Ordinanza sulle comunicazioni elettroniche nei procedimenti davanti alle autorità amministrative (VERV) - Oggetto e Ambito di Applicazione (VERV)
Indice delle disposizioni (12)
Testo normativo (12 Articoli)
1. Questo regolamento disciplina il traffico elettronico, in particolare i requisiti per gli invii elettronici da parte di terzi, nonché le comunicazioni delle autorità nell'ambito delle procedure dinanzi alle autorità amministrative del cantone e dei comuni ai sensi dell'art. 1 della legge sulla procedura amministrativa (VRG).
2. ...
1. Le comunicazioni elettroniche devono avvenire tramite una piattaforma di notifica.
2. La piattaforma di notifica deve essere riconosciuta ai sensi dell'art. 3 del regolamento del Consiglio federale sulla trasmissione elettronica nel contesto dei processi civili e penali, nonché delle procedure di esecuzione forzata e fallimento.
1. I documenti che richiedono una firma devono essere dotati di una firma elettronica qualificata.
2. I documenti emessi dalle autorità possono anche essere dotati di un sigillo elettronico.
3. I requisiti per la firma e il sigillo sono disciplinati dalla legge federale sulla firma elettronica del 18 marzo 2016 (ZertES).
1. Le istanze devono essere trasmesse nel formato PDF o PDF/A.
2. L'autorità può limitare le dimensioni del formato delle istanze e, se necessario, richiedere che le istanze o gli allegati vengano presentati in forma cartacea.
1. Le comunicazioni a un'autorità devono essere inviate all'indirizzo sulla piattaforma di notifica da essa utilizzata.
1. Se il certificato qualificato con la chiave di verifica della firma non è elencato nel registro dei fornitori riconosciuti ai sensi del ZertES, né è accessibile sulla piattaforma di consegna utilizzata dall'autorità, deve essere allegato alla spedizione.
1. L'autorità verifica la firma elettronica degli atti presentati.
2. Al documento stampato, essa allega il risultato della verifica della firma, unitamente a una conferma che la stampa riproduce correttamente il contenuto della presentazione elettronica.
1. Il decorso dei termini ai sensi dell'art. 9 par. 2 VRG è rispettato se la piattaforma di notificazione ha confermato la ricezione prima della scadenza del termine.
1. La notifica elettronica richiede il consenso dei destinatari.
2. Il consenso può essere limitato a un procedimento specifico o concesso per procedimenti regolarmente ricorrenti davanti a un'autorità determinata e può essere revocato in qualsiasi momento.
3. Consenso e revoca devono essere effettuati per iscritto; possono anche essere dati oralmente a verbale. Un'inserzione elettronica è considerata come consenso per notifiche elettroniche da parte dell'autorità nel procedimento specifico.
1. Chi desidera ricevere notifiche da un’autorità per via elettronica deve designare la piattaforma di notifica e registrarsi su di essa.
1. La notificazione si considera effettuata al momento del download dalla piattaforma di notifica.
2. Una notificazione che non viene scaricata si considera notificata il settimo giorno dopo la messa a disposizione.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale e inserito nella raccolta delle leggi cantonali.