Accordo intercantonale sulle scuole con offerte specificamente strutturate per alunni dotati di particolare talento - Scopo, Ambito di applicazione
Indice delle disposizioni (22)
Testo normativo (22 Articoli)
1. L'accordo si applica al livello secondario I e II.
2. Regola per i percorsi di formazione strutturati specificamente per la promozione di studenti altamente dotati in tutte le aree
a) l'accesso intercantonale,
b) la posizione delle studentesse e degli studenti,
c) il rimborso che i cantoni di residenza delle studentesse e degli studenti devono ai fornitori delle scuole.
3. Gli accordi intercantonali che regolano la co-sponsorizzazione o il co-finanziamento delle scuole o rimborsi per la frequenza scolastica diversi da quelli previsti da questo accordo, hanno la precedenza su questo accordo.
1. Nell'allegato viene indicato,
a) quali percorsi formativi (inclusa una breve descrizione) rientrano in questo accordo,
b) quali contributi per la frequenza scolastica devono essere versati dal cantone di residenza degli studenti provenienti da fuori cantone,
c) quali cantoni intendono usufruire di quali percorsi formativi e
d) da quali condizioni i cantoni rendono dipendente la loro disponibilità a effettuare pagamenti.
1. I percorsi di formazione soggetti a questo accordo soddisfano le seguenti condizioni
a) promuovono specificamente un alto potenziale,
b) assicurano una formazione scolastica o professionale che porta a un titolo di studio riconosciuto e
c) offrono un supporto concreto agli studenti, affinché possano coniugare la promozione del potenziale elevato con la formazione e sviluppare armoniosamente tutte le loro capacità.
1. Il cantone di ubicazione segnala alla segreteria un corso di formazione, qualora quest'ultimo soddisfi i requisiti ai sensi dell'articolo 3.
2. La segreteria inserisce i corsi di formazione segnalati nell’allegato.
1. Il Cantone pagante è il Cantone di domicilio. La ripartizione interna o l'addebito dei costi avvengono secondo il diritto cantonale vigente.
2. Il Cantone può subordinare la sua disponibilità al pagamento a determinate condizioni (ad es. garanzia di copertura dei costi).
1. Si considera Cantone di domicilio degli studenti
a) il Cantone in cui gli studenti maggiorenni hanno la loro residenza attuale ai fini del diritto alle borse di studio,
b) per gli studenti minorenni, il Cantone in cui i loro genitori hanno la residenza attuale ai fini del diritto civile oppure in cui ha sede l'autorità tutoria competente.
1. I cantoni sede stabiliscono i contributi per i corsi di formazione inclusi nell'allegato.
2. Si applicano i seguenti principi
a) i rimborsi sono fissati come contributi per alunna e alunno e per semestre,
b) i contributi vengono concessi per i costi di formazione scolastica e per i costi di supporto agli alunni e alle alunne (Art. 3 cpv. 1 lett. c); non vengono erogati contributi per i costi di alloggio e vitto né per il sostegno specifico agli studenti superdotati,
c) l'importo del contributo per alunne e alunni provenienti da altri cantoni non può essere superiore a quello per alunne e alunni residenti nel cantone.
1. I contributi sono validi per un anno.
1. I cantoni sede o le scuole da essi offerte garantiscono agli alunni, il cui cantone di residenza ha dichiarato la sua disponibilità a pagare, lo stesso status giuridico degli alunni propri.
1. Studenti e studentesse provenienti da cantoni che non hanno dichiarato la loro disponibilità a pagare per il corso di formazione offerto non hanno diritto a un trattamento paritario. Possono essere ammessi a un corso di formazione solo se gli studenti e le studentesse dei cantoni che hanno dichiarato la loro disponibilità a pagare sono stati già accolti.
2. Agli studenti e studentesse provenienti da cantoni che non hanno dichiarato la loro disponibilità a pagare viene imposta, oltre a eventuali tasse scolastiche, una tariffa che equivale almeno al rimborso previsto secondo l'articolo 7.
1. Le scuole possono richiedere agli studenti delle tasse scolastiche adeguate.
2. Le tasse scolastiche per ciascun corso di formazione devono essere uguali per tutti gli studenti, la cui frequenza scolastica rientra in questo accordo, compresi quelli del cantone di sede.
1. Il Cantone di ubicazione designa per ogni scuola l'ufficio pagatore.
1. Il Segretariato Generale della Conferenza Svizzera dei Direttori Cantonali dell'Istruzione Pubblica (EDK) è l'ufficio di esecuzione di questo accordo.
2. È responsabile in particolare di
a) informare i cantoni firmatari dell'accordo,
b) il coordinamento e
c) il regolamento delle questioni di esecuzione e procedura.
1. I costi dell'ufficio per l'esecuzione di questo accordo sono a carico dei cantoni contraenti in proporzione al numero di abitanti. Essi verranno addebitati annualmente. Per accertamenti particolari che riguardano solo singoli cantoni e scuole, i costi possono essere imputati ai cantoni interessati.
1. Per eventuali controversie derivanti dall'applicazione o interpretazione del presente accordo tra i cantoni contraenti, sarà istituito un tribunale arbitrale.
2. Questo sarà composto da tre membri, scelti dalle parti. Se le parti non riescono a raggiungere un accordo, il tribunale arbitrale sarà nominato dal consiglio direttivo della EDK.
3. Si applicano le disposizioni del Concordato sull'arbitrato del 27 marzo 1969 (SR 279).
4. Il tribunale arbitrale decide in via definitiva.
1. L'adesione a questo accordo deve essere comunicata al Segretariato Generale della CDPE. Con l'adesione, i cantoni si impegnano a fornire i dati necessari per l'attuazione di questo accordo secondo le modalità prescritte.
1. Questo accordo entra in vigore quando almeno tre cantoni ne abbiano dichiarato l'adesione, ma non prima dell'inizio dell'anno scolastico 2004/2005.
1. Una modifica dell'allegato (elenco dei corsi di formazione) è possibile all'inizio dell'anno scolastico.
2. Nuovi corsi di formazione saranno accettati se segnalati all'ufficio entro la fine dell'anno solare precedente la data della modifica.
3. Ogni modifica della disponibilità al pagamento o delle condizioni ad essa collegate deve essere segnalata all'ufficio entro la fine dell'anno solare precedente la data della modifica.
1. Una modifica dell'accordo richiede l'approvazione di una maggioranza di due terzi dei cantoni coinvolti.
1. L'accordo può essere risolto con un preavviso di due anni, con effetto al 31 luglio, mediante dichiarazione scritta all'ufficio competenze, ma solo dopo cinque anni di adesione.
1. Gli obblighi derivanti dal presente accordo per gli studenti iscritti al momento del recesso rimangono in vigore fino al recesso dello studente o della studentessa, se
a) un cantone disdice l'accordo oppure
b) un cantone revoca la sua disponibilità a finanziare il corso di formazione.
2. Allo stesso modo, rimane il diritto alla parità di trattamento (Art. 9).
1. A questo accordo può aderire il Principato del Liechtenstein sulla base della propria legislazione. Esso gode di tutti i diritti e assume tutti i doveri degli altri partner dell'accordo.