Ordinanza d'esecuzione della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 e dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (Ordinanza d'esecuzione-LStrI) (Vollziehungsverordnung-AIG) - Oggetto
Table of Provisions (12)
Statutory Text (12 Provisions)
1. Questo regolamento disciplina l'esecuzione della legislazione federale in materia di diritto degli stranieri per il Cantone Sciaffusa.
1. Autorità di vigilanza cantonale sull'esecuzione della legislazione federale concernente gli stranieri e l'integrazione (AIG) è il Consiglio di Stato.
1. L'Ufficio migrazione e passaporti è l'autorità cantonale per gli stranieri.
2. Esso esegue la legislazione federale sugli stranieri, nonché i trattati internazionali riguardanti l'ingresso, il soggiorno e la residenza degli stranieri. Restano salve le competenze che la legge o il regolamento assegnano a un'altra autorità.
1. Il delegato cantonale all'integrazione, in qualità di contraente delegato, svolge compiti dell'amministrazione cantonale nel settore della promozione dell'integrazione ai sensi dell'AIG e assicura in particolare la prima informazione degli stranieri e delle straniere appena trasferitisi dall'estero.
2. Nella promozione dell'integrazione, il delegato cantonale all'integrazione e i comuni collaborano tra loro.
1. L'autorità del mercato del lavoro è l'ufficio del lavoro. Emana decisioni preliminari in materia di mercato del lavoro ai sensi dell'AIG e dell'FZA. Registra le notifiche per soggiorni con attività lavorativa fino a 90 giorni lavorativi.
1. I controlli della popolazione delle comunità collaborano nei controlli sulle autorizzazioni rilasciate e sullo stato delle cittadine e dei cittadini stranieri, nonché nella prima informazione delle cittadine e dei cittadini stranieri che si sono appena trasferiti dall'estero.
1. Nell'ambito del diritto federale, l'obbligo di pagamento delle tasse, la determinazione delle stesse e la riscossione sono disciplinati dal Regolamento sulle tasse amministrative.
1. ...
2. La riscossione delle tasse relative al mercato del lavoro nell'ambito delle procedure di autorizzazione in materia di diritto degli stranieri e il relativo rendiconto con l'ufficio del lavoro sono trasferiti all'Ufficio Migrazione e Passaporti.
1. ...
2. Gli oneri relativi al mercato del lavoro nell'ambito delle procedure di autorizzazione ai sensi della legge sull'immigrazione sono attribuiti per l'85% all'Ufficio del lavoro e per il 15% all'Ufficio migrazione e passaporti.
1. Il procedimento di ricorso contro le disposizioni dell'autorità competente è regolato dalla legge sulla tutela giurisdizionale amministrativa, salvo che una legge o un regolamento non stabiliscano un procedimento diverso.
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato: Regolamento di esecuzione della Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 e dell'Accordo tra la Comunità Europea e i suoi Stati membri da una parte e la Confederazione Svizzera dall'altra sulla libera circolazione del 21 giugno 1999 (Regolamento cantonale di polizia degli stranieri) del 4 giugno 2002.
1. Essa deve essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale [11] e inserita nella raccolta delle leggi cantonali.