Legge sulle comunità religiose riconosciute di diritto pubblico (RGG) - Appartenenza (RGG)
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
1. Alla comunità religiosa riconosciuta come ente di diritto pubblico appartengono gli abitanti con residenza nel Cantone di San Gallo che
a) secondo le disposizioni del loro credo soddisfano i requisiti di appartenenza stabiliti dalla comunità religiosa;
b) non abbiano dichiarato esplicitamente, secondo le norme emanate dalla comunità religiosa, la loro uscita o la rinuncia all'appartenenza.
2. La parrocchia cristiano-cattolica può accogliere come membri gli abitanti di fede cristiano-cattolica con residenza nei Cantoni di Glarona, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Turgovia e Grigioni, sempre che questi Cantoni non escludano l'appartenenza.
3. La comunità ebraica può accogliere come membri gli abitanti di fede ebraica con residenza nei Cantoni di Glarona, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Turgovia e Grigioni, sempre che questi Cantoni non escludano l'appartenenza.
1. L'amministrazione degli affari religiosi spetta, sulla base dell’autocomprensione della comunità religiosa, alle autorità, istituzioni e titolari di cariche competenti secondo le loro regole.
2. L'amministrazione degli affari misti spetta alle autorità designate nel rispettivo decreto sull'organizzazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione del Cantone del 10 giugno 2001.
1. Accordi con la Santa Sede su questioni che riguardano la diocesi di San Gallo e che non sono di natura puramente ecclesiastica, sono stipulati dal Cantone e dalla Parte confessionale cattolica. Essi richiedono l'approvazione del Consiglio del Cantone e del Collegio Cattolico.
1. Il Cantone e la comunità religiosa riconosciuta come ente di diritto pubblico collaborano secondo quanto previsto da disposizioni legislative specifiche o nell'ambito di accordi di diritto pubblico.
1. Qualora le comunità religiose riconosciute come enti di diritto pubblico prevedano la deliberazione nell'assemblea dei cittadini e non abbiano emanato proprie norme, applicano in modo pertinente le disposizioni della legge comunale del 21 aprile 2009 relative al procedimento dell'assemblea dei cittadini.
1. Nella misura in cui le comunità religiose riconosciute come enti di diritto pubblico non emettono disposizioni proprie, le elezioni e le votazioni nella Parte Cattolica Confessionale e nella Chiesa Evangelica si orientano in modo adeguato secondo le disposizioni relative alle elezioni e votazioni cantonali. Nelle parrocchie della Parte Cattolica Confessionale e della Chiesa Evangelica, così come nella Parrocchia Cattolica Cristiana e nella Comunità Ebraica, si orientano in modo adeguato secondo le disposizioni relative alle elezioni e votazioni nei comuni.
1. Le disposizioni delle istanze inferiori di una comunità ecclesiastica possono essere impugnate mediante ricorso presso l'autorità amministrativa suprema della comunità ecclesiastica.
2. Le disposizioni e le decisioni dell'autorità amministrativa suprema di una comunità ecclesiastica, così come le disposizioni delle istanze inferiori del segmento confessionale cattolico, della chiesa evangelica, della comunità cristiana-cattolica e della comunità ebraica possono essere impugnate mediante ricorso presso l'autorità amministrativa suprema del segmento confessionale cattolico e della chiesa evangelica, nonché della comunità cristiana-cattolica e della comunità ebraica.
3. Nelle cause di diritto personale derivanti dai contratti di impiego di diritto pubblico, i requisiti e le procedure sono disciplinati in conformità agli articoli 78 a 88 della Legge sul Personale del 25 gennaio 2011. Per la procedura di conciliazione, le comunità religiose istituiscono proprie commissioni di conciliazione.
4. Per gli istituti di diritto pubblico e le corporazioni di diritto pubblico fondati dalle comunità religiose riconosciute come corporazione di diritto pubblico o dalle loro comunità ecclesiastiche, in particolare i consorzi e le associazioni di comunità delle comunità ecclesiastiche, si applicano in modo appropriato le procedure per le comunità ecclesiastiche previste dai paragrafi da 1 a 3 di questa disposizione.
5. Inoltre, la procedura e la tutela giuridica nelle controversie amministrative sono disciplinate dalla legge sulla procedura amministrativa del 16 maggio 1965.
1. Gli atti approvati dal Consiglio cantonale o dal Governo, secondo le disposizioni della legge sulla gestione delle questioni del settore confessionale cattolico e evangelico del 25 giugno 1923, della delibera del Gran Consiglio sulla Comunità Israelita di San Gallo del 14 gennaio 1993 e della delibera del Consiglio cantonale sulla parrocchia cristiano-cattolica di San Gallo del 17 maggio 1899, relativi al settore confessionale cattolico, alla Chiesa evangelica, nonché alla parrocchia cristiano-cattolica e alla Comunità Ebraica, relativamente ai principi fondamentali della loro organizzazione, mantengono la loro validità giuridica dopo l'inizio dell'applicazione del presente decreto.
1. Procedimento sui ricorsi ai sensi dell'art. 7 della Legge sulla gestione degli affari della parte confessionale cattolica ed evangelica del 25 giugno 1923, che sono pendenti presso il governo all'inizio dell'esecuzione del presente decreto, saranno conclusi secondo la normativa vigente.