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Legge sulla tutela giurisdizionale in materia amministrativa (Legge sulla procedura amministrativa) (Verwaltungsrechtspflegegesetz) - Ambito di Applicazione

63 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Sciaffusa
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Indice delle disposizioni (63)

Art. 1 Legge sul Procedimento Amministrativo Art. 2 Legge sulla procedura amministrativa - Ricusazione Art. 3 Legge sulla giustizia amministrativa - Trasmissione delle istanze Art. 3a Legge sulla Procedura Amministrativa - Comunicazioni Elettroniche Art. 4 Legge sulla Procedura Amministrativa - Misure Cautelari Art. 4a Legge sulla giustizia amministrativa Art. 4b Legge sulla giustizia amministrativa - Domicilio per le notifiche per i partecipanti al procedimento all'estero Art. 5 Legge sulla Procedura Amministrativa Art. 6 Legge sul processo amministrativo - Diritto di accesso ai documenti amministrativi Art. 7 Legge sul diritto amministrativo Art. 7a Legge sulla procedura amministrativa - Atti di fatto Art. 8 Legge sulla giustizia amministrativa - Informativa sui mezzi di ricorso Art. 9 Legge sulla procedura amministrativa - Decorrenza dei termini Art. 10 Legge sul Diritto Amministrativo - Proroga dei Termini Art. 11 Legge sulla Procedura Amministrativa - Ripristino del Termine Art. 12 Legge sulla Procedura Amministrativa Art. 13 Legge sul procedimento amministrativo - Tasse e spese vive Art. 14 Legge sulla Giustizia Amministrativa Art. 15 Legge sulla giustizia amministrativa - Ammende amministrative Art. 16 Legge sul Diritto Amministrativo - Ordinanza Impugnabile Art. 18 Legge sulla Giustizia Amministrativa Art. 19 Legge sulla giustizia amministrativa - Motivi di ricorso Art. 20 Legge sulla giurisdizione amministrativa - Termine di ricorso Art. 21 Legge sulla procedura amministrativa - Contenuto del ricorso Art. 22 Legge sul procedimento amministrativo - Allegazione dei mezzi di prova Art. 23 Legge sulla Giustizia Amministrativa - Effetto Sospensivo Art. 24 Legge sulla Procedura Amministrativa - Procedimento di Ricorso Art. 24a Legge sul diritto amministrativo - Decisioni interlocutorie Art. 25 Legge sulla Procedura Amministrativa Art. 26 Legge sull'amministrazione del diritto Art. 27 Legge sulla Giustizia Amministrativa Art. 28 Legge sul diritto amministrativo Art. 29 Legge sulla Procedura Amministrativa Art. 30 Legge sull'amministrazione del diritto amministrativo Art. 31 Legge sulla giustizia amministrativa - Ricorso per vigilanza Art. 32 Legge sul contenzioso amministrativo - Coercizione immediata Art. 33 Legge sulla procedura amministrativa - Sanzioni Art. 34 Legge sulla Giustizia Amministrativa Art. 35 Legge sulla giurisdizione amministrativa - Ambito di applicazione Art. 36 Legge sulla giustizia amministrativa Art. 36a Legge sulla giustizia amministrativa Art. 36b Legge sulla Procedura Amministrativa - Diritto Tributario Art. 38 Legge sulla giustizia amministrativa - Rappresentanza delle parti Art. 39 Legge sul Diritto Amministrativo Art. 40 Legge sulla procedura amministrativa - Presentazione dei mezzi di ricorso Art. 41 Legge sulla procedura amministrativa Art. 42 Legge sulla Procedura Amministrativa Art. 43 Legge sulla Procedura Amministrativa - Udienza Art. 44 Legge sul diritto amministrativo Art. 45 Legge sulla Procedura Amministrativa - Pubblicità Art. 46 Legge sulla Procedura Amministrativa Art. 47 Legge sulla Giurisdizione Amministrativa Art. 48 Legge sull'amministrazione del diritto Art. 49 Legge sulla giustizia amministrativa - Revisione Art. 50 Legge sulla Procedura Amministrativa Art. 51 Legge sulla procedura amministrativa - Domanda Art. 52 Legge sulla giurisdizione amministrativa - Legittimazione Art. 53 Legge sul Diritto Amministrativo Art. 54 Legge sulla procedura amministrativa - Sentenza Art. 55 Legge sulla Procedura Amministrativa Art. 57 Legge sulla Procedura Amministrativa - Disposizione Transitoria Art. 58 Legge sulla Giustizia Amministrativa Art. 59 Legge sul procedimento amministrativo

Testo normativo (63 Articoli)

Il procedimento amministrativo - Disposizioni generali

1. Le disposizioni della sezione 1 si applicano al procedimento dinanzi alle autorità amministrative dei comuni, dei distretti e del cantone, salvo disposizioni diverse previste in

a) altre leggi

b) decreti o regolamenti basati su un'autorizzazione legislativa

Il procedimento amministrativo - Disposizioni generali

1. I membri delle autorità e i dipendenti dell'amministrazione pubblica devono astenersi

a) in questioni personali

b) * in questioni riguardanti il coniuge, il fidanzato, il partner registrato, i parenti e gli affini in linea retta (art. 20 e 21 CC), i patrigni, le matrigne e i loro coniugi e partner registrati, i fratelli e i fratellastri, i loro coniugi, partner registrati e figli, gli zii e le zie e i loro figli, i suoceri e i generi

c) * in questioni riguardanti una persona con cui sono in un rapporto di tutela o di cui sono tutori, curatori o mandatari

d) in questioni in cui essi stessi o una parte solleva dubbi fondati sulla loro imparzialità e obiettività chiedendo l'astensione

e) se hanno già partecipato in un'altra fase o in un'altra posizione ufficiale alla trattazione dell'affare o hanno testimoniato come testimoni giudiziari o esperti

2. Se l'astensione è contestata, la decisione spetta all'autorità superiore o, nel caso dell'astensione di un membro di un'autorità collegiale, a questa autorità escluso il membro la cui astensione è contestata.

Il procedimento amministrativo - Disposizioni generali

1. Le istanze presentate a un'autorità amministrativa incompetente devono essere trasmesse d'ufficio e, di norma, con notifica al mittente, all'autorità amministrativa competente.

Il procedimento amministrativo - Disposizioni generali

1. Il Consiglio di Stato può, in accordo con il Tribunale Supremo, consentire la comunicazione elettronica nei procedimenti davanti alle autorità amministrative e, a tale scopo, emanare norme relative ai requisiti per le istanze elettroniche e l'ammissibilità delle comunicazioni elettroniche delle autorità, ispirandosi alle corrispondenti disposizioni federali.

Il procedimento amministrativo - Disposizioni generali

1. L'autorità può adottare misure provvisorie per garantire la tutela di interessi legali minacciati. In caso di autorità collegiali, in situazioni urgenti, il presidente è autorizzato a farlo.

Il procedimento amministrativo - Disposizioni generali

1. Se in un procedimento sono coinvolte più persone che hanno presentato una domanda comune o domande dal contenuto identico, l'autorità amministrativa può obbligarle a designare un domicilio comune per le notificazioni o un rappresentante comune. Se le parti non soddisfano questa richiesta entro un termine ragionevole, l'autorità amministrativa può designare un domicilio per le notificazioni oppure nominare un rappresentante.

Il procedimento amministrativo - Disposizioni generali

1. Le parti del procedimento con sede o domicilio all'estero possono essere obbligate a designare un mandatario per la notificazione in Svizzera. Se non ottemperano a tale richiesta, l'autorità amministrativa può sostituire le notifiche con pubblicazioni ufficiali o decidere di non esaminare la domanda.

Il procedimento amministrativo - Disposizioni generali

1. L'autorità amministrativa indaga i fatti d'ufficio tramite l'interrogazione delle parti coinvolte e di persone informate, mediante ispezione, ricorso a periti, documenti e rapporti d'ufficio o in altro modo.

2. Il consiglio di governo e i comuni designano persone idonee che possano acquisire i mezzi probatori della testimonianza, dell'interrogatorio delle parti e della deposizione probatoria in applicazione analoga delle disposizioni degli art. 169 ss. e art. 191 ss. del Codice di procedura civile svizzero.

3. Chiunque sia assunto nel Cantone di Sciaffusa per compiti pubblici e disponga delle necessarie competenze tecniche può rifiutare la nomina a perito solo per motivi importanti.

4. Ai periti vengono comunicati, su richiesta, le decisioni dei procedimenti a cui hanno partecipato.

Il procedimento amministrativo - Disposizioni generali

1. Le parti hanno il diritto di accedere ai documenti, a meno che non vi siano importanti interessi pubblici o privati meritevoli di protezione che si oppongano.

Il procedimento amministrativo - Disposizioni generali

1. Disposizioni che risolvono una questione devono essere comunicate per iscritto

a) al richiedente, a meno che non sia stata espressa immediatamente una opinione orale sul suo quesito

b) agli altri partecipanti al procedimento

c) ad altre persone su loro richiesta, se la risoluzione materiale di una questione influisce sui loro diritti

2. Se le disposizioni riguardano numerose persone o persone il cui luogo di soggiorno è sconosciuto, o se le persone interessate non possono essere identificate senza sforzi sproporzionati, o se la disposizione non può essere consegnata, può essere pubblicata ufficialmente o si può indicare nella pubblicazione che essa può essere ottenuta presso un ufficio pubblico entro un termine specificato.

Il procedimento amministrativo - Disposizioni generali

1. Chiunque abbia un interesse meritevole di tutela può richiedere all'autorità competente per gli atti che incidono su diritti o doveri, che essa

a) ometta, sospenda o revochi atti illeciti;

b) elimini le conseguenze degli atti illeciti;

c) accerti l'illiceità degli atti.

2. L'autorità decide mediante provvedimento.

Il procedimento amministrativo - Disposizioni generali

1. Le disposizioni scritte devono essere, anche se l'autorità le presenta in forma di lettera, indicate come tali, motivate e, se l'autorità non decide in modo definitivo, corredate di una indicazione sui rimedi giuridici disponibili.

2. L'indicazione sui rimedi giuridici deve menzionare il rimedio giuridico ammesso, l'istanza competente per i ricorsi e il termine per la presentazione del ricorso.

3. L'autorità può rinunciare alla motivazione e all'indicazione sui rimedi giuridici se

a) * le richieste delle parti interessate del procedimento sono pienamente accolte, oppure

b) * viene notificato alle parti interessate del procedimento che possono richiedere una motivazione con indicazione sui rimedi giuridici entro 10 giorni dalla comunicazione; il termine per il ricorso inizia a decorrere dalla notifica della decisione motivata. Se entro il termine stabilito non viene richiesta alcuna motivazione, la disposizione diventa giuridicamente vincolante.

4. Se si rinuncia alla motivazione e all'indicazione sui rimedi giuridici, una breve motivazione deve essere inserita negli atti.

Il procedimento amministrativo - Disposizioni generali

1. Il giorno dell'apertura di un termine o il giorno della comunicazione di una decisione non viene conteggiato nel calcolo del termine. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato o un giorno di riposo pubblico, il termine scade il giorno lavorativo successivo.

2. Gli atti scritti devono pervenire all'autorità entro l'ultimo giorno del termine o essere consegnati alle poste svizzere per conto dell'autorità entro tale data.

3. Se l'atto scritto viene presentato tempestivamente a un'autorità non competente, il termine si considera rispettato.

Il procedimento amministrativo - Disposizioni generali

1. I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.

2. I termini stabiliti dall'autorità possono essere prorogati su richiesta per motivi validi, se la domanda viene presentata prima della scadenza del termine.

Il procedimento amministrativo - Disposizioni generali

1. Un termine decaduto può essere ripristinato se al ritardatario non è imputabile una grave negligenza.

Il procedimento amministrativo - Disposizioni generali

1. Disposizioni possono essere modificate o revocate dall'autorità che le ha emanate o dall'autorità di vigilanza, se la revoca non comporta un onere per gli interessati o se è necessaria per importanti interessi pubblici.

2. Se una persona che, confidando nella disposizione revocata, ha effettuato in buona fede spese o misure, subisce un danno a causa della revoca, ha diritto a un'equa indennità, qualora non abbia colpa nella revoca. Il diritto è esercitato nei confronti dell'ente pubblico, il cui organo ha emesso la disposizione revocata.

Il procedimento amministrativo - Disposizioni generali

1. Le autorità amministrative possono riscuotere tasse per i loro atti amministrativi e richiedere il rimborso delle spese vive.

2. I tassi delle tasse, se non sono stabiliti in leggi o decreti del Consiglio cantonale, sono determinati tramite regolamento.

Il procedimento amministrativo - Disposizioni generali

1. Un privato può essere obbligato a fornire un anticipo in denaro adeguato per le spese processuali con la minaccia che altrimenti la sua istanza non verrà accolta.

Il procedimento amministrativo - Disposizioni generali

1. L'avvio o la conduzione imprudente di un procedimento può essere sanzionato con un'ammenda fino a Fr. 1'000.00; può essere punito anche chi si comporta in modo contrario ai propri doveri o indecoroso nel procedimento.

Il procedimento amministrativo - Ricorso

1. Le ordinanze di un'autorità amministrativa inferiore o di un dipartimento, mediante le quali si decide sulla ricusazione o sulla competenza o si risolve una questione, possono essere impugnate presentando ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la possibilità di ricorso non sia espressamente esclusa.

1bis. Altri provvedimenti interlocutori possono essere impugnati se possono comportare per l'interessato un danno irreparabile.

2. Se si tratta di un'autorità comunale, la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato è data solo dopo che l'organo supremo competente in materia del comune ha deciso.

Il procedimento amministrativo - Ricorso

1. Ha diritto di proporre ricorso colui che dimostra un proprio interesse legittimo alla modifica o all'annullamento del provvedimento.

2. Inoltre, per la tutela degli interessi pubblici, il diritto di ricorso spetta all'autorità competente del comune, alla corporazione di diritto pubblico o all'ente di diritto pubblico autonomo.

3. Sono fatte salve le disposizioni particolari del diritto federale e del diritto cantonale, che prevedono un diritto di ricorso per ulteriori persone, organizzazioni e autorità.

Il procedimento amministrativo - Ricorso

1. Con il ricorso possono essere impugnati tutti i vizi del procedimento e del provvedimento impugnato.

2. Nuove istanze di natura procedurale, nuove asserzioni di fatto e la designazione di nuovi mezzi di prova sono ammissibili.

Il procedimento amministrativo - Ricorso

1. Il ricorso deve essere presentato per iscritto all'istanza di ricorso entro 20 giorni dalla notifica o, in mancanza di essa, dalla presa di conoscenza del provvedimento impugnato.

2. In caso di particolare urgenza, l'autorità che emette il provvedimento può ridurre il termine di ricorso fino a 48 ore.

Il Procedimento Amministrativo - Ricorso

1. **L'atto di ricorso** deve contenere una domanda e la sua motivazione e deve essere sottoscritto. La decisione contestata deve essere allegata o indicata con precisione.

2. **Se l'atto di ricorso** non soddisfa questi requisiti, al ricorrente viene assegnato un breve termine per sanare il difetto, con l'avvertimento che, altrimenti, il ricorso non sarà accolto.

3. **Su richiesta presentata con l'atto di ricorso**, il termine per la motivazione può essere adeguatamente prorogato.

Il procedimento amministrativo - Ricorso

1. I mezzi di prova ai quali il ricorrente si riferisce devono essere precisati esattamente e, per quanto possibile, allegati.

Il Procedimento Amministrativo - Ricorso

1. Il ricorso ha effetto sospensivo, salvo che l'autorità precedente disponga diversamente per motivi particolari.

2. L'istanza di ricorso può adottare una disposizione contraria. In caso di autorità collegiali, in situazioni urgenti, il presidente è autorizzato a farlo.

Il procedimento amministrativo - Ricorso

1. Se il ricorso è ammissibile e non risulta essere manifestamente infondato, gli atti vengono richiesti dall'istanza precedente.

2. Altri soggetti coinvolti nel procedimento, nonché l'istanza precedente stessa, ricevono un termine per presentare osservazioni scritte.

3. L'istanza di ricorso può disporre un ulteriore scambio di memorie scritte nonché convocare le parti per un'udienza orale.

4. L'istanza di ricorso decide su un rimedio giuridico entro 9 mesi dalla sua presentazione.

5. La decisione deve essere emessa entro 90 giorni dalla conclusione dell'accertamento dei fatti. La conclusione dell'accertamento dei fatti viene notificata alle parti. Se l'istanza di ricorso non è in grado di rispettare questo termine, comunica alle parti, indicando i motivi, entro quando verrà emesso il giudizio.

Il procedimento amministrativo - Ricorso

1. Per l'adozione di decisioni interlocutorie è competente la direttrice o il direttore del dipartimento al quale è stata assegnata la trattazione del ricorso, oppure, in caso di altre competenze in materia di ricorso, la direzione del procedimento.

2. Su istanza, essa o egli dichiara, con decisione interlocutoria, che una parte dell'atto amministrativo impugnato è passata in giudicato, qualora le disposizioni pertinenti siano attuabili indipendentemente l'una dall'altra.

Il procedimento amministrativo - Ricorso

1. L'istanza di ricorso può accogliere il ricorso a favore del ricorrente oltre quanto richiesto nel ricorso stesso o modificare l'ordinanza impugnata a suo svantaggio.

Il procedimento amministrativo - Ricorso

1. La decisione sul ricorso deve essere motivata e comunicata per iscritto al ricorrente, ad eventuali altre parti coinvolte nella procedura di ricorso, nonché all'autorità di grado inferiore.

Il procedimento amministrativo - Ricorso

1. L'istanza di ricorso impone le spese processuali, costituite dalla tassa statale e dalle spese vive, di regola alla parte soccombente; se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per motivi sufficienti si può rinunciare a imporre alla parte soccombente le spese processuali.

2. Se più persone hanno presentato ricorso congiuntamente, esse rispondono solidalmente per le spese processuali.

3. Le autorità possono essere gravate delle spese processuali se le loro richieste legali o il provvedimento impugnato erano manifestamente infondati.

Il Procedimento Amministrativo - Ricorso

1. La parte soccombente o l'autorità possono essere obbligate a un risarcimento adeguato per le spese stragiudiziali della parte avversaria, se le loro richieste legali o il provvedimento impugnato risultavano manifestamente infondati.

Il procedimento amministrativo - Ricorso

1. L'istanza di ricorso o, se decide come tale un'autorità collegiale, il suo presidente, può, dopo la presentazione del ricorso, esonerare su richiesta una parte indigente, il cui richiamo non appaia a priori privo di prospettive, dal pagamento delle spese procedurali.

2. Se la parte indigente non è in grado di condurre da sola la propria causa, l'istanza di ricorso può inoltre assegnarle un assistente tecnico. Se l'assistenza legale gratuita viene affidata a un avvocato, si applicano per l'onorario le disposizioni corrispondenti della legge sulla giustizia per analogia.

3. Inoltre, si applicano per analogia le disposizioni del Codice di procedura civile svizzero sull'assistenza legale gratuita.

Il procedimento amministrativo - Ricorso

1. A causa di trattamento inappropriato da parte degli uffici pubblici, in particolare per diniego di giustizia o ritardo nella giustizia, si può presentare reclamo in qualsiasi momento presso l'autorità superiore competente.

2. Gli art. 18 e 21 fino 27 si applicano mutatis mutandis a questo procedimento di reclamo.

Il procedimento amministrativo - Ricorso

1. Chiunque può in qualsiasi momento segnalare all'autorità di vigilanza fatti che richiedono un intervento d'ufficio contro un'autorità nell'interesse pubblico. Il denunciante non ha i diritti di una parte. Gli deve essere comunicata la modalità di risoluzione.

2. In caso di introduzione o conduzione negligente o temeraria di un reclamo di vigilanza, le spese possono essere imposte al denunciante.

Il procedimento amministrativo - Esecuzione

1. Se un'ordinanza di un'autorità amministrativa non può più essere impugnata o se l'impugnazione non ha effetto sospensivo, essa può essere eseguita forzatamente mediante

a) Esecuzione forzata secondo le disposizioni del diritto federale, se l'ordinanza è diretta al pagamento di una somma di denaro o al rilascio di una garanzia

b) Esecuzione sostitutiva a spese dell'obbligato

c) Coercizione diretta contro l'obbligato o sulle cose in suo possesso. A tal fine può essere richiesta l'assistenza della polizia

2. L'esecuzione sostitutiva e l'uso della coercizione diretta devono essere precedentemente minacciati. All'obbligato deve essere contemporaneamente fissato un termine ragionevole per l'adempimento. Nei casi urgenti si può rinunciare alla minaccia di coercizione.

Il procedimento amministrativo - Esecuzione

1. L'autorità può minacciare la pena prevista dalla legge in caso di disobbedienza.

2. Se la disposizione applicata non contiene una clausola penale, può essere minacciata la pena prevista all'articolo 292 del Codice Penale Svizzero.

Competenze della giurisdizione amministrativa

1. Le competenze dei tribunali amministrativi sono disciplinate nella legge sulla giustizia.

Il procedimento giurisdizionale amministrativo

1. Le disposizioni della sezione 3 si applicano

a) al procedimento dinanzi alla Corte Superiore come tribunale amministrativo generale e come tribunale amministrativo per settori speciali, nonché nei procedimenti di conflitto di competenza e in forma complementare nei procedimenti di controllo normativo

b) al procedimento dinanzi al tribunale arbitrale in materia di previdenza sociale

c) al procedimento dinanzi alla commissione giurisdizionale per l'amministrazione della giustizia

2. Restano salve le disposizioni speciali del diritto federale e del diritto cantonale.

Il procedimento giurisdizionale amministrativo

1. Chiunque sia leso nei propri interessi meritevoli di protezione può lamentarsi mediante ricorso amministrativo

a) di ogni violazione del diritto

b) dell'eccesso o abuso di potere discrezionale

c) dell'accertamento errato o incompleto dei fatti rilevanti ai fini giuridici

2. Il ricorso amministrativo non può essere presentato per semplice inadeguatezza della decisione.

3. Fatte salve le disposizioni specifiche riguardanti la legittimazione e i motivi di ricorso, in particolare le norme del diritto federale e del diritto cantonale che prevedono un diritto di ricorso per ulteriori persone, organizzazioni e autorità.

Il procedimento giurisdizionale amministrativo

1. Per il procedimento dinanzi al Tribunale superiore quale tribunale delle assicurazioni cantonale e dinanzi al Tribunale arbitrale in materia di previdenza sociale si applicano - anche per quanto concerne il diritto cantonale delle assicurazioni sociali - le disposizioni degli Art. 56-61 della Legge federale sulla Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali in connessione con le seguenti disposizioni.

2. Il Tribunale arbitrale in materia di previdenza sociale può in primo luogo effettuare un tentativo di conciliazione.

Il procedimento giurisdizionale amministrativo

1. Per il procedimento dinanzi al Tribunale Superiore in qualità di autorità di ricorso fiscale si applicano - se del caso, in modo analogo - per il diritto fiscale cantonale le disposizioni degli Art. 161 e seguenti della legge sulle imposte dirette e per il diritto fiscale federale le disposizioni degli Art. 140 e seguenti della legge federale sull'imposta federale diretta, ciascuna in connessione con le seguenti disposizioni.

Il procedimento giurisdizionale amministrativo

1. Sono autorizzati alla rappresentanza professionale delle parti, oltre agli avvocati e alle avvocate abilitati alla rappresentanza processuale

a) studi qualificati in diritto delle assicurazioni sociali

b) segretarie o segretari professionali e dei lavoratori, nonché persone in posizione simile per la rappresentanza degli assicurati nelle controversie relative alle assicurazioni sociali

c) fiduciari in materia fiscale e nelle controversie contributive di diritto delle assicurazioni sociali

2. Il tribunale può escludere dalla rappresentanza determinate persone in questi casi, se risulta necessario per una corretta tutela degli interessi della parte.

Il procedimento giurisdizionale amministrativo

1. Salvo che vi siano termini particolari previsti dal diritto cantonale o dal diritto federale, i ricorsi devono essere presentati per iscritto al Tribunale superiore entro 20 giorni dalla notifica della decisione impugnata.

2. Nei procedimenti giudiziari nell'ambito del diritto tributario cantonale non si applicano le ferie giudiziarie.

Il procedimento giurisdizionale amministrativo

1. Le istanze di ricorso devono contenere una domanda e la sua motivazione.

2. Se un'istanza di ricorso non soddisfa questi requisiti, il Tribunale superiore fissa un termine ragionevole per la rettifica, accompagnato dalla minaccia che, in caso contrario, il ricorso non verrà preso in considerazione.

3. Su richiesta presentata insieme all'istanza di ricorso, il termine per la motivazione può essere adeguatamente prorogato.

4. La decisione impugnata deve essere allegata.

Il procedimento giurisdizionale amministrativo

1. I mezzi di impugnazione hanno effetto sospensivo, salvo che nel provvedimento impugnato sia stabilito altrimenti per ragioni particolari. Il Tribunale superiore può emettere un provvedimento contrario. Esso può altresì disporre misure cautelari.

2. ...

Il procedimento giurisdizionale amministrativo

1. Se il ricorso non appare immediatamente infondato, viene fissato un termine per la presentazione di osservazioni scritte al tribunale di grado inferiore e alle parti del procedimento. A questa devono essere allegati tutti i documenti pertinenti.

2. Il tribunale superiore può disporre un ulteriore scambio di scritti.

Il procedimento giurisdizionale amministrativo

1. Il tribunale superiore può disporre un'udienza. Questa può essere condotta in aggiunta alla presentazione scritta o sostituirla.

Il procedimento giurisdizionale amministrativo

1. Le prove necessarie per l'accertamento dei fatti vengono assunte d'ufficio. L'espletamento del procedimento probatorio può essere delegato in tutto o in parte a una sezione del tribunale.

2. Alle parti deve essere data la possibilità di esprimersi sui risultati del procedimento probatorio.

3. Il verbale dell'udienza probatoria contiene i risultati essenziali di questa. Per assistere la redazione del verbale possono essere utilizzati apparecchi di registrazione audio. Il verbale viene redatto durante o il più rapidamente possibile dopo l'udienza e viene firmato dalla persona incaricata dal protocollo.

Il procedimento giurisdizionale amministrativo

1. Le udienze dinanzi alla Corte d'appello sono pubbliche, ad eccezione delle udienze in materia fiscale.

2. La Corte d'appello può escludere il pubblico per ragioni importanti.

3. Le deliberazioni del tribunale non sono pubbliche. Anche le parti non possono presenziarvi.

Il procedimento giurisdizionale amministrativo

1. La Corte superiore può modificare la decisione a sfavore del richiedente o assegnargli più di quanto abbia richiesto. Alle parti deve essere data l'opportunità di esprimere le proprie osservazioni prima.

Il procedimento giurisdizionale amministrativo

1. La decisione del Tribunale superiore deve essere motivata e comunicata per iscritto alle parti coinvolte nel procedimento. Prima di ciò, può avvenire un'apertura orale o tramite la consegna del dispositivo.

2. Se la decisione viene annunciata senza motivazione scritta, il Tribunale superiore informa le parti del procedimento che la decisione diventa definitiva se, entro 30 giorni, nessuna parte richiede una motivazione scritta.

Il procedimento giurisdizionale amministrativo

1. Per le conseguenze relative ai costi e agli indennizzi sono applicabili in modo analogo le disposizioni del Codice di procedura civile svizzero e della Legge sulla giustizia.

2. Alle autorità vittoriose in genere non viene assegnata alcuna indennità di parte.

3. Nelle questioni di previdenza sociale, ad eccezione del procedimento davanti al tribunale arbitrale in materia di previdenza sociale, il procedimento è in linea di principio gratuito per le parti. In caso di condotta processuale avventata o temeraria, i costi del procedimento possono essere addebitati alla parte interessata.

Il procedimento giurisdizionale amministrativo

1. Per la revisione delle decisioni si applicano mutatis mutandis le disposizioni degli art. 328 e seguenti del Codice di procedura civile svizzero.

Il procedimento giurisdizionale amministrativo

1. Nella misura in cui questa sezione non contenga disposizioni specifiche per il procedimento, sono applicabili per analogia le norme del Codice di procedura civile svizzero e le disposizioni procedurali della Legge sulla giustizia.

2. Nel procedimento amministrativo-giudiziario, sono applicabili anche gli articoli 4a, 4b, 6, 7 e 18 comma 2 di questa legge.

Revisione dei decreti da parte del tribunale superiore

1. La richiesta di revisione dei decreti può essere presentata in qualsiasi momento.

Revisione degli Atti da parte della Corte Suprema

1. La domanda può essere presentata da persone fisiche o giuridiche che, a causa dell'applicazione di queste disposizioni, potrebbero vedere lesi i loro interessi legittimi in un futuro prevedibile.

2. Allo stesso modo, anche le autorità amministrative superiori del Cantone, dei comuni e delle corporazioni e istituzioni di diritto pubblico sono legittimate a presentare la domanda.

Revisione dei decreti da parte del tribunale superiore

1. Il tribunale superiore annulla le disposizioni impugnate che sono contrarie alla costituzione e alla legge.

2. La decisione di annullamento deve essere pubblicata in modo adeguato.

Revisione dei decreti da parte del tribunale superiore

1. Il Presidente del Tribunale Supremo può concedere effetto sospensivo alla richiesta di riesame di decreti. Questa decisione deve essere pubblicata in modo appropriato. A partire dalla data di pubblicazione, in nessun procedimento pendente, che riguarda l'applicazione delle disposizioni impugnate, può intervenire la forza di legge.

2. La decisione di annullamento del Tribunale Supremo diventa vincolante per tutti con la pubblicazione.

3. Le disposizioni e le decisioni non ancora definitive a quel momento, che si basano sulle disposizioni annullate, diventano nulle.

Disposizioni finali e transitorie

1. L'impugnabilità delle disposizione e delle decisioni, emanate prima dell'entrata in vigore di questa legge, è disciplinata dalle norme vigenti al momento della loro emanazione.

Disposizioni finali e transitorie

1. Questa legge entra in vigore con l'accettazione da parte del popolo ed è da includere nella raccolta delle leggi cantonali. Rimane riservata l'approvazione dell'art. 37 da parte dell'Assemblea federale e degli art. 38 al 50 da parte del Consiglio federale.

Disposizioni finali e transitorie

1. Gli articoli rivisti 24 e 24a VRG si applicano ai procedimenti di impugnazione, per i quali la proposizione del ricorso avviene dopo l'entrata in vigore delle suddette disposizioni.

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