Concordato sul coordinamento scolastico - Scopo
Indice delle disposizioni (11)
Testo normativo (11 Articoli)
1. I cantoni del concordato costituiscono un'ente pubblico inter-cantonale per la promozione del sistema scolastico e per l'armonizzazione del corrispondente diritto cantonale.
1. I cantoni del concordato si impegnano ad uniformare la loro legislazione scolastica nei seguenti punti
a) L'età di inizio della scuola è fissata al compimento del 6º anno di età. La data di riferimento è il 30 giugno. Sono ammesse discrepanze nella legge cantonale fino a 4 mesi prima e dopo tale data.
b) L'obbligo scolastico per ragazzi e ragazze dura almeno 9 anni con un minimo di 38 settimane scolastiche.
c) Il periodo di formazione ordinaria dall'inizio dell'obbligo scolastico all'esame di maturità dura almeno 12, al massimo 13 anni.
d) L'anno scolastico inizia tra la metà di agosto e la metà di ottobre.
1. I cantoni del concordato elaborano raccomandazioni a favore di tutti i cantoni, in particolare per le seguenti aree
a) programmi quadro;
b) materiali didattici comuni;
c) assicurazione del libero passaggio tra scuole di pari livello;
d) transizione nelle scuole secondarie differenziate;
e) riconoscimento dei titoli d'esame e dei diplomi ottenuti in percorsi formativi equivalenti;
f) denominazione uniforme delle stesse fasi scolastiche e degli stessi tipi di scuola;
g) formazione degli insegnanti di pari livello.
2. La conferenza delle organizzazioni svizzere degli insegnanti deve essere consultata nella stesura di queste raccomandazioni.
1. I cantoni concordatari collaborano nell'ambito della pianificazione e ricerca educativa, nonché della statistica scolastica tra di loro e con la Confederazione.
2. A tal fine, vengono
a) promosse e sostenute le istituzioni necessarie a tale cooperazione;
b) redatte le linee guida per le statistiche scolastiche svizzere annuali o periodiche.
1. I cantoni del concordato delegano alla Conferenza dei direttori cantonali dell'educazione l'esecuzione dei compiti stabiliti negli articoli da 2 a 4.
2. Le competenze e il funzionamento sono definiti in un regolamento interno.
3. I costi delle attività del concordato sono ripartiti tra i cantoni in base alla popolazione.
4. I cantoni non appartenenti al concordato hanno voce consultiva nelle questioni del concordato.
1. Al fine di facilitare e promuovere la cooperazione, i cantoni si uniscono in quattro conferenze regionali (Svizzera occidentale e Ticino, Svizzera nord-occidentale, Svizzera centrale, Svizzera orientale). Ciascun cantone decide autonomamente in merito all'adesione a una conferenza regionale.
2. Le conferenze regionali preparano gli affari per la conferenza plenaria.
1. In caso di controversie derivanti dal concordato tra i cantoni, il Tribunale federale decide su richiesta.
1. L'adeguamento delle legislazioni scolastiche ai sensi dell'Art. 2 di questo Concordato avverrà in maniera graduale.
2. I cantoni parte del Concordato si impegnano a
a) stabilire l'età d'ingresso scolastico ai sensi dell'Art. 2a entro un periodo di 6 anni;
b) estendere l'obbligo scolastico a 9 anni in un periodo di tempo ragionevole. I cantoni con un obbligo scolastico di soli 7 anni possono realizzare ciò in due fasi.
3. La determinazione dell'inizio dell'anno scolastico ai sensi dell'Art. 2d dovrebbe avvenire, in linea di principio, all'inizio dell'anno scolastico 1973/74.
1. L'adesione al Concordato viene dichiarata al Consiglio direttivo della Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell'educazione, che ne dà comunicazione al Consiglio federale.
1. L'uscita dal Concordato deve essere dichiarata al consiglio della Conferenza Svizzera dei direttori cantonali dell'istruzione. Essa entra in vigore alla fine del terzo anno civile successivo alla dichiarazione di uscita.
1. Questo Concordato entra in vigore quando dieci Cantoni vi hanno aderito e quando è stato approvato dal Consiglio federale svizzero.