Legge sull'ufficio dell'ombudsman (Legge sull'ombudsman) - Scopo
Indice delle disposizioni (18)
Testo normativo (18 Articoli)
1. L'Ufficio del Mediatore ha lo scopo di
a) rafforzare la fiducia tra la popolazione e gli enti che svolgono funzioni pubbliche a livello cantonale e comunale e, in particolare, mediare nei conflitti tra questi e i privati
b) individuare e correggere le insufficienze e le irregolarità nelle amministrazioni, anche attraverso la possibilità di segnalazioni (anonime) di irregolarità (Whistleblowing)
c) sostenere il Consiglio cantonale nell'esercizio della supervisione generale
1. L'Ufficio del Mediatore ha in particolare i seguenti compiti
a) Fornire informazioni ai richiedenti e consulenza nel rapporto con autorità e istituzioni
b) Mediazione nei conflitti tra privati (persone fisiche e giuridiche) e autorità o istituzioni
c) Ricezione di questioni, reclami e problematiche presentate da privati (persone fisiche e giuridiche) nei confronti di autorità e istituzioni per esame
d) Ricezione di segnalazioni da parte dei dipendenti ai sensi dell'Art. 34bis del Diritto del personale per esame
e) Emissione di raccomandazioni ad autorità e istituzioni che possono riguardare la risoluzione della questione sottoposta, il comportamento futuro o la normazione
f) Relazioni pubbliche e rendicontazione della propria attività
1. L'attività dell'Ufficio del Difensore Civico si estende a
a) le autorità dell'amministrazione cantonale, comprese le istituzioni e le imprese di diritto pubblico senza personalità giuridica propria, nonché, con riserva del comma 2, le autorità giudiziarie e di perseguimento penale
b) le istituzioni e le imprese di diritto pubblico con personalità giuridica propria, come la Scuola universitaria pedagogica di Sciaffusa (PHSH), le scuole speciali di Sciaffusa, l'assicurazione edifici del Cantone di Sciaffusa e l'Ufficio delle assicurazioni sociali di Sciaffusa (SVA)
c) le autorità delle amministrazioni comunali, compresi i consorzi intercomunali
2. La competenza dell'Ufficio del Difensore Civico comprende, riguardo alle seguenti autorità, unicamente le contestazioni per denegata giustizia, ritardi amministrativi e altre violazioni dei doveri d'ufficio
a) Tribunali e altre autorità giudiziarie nell'ambito della loro attività giudicante indipendente
b) Autorità di perseguimento penale nell'ambito della persecuzione penale
c) tutte le autorità per quanto riguarda i procedimenti di ricorso
3. Sono esclusi dalla competenza dell'Ufficio del Difensore Civico
a) la Banca Cantonale di Sciaffusa (SHKB)
b) la Cassa Pensione di Sciaffusa (PKSH)
c) gli Ospedali di Sciaffusa
d) il Gran Consiglio, i parlamenti comunali e le assemblee comunali
e) le istituzioni ecclesiastiche
f) tutte le autorità in relazione alla loro attività normativa
g) le controversie per le quali esiste una procedura di conciliazione
1. L'Ombudspersona opera su richiesta di una persona fisica o giuridica oppure di propria iniziativa. Può anche agire su sollecitazione di un'autorità.
2. La richiesta può riguardare una questione in corso o conclusa. Essa non è soggetta a nessuna forma o termine. Non influisce sui termini per l'impugnazione e non sostituisce le domande o le misure necessarie alla tutela di diritti e obblighi.
1. L'Ombudspersona esamina e decide se e con quale approfondimento intende occuparsi di una questione.
2. Se accetta una richiesta per ulteriori chiarimenti, offre all'autorità o all'istituzione coinvolta la possibilità di presentare osservazioni.
3. Esamina le possibilità di mediazione e si adopera per attenuare situazioni di conflitto e raggiungere soluzioni consensuali. In questo contesto, valuta il comportamento contestato delle autorità in termini di legalità, opportunità e adeguatezza.
1. Per l'accertamento dei fatti, l'Ombudsperson ha in particolare i seguenti diritti
a) Richiesta di informazioni orali e scritte
b) Accesso illimitato e specifico ai documenti e loro rilascio, fatte salve le disposizioni limitative della Confederazione
c) Svolgimento di sopralluoghi sul posto
d) Svolgimento di colloqui tra le parti coinvolte
e) Con il consenso delle parti, incarico a esperti per la mediazione professionale dei conflitti
f) Consultazione di esperti per chiarire le circostanze
1. Le parti sono obbligate a collaborare nella raccolta dei fatti e nei tentativi di mediazione della persona incaricata di mediare.
2. Le autorità sono esonerate dal segreto d'ufficio nei confronti dell'ufficio dell'ombudsman e sono obbligate a presentare documenti e fornire informazioni. Sono fatte salve le disposizioni restrittive del diritto federale.
3. L'ombudspersona, i suoi collaboratori, nonché gli esperti e i terzi da essa consultati, sono soggetti alla stessa obbligazione di segretezza delle autorità da cui ricevono informazioni. Devono mantenere riservate le osservazioni fatte in un caso specifico nei confronti delle autorità e dei privati. L'obbligo di segretezza viene meno se la persona interessata vi acconsente.
1. L'Ombudspersona, i suoi collaboratori nonché esperti e terzi da essa consultati rifiutano di testimoniare, in ogni procedimento amministrativo, civile o penale, su percezioni di cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento dei loro compiti, a meno che le parti o, nei procedimenti penali, la Commissione giudiziaria del Consiglio cantonale non li esonerino dall'obbligo di riservatezza.
1. La figura dell'Ombudsman informa le parti dell'esito dell'esame e della conclusione della procedura.
2. La figura dell'Ombudsman può
a) fornire consulenza ai richiedenti sul loro comportamento futuro
b) emettere una raccomandazione scritta indirizzata alle autorità coinvolte e ad altre autorità, nonché all'autorità superiore e alle autorità di vigilanza
c) in caso di significativo interesse pubblico, rendere note le sue raccomandazioni, le sue proposte per la prassi futura o per la legislazione, a ulteriori autorità e al pubblico secondo la sua discrezione
3. Essa non ha alcun diritto d'istruzione nei confronti delle autorità e delle istituzioni coinvolte.
4. Le autorità e le istituzioni informano l'ufficio del Mediatore delle misure che intendono adottare.
5. Non sono disponibili mezzi di ricorso contro le azioni dell'ufficio del Mediatore, né riguardo alla conduzione e alla conclusione della procedura.
1. L'utilizzo dei servizi dell'Ufficio del Mediatore è gratuito. È fatta salva l'applicazione nei confronti dell'uso abusivo dell'Ufficio del Mediatore.
1. Il Gran Consiglio elegge, su proposta della Commissione della Giustizia, il Mediatore e un sostituto per una durata del mandato di quattro anni.
2. Il Mediatore e il sostituto sono soggetti al diritto del personale, nella misura in cui esso sia compatibile con le disposizioni della Legge sul Mediatore. Essi rendono pubblici i loro legami d'interesse.
1. La rappresentanza entra in vigore in particolare in caso di assenza o impedimento del difensore civico o quando esiste un motivo di astensione nei suoi confronti o in presenza di altri motivi importanti.
2. L'astensione dei difensori civici è disciplinata dall'art. 2 della legge sul procedimento amministrativo.
1. L'Ombudspersona e il supplente non devono esercitare alcuna attività che possa compromettere la loro indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni o che sia altrimenti incompatibile con i compiti dell'Ufficio dell'Ombudspersona. In particolare, non possono, oltre all'impiego come Ombudspersona o supplente, ricoprire una carica dirigenziale in un partito politico, né essere impiegati nella pubblica amministrazione o nella giustizia nel Cantone di Sciaffusa, né ricoprire un altro incarico pubblico nel Cantone di Sciaffusa.
1. Il difensore civico e il sostituto sono indipendenti nell'adempimento dei loro compiti.
2. L'ufficio del difensore civico è amministrativamente assegnato all'ufficio del Consiglio Cantonale.
1. L'Ombudsperson è soggetta alla supervisione del Consiglio cantonale.
2. Redige annualmente un rapporto dettagliato sulla sua attività a beneficio del Consiglio cantonale e del pubblico e presenta personalmente detto rapporto al Consiglio cantonale. Il Consiglio cantonale prende atto del rapporto.
3. Informa in modo adeguato anche altre autorità e l'amministrazione, nonché il pubblico, sulla sua attività.
1. Il cantone sostiene le spese dell'Ufficio del Difensore civico e degli esperti e dei terzi da esso coinvolti.
2. L'Ufficio del Difensore civico redige un bilancio per i compiti stabiliti in questa legge e lo trasmette al Consiglio di governo, che lo inoltra invariato al Consiglio cantonale. Il Consiglio di governo può presentare proposte divergenti.
1. L'Ombudsperson assume il proprio personale nell'ambito del bilancio approvato dal Consiglio cantonale.
2. Il personale lavora esclusivamente secondo le istruzioni dell'Ombudsperson.
3. Contro le misure in materia di personale ordinate dall'Ombudsperson può essere presentato ricorso al Tribunale superiore secondo le disposizioni degli art. 35 e seguenti della Legge sulla giustizia amministrativa.
1. L'Ombudsperson e il suo sostituto possono essere rimossi dal loro incarico da due terzi dei membri presenti del Consiglio del Cantone, in caso di evidente incapacità di svolgere le proprie funzioni.
2. L'Ombudsperson deve informare tempestivamente il Consiglio del Cantone su eventuali condanne penali che si verifichino durante il mandato e che comportino un'iscrizione nel casellario giudiziale dell'Ombudsperson.