Ordinanza sulle misure urgenti per far fronte alla crisi del coronavirus - Oggetto e scopo
Indice delle disposizioni (14)
Testo normativo (14 Articoli)
1. Questa ordinanza ha l'obiettivo di attenuare le conseguenze economiche causate dal Coronavirus nel Cantone Sciaffusa e prevenire un danno duraturo al Cantone Sciaffusa come luogo di vita e di attività economica.
1. Le misure di sostegno previste dal presente regolamento si applicano solo nella misura in cui non trovino applicazione misure di competenza federale per contrastare le conseguenze economiche del Coronavirus. Devono essere coordinate con le misure adottate o previste dalla Confederazione.
1. Questo regolamento prevede le seguenti misure di sostegno
a) Garanzie per crediti ponte
b) Indennità per situazioni di rigore
c) Misure per evitare la dipendenza imminente dall'assistenza sociale
d) Misure per la conservazione della diversità culturale
2. Per le misure di sostegno previste da questo regolamento, sono messi a disposizione fondi finanziari fino a un massimo di 50 milioni di franchi (crediti quadro).
3. Non esiste alcun diritto legale alle prestazioni ai sensi di questo regolamento.
1. Per evitare l'insolvenza a causa del Coronavirus, il Consiglio di Stato può concedere garanzie nei confronti delle banche ai sensi della legge federale sulle banche e le casse di risparmio (SR [952.0](http://db.clex.ch/link/Bund/952.0/de)) come previsto dall'art. 496 CO, nella misura in cui
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| a) | con tali garanzie vengano assicurati prestiti ponte per garantire la liquidità delle imprese con sede o stabilimenti nel Cantone di Sciaffusa; e | | |
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| b) | la liquidità non possa essere garantita in altro modo, in particolare tramite provvedimenti federali, per i mesi da aprile a settembre 2020. | | |
2. Con le garanzie si assicurano prestiti di importo compreso tra Fr. 20'000.00 e massimo Fr. 500'000.00.
3. Le garanzie vengono concesse per l'85% dell'importo dei prestiti.
4. Il tasso di interesse è determinato dalle direttive federali.
1. Le domande devono essere presentate dalla banca creditrice al dipartimento dell'economia. Quest'ultimo esamina le domande e le sottopone al consiglio di governo per la decisione.
1. A imprese, lavoratori autonomi o enti di diritto privato può il Consiglio di Stato concedere indennità per casi di rigore, nella misura in cui
a) subiscano perdite di guadagno a causa del coronavirus
b) i loro disagi non siano o non siano sufficientemente compensati in altro modo, in particolare tramite misure della Confederazione o altre misure del Cantone Sciaffusa, e siano messi in condizione notevolmente peggiore rispetto agli altri imprese, lavoratori autonomi o enti
2. L'indennità per casi di rigore, insieme ad eventuali altri aiuti, non deve portare a un miglioramento rispetto agli altri imprese, lavoratori autonomi o enti.
1. Le domande devono essere presentate al Dipartimento dell'Economia Pubblica. Questo esamina le domande e le sottopone al Consiglio di Governo per la decisione.
1. In deroga al § 4 del Regolamento sulla Legge sull'assistenza ai disoccupati, per la partecipazione ai programmi di assunzione non è richiesto che la persona partecipante viva in condizioni economiche modeste.
2. I costi aggiuntivi causati dalla deroga al § 4 del Regolamento sulla Legge sull'assistenza ai disoccupati sono compensati tramite versamenti nel Fondo Sociale.
1. Il Consiglio di Stato può concedere indennità di mancato guadagno ai sensi degli Articoli 8-9 dell'Ordinanza federale sull'attenuazione degli effetti economici del Coronavirus (COVID-19) nel settore culturale del 20 marzo 2020 (Ordinanza COVID Cultura).
2. Il Consiglio di Stato può, in aggiunta alle indennità di mancato guadagno secondo gli Articoli 8-10 dell'Ordinanza COVID Cultura, erogare ulteriori indennità di mancato guadagno a imprese culturali, operatori culturali e associazioni culturali fino ad un massimo del completo risarcimento del loro danno finanziario a condizione che
a) il danno finanziario non sia coperto da altre misure e
b) la continuità di eventi regolarmente tenuti e/o attività culturali non possa essere garantita altrimenti.
3. Il profitto perso non è considerato un danno ai sensi di questa ordinanza.
1. Le domande devono essere presentate al Dipartimento dell'Istruzione. Questo esamina le domande e le sottopone al Consiglio di Stato per la decisione.
1. Il Consiglio di Stato può, oltre ai sussidi finanziari conformemente agli articoli 2-8 del Regolamento federale su misure di accompagnamento nel settore sportivo per attenuare le conseguenze delle misure federali per combattere il Coronavirus (Ordinanza COVID Sport), sostenere le organizzazioni ai sensi dell'Ordinanza COVID Sport, nella misura in cui riescano a dimostrare fondatamente che
a) la continuazione di eventi regolarmente organizzati nel settore sportivo, come in particolare le competizioni, non può essere assicurata in altro modo e
b) i mezzi finanziari necessari non possono essere coperti attraverso altre misure.
1. Le domande vanno presentate al Dipartimento dell'Istruzione. Questo esamina le domande e le sottopone al Consiglio di Stato per la decisione.
1. I consigli comunali sono autorizzati a prendere decisioni finanziarie per la protezione dell'ordine pubblico e della sicurezza e per contrastare situazioni di emergenza economica e sociale che, secondo il diritto cantonale e comunale vigente, rientrano nella competenza dell'assemblea comunale o del consiglio municipale.
2. Tale autorizzazione è valida finché permane il divieto di manifestazioni pubbliche ai sensi dell'art. 6 comma 1 dell'ordinanza 2 del 13 marzo 2020 sulle misure per il contrasto del Coronavirus (COVID-19).
1. Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 2020.
2. Esso è sottoposto all'approvazione del Consiglio cantonale.
3. Deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale ed incluso nella raccolta delle leggi cantonali.