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Diritto federale

27 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Sciaffusa
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Indice delle disposizioni (27)

Testo normativo (27 Articoli)

**Acquisizione e perdita della cittadinanza per effetto di legge - Acquisizione**

1. Acquisizione e perdita della cittadinanza comunale e cantonale per effetto di legge si regolano secondo le disposizioni del diritto federale.

**Acquisizione e Perdita della Cittadinanza per Effetto di Legge - Acquisizione**

1. Decisioni e pareri del Cantone in base al diritto federale e a questa legge sono di competenza del dipartimento responsabile della cittadinanza, a meno che non sia prevista una competenza specifica.

Acquisizione e perdita della cittadinanza per effetto di legge - Acquisizione

1. I bambini abbandonati acquisiscono la cittadinanza del comune in cui vengono trovati e, contemporaneamente, la cittadinanza del cantone.

2. Se la loro origine viene successivamente accertata, perdono la cittadinanza acquisita ai sensi del comma 1, a condizione che siano ancora minorenni e che ciò non li renda apolidi.

**Acquisizione e Perdita della Cittadinanza per Effetto di Legge - Acquisizione**

1. Qualora i comuni si uniscano, i cittadini acquisiscono per legge la cittadinanza del nuovo comune.

**Acquisizione e perdita della cittadinanza per legge - Perdita**

1. Chi possiede la cittadinanza cantonale e acquisisce la cittadinanza di un altro cantone perde la cittadinanza cantonale e i diritti di cittadinanza dei comuni di Sciaffusa, a meno che non venga presentata una dichiarazione scritta di mantenimento entro un mese dalla notifica del competente dipartimento.

2. Il capoverso 1 si applica mutatis mutandis anche all'attuale diritto di cittadinanza comunale dei cittadini cantonali che acquisiscono la cittadinanza di un altro comune di Sciaffusa.

3. Il conferimento della cittadinanza onoraria non comporta la perdita dei diritti di cittadinanza precedenti.

Acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione - Disposizioni generali

1. Chi fa domanda per l'ottenimento della cittadinanza comunale e cantonale deve essere idoneo in base alle sue condizioni personali.

2. È idoneo in particolare chi

a) è integrato nelle condizioni comunali, cantonali e svizzere

b) ha familiarità con le abitudini di vita, i costumi e le usanze del paese

c) rispetta l'ordinamento giuridico svizzero e non mette in pericolo la sicurezza interna ed esterna della Svizzera

d) conosce i diritti e doveri associati alla cittadinanza

e) possiede conoscenze linguistiche sufficienti per comunicare con le autorità e i concittadini

f) presenta condizioni personali e finanziarie ordinate

3. Per motivi degni di stima, la cittadinanza può essere concessa anche se le lett. e e f sono solo parzialmente soddisfatte.

Acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione - Disposizioni generali

1. Chi presenta la domanda di acquisizione della cittadinanza deve dimostrare di avere avuto la residenza ininterrotta per almeno due anni nel comune corrispondente.

2. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, la decisione di naturalizzazione diventa effettiva solo dopo che hanno ottenuto l'autorizzazione federale di naturalizzazione.

Acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione - Disposizioni generali

1. Ciascun coniuge può presentare la domanda di naturalizzazione.

2. I figli minorenni sottoposti alla potestà genitoriale sono di norma inclusi nella naturalizzazione; l'art. 9 cpv. 2 si applica mutatis mutandis. Non sono inclusi i figli della madre sposata con il padre svizzero che acquisisce la cittadinanza cantonale e comunale.

Acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione - Disposizioni generali

1. Per i minorenni o le persone sotto tutela completa, la richiesta di naturalizzazione indipendente deve essere presentata dalla persona cui spetta la rappresentanza legale.

2. Chi ha compiuto il 16° anno di età ed è capace di discernimento deve inoltre dichiarare per iscritto la propria volontà di acquisire la cittadinanza.

3. ...

Acquisizione della cittadinanza tramite naturalizzazione - Procedura ordinaria

1. Il Comune determina nella sua costituzione l'organo competente per il conferimento del diritto di cittadinanza comunale. Se il diritto di cittadinanza non è conferito dal Consiglio comunale, quest'ultimo presenta una proposta.

2. Il diritto di cittadinanza cantonale è conferito dal Consiglio di Stato.

Acquisizione della cittadinanza tramite naturalizzazione - Procedura ordinaria

1. Il diritto di cittadinanza comunale diventa giuridicamente efficace con il rilascio del diritto di cittadinanza cantonale.

Acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione - Procedura semplificata

1. La decisione nel procedimento semplificato è di competenza del consiglio comunale.

2. Chi viene naturalizzato attraverso il procedimento semplificato e non possiede ancora la cittadinanza cantonale, acquisisce la cittadinanza cantonale con il conferimento della cittadinanza comunale.

Acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione - Procedura semplificata

1. La procedura semplificata è applicabile a

a) Cittadini svizzeri

b) Cittadini stranieri, che dimostrino di aver adempiuto a otto anni di istruzione obbligatoria in Svizzera e di aver vissuto prevalentemente in Svizzera. Resta salva l'approvazione del Cantone

2. Se i coniugi stranieri o le persone straniere in unione civile registrata presentano congiuntamente la richiesta di concessione della cittadinanza, ciascuno di essi deve soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, altrimenti si applicherà la procedura ordinaria.

Acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione - Norme procedurali integrative

1. Il procedimento è disciplinato dalla legge sulla procedura amministrativa. Se la domanda di naturalizzazione viene respinta, la decisione deve essere motivata.

2. Se l'assemblea comunale o dei cittadini o il consiglio comunale decide in merito alla domanda, la proposta del consiglio comunale si considera accettata se non viene presentata una controproposta motivata. Se la domanda viene respinta, l'organo competente per la decisione stabilisce la motivazione.

3. Le ulteriori disposizioni procedurali nonché i documenti da fornire da parte dei richiedenti sono regolati dal Consiglio di Stato.

**Tariffe**

1. La decisione relativa al conferimento della cittadinanza cantonale e comunale è soggetta a una tassa, salvo laddove la gratuità non sia espressamente prevista.

2. Eventuali spese vive possono essere addebitate separatamente.

3. Se i coniugi o le persone in un'unione registrata vengono naturalizzati congiuntamente e nello stesso procedimento, o se i bambini vengono inclusi nella naturalizzazione, la tassa viene applicata una sola volta.

4. Se la domanda viene ritirata, l'autorità incaricata dell'elaborazione constata il ritiro e applica una tassa di segreteria corrispondente allo sforzo sostenuto, ma non superiore alla tassa per la decisione finale.

5. In casi di difficoltà sociali, le tasse possono essere esentate totalmente o parzialmente.

**Tariffe**

1. La tassa per la decisione relativa al conferimento della cittadinanza comunale e cantonale nel procedimento ordinario è di Fr. 850.00 per il Cantone e di Fr. 1'150.00 per il Comune.

**Tariffe**

1. Per la decisione sulla concessione della cittadinanza in procedura semplificata, l'importo della tassa è il seguente

a) Per i cittadini svizzeri Fr. 250.00 per il comune

b) * Per i cittadini stranieri Fr. 400.00 per il cantone e Fr. 600.00 per il comune

2. Per la concessione della cittadinanza comunale e cantonale ai cittadini svizzeri che risiedono nel cantone da più di 12 anni, non viene addebitata alcuna tassa. L'assenza dal luogo di residenza per motivo di formazione professionale non interrompe la durata del soggiorno.

**Tariffe**

1. Chi richiede la cittadinanza può essere obbligato a garantire le spese procedurali.

Diritto di Cittadinanza Onoraria

1. Le persone che hanno acquisito meriti particolari nei confronti del pubblico o del bene comune possono ricevere la cittadinanza onoraria del comune. Acquisiscono così anche la cittadinanza cantonale.

2. La cittadinanza onoraria spetta esclusivamente alle persone a cui viene conferita.

Diritto di Cittadinanza Onoraria

1. Per gli stranieri o le straniere restano riservate le disposizioni dell'art. 16 della legge federale sulla cittadinanza.

Revoca della cittadinanza

1. **Requisito per il Rilascio dal Diritto di Cittadinanza Comunale o Cantonale**

Condizione per il rilascio dal diritto di cittadinanza comunale o cantonale è la dimostrazione che i richiedenti e le persone incluse nella richiesta di rilascio possiedono un'altra cittadinanza o hanno ricevuto la garanzia di ottenerla.

2. **Limitazioni al Rilascio dal Diritto di Cittadinanza**

Il rilascio non viene concesso finché i richiedenti mantengono la residenza nel cantone e nel comune.

Revoca della cittadinanza

1. Ciascun coniuge può presentare la richiesta di esonero dalla cittadinanza comunale o cantonale.

Revoca della cittadinanza

1. Alle condizioni dell'art. 9, i minorenni o le persone sotto tutela completa possono essere esonerati dalla cittadinanza cantonale e comunale.

2. I figli sotto la potestà del padre o della madre non sposata sono compresi nell'esonero, salvo disposizione dell'art. 9 cpv. 2, così come i figli di una cittadina svizzera sposata con uno straniero che presenta la domanda di esonero dalla cittadinanza cantonale e comunale.

Revoca della cittadinanza

1. Il dipartimento competente decide in merito alla revoca del diritto di cittadinanza comunale e cantonale.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore di questa legge saranno valutate secondo la legislazione più favorevole per i richiedenti.

2. Per la determinazione della ripartizione delle tasse ai sensi degli Articoli 16 e 17, si considera il momento della presentazione della domanda.

Disposizioni transitorie e finali

1. Con la presente legge è abrogata la legge concernente l'acquisto e la perdita del diritto di cittadinanza comunale e cantonale del 2 giugno 1969.

Disposizioni transitorie e finali

1. Questa legge entra in vigore dopo l'approvazione da parte del popolo in una data da stabilirsi dal Consiglio di Stato.

2. Essa deve essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale e inserita nella raccolta delle leggi cantonali.

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