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153.1 GGU CH-SG

Legge sulle imprese comuni (GGU) - Scopo (GGU)

18 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton San Gallo
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Indice delle disposizioni (18)

Testo normativo (18 Articoli)

I. Disposizioni Generali

1. L'impresa comune è un ente pubblico per l'esecuzione e la manutenzione di opere comuni.

2. Restano riservate disposizioni speciali.

I. Disposizioni Generali

1. Membri sono i proprietari di terreni su cui grava un obbligo di adesione o contributo comprovato.

2. L'autorità comunale competente annota l'appartenenza nel registro immobiliare, a meno che non sia già annotato un obbligo di manutenzione sullo stesso bene.

3. I proprietari comuni o collettivi sono considerati come un unico membro. Essi designano un rappresentante comune.

I. Disposizioni Generali

1. L'impresa comune nasce per disposizione dell'autorità comunale competente, quando la maggioranza dei votanti ha approvato lo statuto e nominato le commissioni.

2. Se non si raggiunge una maggioranza, l'autorità comunale competente costituisce l'impresa comune, se ciò è nell'interesse pubblico.

I. Disposizioni Generali

1. L'autorità comunale competente scioglie l'impresa collettiva quando i compiti sono stati adempiuti o sono altrimenti assunti.

2. Un'eccedenza attiva è ceduta al nuovo titolare del sostentamento. Un'eccedenza passiva può essere ripartita nel procedimento di ripartizione dei costi.

II. Organizzazione

1. Gli statuti regolano l'organizzazione nonché i diritti e doveri degli organi e dei membri.

2. Essi richiedono l'approvazione dell'autorità comunale competente.

II. Organizzazione

1. Organi sono

a) l'assemblea dei proprietari;

b) la commissione amministrativa;

c) la commissione di revisione contabile.

2. Le imprese comuni con più di 300 membri possono prevedere nei loro statuti un'assemblea dei delegati.

3. Le commissioni sono composte da tre a sette membri. Le autorità comunali competenti possono assegnare un membro ciascuna alle commissioni.

II. Organizzazione

1. Se non sono nominate commissioni, funge l'autorità comunale competente.

II. Organizzazione

1. L'Assemblea dei Proprietari

a) elegge i membri delle commissioni, il presidente della commissione di amministrazione e i delegati per una durata di quattro anni;

b) delibera sugli statuti;

c) approva i rapporti delle commissioni e il rendiconto;

d) concede crediti.

2. Svolge ulteriori compiti attribuiti dagli statuti.

3. Ogni membro ha diritto a un voto, salvo diversa disposizione degli statuti.

II. Organizzazione

1. La commissione amministrativa convoca l'assemblea dei proprietari almeno ogni quattro anni.

2. Gli statuti possono prevedere una votazione generale al posto dell'assemblea dei proprietari.

3. Un terzo dei membri può in qualsiasi momento richiedere, specificando l'oggetto della trattazione, la convocazione dell'assemblea dei proprietari o una votazione generale per decidere su una questione rientrante nelle loro competenze. Gli statuti possono ridurre questa proporzione fino a un ventesimo.

II. Organizzazione

1. L'assemblea dei delegati esercita i poteri dell'assemblea dei proprietari che le sono conferiti dagli statuti.

2. La disposizione di questa legge relativa alla convocazione dell'assemblea dei proprietari è applicata adeguatamente.

II. Organizzazione

1. La Commissione Amministrativa gestisce gli affari e rappresenta l'impresa comune verso l'esterno.

II. Organizzazione

1. La Commissione di revisione esamina la contabilità e l'attività gestionale della Commissione amministrativa per conto dell'assemblea dei proprietari o dell'assemblea dei delegati.

III. Sorveglianza e Tutela Giurisdizionale

1. L'autorità comunale competente ha la supervisione sull'impresa collettiva.

III. Sorveglianza e Tutela Giuridica

1. In imprese comunitarie intercomunali, una commissione di vigilanza svolge i compiti dell'autorità comunale competente.

2. Essa è composta da almeno tre membri, che vengono delegati dai consigli dei comuni partecipanti.

3. Se i consigli dei comuni partecipanti non riescono a raggiungere un accordo sulla composizione della commissione di vigilanza, il dipartimento competente la stabilisce.

III. Vigilanza e Tutela Giuridica

1. Le disposizioni e le delibere degli organi possono essere impugnate presso l'autorità comunale competente.

2. Per il resto, la tutela giuridica è regolata dalla legge sulla procedura amministrativa del 16 maggio 1965.

IV. Disposizioni Finali

1. Le comunità reali possono rimanere in essere, ma non possono più essere costituite nuove.

2. Qualora sorgano controversie e la comunità reale non possa essere sciolta senza lasciare un vuoto, l'autorità comunale competente provvede alla costituzione di un'impresa comune.

IV. Disposizioni Finali

1. **Imprese comunitarie ai sensi della Legge comunale del 23 agosto 1979 e consorzi di bonifica sono soggetti a questa legge.**

2. **Essi adeguano i loro statuti entro cinque anni dall'inizio dell'applicazione di questa legge.**

IV. Disposizioni Finali

1. Il governo determina l'inizio dell'esecuzione di questa legge.

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