registrati

f) decide sulle richieste di esonero delle avvocate e degli avvocati dal segreto professionale

3. L'autorità di vigilanza può delegare affari di minor rilievo alla presidenza, a singoli membri o al segretariato.

4. La procedura davanti all'autorità di vigilanza è regolata dall'art. 9 e seguenti della Legge sull'Avvocatura e, per analogia, dagli art. 35 e seguenti della Legge sulla Procedura Amministrativa.

Ulteriori autorità di giustizia - Tribunale Arbitrale Agricolo

1. Il Tribunale Arbitrale Agricolo è composto da un presidente o una presidentessa, due ulteriori membri, due membri supplenti e il segretariato giuridico.

2. Il tribunale arbitrale viene istituito e i suoi membri sono eletti quando nel Cantone di Sciaffusa si costituisce un'operazione di miglioramento fondiario. Rimane in carica fino al suo completamento.

3. Il tribunale arbitrale si occupa dei ricorsi contro i provvedimenti nell'ambito del raggruppamento fondiario.

4. Il procedimento davanti al tribunale arbitrale si conforma agli Articoli 25 comma 2 e comma 3 della legge agricola cantonale.

Disposizioni Procedurali - Generale

1. La lingua del procedimento è il tedesco.

Disposizioni Procedurali - Generale

1. Chiunque sia impiegato nel Cantone di Sciaffusa per l'espletamento di compiti pubblici e possieda le necessarie competenze tecniche può rifiutare la nomina a perito solo per motivi importanti.

2. Ai periti vengono comunicate, su richiesta, le decisioni delle procedure a cui hanno partecipato.

Disposizioni Procedurali - Generale

1. La procura e le autorità giudiziarie possono in qualsiasi momento richiedere l'assistenza della polizia in tutti i procedimenti.

Disposizioni Procedurali - Generale

1. Gli avvisi pubblici sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Cantone di Sciaffusa.

Disposizioni Procedurali - Generale

1. Il Tribunale Superiore e per i procedimenti conclusi presso la Procura della Repubblica, il Consiglio di Stato disciplinano l'archiviazione degli atti dei procedimenti definitivamente conclusi.

Disposizioni Procedurali - Generale

1. Le autorità giudiziarie tengono i loro atti in forma elettronica o cartacea.

2. Il Tribunale Superiore e, per i loro procedimenti, la Procura della Repubblica disciplinano la gestione degli atti.

Disposizioni Procedurali - Generale

1. I documenti presentati fisicamente vengono digitalizzati nei procedimenti effettuati in modalità elettronica. Sono esclusi i documenti che, per motivi tecnici, non sono idonei a tale processo.

2. Nei procedimenti, i documenti elettronici sono considerati la versione definitiva.

3. I documenti presentati fisicamente possono essere distrutti dopo la digitalizzazione, a meno che la parte che li ha presentati non ne richieda la restituzione entro il termine specificato. Restano salve disposizioni contrarie del diritto federale.

4. Il Tribunale superiore e, per i loro procedimenti, la Procura disciplinano la procedura di digitalizzazione.

Disposizioni Procedurali - Generali

1. Il Tribunale Superiore disciplina la cronaca giudiziaria.

**Disposizioni Speciali per l'Amministrazione della Giustizia Civile**

1. In materia di diritto del lavoro e locazioni, le segretarie o i segretari sindacali e le persone in posizioni simili sono autorizzate alla rappresentanza processuale professionale di lavoratori dipendenti o di inquiline e inquilini.

2. In materia di diritto locativo, le amministratrici o gli amministratori immobiliari sono autorizzati alla rappresentanza processuale professionale delle locatrici o dei locatori.

3. Il tribunale può escludere tali persone dalla rappresentanza se lo ritiene necessario per garantire l'adeguata tutela degli interessi della parte.

**Disposizioni Speciali per l'Amministrazione della Giustizia Civile**

1. La deliberazione della sentenza non è pubblica.

Disposizioni Speciali per la Giustizia Civile - Disposizioni Speciali per la Giustizia Penale - Diritto Penale Generale

1. **Autorità e loro collaboratori ai sensi dell'art. 302 cpv. 2 del Codice di procedura penale svizzero sono obbligati a presentare denuncia penale quando vengono a conoscenza, nella loro posizione ufficiale, di un reato grave.**

2. **Sono esonerati da questo obbligo, ma hanno il diritto di denunciare, i pubblici ufficiali le cui mansioni presuppongono un rapporto di fiducia particolare con una delle parti coinvolte.**

Disposizioni Speciali per la Giustizia Civile - Disposizioni Speciali per la Giustizia Penale - Diritto Penale Generale

1. I medici distrettuali sono obbligati a segnalare i decessi straordinari alla polizia di Sciaffusa.

Disposizioni Speciali per la Giustizia Civile - Disposizioni Speciali per la Giustizia Penale - Diritto Penale Generale

1. L'autorità per presentare una querela per inadempienza degli obblighi di mantenimento ai sensi dell'art. 217 del Codice penale svizzero spetta, oltre ai soggetti legittimati secondo la legge federale, anche alle autorità tutorie o dell'assistenza sociale competenti per la cura della persona avente diritto agli alimenti.

Disposizioni Speciali per la Giustizia Civile - Disposizioni Speciali per la Giustizia Penale - Diritto Penale Generale

1. L'avvio di un procedimento penale contro membri del Consiglio di Governo e del Tribunale Superiore per crimini o delitti commessi nell'esercizio delle loro funzioni richiede l'autorizzazione del Consiglio Cantonale. Sono escluse le infrazioni al codice della strada.

2. Le denunce penali e i rapporti devono essere presentati all'ufficio del Consiglio Cantonale. Questo svolge le indagini necessarie direttamente o le affida a un procuratore straordinario e sottopone al Consiglio Cantonale un rapporto e una proposta.

3. La responsabilità penale per dichiarazioni fatte nel Consiglio Cantonale e nelle sue commissioni è disciplinata dalla legge sul Consiglio Cantonale.

Disposizioni Speciali per la Giustizia Civile - Disposizioni Speciali per la Giustizia Penale - Diritto Penale Generale

1. Fatte salve disposizioni di legge contrarie, le altre autorità del cantone e dei comuni, nonché le amministrazioni di istituzioni e imprese pubbliche, sono tenute a fornire alle autorità penali le informazioni necessarie per il procedimento penale e, se necessario, a permettere l'accesso ai documenti. Le disposizioni relative al diritto di rifiutare di fornire informazioni al fine di proteggere il segreto d'ufficio si applicano di conseguenza.

2. Le autorità penali devono notificare le autorità amministrative competenti e trasmettere loro documenti utili quando, in un procedimento penale, sorge un motivo fondato per l'esame di misure extrapenali.

Disposizioni Speciali per la Giustizia Civile - Disposizioni Speciali per la Giustizia Penale - Diritto Penale Generale

1. I pubblici ministeri responsabili della conduzione del procedimento possono delegare al personale della procura

a) la raccolta delle prove nei casi semplici

b) singoli atti d'indagine in tutti i casi

2. La responsabilità rimane alla direzione del procedimento.

Disposizioni Speciali per la Giustizia Civile - Disposizioni Speciali per la Giustizia Penale - Diritto Penale Generale

1. Qualora, secondo le disposizioni di legge, debba essere eseguita una misura coercitiva dalla polizia, la competenza per l'ordinanza spetta agli ufficiali della polizia di Sciaffusa.

2. Il comando di polizia può dichiarare altri collaboratori come competenti.

Disposizioni Speciali per la Giustizia Civile - Disposizioni Speciali per la Giustizia Penale - Diritto Penale Generale

1. L'emissione di un'ordinanza penale spetta ai pubblici ministeri responsabili della conduzione della procedura.

2. I collaboratori della procura possono, in base ai loro doveri personali e sotto la responsabilità della direzione della procedura, emettere ordinanze penali per contravvenzioni.

Disposizioni Speciali per la Giustizia Civile - Disposizioni Speciali per la Giustizia Penale - Diritto Penale Generale

1. La direzione del procedimento può offrire ricompense per la collaborazione efficace del pubblico nella ricerca dei ricercati.

2. Se la ricompensa supera l'importo di Fr. 10'000.00, la sua concessione necessita

a) dell'approvazione del Consiglio di Stato da parte della Procura

b) dell'approvazione della Presidente o del Presidente del Tribunale Superiore da parte di un tribunale

3. La decisione sulla liquidazione spetta alla direzione del procedimento.

Disposizioni Speciali per l'Amministrazione della Giustizia Civile - Disposizioni Speciali per l'Amministrazione della Giustizia Penale - Diritto Penale Minorile

1. Fatte salve le disposizioni di diritto superiore e le seguenti disposizioni, si applicano le disposizioni della sezione relativa al diritto penale generale.

Disposizioni Speciali per l'Amministrazione della Giustizia Civile - Disposizioni Speciali per l'Amministrazione della Giustizia Penale - Diritto Penale Minorile

1. L'indagine della polizia si limita alle misure necessarie per preservare inalterate le tracce e le caratteristiche dei reati commessi, che non possono essere rimandate senza svantaggi evidenti per il procedimento. Ulteriori indagini sono effettuate solo su incarico della o del procuratore dei minori.

2. Per gli atti ufficiali nei confronti di bambini e adolescenti devono essere impiegati membri della polizia idonei a questo servizio.

Disposizioni Speciali per l'Amministrazione della Giustizia Civile - Costi e Indennità - Procedura Civile

1. La base per la determinazione delle spese è costituita dal valore della controversia, dall'onere delle autorità giudiziarie e dalla difficoltà del caso.

2. In questioni di natura non patrimoniale, per la determinazione delle spese si parte dall'interesse effettivo della controversia. Questo viene stabilito a discrezione. Le disposizioni sul valore della controversia si applicano mutatis mutandis.

Disposizioni Speciali per l'Amministrazione della Giustizia Civile - Costi e Indennità - Procedura Civile

1. Nel procedimento di conciliazione, la tariffa forfettaria varia da Fr. 100.00 a Fr. 1'000.00, se il procedimento non è gratuito.

Disposizioni Speciali per l'Amministrazione della Giustizia Civile - Costi e Indennità - Procedura Civile

1. Nel procedimento giudiziario, la tassa forfettaria è stabilita in ciascun grado nel seguente intervallo, se il procedimento non è gratuito

a) Valore della controversia fino a Fr. 2'000.00: Fr. 100.00-Fr. 1'000.00

b) Valore della controversia fino a Fr. 30'000.00: Fr. 200.00-Fr. 10'000.00

c) Valore della controversia fino a Fr. 100'000.00: Fr. 500.00-Fr. 25'000.00

d) Valore della controversia fino a Fr. 500'000.00: Fr. 1'000.00-Fr. 50'000.00

e) Valore della controversia fino a Fr. 2'000'000.00: Fr. 2'000.00-Fr. 100'000.00

f) Valore della controversia oltre Fr. 2'000'000.00: Fr. 10'000.00 fino al 5% del valore della controversia.

2. Nel procedimento sommario, la tassa ammonta al massimo alla metà dell'importo risultante dall'applicazione del comma 1.

3. Se il procedimento viene risolto senza esame del merito e fino a quel momento non sono stati sostenuti costi significativi per il tribunale, la tassa forfettaria può essere ridotta al di sotto del rispettivo importo minimo.

4. Se la decisione viene resa senza motivazione scritta e questa non deve essere fornita successivamente, la tassa si riduce a due terzi.

Disposizioni Speciali per l'Amministrazione della Giustizia Civile - Costi e Indennità - Procedura Civile

1. Per la presentazione e il deposito di una memoria difensiva la tassa ammonta da Fr. 100,00 a Fr. 1'000,00.

2. Se la controparte avvia il procedimento corrispondente entro sei mesi, la tassa per la memoria difensiva viene accreditata sulla tassa forfettaria per il procedimento.

Disposizioni Speciali per l'Amministrazione della Giustizia Civile - Costi e Indennità - Procedura Civile

1. Quando il tribunale statale è richiesto di partecipare in una questione arbitrale, l'onorario varia da CHF 500.00 a CHF 20'000.00.

2. Nei procedimenti di ricorso contro lodi arbitrali, per misure cautelari e conservative secondo l'art. 183 comma 2 della Legge federale sul diritto internazionale privato, così come nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione ai sensi della Convenzione di New York sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, si applicano le ordinarie spese forfettarie per il procedimento giudiziario.

Disposizioni Speciali per l'Amministrazione della Giustizia Civile - Costi e Indennità - Procedura Civile

1. Il tribunale determina l'indennizzo delle spese legali della parte vittoriosa secondo le norme vigenti a sua discrezione.

2. Si basa sull'importo che viene addebitato alla parte avente diritto all'indennizzo per la rappresentanza legale, nella misura in cui

a) la tariffa concordata sia usuale e non contenga bonus di successo

b) l'impegno richiesto sia adeguato e necessario per la conduzione del processo

c) l'importo fatturato sia proporzionato all'importanza della causa

d) l'indennizzo richiesto non comporti un carico ingiustificato sulla parte soccombente rispetto alla causa stessa o ai legittimi necessità di tutela legale

3. Le parti devono presentare, nella fase iniziale del procedimento, un accordo onorario completo e firmato. Ove non lo facciano, il tribunale può astenersi dall'utilizzare la fattura dell'avvocato per la determinazione dell'indennizzo delle spese processuali.

4. Le modifiche dell'accordo onorario vengono di norma riconosciute solo dalla loro presentazione al tribunale, e solo se non comportano un abuso della situazione processuale.

5. La conclusione di accordi onorari segreti in aggiunta all'accordo onorario presentato è vietata. Le violazioni devono essere segnalate all'autorità di controllo sull'ordinamento degli avvocati.

Disposizioni Speciali per l'Amministrazione della Giustizia Civile - Costi e Indennità - Procedura Civile

1. Le disposizioni sulla determinazione dell'indennità di parte per la rappresentanza legale si applicano mutatis mutandis anche ad altre rappresentanze professionali.

2. Il Tribunale Superiore può, se necessario, emanare disposizioni più dettagliate per certi gruppi professionali.

Disposizioni Speciali per l'Amministrazione della Giustizia Civile - Spese e Indennizzo - Procedimento Penale

1. Le spese sono stabilite tenendo conto dell'impegno e delle condizioni economiche della persona soggetta a oneri all'interno dei seguenti importi.

Disposizioni speciali per la tutela civile - Costi e risarcimenti - Procedimento penale

1. Le tariffe per il procedimento preliminare sono

a) in caso di conclusione senza procedimento d'indagine

1. con decisione di non luogo a procedere: Fr. 250,00-Fr. 3'000,00

2. con decreto penale: Fr. 250,00-Fr. 1'500,00

b) in caso di conclusione del procedimento d'indagine

1. con ordinanza di archiviazione: Fr. 250,00-Fr. 50'000,00

2. con decreto penale: Fr. 250,00-Fr. 10'000,00

3. con rinvio a giudizio: Fr. 250,00-Fr. 100'000,00

2. Le tariffe per il procedimento principale sono

a) in caso di conclusione senza sentenza

1. con ordinanza di archiviazione o cancellazione dal ruolo: Fr. 300,00-Fr. 3'000,00

2. con decisione della camera penale: Fr. 300,00-Fr. 6'000,00

b) in caso di conclusione con sentenza

1. di un giudice monocratico: Fr. 300,00-Fr. 30'000,00

2. di una camera penale: Fr. 300,00-Fr. 100'000,00

3. Le tariffe per il procedimento di appello sono

a) in caso di conclusione senza sentenza

1. con decisione della direzione del procedimento: Fr. 300,00-Fr. 5'000,00

2. con decisione della camera penale: Fr. 300,00-Fr. 50'000,00

b) in caso di conclusione con sentenza

1. di un giudice monocratico: Fr. 300,00-Fr. 10'000,00

2. di una camera penale o del tribunale plenare: Fr. 300,00-Fr. 100'000,00

4. Nei casi di particolare complessità, in particolare per reati con un importo delittuoso superiore a Fr. 2'000'000,00, le tariffe sopracitate possono essere adeguatamente aumentate. In genere, il limite massimo non dovrebbe superare il 5% dell'importo delittuoso.

Disposizioni Speciali per l'Amministrazione della Giustizia Civile - Spese e Indennizzo - Procedimento Penale

1. Per altre decisioni delle autorità penali, in particolare per disposizioni giudiziarie successive, decisioni autonome su punti accessori, misure di polizia dell’udienza nonché per decisioni nella procedura di reclamo o di revisione, la tassa ammonta a

a) per le disposizioni: Fr. 250.00-Fr. 2'000.00

b) per le delibere giudiziarie: Fr. 300.00-Fr. 10'000.00

Disposizioni speciali per la tutela civile - Costi e risarcimenti - Procedimento penale

1. Per il procedimento in materia di reati minorili, la tassa varia da Fr. 50.00 a Fr. 3'000.00.

**Disposizioni speciali per la giurisdizione civile - Costi e indennizzi - Disposizioni comuni**

1. Nessuna spesa processuale è imposta al Cantone di Sciaffusa.

Disposizioni speciali per la giurisdizione civile - Spese e indennizzi - Disposizioni generali

1. Per le spese giustificate della rappresentanza gratuita e della difesa d'ufficio, all'avvocato o all'avvocatessa viene corrisposto un onorario a carico dello Stato.

2. La Corte Suprema stabilisce le disposizioni dettagliate.

Disposizioni speciali per la giurisdizione civile - Spese e indennizzi - Disposizioni generali

1. Il Consiglio di Stato disciplina la riscossione delle spese processuali.

2. L'autorità competente per l'esecuzione decide in merito alla dilazione e al pagamento rateale delle richieste di pagamento dei costi.

3. Il dipartimento competente può esonerare completamente o parzialmente la persona obbligata al pagamento delle spese imposte in caso di indigenza permanente. Le spese possono essere successivamente richieste se in seguito la persona obbligata al pagamento può ragionevolmente effettuare il pagamento.

Ulteriori disposizioni relative al diritto penale - Esecuzione della detenzione, della pena e delle misure

1. Il Consiglio di Stato regola l'esecuzione delle misure di custodia di polizia, custodia preventiva e sicurezza, nonché delle pene e delle misure.

2. Può stipulare accordi per l'utilizzo comune di istituti fuori cantone e affidare compiti di esecuzione a privati.

3. Fatte salve disposizioni legislative speciali, designa le autorità competenti per l'esecuzione e emana ulteriori disposizioni per garantire l'esecuzione, in particolare disposizioni dettagliate sui diritti e i doveri delle persone detenute, le misure disciplinari e la sorveglianza.

Ulteriori disposizioni relative al diritto penale - Esecuzione della detenzione, delle pene e delle misure

1. L'autorità di esecuzione può ordinare la detenzione preventiva nei seguenti casi

a) per il reinserimento in detenzione o misura di una persona liberata condizionalmente

b) in caso di revoca di una misura, qualora la pena detentiva non sia ancora stata scontata o l'autorità di esecuzione ritenga opportuna un'altra misura

c) in caso di temporanea impossibilità di esecuzione di una misura privativa della libertà

2. La detenzione preventiva deve essere nel prevalente interesse pubblico. Nei casi di cui al paragrafo 1 lett. a e b può essere ordinata per un massimo di 48 ore. Nel caso di cui al paragrafo 1 lett. c può essere ordinata per un massimo di 5 giorni.

3. La continuazione della detenzione preventiva è decisa dal tribunale (Art. 363 e ss. e Art. 440 CPP).

Ulteriori disposizioni relative al diritto penale - Esecuzione della detenzione, della pena e delle misure

1. Il Consiglio di Stato disciplina l’assistenza alla riabilitazione e il supporto sociale per la durata del procedimento penale e dell'esecuzione della pena.

Ulteriori disposizioni relative al diritto penale - Esecuzione della detenzione, delle pene e delle misure

1. La persona condannata partecipa alle spese di esecuzione ai sensi dell'art. 380 comma 2 del Codice Penale Svizzero.

2. Il Consiglio di Stato disciplina la riscossione e determina le autorità competenti.

Ulteriori disposizioni relative al diritto penale - Esecuzione della detenzione, delle pene e delle misure

1. Il procedimento relativo alle ordinanze di esecuzione delle autorità amministrative è disciplinato dalla Legge sulla giustizia amministrativa.

2. Il Primo Pubblico Ministero o la Prima Pubblica Ministera può presentare ricorso contro le decisioni di esecuzione della giustizia delle autorità amministrative.

Ulteriori disposizioni relative al diritto penale - Grazia

1. Il consiglio cantonale può, mediante grazia, condonare in tutto o in parte tutte le pene pronunciate con forza di cosa giudicata o commutarle in pene di natura più lieve.

2. Le misure penali, così come le decisioni sulle pretese civili e le spese processuali, non sono oggetto di grazia.

3. Non sussiste un diritto legale alla grazia.

Ulteriori disposizioni relative al diritto penale - Grazia

1. La domanda di grazia deve essere presentata per iscritto e motivata al Consiglio cantonale. Non ha effetto sospensivo, a meno che l'autorità competente per l'esecuzione non disponga diversamente.

2. L'organo competente del Consiglio cantonale acquisisce i fascicoli processuali. Può richiedere una presa di posizione del dipartimento competente e dell'autorità giudicante, nonché ulteriori rapporti sulla persona condannata.

3. La decisione del Consiglio cantonale viene comunicata alla persona richiedente, all'autorità giudicante e all'autorità di esecuzione con una breve motivazione scritta.

Ulteriori disposizioni relative al diritto penale - Grazia

1. La grazia può essere concessa anche a condizione; in tal caso, il Consiglio cantonale fissa un periodo di prova per la persona condannata. Alla grazia condizionata possono essere associate l'assistenza di prova e direttive.

2. Se la persona graziata condizionatamente commette un crimine o un delitto durante il periodo di prova, agisce in contrasto con una direttiva impartita nonostante un formale avvertimento da parte dell'autorità esecutiva, o si sottrae ostinatamente all'assistenza di prova, il Consiglio cantonale può revocare la grazia.

Ulteriori Disposizioni Relative al Diritto Penale - Casellario Giudiziale

1. Il Consiglio di Stato emana le disposizioni relative al casellario giudiziale.

Diritto di esecuzione e fallimento

1. Il Cantone di Sciaffusa è suddiviso in al massimo quattro circondari esecutivi, ciascuno con un ufficio d'esecuzione. Quest'ultimo ha la sua sede nel capoluogo del circondario.

2. Il Consiglio di Stato, dopo aver consultato il Tribunale superiore, stabilisce i circondari, ne determina i capoluoghi e assegna loro i singoli comuni.

3. Gli uffici d'esecuzione sono costituiti da un ufficiale d'esecuzione e dal personale aggiuntivo necessario. La supplenza dell'ufficiale d'esecuzione può essere affidata a un dipendente interno dell'ufficio o a un ufficiale d'esecuzione di un altro circondario.

4. I capoluoghi dei circondari devono mettere a disposizione degli uffici d'esecuzione locali idonei per l'esercizio delle loro funzioni e spazi adeguati per l'archiviazione, e provvedere a loro spese all'arredamento necessario nonché al riscaldamento e all'illuminazione. Il Cantone fornisce le attrezzature per ufficio e il materiale d'ufficio.

Diritto di esecuzione e fallimento

1. Per l'intero territorio cantonale esiste un ufficio fallimentare.

2. Esso è costituito da un'ufficiale dei fallimenti o un ufficiale dei fallimenti, un/a sostituto/a e il personale aggiuntivo necessario.

Diritto di esecuzione e fallimento

1. I dipendenti degli uffici di esecuzione forzata e dell'ufficio fallimentare non possono essere né titolari né impiegati di un'agenzia d'affari o di un'attività finanziaria, né membri del consiglio di amministrazione o del consiglio direttivo di istituti bancari.

Diritto di esecuzione e fallimento

1. Salvo quanto diversamente stabilito dalla legge federale sull'esecuzione e sul fallimento, la responsabilità per l'attività degli organi menzionati nell'articolo 5 della suddetta legge è disciplinata dalla legge cantonale sulla responsabilità.

Diritto di esecuzione e fallimento

1. La rappresentanza professionale delle parti in materia di esecuzione e fallimento non richiede autorizzazione.

2. Il Tribunale superiore può vietare a una persona l'attività di rappresentanza se le manca la capacità professionale o l'integrità morale, in particolare a causa di

a) condanna penale per atti incompatibili con l'attività di rappresentanza;

b) pignoramenti infruttuosi o fallimento;

c) ricorsi frequenti, pretestuosi o imprudenti.

3. Le disposizioni sulla rappresentanza nel procedimento giudiziario restano riservate.

Diritto di esecuzione e fallimento

1. L'istituto di deposito ai sensi dell'art. 24 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento è la Banca Cantonale di Sciaffusa.

Disposizioni finali

1. Per il procedimento di autenticazione e amministrativo si applicano per analogia gli art. 404-407 del Codice di procedura civile svizzero.

Disposizioni finali

1. Per i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore di queste disposizioni si applica il nuovo diritto.

Disposizioni finali

1. Questa legge è soggetta a referendum.

2. Il Consiglio di Stato determina l'entrata in vigore.

3. La legge deve essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale ed essere inclusa nella raccolta delle leggi cantonali.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →