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Regolamento interno del Consiglio di Stato del Cantone di Sciaffusa - Seduta dopo il rinnovo totale

16 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Sciaffusa
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Indice delle disposizioni (16)

Testo normativo (16 Articoli)

Riunioni del Consiglio di Governo

1. Il Consiglio di Stato si riunisce dopo il suo rinnovo totale su invito del membro più anziano in servizio. Questo membro svolge le funzioni presidenziali fino all'elezione del presidente da parte del Consiglio cantonale.

Riunioni del Consiglio di Governo

1. Il Consiglio di Governo si riunisce ordinariamente ogni martedì per una seduta.

Riunioni del Consiglio di Governo

1. In casi urgenti o su richiesta di un membro si tengono riunioni straordinarie.

Riunioni del Consiglio di Governo

1. Alle riunioni del Consiglio di Governo devono essere presenti tutti i membri.

2. Qualora uno dei membri non possa partecipare a una riunione, deve informare il Presidente del Governo o la Cancelleria di Stato il prima possibile, indicando i motivi.

Procedura operativa

1. Le lettere indirizzate al Consiglio di Governo vengono registrate dal Presidente del Governo o, su suo ordine, dalla Cancelleria dello Stato in un manuale d'affari e, qualora non si tratti di affari presidenziali, assegnate al dipartimento competente per l'esame e la formulazione di proposte.

Procedura operativa

1. Gli affari che rientrano nel campo di competenza di più dipartimenti sono trasferiti al dipartimento principalmente coinvolto, che assumerà la guida.

2. Il dipartimento responsabile raccoglie i pareri dagli altri dipartimenti coinvolti e garantisce un'informazione reciproca.

Procedura operativa

1. I mezzi di ricorso contro la decisione di un dipartimento sono assegnati all'istruzione del rispettivo sostituto del capo del dipartimento interessato.

2. Fatte salve le competenze del Consiglio di governo e del Presidente del governo, i funzionari incaricati dai capi dipartimento sono autorizzati a firmare provvedimenti processuali a nome del capo dipartimento competente.

Procedura operativa

1. I dipartimenti presentano le loro richieste per iscritto, di norma sotto forma di decisioni formulate dal consiglio di governo. La cancelleria di stato può emettere direttive.

2. Le richieste devono essere fatte circolare tempestivamente tra i membri del consiglio di governo, nonché il cancelliere di stato e il suo vice, insieme agli atti su cui si basano, prima della seduta. Rimangono riservati gli affari urgenti.

3. Le richieste e i rapporti di maggior volume e portata, in particolare le proposte al consiglio cantonale, le richieste relative a decreti del consiglio di governo vincolanti per tutti, nonché importanti consultazioni, devono essere recapitate in copia ai membri del consiglio di governo, nonché al cancelliere di stato e al suo vice, in tempo utile prima della seduta.

Procedura operativa

1. Il Presidente del Governo presenta di norma gli affari per trattazione nel seguente ordine: affari presidenziali, comunicazione delle nuove entrate secondo il manuale d'ufficio, altri affari con regolare alternanza nella successione dei dipartimenti, proposte al Consiglio cantonale e mozioni relative a decreti generalmente vincolanti.

Procedura operativa

1. Nelle richieste presentate dai dipartimenti, il capo competente apre la discussione.

Procedura operativa

1. Il consiglio di governo adotta le sue decisioni con votazione palese. In caso di elezioni, una votazione segreta può essere decisa a maggioranza.

2. Se in occasione delle elezioni è necessario un sorteggio, il presidente del consiglio di governo effettua il sorteggio.

Procedura operativa

1. Contro una delibera, ogni membro può esprimere la propria opinione divergente da inserire a verbale fino alla conclusione della seduta.

Procedura operativa

1. Il verbale delle riunioni del consiglio di amministrazione contiene i nomi del presidente, dei membri assenti, del segretario verbalizzante e le decisioni adottate.

Procedura operativa

1. Le delibere circolari sono inserite nel verbale della riunione successiva.

Procedura operativa

1. La Cancelleria di Stato informa il pubblico sui negoziati del Consiglio di Governo tramite comunicati stampa.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987. Esso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed inserito nella raccolta delle leggi cantonali.

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