Ordinanza sulla pubblicazione del Foglio ufficiale del Cantone di Sciaffusa e di altri stampati ufficiali - Principio
Table of Provisions (13)
Statutory Text (13 Provisions)
1. Nel Bollettino Ufficiale del Cantone di Sciaffusa vengono pubblicati testi ufficiali la cui pubblicazione è legalmente prescritta.
2. Altri testi ufficiali possono essere pubblicati, qualora sussista un sufficiente interesse pubblico.
1. La Gazzetta Ufficiale del Cantone di Sciaffusa viene pubblicata settimanalmente.
2. Viene pubblicata ogni venerdì.
3. È disponibile esclusivamente in formato elettronico.
4. La consultazione su Internet è gratuita.
5. La Gazzetta Ufficiale è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione gestita dalla Confederazione ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 dell'ordinanza federale del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC).
1. Autorità che possono pubblicare testi ufficiali (punti di segnalazione) sono le autorità e gli uffici amministrativi federali, cantonali e comunali, nonché le istituzioni e le corporazioni di diritto pubblico incaricate dell'adempimento di compiti pubblici.
2. Il punto di segnalazione è responsabile della correttezza sostanziale e formale dei testi ufficiali.
1. I testi ufficiali sono resi accessibili tramite una funzione di ricerca, che consente la ricerca in particolare per rubrica, organo competente e parole chiave.
2. L'accesso ai singoli testi ufficiali tramite la funzione di ricerca è possibile per un tempo indeterminato, a meno che l'organo competente non limiti la durata.
3. L'organo competente limita la durata nel caso di testi ufficiali con dati personali particolari. L'accesso tramite la funzione di ricerca è consentito fino a quando non è stato raggiunto lo scopo della pubblicazione.
4. Se un testo ufficiale è pubblicato sia nel Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio (FUSC) che nel Bollettino Ufficiale, il periodo di accesso tramite la funzione di ricerca è regolato dall'art. 11 cpv. 2 del regolamento del FUSC.
1. I dati del Bollettino ufficiale sono muniti di una firma elettronica o di un sigillo elettronico ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 VSHAB.
2. La Cancelleria di Stato conserva i dati delle comunicazioni pubblicate, che il gestore della piattaforma le invia regolarmente, in un luogo sicuro.
1. La tassa di pubblicazione ammonta a Fr. 30,00 per ciascuna comunicazione.
2. Essa viene riscossa presso gli uffici di registrazione secondo quanto previsto dal § 3 comma 1. Presso le autorità e gli uffici amministrativi cantonali, la tassa di pubblicazione viene riscossa solo se tali enti possono addebitare la tassa di pubblicazione a terzi.
1. La Cancelleria di Stato consente la trasmissione automatica di testi ufficiali su determinate rubriche (servizio di notifica push).
2. L'utilizzo di questo servizio è gratuito.
1. Persone che non hanno accesso a Internet possono richiedere un'edizione stampata della Gazzetta Ufficiale presso la Cancelleria dello Stato a prezzo di costo. La spedizione avviene ogni venerdì.
1. Le pubblicazioni ufficiali possono essere ottenute a pagamento presso la Cancelleria di Stato (centro cantonale per stampe e materiali).
2. Gli uffici dell'amministrazione cantonale ricevono gratuitamente le pubblicazioni ufficiali in base al fabbisogno comunicato e accertato.
1. Alle seguenti cariche pubbliche e membri delle autorità al di fuori dell'amministrazione cantonale viene consegnata gratuitamente una copia ciascuno del Codice Civile di Sciaffusa
1. i membri e i giudici supplenti del Tribunale Superiore
2. i membri del Tribunale Cantonale
3. le cancellerie dei tribunali
4. le cancellerie municipali
5. gli uffici esecutivi e l'ufficio fallimenti
2. Alle seguenti cariche pubbliche e membri delle autorità al di fuori dell'amministrazione cantonale viene consegnato, su richiesta, il Codice Civile di Sciaffusa a prezzo ridotto
1. i membri del Consiglio Cantonale
2. i membri del Consiglio dell'Istruzione
3. Gli aggiornamenti del Codice Civile vengono consegnati gratuitamente ai membri del Consiglio Cantonale e del Consiglio dell'Istruzione.
1. I prezzi delle pubblicazioni ufficiali sono stabiliti dalla Cancelleria di Stato. Devono essere fondamentalmente a copertura dei costi.
1. Sulla legittimazione a richiedere in casi particolari decide la Cancelleria di Stato; lo stesso vale per il rilascio su base reciproca e per lavori scientifici.
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.
2. Esso sostituisce il regolamento relativo alle pubblicazioni nel Bollettino ufficiale del 3 dicembre 1960 e il regolamento sulla distribuzione di documenti ufficiali del 17 gennaio 1978.
3. È da pubblicare nel Bollettino ufficiale e da inserirsi nella raccolta delle leggi cantonali.