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213.13 SZPV CH-SG

Ordinanza sulla cura dei denti nelle scuole (SZpV) - Ambito di Applicazione (SZPV)

28 Articles / Provisions · Canton San Gallo · Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (28)

Statutory Text (28 Provisions)

I. Disposizioni Generali

1. Questa ordinanza disciplina la cura dentale scolastica negli asili riconosciuti e nelle scuole elementari pubbliche.

I. Disposizioni Generali

1. La profilassi dentale scolastica come parte dell'educazione alla salute comprende

a) l'orientamento su una corretta alimentazione;

b) l'istruzione sull'igiene orale e sulla corretta cura dei denti;

c) l'attuazione di misure preventive adeguate all'età;

d) un esame annuale della dentatura;

e) il trattamento dei danni dentali;

f) l'informazione ai genitori su malposizioni dentali anomale.

2. Il trattamento odontoiatrico scolastico secondo il comma 1 lett. e presuppone il consenso dei genitori.

II. Organi e Compiti

1. Il consiglio di governo nomina una commissione cantonale per la cura dentale scolastica composta da undici membri.

2. Il rappresentante del dipartimento della salute presiede la commissione.

II. Organi e Compiti

1. La commissione di igiene dentale scolastica è composta da

a) un rappresentante del Dipartimento della Salute e un rappresentante del Dipartimento dell'Istruzione;

b) un rappresentante del Consiglio della Salute e un rappresentante del Consiglio dell'Educazione;

c) due rappresentanti della Società dei Dentisti del Cantone;

d) due insegnanti;

e) due rappresentanti dell'Associazione dei Portatori della Scuola Elementare di San Gallo;

f) un dentista scolastico;

g) un medico specialista in pediatria e medicina dell'adolescenza.

2. La segreteria è gestita dal Dipartimento della Salute.

II. Organi e Compiti

1. La commissione cantonale di igiene dentale scolastica esegue questo regolamento, salvo diversa disposizione.

2. Essa ha in particolare i seguenti compiti

a) Sorveglianza sull'igiene dentale scolastica;

b) Consulenza al Consiglio dell'istruzione e al Consiglio della salute, nonché ai comuni scolastici e ai dentisti scolastici;

c) Preparazione e svolgimento di corsi di formazione continua per insegnanti dell'infanzia, insegnanti, assistenti all'igiene dentale scolastica, dentisti scolastici e autorità scolastiche;

d) Pre-consulenza per circolari riguardanti l'attuazione di questo regolamento;

e) Relazione annuale sull'igiene dentale scolastica nei comuni scolastici destinata al Consiglio dell'istruzione e al Consiglio della salute.

II. Organi e Compiti

1. La comunità scolastica garantisce l'organizzazione, l'attuazione e la supervisione delle cure dentali scolastiche.

2. Essa compila una statistica annuale e la sottopone alla commissione cantonale per le cure dentali scolastiche.

II. Organi e Compiti

1. La comunità scolastica elegge uno o più dentisti abilitati alla professione autonoma nel cantone come dentisti scolastici.

2. L'elezione avviene per una durata di mandato di quattro anni.

3. I dentisti scolastici devono essere segnalati al dipartimento della salute.

II. Organi e Compiti

1. Gli insegnanti eseguono l'igiene dentale scolastica in conformità all'art. 2 comma 1 lett. a) fino c) di questo decreto.

II. Organi e Compiti

1. La comunità scolastica può impiegare un'assistente di profilassi per supportare le maestre d'asilo e gli insegnanti, nonché per alleggerire il carico di lavoro del dentista scolastico.

2. I genitori dei bambini possono essere invitati alle lezioni di igiene dentale tenute all'asilo e nelle classi inferiori della scuola primaria.

II. Organi e Compiti

1. Su richiesta della comunità scolastica, il Dipartimento della Sanità nomina un'ausiliaria di profilassi.

2 ...

3. I costi sono a carico della comunità scolastica.

III. Esecuzione

1. Lo Stato fornisce alle comunità scolastiche materiale per la pulizia dei denti e materiale didattico.

2. La consegna viene effettuata attraverso la casa editrice cantonale di sussidi didattici.

3. I costi per la dotazione iniziale sono a carico dello Stato. Il rinnovo è a carico della comunità scolastica.

III. Esecuzione

1. La comunità scolastica emette per ciascun alunno della scuola materna e della scuola elementare una carta dell'alunno o un libretto di igiene dentale scolastica.

2. La carta dell'alunno e il libretto di igiene dentale scolastica sono messi a disposizione dall'editore cantonale del materiale didattico con addebito dei costi.

III. Attuazione

1. La comunità scolastica fornisce ai genitori un elenco dei dentisti scolastici.

2. I genitori scelgono il dentista scolastico desiderato per l'esame annuale del bambino. Possono far eseguire l'esame da un altro dentista se si assumono i costi.

3. Comunicano alla comunità scolastica presso quale dentista verrà effettuato l'esame.

III. Esecuzione

1. Il dentista designato dai genitori esamina gli alunni il più presto possibile dopo l'entrata nella scuola materna o nella scuola.

2. Durante il periodo scolastico obbligatorio, l'esame viene ripetuto annualmente. Qualora il trattamento venga effettuato dal dentista scolastico, l'esame deve essere integrato da radiografie con radiografie occlusali prima della fine del periodo scolastico obbligatorio.

III. Esecuzione

1. Il dentista annota il referto clinico, il trattamento proposto e il preventivo dei costi nella scheda dello studente o nel libretto di igiene dentale scolastica e informa i genitori.

III. Esecuzione

1. I genitori decidono sul trattamento e sul dentista.

III. Attuazione

1. La comunità scolastica consegna la scheda dello studente o il libretto di igiene dentale scolastica al dentista designato dai genitori. Quest'ultimo convoca gli studenti per il trattamento.

2. Il trattamento può essere effettuato anche durante l'orario scolastico.

3. Dopo il trattamento, il dentista restituisce la scheda dello studente o il libretto di igiene dentale scolastica alla comunità scolastica.

III. Esecuzione

1. Il dentista scolastico presenta una relazione annuale secondo le istruzioni della comunità scolastica.

IV. Formazione e Aggiornamento

1. Le Scuole Universitarie Pedagogiche si occupano della formazione degli insegnanti nell'ambito della sanità dentale scolastica.

IV. Formazione e Aggiornamento

1. Il Consiglio dell'istruzione prevede, nell'ambito della formazione continua dei docenti, corsi di igiene dentale scolastica.

IV. Formazione e Aggiornamento

1. I corsi sono preparati dalla commissione cantonale per l'igiene dentale scolastica, ordinati dal consiglio educativo e inseriti nel programma di formazione continua per insegnanti.

IV. Formazione e Aggiornamento

1. Dal dentista scolastico e dall'assistente alla profilassi ci si aspetta che adattino le loro conoscenze agli sviluppi più recenti dell'odontoiatria attraverso una formazione continua regolare.

V. Costi per Esame e Trattamento

1. Il consiglio direttivo emana una tariffa per l'esame e il trattamento odontoiatrico scolastico.

V. Costi per Esame e Trattamento

1. La comunità scolastica sostiene i costi dell'esame annuale dei denti, se un dentista scolastico lo esegue.

V. Costi per Esame e Trattamento

1. I genitori sono responsabili delle spese di trattamento.

V. Costi per Esame e Trattamento

1. La comunità scolastica concede agli genitori la garanzia di copertura dei costi per il trattamento, se

a) i genitori presentano la richiesta di copertura dei costi prima dell'inizio del trattamento;

b) i genitori non possono sostenere i costi del trattamento con mezzi propri in modo sufficiente o tempestivo;

c) un dentista scolastico lo esegue.

2. Per l'assunzione dei costi del trattamento da parte della comunità scolastica e il rimborso, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della legge sull'assistenza sociale del 27 settembre 1998.

VI. Disposizioni Finali

1. Il Regolamento sull'igiene dentale scolastica nella scuola elementare del 24 aprile 1956 è abrogato.

VI. Disposizioni Finali

1. Questo regolamento è applicato a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1982/83.

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