Ordinanza sul servizio medico scolastico (VSäD) - Ambito di Applicazione (VSÄD)
Indice delle disposizioni (21)
Testo normativo (21 Articoli)
1. Questo decreto regola il Servizio Medico Scolastico nella scuola pubblica primaria.
1. Il Servizio di Medicina Scolastica comprende
a) Mantenimento e promozione della salute fisica e mentale dei bambini in età scolare;
b) Precoce individuazione dei disturbi della salute;
c) Consulenza medica in materia di educazione alla salute.
1. Il dipartimento della salute stabilisce, dopo aver consultato l'Ordine Cantonale dei Medici, i programmi di esami e vaccinazioni.
1. La Medico Preventiva o il Medico Preventivo si occupa del coordinamento del servizio medico scolastico.
2. Lei o lui
a) consiglia le autorità scolastiche nonché le dottoresse e i dottori scolastici nella promozione della salute e nell'educazione alla salute;
b) assiste nell'organizzazione e nella documentazione del servizio medico scolastico;
c) valuta i rapporti di attività delle dottoresse e dei dottori scolastici.
1. La comunità scolastica assicura l'organizzazione e l'esecuzione del Servizio medico scolastico.
2. Garantisce che tutti i bambini vengano esaminati.
3. Nomina medici, abilitati all'esercizio indipendente della professione nel Cantone, per un mandato di quattro anni come medici scolastici e comunica i nominativi dei designati al Dipartimento della salute.
1. I bambini vengono sottoposti a controllo dello stato di salute all'asilo, nel quinto anno scolastico e prima di lasciare la scuola.
1. Gli esami medici scolastici si concentrano sull'accertamento di risultati che necessitano di approfondimento secondo i programmi d'esame del Dipartimento della Salute.
2. I risultati che necessitano di approfondimento vengono comunicati ai genitori con raccomandazioni per le azioni successive.
1. Le visite mediche sono effettuate dalla dottoressa scolastica o dal dottore scolastico.
2. I genitori possono far effettuare le visite mediche da una dottoressa o da un dottore a loro scelta, se si assumono i costi della visita.
3. La comunità scolastica informa i genitori su questo diritto di scelta.
1. La dottoressa esaminatrice o il dottore esaminatore compila una scheda di esame per ciascun alunno e ciascuna alunna e vi annota i risultati dell'esame. La scheda di esame rimane presso la dottoressa esaminatrice o il dottore esaminatore.
2. La comunità scolastica prepara una scheda di passaggio per ciascun alunno e ciascuna alunna. La dottoressa esaminatrice o il dottore esaminatore comunica alla comunità scolastica l'avvenuta esecuzione dell'esame.
1. La comunità scolastica fa recuperare gli esami non effettuati da un medico scolastico o una medica scolastica.
1. In occasione di ogni visita medica, viene controllata la tessera delle vaccinazioni.
2. Se i genitori sono d'accordo, la dottoressa o il dottore che effettua la visita eseguono le vaccinazioni secondo il piano vaccinale del dipartimento della salute.
1. La medica scolastica o il medico scolastico adotta le misure necessarie in situazioni particolari in accordo con la medica o il medico preventivo, oppure con la medica cantonale o il medico cantonale.
1. La medica scolastica o il medico scolastico coltiva la collaborazione in particolare con i genitori, i docenti della studentessa o dello studente, i medici, gli psicologi scolastici e le autorità di assistenza sociale.
2. Egli o ella collabora nei casi in cui siano necessari trasferimenti, per motivi medici, di studentesse e studenti in classi speciali o scuole speciali.
1. La dottoressa scolastica o il dottore scolastico consulenta e supporta le autorità scolastiche e il personale docente in questioni mediche e nella promozione della salute.
1. La dottoressa scolastica o il dottore scolastico valuta, su incarico delle autorità scolastiche, le domande di dispensazione quando sono presentate per motivi di salute.
1. La dottoressa scolastica o il dottore scolastico presenta alla fine dell'anno scolastico alla comunità scolastica una relazione sulla sua attività medica nelle scuole.
2. La relazione contiene il numero degli studenti esaminati e delle vaccinazioni effettuate, nonché eventi particolari.
3. La comunità scolastica trasmette la relazione alla dottoressa o al dottore di medicina preventiva.
1. La comunità scolastica sostiene i costi per gli esami effettuati dal medico scolastico, nonché per le consulenze mediche e le mansioni amministrative che il medico scolastico svolge per suo conto.
2. Le vaccinazioni sono a carico dell'assicurazione sanitaria.
1. Le visite mediche scolastiche vengono compensate secondo il contratto collettivo TARMED del 30 settembre 2002 come riferimento per gli assicuratori ai sensi della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981.
2. Per le visite possono essere addebitati per ciascun alunno e ciascuna alunna
a)* in scuola materna al massimo 15 minuti più Fr. 40.- per compensare l'intero carico amministrativo;
b)* nella 5ª classe e prima del termine degli studi al massimo 10 minuti più Fr. 40.- per compensare l'intero carico amministrativo.
1. Con 213,12 punti tariffari TARMED all'ora come tariffa per gli assicuratori secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981, vengono compensati
a) Consulenze e perizie su incarico delle autorità scolastiche;
b) Relazione delle attività svolte.
1. Il Regolamento sul Servizio Medico Scolastico del 16 marzo 1982 è abrogato.
1. Questo decreto è applicato a partire dal 1° agosto 2005.