Legislator · Canton Sciaffusa — Raccolta delle leggi cantonali
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142.201 CH-SH

Ordinanza d'esecuzione della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 e dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (Ordinanza d'esecuzione-LStrI) (Vollziehungsverordnung-AIG) - Oggetto

12 Articles / Provisions · Canton Sciaffusa — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (12)

Statutory Text (12 Provisions)

Autorità competenti e procedure

1. L'Ufficio migrazione e passaporti è l'autorità cantonale per gli stranieri.

2. Esso esegue la legislazione federale sugli stranieri, nonché i trattati internazionali riguardanti l'ingresso, il soggiorno e la residenza degli stranieri. Restano salve le competenze che la legge o il regolamento assegnano a un'altra autorità.

Autorità competenti e procedure

1. Il delegato cantonale all'integrazione, in qualità di contraente delegato, svolge compiti dell'amministrazione cantonale nel settore della promozione dell'integrazione ai sensi dell'AIG e assicura in particolare la prima informazione degli stranieri e delle straniere appena trasferitisi dall'estero.

2. Nella promozione dell'integrazione, il delegato cantonale all'integrazione e i comuni collaborano tra loro.

Autorità competenti e procedure

1. L'autorità del mercato del lavoro è l'ufficio del lavoro. Emana decisioni preliminari in materia di mercato del lavoro ai sensi dell'AIG e dell'FZA. Registra le notifiche per soggiorni con attività lavorativa fino a 90 giorni lavorativi.

Autorità competenti e procedure

1. I controlli della popolazione delle comunità collaborano nei controlli sulle autorizzazioni rilasciate e sullo stato delle cittadine e dei cittadini stranieri, nonché nella prima informazione delle cittadine e dei cittadini stranieri che si sono appena trasferiti dall'estero.

**Tasse**

1. ...

2. La riscossione delle tasse relative al mercato del lavoro nell'ambito delle procedure di autorizzazione in materia di diritto degli stranieri e il relativo rendiconto con l'ufficio del lavoro sono trasferiti all'Ufficio Migrazione e Passaporti.

Disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato: Regolamento di esecuzione della Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 e dell'Accordo tra la Comunità Europea e i suoi Stati membri da una parte e la Confederazione Svizzera dall'altra sulla libera circolazione del 21 giugno 1999 (Regolamento cantonale di polizia degli stranieri) del 4 giugno 2002.

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