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Ordinanza sulle indennità agli enti responsabili della scuola dell'obbligo per i risarcimenti retroattivi ai docenti per la sorveglianza della ricreazione nella scuola dell'infanzia - Oggetto e Scopo

7 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton San Gallo
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Indice delle disposizioni (7)

Testo normativo (7 Articoli)

I. Disposizioni Generali

1. Questo decreto regola

a) il diritto e l'entità delle indennità ai gestori delle scuole elementari per compensazioni retroattive agli insegnanti per le sorveglianze effettuate durante le pause nelle scuole materne tra il 1 agosto 2015 e il 31 gennaio 2021;

b) l'esecuzione di queste indennità.

2. Costituisce la base legale per l'attuazione della delibera del Consiglio cantonale sul bilancio 2022, conto 4050.360 Direzione delle scuole elementari / Contributi statali, riguardante l'erogazione di indennità ai gestori delle scuole elementari per compensazioni retroattive agli insegnanti per le sorveglianze effettuate durante le pause nelle scuole materne tra il 1 agosto 2015 e il 31 gennaio 2021.

II. Diritto e Portata

1. Diritto a un compenso hanno i titolari delle scuole elementari che

a) hanno compensato il personale docente per la sorveglianza nelle pause in asili, svolta tra il 1° agosto 2015 e il 31 gennaio 2021, e non inclusa nel mandato professionale;

b) abbiano fornito le informazioni ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 di questo decreto entro i termini previsti e ne abbiano confermato l'esattezza.

II. Diritto e Portata

1. Le remunerazioni ai gestori delle scuole elementari avvengono in modo forfettario per ogni classe di scuola dell'infanzia, in cui nel periodo tra il 1° agosto 2015 e il 31 gennaio 2021 siano state svolte e compensate sorveglianze durante le pause non incluse nel mandato professionale.

2. La remunerazione forfettaria per ogni classe di scuola dell'infanzia corrisponde all'importo secondo l'art. 3 di questo decreto, diviso per il numero di classi di scuola dell'infanzia per le quali sussiste il diritto alla remunerazione.

II. Diritto e Portata

1. Un ente scolastico comunale, che abbia percepito illegittimamente una somma, è tenuto a restituirla al Cantone, compresi gli interessi, secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni.

2. Il Dipartimento dell'istruzione dispone la restituzione.

III. Esecuzione

1. L'Associazione dei responsabili delle scuole pubbliche di San Gallo raccoglie dai responsabili delle scuole pubbliche

a) il nome del responsabile della scuola pubblica che intende richiedere un rimborso;

b) il numero delle classi di scuola dell'infanzia del responsabile della scuola pubblica, nelle quali, nel periodo dal 1º agosto 2015 al 31 gennaio 2021, le sorveglianze durante le pause non incluse nel mandato professionale sono state effettuate e retribuite;

c) il numero IBAN del conto sul quale deve essere accreditato il rimborso, e il nome della titolare o del titolare del conto;

d) un attestato della correttezza delle informazioni fornite.

2. In accordo con l'Ufficio per la scuola pubblica, stabilisce un termine per i responsabili delle scuole pubbliche per la comunicazione secondo il paragrafo 1 di questa disposizione. Le domande presentate dopo la scadenza di questo termine non saranno considerate.

3. L'Associazione dei responsabili delle scuole pubbliche di San Gallo trasmette all'Ufficio per la scuola pubblica le informazioni secondo il paragrafo 1 di questa disposizione.

III. Esecuzione

1. Il Dipartimento dell'Istruzione

a) determina le indennità forfettarie sulla base delle informazioni fornite dai portatori delle scuole elementari;

b) comunica ai portatori delle scuole elementari l'entità di ciascuna indennità forfettaria e provvede al loro pagamento.

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