Legislator · Canton Sciaffusa — Raccolta delle leggi cantonali
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Legge sulle votazioni e le elezioni popolari nonché sull'esercizio dei diritti politici (Legge elettorale) (Wahlgesetz) - Tipi di Votazioni e Elezioni

91 Articles / Provisions · Canton Sciaffusa — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (91)

Art. 1 Legge Elettorale - Tipi di Votazioni e Elezioni Art. 2 Legge Elettorale - Ambito di Applicazione Art. 2a Legge Elettorale - Elezione del Consiglio degli Stati Art. 2b Legge Elettorale Art. 2c Legge Elettorale - Assegnazione Complessiva Art. 2d Legge elettorale - Sottosezione Art. 2e Legge Elettorale - Ripartizione dei seggi all'interno delle liste Art. 2f Legge Elettorale Art. 2g Legge elettorale - Assegnazione dei numeri di lista Art. 2h Legge Elettorale - Disposizioni Esecutive Art. 3 Legge Elettorale - Regolamenti dei Comuni Art. 4 Legge Elettorale Art. 6 Legge Elettorale Art. 7 Legge Elettorale Art. 9 Legge Elettorale Art. 10 Legge Elettorale - Motivi di Esenzione Art. 11 Legge Elettorale - Contestazione del Diritto di Voto Art. 12 Legge elettorale - Diritto di voto, Documento di identità Art. 13 Legge Elettorale - Registro Elettorale Art. 13bis Legge elettorale - Registro elettorale per Svizzeri all'estero Art. 14 Legge Elettorale - Carte di Identità Art. 15 Legge Elettorale - Scheda Elettorale Art. 15bis Legge Elettorale - Formato delle Schede Elettorali Art. 15ter Legge Elettorale Art. 16 Legge elettorale - Luogo dell'esercizio del diritto di voto Art. 17 Legge Elettorale Art. 18 Legge Elettorale - Date delle Elezioni e delle Votazioni Art. 19 Legge Elettorale Art. 20 Legge Elettorale - Ufficio Elettorale Cantonale Art. 21 Legge Elettorale Art. 22 Legge Elettorale - Verifica del Risultato Art. 23 Legge Elettorale - Verbale Art. 24 Legge Elettorale Art. 25 Legge Elettorale - Compilazione del Risultato Art. 26 Legge Elettorale Art. 26a Legge Elettorale - Riconteggio Art. 27 Legge Elettorale Art. 28 Legge Elettorale - Pubblicazione del Risultato Art. 29 Legge Elettorale Art. 29bis Legge Elettorale Art. 29ter Legge Elettorale Art. 30 Legge Elettorale Art. 32 Legge Elettorale Art. 33 Legge elettorale Art. 43 Legge Elettorale Art. 44 Legge Elettorale Art. 45 Legge Elettorale Art. 46 Legge Elettorale Art. 47 Legge Elettorale Art. 48 Legge Elettorale - Sorveglianza della Votazione Art. 49 Legge elettorale Art. 50 Legge elettorale - Consegna delle schede elettorali Art. 51 Legge Elettorale - Votazione Art. 53 Legge Elettorale - Atto di Voto Art. 53bis Legge Elettorale - Voto per Corrispondenza: Procedura Art. 53quater Legge elettorale - Diritto comunale divergente Art. 53quinquies Legge Elettorale - Rappresentanza Art. 53sexies Legge Elettorale - Votazione degli Invalidi Art. 53ter Legge Elettorale Art. 54 Legge Elettorale Art. 54a Legge Elettorale Art. 55 Legge Elettorale Art. 56 Legge Elettorale Art. 57 Legge elettorale Art. 58 Legge Elettorale Art. 59 Legge Elettorale Art. 60 Legge Elettorale Art. 61 Legge Elettorale - Comunicazione all'Eletto Art. 62 Legge Elettorale - Elezione dei Rappresentanti Art. 63 Legge Elettorale - Elezione Supplementare Art. 64 Legge Elettorale Art. 66 Legge Elettorale Art. 67 Legge Elettorale Art. 68 Legge Elettorale Art. 68bis Legge Elettorale Art. 69 Legge Elettorale Art. 71 Legge Elettorale Art. 72 Legge Elettorale Art. 73 Legge Elettorale Art. 74 Legge Elettorale Art. 76 Legge Elettorale Art. 77 Legge elettorale Art. 78 Legge Elettorale Art. 78bis Legge Elettorale Art. 79 Legge Elettorale Art. 80 Legge Elettorale Art. 81 Legge Elettorale Art. 82 Legge Elettorale Art. 82bis Legge Elettorale Art. 82ter Legge Elettorale Art. 83 Legge elettorale

Statutory Text (91 Provisions)

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. Le votazioni e le elezioni da parte degli aventi diritto al voto del Cantone sono

a) federali

b) cantonali

c) locali

Procedure di votazione ed elezioni - Disposizioni generali

1. Questa legge è determinante per la procedura riguardante

a) i referendum e le elezioni federali – fatto salvo quanto disciplinato dalle disposizioni legislative federali esistenti in materia

b) * i referendum e le elezioni cantonali

c) * i referendum e le elezioni nel comune di residenza

2. Per i referendum e le elezioni religiose sono determinanti le particolari disposizioni esistenti in materia.

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. L'elezione dei membri del Consiglio degli Stati di Sciaffusa avviene in tutto il cantone come un unico circondario elettorale e secondo il sistema maggioritario.

2. La loro durata in carica inizia e termina con quella del Consiglio nazionale.

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. L'elezione del Consiglio cantonale è effettuata secondo il metodo della distribuzione dei seggi doppio proporzionale.

2. Le liste con la stessa denominazione costituiscono un gruppo di liste nel cantone.

3. Le coalizioni di liste sono escluse.

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. Il numero di voti di lista viene diviso per il numero di seggi da assegnare nel rispettivo collegio elettorale. Il risultato si chiama numero degli elettori della lista.

2. In ogni gruppo di liste, i numeri degli elettori delle liste vengono sommati. La somma viene divisa per il quoziente elettorale cantonale e arrotondata al numero intero più vicino. Il risultato determina il numero di seggi del relativo gruppo di liste.

3. La Cancelleria dello Stato stabilisce il quoziente elettorale cantonale in modo tale che seguendo la procedura del comma 2 vengano assegnati 60 seggi.

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. Il numero di voti di lista di una lista è diviso per il divisore del distretto elettorale e il divisore del gruppo di liste, e arrotondato al numero intero più vicino. Il risultato indica il numero di seggi di questa lista in un distretto elettorale.

1bis. In ogni distretto elettorale, il partito con il maggior numero di voti ottiene almeno un seggio, purché abbia diritto ad almeno un seggio secondo la distribuzione superiore.

2. La Cancelleria di Stato stabilisce per ciascun distretto elettorale un divisore del distretto elettorale e per ciascun gruppo di liste un divisore del gruppo di liste, in modo che, applicando la procedura di cui al paragrafo 1

a) ogni distretto elettorale riceva il numero di seggi assegnato dal Consiglio cantonale

b) ogni gruppo di liste riceva il numero di seggi che le spetta secondo la distribuzione superiore.

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. I seggi assegnati a una lista vengono distribuiti tra le persone candidate in base al numero dei voti ricevuti dai candidati. In caso di parità di voti, l'ordine viene determinato per sorteggio.

2. Le persone candidate non elette sono supplenti nell'ordine dei loro voti candidati.

3. Se a una lista vengono assegnati più seggi di quanti ce ne siano di persone candidate, la maggioranza dei sottoscrittori della lista ha il diritto di presentare una proposta elettorale.

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. Le proposte di candidatura per le elezioni del Consiglio cantonale devono pervenire all'autorità competente al più tardi entro il 62º giorno (il penultimo lunedì) prima della data delle elezioni.

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. L'assegnazione dei numeri di lista nelle elezioni proporzionali federali, cantonali e comunali avviene in base alla forza elettorale delle liste nell'ultima elezione del Consiglio cantonale. Il numero di lista assegnato è valido per tutti i tipi di elezioni proporzionali.

2. Le liste che non hanno partecipato alle ultime elezioni del Consiglio cantonale sono considerate, nelle rispettive elezioni proporzionali federali, cantonali e comunali, come nuove liste presentate.

3. Le nuove liste presentate ricevono numeri non ancora assegnati dalle liste precedenti. L'assegnazione avviene nell'ordine di presentazione.

4. Le liste di diversi collegi elettorali, ma con la stessa denominazione, ricevono lo stesso numero di lista.

5. È fatta salva una differente convenzione sulla determinazione dei numeri di lista tra i rappresentanti delle liste.

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. Il consiglio di governo emana ulteriori disposizioni esecutive.

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. I provvedimenti adottati dai comuni in esecuzione della legge comunale riguardo allo svolgimento delle elezioni mediante assemblee o per urna e il trasferimento delle elezioni e delle decisioni ai consigli comunali e ai consigli dei residenti devono essere comunicati al consiglio di governo.

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. Sono aventi diritto di voto ed eleggibili ai sensi dell'art. 23 comma 1 della Costituzione cantonale, tutti gli svizzeri e le svizzere maggiorenni domiciliati nel Cantone. Sono escluse le persone che, a causa di incapacità di giudizio duratura, sono soggette a tutela completa o sono rappresentate da una persona con mandato di cura.

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'art. 4 di questa legge, hanno diritto di voto e di eleggibilità

a) * nelle votazioni ed elezioni dell'assemblea dei cittadini: i cittadini residenti nel luogo d'origine

b) * nelle consultazioni, votazioni ed elezioni dei comuni e nelle votazioni ed elezioni cantonali: i cittadini attivi residenti nel comune

c) * nelle votazioni ed elezioni federali: coloro che sono aventi diritto al voto secondo la legislazione federale

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. L'esercizio illecito del diritto di voto è perseguito secondo le disposizioni del codice penale.

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. La partecipazione alle votazioni e elezioni federali, cantonali e comunali, così come alle assemblee comunali, è obbligatoria fino al compimento del 65° anno di età. Chi omette di adempiere a questo obbligo senza giustificazione è tenuto a pagare Fr. 6,00.

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. Sono considerati motivi di giustificazione in particolare

a) assenza per vacanze

b) impegni professionali o familiari

c) assenze dovute a malattia o incidente

d) servizio militare e di protezione civile

2. Le giustificazioni devono essere presentate, con indicazione dei motivi, al più tardi entro il terzo giorno successivo al voto o all'assemblea.

3. In caso di motivi di giustificazione contestati, decide il Consiglio comunale.

4. È considerata giustificazione anche la restituzione della tessera elettorale entro tre giorni dal voto o dall'assemblea, secondo l'art. 14 cpv. 3 della legge.

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. Sugli eventuali problemi relativi al diritto di voto che si presentano prima dell'assemblea comunale o dell'elezione, decide il consiglio comunale; sui problemi durante un'assemblea o un'elezione decide l'ufficio.

2. ...

(Note: The text for point 2 was not provided, hence it is left as "..." to indicate continuation.)

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. Il diritto di esercitare la cittadinanza attiva in un determinato luogo è constatato dall'iscrizione nel registro elettorale di tale luogo.

Procedure di votazione ed elezioni - Disposizioni generali

1. Il registro elettronico degli abitanti svolge la funzione di registro elettorale e comprende tutti gli aventi diritto di voto per questioni federali, cantonali e comunali.

2. Devono contenere i nomi di tutti gli abitanti aventi diritto di voto, suddivisi in cittadini di origine e residenti.

3. I registri elettorali vengono chiusi cinque giorni prima del giorno della votazione o dell'elezione per la singola votazione o elezione.

4. Ogni avente diritto di voto ha il diritto di consultare i registri elettorali.

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. Le comunità di voto conducono il registro elettorale per gli svizzeri all'estero secondo la legge federale sui diritti politici degli svizzeri all'estero.

2. Il Consiglio di Stato può prevedere, attraverso regolamento, la gestione centrale del registro elettorale per gli svizzeri all'estero presso il cantone o presso un comune e disciplinare i dettagli.

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. A ciascun avente diritto al voto deve essere consegnato un documento di identificazione al più presto quattro settimane e al più tardi tre settimane prima del giorno della votazione, al più tardi dieci giorni prima del giorno delle elezioni o tre giorni prima dell'assemblea comunale, che deve essere presentato all'esercizio del diritto di voto.

2. Questo documento deve corrispondere per nome e numero al registro degli elettori.

3. Se l'avente diritto al voto non partecipa alla votazione o all'assemblea, il documento deve essere restituito all'ufficio competente entro tre giorni.

4. ...

5. I costi dei documenti di identificazione e delle buste di consegna per il voto per corrispondenza (Art. 50) sono a carico del comune.

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. Per esprimere il voto in occasione di consultazioni e elezioni cantonali devono essere utilizzate le schede ufficiali.

2. Queste schede sono fornite

a) per le consultazioni e le elezioni cantonali: dalla Cancelleria di Stato

b) per le elezioni nei distretti elettorali combinati: dal capoluogo del distretto elettorale

c) per le consultazioni e le elezioni comunali: dal comune stesso

3. Nel caso della lett. b, l'erario statale rimborsa ai comuni i costi per le schede elettorali e le pubblicazioni.

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. La scheda elettorale può contenere, per ogni questione sottoposta a votazione, una casella contrassegnata con «Sì» e una con «No» per l'indicazione della scelta.

2. I comuni possono elencare le questioni di voto relative alle proposte federali, cantonali e comunali numerate in sequenza e chiaramente separate sulla stessa scheda elettorale. Tali schede elettorali devono essere prodotte dai comuni a proprie spese e sottoposte all'approvazione della Cancelleria dello Stato prima dell'invio agli aventi diritto al voto.

Procedure per le Votazioni e le Elezioni - Disposizioni Generali

1. Il Consiglio di governo può inoltre introdurre a titolo sperimentale la votazione tramite via elettronica. Esso garantisce che sia assicurata la totale e precisa registrazione di tutti i voti, che sia rispettato il segreto del voto e che siano esclusi abusi nell'esercizio del diritto di voto e nell'accertamento del risultato.

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. L'elettore esercita i suoi diritti politici nel luogo di residenza.

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. Il comune serve all'esercizio dei diritti politici federali, cantonali e locali.

Procedure di votazione ed elezioni - Disposizioni generali

1. Le date per le votazioni e le elezioni in materia cantonale sono fissate dal Consiglio di Stato.

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. I comuni sono obbligati a offrire la possibilità di votare mediante urna già nei due giorni immediatamente precedenti il giorno della votazione.

2. I comuni sono autorizzati a permettere, tramite deliberazione dell'assemblea comunale o del comitato dei residenti, il voto anticipato in uno o due ulteriori giorni immediatamente precedenti.

3. Per il voto anticipato, tutte o alcune urne devono essere collocate per un tempo determinato, oppure deve essere offerta agli aventi diritto al voto la possibilità di consegnare la scheda elettorale in una busta chiusa presso l'amministrazione comunale.

4. Il giorno della votazione, le urne devono essere chiuse alle ore 11:00.

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. In occasione di votazioni e elezioni federali e cantonali, la Cancelleria di Stato funge da ufficio elettorale cantonale.

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. Nei casi dell'art. 15 comma 2 lett. a il consiglio di governo, nei casi dell'art. 15 comma 2 lett. b il sindaco del capoluogo del collegio elettorale, nei casi dell'art. 15 comma 2 lett. c il sindaco stabilisce la data del voto o dell'elezione e adotta i provvedimenti necessari.

2. La data del voto deve essere annunciata almeno due settimane prima delle elezioni nei collegi elettorali composti (art. 15 comma 2 lett. b) e nelle elezioni comunali, e almeno quattro settimane prima delle votazioni comunali rispetto al primo giorno di voto o elezione fissato dal comune.

3. Restano riservate le disposizioni sul sistema elettorale proporzionale e sulle elezioni senza turno elettorale (elezioni tacite).

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. Il risultato della votazione o dell'elezione viene constatato mediante verbale.

2. Il verbale deve essere firmato da tutti i membri presenti dell'ufficio elettorale.

3. Chi non è d'accordo con la redazione del verbale deve annotarlo all'interno dello stesso, specificandone i motivi.

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. Il verbale deve contenere le seguenti indicazioni

a) Luogo e ora della votazione o dell'elezione

b) Numero degli aventi diritto al voto nel comune

c) Numero delle schede votate

d) * Numero delle schede bianche, delle schede valide e delle schede nulle (cfr. Art. 40 e 59)

e) La maggioranza assoluta (cfr. Art. 14)

f) Il numero dei voti favorevoli e contrari, nonché l'indicazione dell'accettazione o del rigetto nel caso di votazioni

g) I nomi degli eletti nelle elezioni con indicazione del numero di voti

2. Se non tutte le elezioni sono andate a buon fine, il verbale deve altresì indicare i nomi di coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. In tutte le votazioni e nelle elezioni del primo turno si applica la maggioranza assoluta. Questa è calcolata sulla base dei voti validi espressi; i voti bianchi e le schede nulle non sono considerati.

2. Nelle elezioni, i voti validi vengono divisi per il doppio del numero dei candidati da eleggere. Il numero intero successivo è la maggioranza assoluta.

3. Nelle votazioni, i voti validi vengono divisi per due. Il numero intero successivo è la maggioranza assoluta.

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. Se il collegio elettorale o di voto è composto da più comuni, il verbale deve essere immediatamente trasmesso dopo la sua redazione e firma

a) alla Cancelleria di Stato, se il cantone costituisce un unico collegio

b) * negli altri casi, all'ufficio del capoluogo o a un'autorità designata dalla Cancelleria di Stato

2. Le autorità menzionate ai punti a e b constatano il risultato complessivo sulla base dei verbali individuali e lo stabiliscono tramite verbale. A tal fine valgono inoltre le disposizioni dell'art. 23 di questa legge.

3. In questi casi, nei verbali individuali devono essere omesse le indicazioni riguardanti la maggioranza assoluta e i nomi degli eletti.

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. Al fine di una rapida determinazione dei risultati provvisori del voto o dell'elezione, il risultato deve essere comunicato senza indugio all'ufficio centrale in modo appropriato.

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. Nelle votazioni e nelle elezioni cantonali e comunali si procede d’ufficio a un riconteggio quando la differenza è inferiore allo 0,3 percento dei voti espressi. In ogni caso, si effettua un riconteggio quando la differenza è inferiore a sei voti.

2. Inoltre, il Consiglio di Stato nelle votazioni e nelle elezioni cantonali e il Consiglio comunale nelle votazioni e nelle elezioni comunali ordinano un riconteggio quando esistono indizi di irregolarità.

Procedure di votazione ed elezioni - Disposizioni generali

1. Le schede elettorali devono essere immediatamente sigillate e conservate fino alla conferma definitiva dell'elezione, dopodiché devono essere distrutte.

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. Il risultato della votazione o dell'elezione deve essere pubblicato mediante affissione pubblica in tutti i comuni coinvolti o tramite pubblicazione sul bollettino ufficiale o sui quotidiani, specificando i risultati individuali dei comuni e il risultato complessivo del distretto.

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. Per la determinazione dei risultati delle elezioni e delle votazioni, possono essere utilizzati ausili tecnici. Questi ausili devono essere approvati dalla Cancelleria di Stato.

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di attuazione necessarie.

2. Regola l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità per le persone che, a causa di invalidità o per altri motivi, sono permanentemente impossibilitate a compiere autonomamente gli atti necessari per esprimere il voto.

Procedura per le votazioni e le elezioni - Disposizioni generali

1. Nelle elezioni proporzionali viene utilizzato un programma informatico per la registrazione e la determinazione dei risultati. Alla Cancelleria di Stato spetta l'organizzazione della registrazione e della determinazione dei risultati. La registrazione dei risultati può avvenire centralmente o nei capoluoghi dei collegi elettorali. I costi sono a carico del Cantone. I comuni devono rispettare i requisiti tecnici stabiliti dal Cantone.

**Procedura per le votazioni ed elezioni - Disposizioni speciali per le votazioni**

1. Le votazioni federali e cantonali si svolgono in tutti i comuni per mezzo di urna.

2. Le votazioni nel comune si tengono nell'assemblea comunale, a meno che la legge o la costituzione comunale non prevedano la votazione per urna.

3. Per le votazioni per mezzo di urna, si applicano in modo corrispondente le disposizioni relative alle elezioni per urna.

**Procedura per le votazioni ed elezioni - Disposizioni speciali per le votazioni**

1-2

...

3. In occasione di votazioni federali e cantonali, gli aventi diritto di voto ricevono dal comune le proposte con le spiegazioni almeno tre settimane prima della votazione. La distribuzione del materiale di voto avviene al più presto quattro settimane e al più tardi tre settimane prima del giorno della votazione.

4. I comuni possono inviare le proposte e le spiegazioni per nucleo familiare, a meno che un membro avente diritto di voto della famiglia richieda la consegna personale. Ulteriori dettagli sono disciplinati da un regolamento.

Procedura per le votazioni ed elezioni - Disposizioni speciali per le votazioni

1. Parti o varianti di un progetto complessivo possono essere sottoposte a votazione in anticipo o simultaneamente.

2. Se a una disposizione in un progetto complessivo viene contrapposta una variante, nel caso di votazione simultanea, la decisione del Consiglio del Cantone sulla variante viene sottoposta a votazione separata.

3. In caso di votazioni su varianti al posto di un progetto complessivo, si applica la stessa procedura di votazione prevista per un controprogetto a un'iniziativa.

Procedure per le votazioni e le elezioni - Disposizioni particolari per le elezioni

1. Le elezioni federali e cantonali si svolgono secondo le disposizioni legislative specifiche

a) in tutto il Cantone come un'unica circoscrizione elettorale

b) nelle circoscrizioni elettorali del Consiglio cantonale

Procedure per le votazioni e le elezioni - Disposizioni particolari per le elezioni

1. Le elezioni federali e cantonali spettanti al popolo si svolgono alle urne.

Procedure per le votazioni e le elezioni - Disposizioni particolari per le elezioni

1. Fatte salve le disposizioni dell'Art. 6 della Legge comunale, la costituzione comunale disciplina quali elezioni avvengano nell'assemblea comunale o alle urne.

Procedure per le votazioni e le elezioni - Disposizioni speciali per le elezioni

1. L'acquisto delle urne elettorali è responsabilità dei comuni.

Procedure per le votazioni e le elezioni - Disposizioni particolari per le elezioni

1. Le urne elettorali devono essere collocate chiuse in idonei locali pubblici nel giorno delle elezioni.

2. Nei comuni più grandi possono essere collocate più urne, e ciò in diversi luoghi.

Procedure per le votazioni e le elezioni - Disposizioni speciali per le elezioni

1. La votazione alle urne deve essere sorvegliata da due membri dell'ufficio elettorale o dalle persone di riserva designate dall'ufficio del comune di residenza.

2. Se la legittimità del diritto di voto appare dubbia, l'esercizio del diritto di voto deve essere vietato. Gli esclusi possono rivolgersi all'ufficio elettorale (Art. 11).

3. Alle persone incaricate della sorveglianza delle votazioni è vietato

a) aprire l'urna anticipatamente

b) compilare schede elettorali per conto di terzi

c) distribuire schede elettorali

Procedure di voto ed elezioni - Norme speciali per le elezioni

1. La durata per l'inserimento delle schede elettorali non deve essere inferiore a un'ora.

Procedure per le votazioni e le elezioni - Disposizioni speciali per le elezioni

1. La scheda elettorale deve essere consegnata all'avente diritto al voto entro i termini previsti dall'Art. 53quater, allegata a una busta per la votazione per corrispondenza, non prima di quattro e non oltre tre settimane prima del giorno della votazione, o almeno dieci giorni prima del giorno delle elezioni.

Procedure per le votazioni e le elezioni - Disposizioni particolari per le elezioni

1. Il segreto del voto deve essere preservato.

2. Il voto durante le elezioni tramite urna avviene scrivendo il nome del candidato o dei candidati sulla scheda elettorale; durante il referendum tramite urna avviene riempiendo la scheda con «Sì» o «No» e inserendo la scheda nell'urna.

Procedure per le votazioni e le elezioni - Disposizioni particolari per le elezioni

1. Gli aventi diritto di voto devono, al momento delle elezioni, inserire personalmente la scheda elettorale nell'urna, consegnando la loro tessera elettorale.

2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 19, 53bis, e 53ter, 53quater e 53quinquies.

Procedure per le votazioni e le elezioni - Disposizioni particolari per le elezioni

1. Chi desidera votare per corrispondenza deve inviare un plico alla cancelleria comunale, indicandovi il mittente e la dicitura «Votazione per corrispondenza».

2. Il plico deve contenere

a) la carta d'identità, a meno che il plico ufficiale non sia valido come documento di voto

b) le schede elettorali in una busta chiusa (busta per votazione)

3. La persona avente diritto al voto conferma con la firma sul certificato elettorale che il voto espresso corrisponde alla sua volontà.

4. È consentito votare per corrispondenza a partire dalla consegna del materiale di voto. Il plico deve pervenire al comune entro la chiusura delle urne nel giorno della votazione.

5. In caso di utilizzo del servizio postale, saranno rifiutati i plichi non affrancati o non adeguatamente affrancati.

6. L'ufficio elettorale verifica l'idoneità al voto e la validità della votazione per corrispondenza. Le buste elettorali valide vengono deposte nell'urna senza essere aperte.

Procedure per le votazioni e le elezioni - Disposizioni particolari per le elezioni

1. I comuni possono prevedere che gli aventi diritto al voto ricevano una busta di consegna ufficiale solo su richiesta.

2. ...

3. Possono prevedere l'assunzione delle spese postali per il voto per corrispondenza.

4. Tali disposizioni divergenti dei comuni devono essere comunicate alla cancelleria dello Stato.

Procedure per le votazioni e le elezioni - Disposizioni particolari per le elezioni

1. Il voto per delega è consentito nei seguenti casi

a) I membri della famiglia che vivono nella stessa casa, così come le persone che vivono nello stesso nucleo familiare, possono delegarsi per la consegna della scheda elettorale

b) Gli aventi diritto al voto che hanno compiuto il 65° anno di età, nonché i malati e gli infermi, possono farsi rappresentare da un'altra persona avente diritto al voto

2. Il rappresentante, al momento del voto, deve consegnare, oltre al proprio, anche il certificato elettorale della persona rappresentata. Nessuno può inserire più di due schede elettorali per la stessa questione.

Procedure per le votazioni e le elezioni - Disposizioni speciali per le elezioni

1. Gli aventi diritto al voto, che a causa di invalidità o per un altro motivo siano costantemente incapaci di compiere autonomamente gli atti necessari per esprimere il voto, possono autorizzare a tal fine una persona avente diritto al voto di loro scelta. La persona di fiducia munita di delega deve compilare le schede di voto o elettorali secondo le istruzioni del rappresentato.

2. All'urna, il voto può essere espresso dalla persona di fiducia presentando la delega all'interno di una busta.

3. In caso di voto per corrispondenza, devono essere indicati anche il nome, l'indirizzo e la firma della persona di fiducia.

Procedure per le votazioni e le elezioni - Disposizioni particolari per le elezioni

1. Il voto per corrispondenza è invalido quando

a) * manca la firma della persona avente diritto di voto sul certificato elettorale

b) * la busta di trasmissione contiene più di un certificato elettorale

c) la busta di trasmissione arriva in ritardo

2. I voti per corrispondenza invalidi devono essere contrassegnati con una nota corrispondente e custoditi fino alla risoluzione definitiva di eventuali reclami.

Procedure per le votazioni e le elezioni - Disposizioni particolari per le elezioni

1. L'apertura delle urne sigillate e la verifica del risultato della votazione avviene dopo la chiusura delle urne nel giorno della votazione. Deve essere presente almeno la maggioranza assoluta dei membri o dei supplenti dell'ufficio elettorale.

2. L'ufficio elettorale può stabilire, con l'autorizzazione della cancelleria di Stato, che l'inizio delle operazioni di conteggio avvenga in un momento precedente nel giorno della votazione. Assicura che nessun risultato parziale venga reso pubblico.

3. Resta salva l'apertura anticipata delle buste delle votazioni o delle urne e la preparazione dello spoglio conformemente all'art. 54a.

Procedure per le votazioni e le elezioni - Disposizioni particolari per le elezioni

1. Le schede votate per corrispondenza possono essere aperte e depositate nell'urna elettorale già a partire dal venerdì precedente il giorno della votazione. Devono essere presenti almeno tre membri o supplenti dell'ufficio elettorale che rappresentino diversi gruppi di elettori. Non è consentito il conteggio e la preselezione delle schede né la divulgazione di informazioni sui risultati o tendenze del voto.

2. La preparazione delle schede elettorali per lo spoglio può iniziare il sabato precedente il giorno della votazione. Non è permesso effettuare alcun ordinamento. Devono essere presenti almeno tre membri o supplenti dell'ufficio elettorale che rappresentino diversi gruppi di elettori.

Procedure per le votazioni e le elezioni - Disposizioni particolari per le elezioni

1. Per accelerare l'esecuzione del lavoro di conteggio, possono essere istituiti diversi uffici. Ogni ufficio di conteggio deve essere composto almeno da due persone, che si controllano reciprocamente.

Procedure per le votazioni e le elezioni - Disposizioni particolari per le elezioni

1. Un membro dell'ufficio elettorale deve ritirarsi non appena la sua candidatura viene presa seriamente in considerazione. L'ufficio decide al riguardo.

Procedure per le votazioni e le elezioni - Disposizioni particolari per le elezioni

1. Agli aventi diritto al voto deve essere concesso libero accesso alla sala di conteggio in base allo spazio disponibile.

Procedure per le votazioni e le elezioni - Disposizioni particolari per le elezioni

1. Il presidente dell'ufficio elettorale esercita il potere disciplinare nella sala di conteggio. Ha il diritto di espellere gli elementi disturbatori; in caso di contestazione, decide l'ufficio.

Procedure per le votazioni e le elezioni - Disposizioni particolari per le elezioni

1. La validità di una scheda elettorale è decisa dall'ufficio.

2. La parziale o totale invalidità di una scheda elettorale è valutata secondo le seguenti disposizioni

a) una scheda elettorale che contiene più nomi di quanti ne possano essere eletti è invalida

b) una scheda elettorale che contiene meno nomi di quanti ne possano essere eletti è valida

c) * un nome che è indicato più volte su una scheda elettorale viene conteggiato una sola volta

d) la persona deve essere designata in modo tale che non vi siano dubbi sulla sua identità, altrimenti il nome non viene conteggiato

e) le schede elettorali imprecise sono invalide nella misura in cui sono imprecise; le designazioni precise sono valide

f) * le schede elettorali non ufficiali o compilate in modo diverso dalla scrittura manuale sono, fatte salve disposizioni divergenti sul sistema elettorale proporzionale, invalide

g) * le schede elettorali che contengono dichiarazioni diffamatorie o segni evidenti di riconoscimento sono invalide

h) * se una busta elettorale per la stessa elezione o votazione contiene più di una scheda elettorale, tutte sono invalide

i) * le schede elettorali sono invalide se in un sistema di voto proporzionale non portano il timbro di controllo

Procedure per le votazioni e le elezioni - Disposizioni particolari per le elezioni

1. Se al primo turno elettorale un'elezione non ha luogo, nel secondo turno è determinante la maggioranza relativa.

2. In caso di votazioni con urne, le elezioni suppletive non devono essere fissate, in linea di principio, oltre due mesi dopo il primo turno elettorale.

Procedure per le votazioni e le elezioni - Disposizioni particolari per le elezioni

1. L'ufficio principale notifica immediatamente l'elezione all'eletto. Se non rifiuta entro due volte 24 ore dal ricevimento della notifica, l'elezione si considera accettata.

2. Se all'eletto sono stati conferiti più mandati per posizioni tra loro incompatibili, deve comunicare per iscritto all'ufficio, con urgenza, quale elezione accetta.

Procedure per le votazioni e le elezioni - Disposizioni particolari per le elezioni

1. I supplenti devono essere eletti soltanto dopo i titolari ordinari delle cariche.

Procedure per le votazioni e le elezioni - Disposizioni particolari per le elezioni

1. Se più persone hanno raggiunto la maggioranza assoluta rispetto alle posizioni da assegnare, prevale il numero maggiore di voti. Se uno degli eletti rifiuta prima che la sua elezione sia definitivamente approvata, ciò avvantaggia gli altri. In caso di parità di voti, decide il sorteggio a cui si sottopongono i candidati.

Procedure per le votazioni e le elezioni - Disposizioni particolari per le elezioni

1. Le elezioni nei comuni ai sensi dell'art. 6 della Legge sui Comuni, così come le elezioni distrettuali, devono essere comunicate alla Cancelleria dello Stato.

Procedure per le votazioni e le elezioni - Disposizioni particolari per le elezioni

1. Il Consiglio di Governo (Art. 43 lett. a), l'ufficio del capoluogo (Art. 43 lett. b), l'ufficio comunale nelle elezioni locali comunica l'esito dell'elezione

a) all'eletto

b) all'ufficio o all'autorità per la quale è stata effettuata un'elezione

Esercizio dei diritti popolari - Disposizioni generali

1. Le iniziative, le richieste di revoca e le richieste di referendum devono essere presentate per iscritto al Consiglio di Stato.

2. L'elettore che intende presentare la richiesta deve scrivere a mano e in modo leggibile il proprio nome sull'elenco delle firme e aggiungere inoltre la propria firma autografa. Gli elettori incapaci di scrivere possono far effettuare l'iscrizione del loro nome da un elettore di loro scelta. Quest'ultimo appone la propria firma accanto al nome della persona incapace di scrivere.

3. Non è consentito presentare richieste di diversa natura nello stesso documento.

Esercizio dei diritti popolari - Disposizioni generali

1. La richiesta deve essere presentata su fogli di raccolta firme. Per essere validi, essi devono contenere

1. il nome del comune in cui i firmatari hanno diritto di voto

2. il testo della richiesta

3. l'indicazione che commette reato chi falsifica il risultato della raccolta firme

4. nel caso di richieste d'iniziativa, una clausola di ritiro incondizionato nonché il nome e l'indirizzo del promotore o dei promotori dell'iniziativa (comitato promotore)

2. Sullo stesso foglio possono firmare solo cittadini attivi residenti nello stesso comune.

3. Prima dell'inizio della raccolta firme, la cancelleria di Stato verifica se i fogli di raccolta firme rispettano le forme legali.

Esercizio dei diritti popolari - Disposizioni generali

1. Sul foglio delle firme, il presidente del comune, il cancelliere comunale o la persona responsabile del registro degli abitanti deve attestare che i firmatari hanno diritto di voto nel comune interessato.

2. La certificazione deve indicare in parole o cifre il numero delle firme certificate; deve essere datata e contenere la firma autografa dell'ufficiale che rilascia la certificazione. Il rilascio della certificazione è esente da tasse.

3. Se un avente diritto al voto ha firmato più volte, sarà certificata solo una firma.

4. Nella misura in cui la validità di una petizione dipende da ciò, i difetti della certificazione possono essere sanati anche dopo la presentazione al consiglio di governo e, per le richieste di referendum, anche dopo la scadenza del termine referendario.

Esercizio dei diritti popolari - Disposizioni generali

1. Se è stata presentata una richiesta, il consiglio di governo determina il numero di firme valide e pubblica il risultato, ordinato per comune, nel bollettino ufficiale.

2. Vengono considerate non valide e scartate

1. le firme per le quali manca, è incompleta o errata la certificazione del diritto di voto

2. le firme dei sottoscrittori il cui diritto di voto non è stato certificato dall'autorità competente entro il termine del referendum o, in caso di iniziativa o richiesta di revoca, entro il termine di due mesi calcolato a partire dal giorno di ricezione della richiesta

3. per le richieste di referendum, le firme sui fogli presentati dopo la scadenza del termine del referendum

4. le firme su fogli che non rispettano le disposizioni dell'art. 68

5. le firme che sono chiaramente apposte dalla stessa mano

3. Se il numero di firme valide è pari o superiore a 1000, il consiglio di governo dispone, in caso di revoca o referendum, il relativo voto e, in caso di iniziativa, ne informa il consiglio cantonale o il consiglio costituzionale, tutto entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

4. I fogli delle firme presentati non vengono restituiti e sono soggetti al segreto d'ufficio. È possibile richiedere informazioni riguardo alle dichiarazioni di invalidità.

Esercizio dei diritti popolari - Disposizioni particolari - Referendum

1. Se la proposta è accettata nel referendum popolare, il Consiglio di Stato promulga la legge o la decisione nel momento previsto dal Consiglio cantonale tramite lo stesso decreto e ne ordina l'esecuzione e l'inserimento nella raccolta ufficiale delle leggi. Inoltre, deve essere presentata al Consiglio cantonale nella seduta successiva una relazione accompagnata dai documenti pertinenti.

Esercizio dei diritti popolari - Disposizioni particolari - Referendum

1. Se la votazione sulla proposta ha avuto luogo per singole parti della stessa, in caso di accettazione parziale, la parte accettata viene promulgata come legge o decisione particolare.

Esercizio dei diritti popolari - Disposizioni particolari - Referendum

1. Se la proposta non è stata accettata, viene dichiarata decaduta dal consiglio di governo.

Esercizio dei diritti popolari - Disposizioni particolari - Referendum

1. Se una legge deve essere ulteriormente eseguita in singole parti mediante decreto del consiglio cantonale, ciò deve essere indicato nella stessa legge.

Esercizio dei diritti popolari - Disposizioni speciali - Iniziativa popolare

1. Se un'iniziativa popolare viola il diritto superiore, non è attuabile o viola l'unità della forma o della materia, l'iniziativa è dichiarata nulla dal Consiglio cantonale.

2. L'unità della materia è garantita quando tra le singole parti di un'iniziativa esiste un nesso logico.

3. L'unità della forma è garantita quando l'iniziativa è presentata esclusivamente nella forma di una proposta generale o di un progetto dettagliato.

Esercizio dei diritti popolari - Disposizioni speciali - Iniziativa popolare

1. Qualora sussista una richiesta valida, il Consiglio cantonale deve decidere entro 6 mesi dalla presentazione della richiesta se approvarla, respingerla o contrapporre a un'iniziativa sotto forma di proposta elaborata un controprogetto.

2. Se il Consiglio concorda con un'iniziativa sotto forma di un suggerimento generale, o se il popolo ha approvato un'iniziativa sotto forma di un suggerimento generale, entro 18 mesi dalla decisione deve essere elaborata una proposta in conformità con l'iniziativa e discussa dal Consiglio cantonale entro ulteriori 6 mesi.

3. Se a un progetto elaborato o a una proposta formulata a seguito di un suggerimento generale deve essere contrapposto un controprogetto, la proposta corrispondente deve essere elaborata entro 18 mesi e discussa dal Consiglio cantonale entro ulteriori 6 mesi.

4. Entro 6 mesi dalla discussione nel Consiglio cantonale deve avere luogo la votazione popolare sulla proposta.

Esercizio dei diritti popolari - Disposizioni speciali - Iniziativa popolare

1. Se il Consiglio Cantonale adotta una controproposta, agli aventi diritto di voto vengono sottoposte tre domande sullo stesso scheda di votazione. Ogni avente diritto di voto può dichiarare senza restrizioni

1. se preferisce l'iniziativa al diritto vigente

2. se preferisce la controproposta al diritto vigente

3. quale delle due proposte dovrebbe entrare in vigore, nel caso in cui il popolo preferisse entrambe le proposte al diritto vigente

2. La maggioranza assoluta è determinata separatamente per ogni domanda. Le domande senza risposta non sono prese in considerazione.

3. Se sia l'iniziativa che la controproposta vengono accettate, decide il risultato della terza domanda. Entra in vigore la proposta che ottiene più voti in questa domanda; in caso di parità, è considerata accettata la proposta che ha ricevuto più voti favorevoli nelle prime due domande di voto.

Esercizio dei diritti popolari - Disposizioni speciali - Iniziativa popolare

1. Ogni iniziativa può essere ritirata dall'autore o dalla maggioranza del comitato d'iniziativa.

2. Il ritiro è consentito finché il Consiglio di Stato non ha fissato la data della votazione popolare sulla richiesta di iniziativa. Se un'iniziativa assume la forma di proposta generale e il Consiglio Cantonale vi acconsente, il ritiro è consentito fino alla decisione di approvazione.

Esercizio dei diritti popolari - Disposizioni speciali - Iniziativa popolare

1. In caso di un'iniziativa popolare riguardante la revisione totale della costituzione cantonale, il referendum popolare deve essere effettuato entro 12 mesi dalla presentazione della richiesta.

Esercizio dei diritti popolari - Disposizioni speciali - Revoca

1. Se a seguito del risultato della votazione sulla revoca, quest'ultima è dichiarata, il Consiglio di Governo dichiara sciolta l'autorità in questione e indice nuove elezioni.

Esercizio dei diritti popolari - Disposizioni particolari - Revoca

1. Si riuniscono

a) * dopo la revoca del Consiglio cantonale o del Consiglio costituzionale, il nuovo Consiglio cantonale o il Consiglio costituzionale entro 30 giorni dal momento in cui sono stati eletti due terzi dei membri o più, su convocazione del Consiglio di Stato

b) * dopo la revoca del Consiglio di Stato, il Consiglio cantonale entro 14 giorni dal momento in cui è terminata la nuova elezione del Consiglio di Stato, su convocazione del precedente Consiglio di Stato, per l'assunzione dell'incarico, la costituzione del nuovo e il passaggio del potere allo stesso

Esercizio dei diritti popolari - Disposizioni speciali - Revoca

1. Se contemporaneamente è presente una valida richiesta di revoca del Consiglio cantonale e una tale per la revoca del Consiglio di Stato, deve essere trattata prima la prima.

Amministrazione della Giustizia

1. È possibile presentare ricorso al Consiglio di Stato

a) contro le decisioni del Consiglio comunale o dell'Ufficio riguardanti la violazione del diritto di voto durante votazioni ed elezioni (Art. 11)

b) per violazione del diritto di voto nell'esercizio dei diritti popolari

c) per irregolarità nella preparazione o nello svolgimento di una votazione o di un'elezione

2. Il ricorso deve essere presentato per iscritto e tramite raccomandata entro tre giorni dalla scoperta del motivo del ricorso, ma non oltre il terzo giorno dalla pubblicazione del risultato.

Amministrazione della Giustizia

1. Il Consiglio di governo decide entro 14 giorni dal ricevimento del ricorso. Resta riservato l'art. 79 cpv. 1 della legge federale sui diritti politici.

2. Esso respinge il ricorso senza un esame approfondito se le irregolarità contestate, per loro natura o entità, non erano idonee a influenzare sostanzialmente il risultato della votazione o elezione.

3. Contro la decisione del Consiglio di governo può essere presentato ricorso amministrativo scritto e raccomandato al Tribunale superiore entro 5 giorni dalla notifica.

4. In tali procedimenti di ricorso non vengono addebitati costi. Tuttavia, nel caso di ricorsi temerari o contrari alla buona fede, i costi possono essere addebitati al ricorrente.

4a. I ricorsi contro le elezioni hanno effetto sospensivo solo se concesso dall'istanza di ricorso.

5. Per il resto, il procedimento si svolge in analogia alle disposizioni della legge sulla protezione giuridica in materia amministrativa.

Disposizioni finali

1. Questa legge entra in vigore il 1º ottobre 1904, se accettata dal popolo, e viene messa in esecuzione dal Consiglio di Governo.

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