Ordinanza sugli emolumenti nella procedura amministrativa cantonale (Ordinanza sugli emolumenti amministrativi) (Verwaltungsgebührenverordnung) - Ambito di Applicazione: Principio
Indice delle disposizioni (17)
Testo normativo (17 Articoli)
1. Questo regolamento disciplina le tasse nel procedimento dinanzi alle autorità amministrative del Cantone, a meno che non esistano disposizioni federali o cantonali specifiche in leggi, decreti o regolamenti.
1. Questo regolamento non si applica a
1. le tasse riscosse in ambito civile e penale, così come le tasse nei procedimenti amministrativi
2. le tasse catastali e di misurazione
3. le tasse per l'utilizzo di beni e strutture pubbliche (strade, scuole, ospedali, aziende di trasporti ecc.) e per gli esami sostenuti davanti a commissioni statali e presso scuole pubbliche e istituti educativi
4. il compenso per i servizi nel interesse di terzi al di fuori di un procedimento amministrativo
5. i prezzi per i documenti ufficiali e i materiali
6. le tasse nel settore delle informazioni geografiche
1. Tutti i procedimenti dinanzi alle autorità amministrative sono soggetti a tasse, a meno che non sia prevista la prestazione gratuita.
2. Non sono soggetti a tasse la concessione di contributi statali, borse di studio ecc.
3. Agli uffici e istituzioni statali, ad eccezione della banca cantonale, così come ai comuni, non vengono imposte tasse.
1. È possibile rinunciare totalmente o parzialmente alla riscossione di una tassa
1. se il procedimento non giunge a conclusione
2. se il soggetto obbligato al pagamento si trova in una situazione di necessità oppure se il pagamento della tassa rappresenterebbe per lui un disagio sociale. Coloro che necessitano di assistenza sociale generalmente non sono tenuti a pagare tasse.
1. Le aliquote delle tasse sono determinate, ove non stabilite da leggi o decreti del Gran Consiglio, in base al seguente tariffario generale delle tasse e a tariffe speciali delle tasse che saranno emanate dal Consiglio di Stato.
2. Le tasse generali del presente regolamento vengono riscosse qualora non siano state stabilite aliquote particolari né sia prevista la gratuità.
1. All'interno del quadro tariffario, le tariffe devono essere determinate in base al tempo e all'impegno lavorativo, nonché all'importanza dell'affare. L'interesse del soggetto obbligato al pagamento e la sua capacità economica possono essere presi in considerazione.
1. Le piccole spese vive sono generalmente incluse nella tassa statale.
2. Le spese vive significative, come le indennità per traduttori, esperti e testimoni, le indennità per spese sostenute al di fuori della sede dell'ufficio, ecc., sono fatturate separatamente.
3. Sono considerate spese vive anche i costi per esami e accertamenti particolari di natura medica e tecnica svolti da esperti nell'amministrazione cantonale, che risultano necessari in un procedimento amministrativo o di ricorso.
1. Le tasse sono stabilite dagli organi competenti per gli atti ufficiali soggetti a tassa.
2. Se più uffici partecipano a un atto amministrativo soggetto a tassa, le tasse vengono raccolte sulla base del tempo e del lavoro complessivo dall'ufficio a cui spetta la decisione.
1. La riscossione delle tasse spetta al Dipartimento delle finanze. Questo può autorizzare l'ufficio, che ha stabilito la tassa, a procedere alla riscossione.
2. Le tasse imposte dagli uffici cantonali, qualora non sia prevista una destinazione particolare, confluiscono nel Tesoro statale.
1. Se più persone sono tenute al pagamento per un atto amministrativo, esse sono responsabili in solido in assenza di altra disposizione.
1. In caso di rilevanti difficoltà di pagamento non imputabili al soggetto obbligato al pagamento delle tasse, su richiesta scritta, il termine di pagamento può essere prorogato o può essere concessa una rateizzazione.
2. Qualora sussistano circostanze per le quali il pagamento della tassa risulti impossibile o costituisca un grave onere, su richiesta scritta, può essere concesso l’annullamento totale o parziale della tassa. Motivi per il condono sono considerati, in particolare, il bisogno di assistenza o una situazione di difficoltà economica a causa di incapacità lavorativa, malattia persistente, disoccupazione e simili.
3. Sull'annullamento e la dilazione decide il Dipartimento delle Finanze.
1. Per decisioni, autorizzazioni, approvazioni, l'esercizio di funzioni di controllo amministrativo così come per altre attività in materia amministrativa, si applicano le seguenti tariffe, salvo disposizioni particolari
a) Consiglio di Stato: Fr. 500.00 - Fr. 10'000.00
b) Dipartimenti del Consiglio di Stato e Consiglio dell'Istruzione: Fr. 250.00 - Fr. 6'000.00
c) Altri uffici cantonali: Fr. 200.00 - Fr. 5'000.00
1. Nel procedimento di ricorso, di reclamo e in altri procedimenti di impugnazione, nonché nel procedimento di riesame di una disposizione, l'imposta statale ammonta a
a) Consiglio di Stato e commissioni di ricorso amministrative da esso elette, nonché Consiglio dell'Istruzione: Fr. 500.00-Fr. 10'000.00
b) Dipartimenti del Consiglio di Stato e altre autorità amministrative cantonali: Fr. 250.00-Fr. 5'000.00
2. Se una controversia non viene risolta con una decisione nel merito, ma mediante un decreto di cancellazione o una decisione di non intervento, l'imposta statale può essere fissata alla metà dell'importo minimo o essere completamente esonerata.
1. Per la consultazione di atti ufficiali o per la fornitura di informazioni sul loro contenuto al di fuori di un procedimento che si conclude con un decreto o una decisione, può essere applicata una tassa da Fr. 20.00 a Fr. 200.00.
1. Per le fotocopie delle disposizioni, decisioni o documenti, viene addebitata una somma di Fr. 2.00 per fotocopia, con un minimo di Fr. 10.00.
2. Per tirature superiori a 30 copie, viene applicata una tassa base di Fr. 30.00, oltre a Fr. 1.00 per ogni fotocopia aggiuntiva.
1. Con il presente regolamento viene abrogato il regolamento del Consiglio di Stato sulla riscossione delle tasse statali nei procedimenti di ricorso e di reclamo davanti al Consiglio di Stato e alle sue direzioni del 20 settembre 1965.
1. Questo regolamento entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale ed è da includere nella raccolta delle leggi cantonali. Si applica a tutti i procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore.