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151.3 GvG CH-SG

Legge sulla fusione dei comuni (GvG) - Termini (GvG)

66 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton San Gallo
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Indice delle disposizioni (66)

Art. 1 GvG - Termini Art. 2 GvG - Votazione sui Principi Art. 3 GvG - Concetto di Progetto Art. 4 GvG - Delibera di Unificazione Art. 5 GvG Art. 6 GvG - c) Approvazione Art. 7 GvG - Consiglio di Costituzione Art. 8 GvG - b) Compiti Art. 9 GvG - Ordinamento Comunale Art. 10 GvG - b) per un comune con Parlamento Art. 11 GvG - Successione legale Art. 12 GvG - Cittadinanza Art. 13 GvG Art. 14 GvG Art. 15 GvG - Continuazione di regolamenti e accordi Art. 16 GvG - Conclusione Art. 17 GvG - Obiettivi Art. 18 GvG Art. 19 GvG Art. 20 GvG - c) Contributo al progetto Art. 21 GvG - d) Contributo di Sovvenzione Art. 22 GvG Art. 23 GvG - f) Contributo Iniziale Art. 24 GvG - Unione dei Comuni Scolastici Art. 25 GvG Art. 26 GvG - Avvio del Procedimento Art. 27 GvG - Decisione di separazione e ammissione Art. 28 GvG - b) Contenuto Art. 29 GvG - Svolgimento dei Compiti Art. 30 GvG - b) della comunità scolastica Art. 31 GvG - Approvazione Art. 32 GvG - Avvio del Procedimento Art. 33 GvG - Ordinanza di Separazione e Costituzione Art. 34 GvG Art. 35 GvG - c) Approvazione Art. 36 GvG Art. 37 GvG Art. 38 GvG - c) Compiti Art. 39 GvG Art. 40 GvG Art. 41 GvG - Cittadinanza Art. 42 GvG - Appartenenza all'associazione di scopo Art. 43 GvG - Adempimento dei Compiti Art. 44 GvG Art. 45 GvG Art. 46 GvG Art. 47 GvG - Procedura Art. 48 GvG - Corporazione Comunale Art. 49 GvG Art. 49a GvG - Promozione Art. 50 GvG Art. 51 GvG - Formazione Art. 52 GvG Art. 53 GvG - b) Incorporazione mediante decisione del Consiglio Cantonale Art. 54 GvG - c) Promozione Art. 55 GvG Art. 56 GvG - Corporazione Locale Art. 56a GvG Art. 57 GvG Art. 58 GvG Art. 59 GvG - Corporazione Comunale Art. 59a GvG - abis) Promozione Art. 60 GvG - b) Successione giuridica Art. 61 GvG - Formazione del Contratto Art. 64 GvG Art. 65 GvG - Inizio dell'Esecuzione

Testo normativo (66 Articoli)

A. Associazione - I. Disposizione Generale

1. In questa sezione si intende

a) comune coinvolto: il comune incluso nel procedimento e nella fusione;

b) comune unito: il nuovo comune dopo il completamento della fusione.

A. Unificazione - II. Procedura

1. I consigli comunali dei comuni coinvolti decidono con una votazione di principio sull'avvio della procedura di fusione.

2. La votazione di principio si svolge

a) su decisione concordante dei consigli dei comuni coinvolti. Nei comuni con parlamento, decide il parlamento;

b) a seguito della presentazione di iniziative identiche nei comuni coinvolti.

A. Unificazione - II. Procedura

1. I consigli dei comuni coinvolti elaborano congiuntamente un progetto concettuale.

A. Unificazione - II. Procedura

1. Se i comuni coinvolti approvano l'avvio della procedura di fusione, i consigli concordano la delibera di fusione.

2. La delibera di fusione è soggetta a votazione obbligatoria nei comuni coinvolti.

A. Unificazione - II. Procedura

1. Il decreto di unificazione disciplina in particolare per il comune unificato

a) Nome, forma organizzativa e stemma;

b) Cronoprogramma per l'unificazione e momento di costituzione;

c) l'esecuzione delle deliberazioni pendenti delle assemblee comunali delle entità coinvolte;

d) il trasferimento delle posizioni amministrative, delle aziende pubbliche non autonome e del personale.

A. Unificazione - II. Procedura

1. Il dipartimento competente approva la delibera di fusione.

A. Unificazione - II. Procedura

1. Il Consiglio di Costituzione è composto, in conformità con la delibera di unificazione, dai membri dei consigli dei comuni coinvolti. La delibera di unificazione può prevedere che il consiglio del comune unificato sostituisca il Consiglio di Costituzione.

2. Il Consiglio di Costituzione elegge al suo interno il presidente o la presidente e il segretario o la segretaria.

3. Le disposizioni della legge comunale del 23 agosto 1979 relative al consiglio sono applicate in modo appropriato.

A. Unificazione - II. Procedura

1. Il Consiglio di Costituzione

a) dirige la procedura di fusione;

b) esegue la delibera di fusione, salvo diversa competenza dei consigli dei comuni coinvolti;

c) informa il pubblico sulla procedura di fusione;

d) presenta alla cittadinanza del comune unito

1. il regolamento comunale;

2. * il bilancio per il primo anno finanziario;

e) conduce l'elezione del consiglio e della commissione di revisione dei conti o del consiglio e del parlamento comunale del comune unito.

A. Unificazione - II. Procedura

1. Se il comune unito è organizzato come comune con assemblea dei cittadini, il regolamento comunale viene emanato per un periodo indeterminato.

2. La cittadinanza del comune unito adotta il regolamento comunale nell'assemblea costitutiva dei cittadini.

A. Unificazione - II. Procedura

1. Se il comune unito è organizzato come un comune con parlamento, viene emanato un regolamento comunale provvisorio, applicato fino all'entrata in vigore di un regolamento comunale deciso dal parlamento neo-eletto, ma al massimo quattro anni dopo la creazione del comune unito.

2. La cittadinanza del comune unito delibera alle urne sul regolamento comunale provvisorio.

3. Il parlamento del comune unito sottopone alla cittadinanza un regolamento comunale il più rapidamente possibile dopo la sua costituzione.

A. Unificazione - II. Procedura

1. Il comune unificato è il successore legale dei comuni coinvolti.

2. Gli attivi e i passivi dei comuni coinvolti, inclusi i beni immobili, i diritti reali limitati nonché le situazioni giuridiche sottoposte a condizione sospensiva o risolutiva, vengono trasferiti al comune unificato al momento della loro costituzione.

A. Unificazione - II. Procedura

1. Chi possiede la cittadinanza di un comune coinvolto ottiene, con l'unione, la cittadinanza del comune unito.

A. Unificazione - II. Procedura

1. Se i comuni coinvolti sono membri di un consorzio, al quale appartengono anche comuni non coinvolti, i comuni coinvolti e il consorzio disciplinano la futura adesione al consorzio. In caso di disaccordo, decide il governo.

A. Unificazione - II. Procedura

1. Le aziende autonome di diritto pubblico di un comune partecipante rimangono in essere dopo l'unione, a meno che non siano state sciolte dal comune partecipante prima dell'unione.

A. Unificazione - II. Procedura

1. I regolamenti e gli accordi dei comuni coinvolti sono applicati nei territori comunali esistenti fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti del comune unificato.

2. Il comune unificato adegua i regolamenti e gli accordi dei comuni coinvolti entro tre anni dalla sua istituzione, a meno che non emetta propri regolamenti e concluda accordi entro lo stesso periodo.

3. Il dipartimento competente può prorogare il termine in singoli casi, se

a) esistono motivi importanti;

b) l'adeguamento entro il termine è impossibile.

A. Unificazione - II. Procedura

1. Il governo constata la costituzione dell'associazione.

2. Essa richiede al consiglio cantonale l'adeguamento delle disposizioni legali relative al numero e al nome dei comuni politici.

A. Associazione - III. Promozione

1. Il Cantone promuove la fusione dei comuni politici quando il comune unito è in grado di adempiere complessivamente ai propri compiti in modo più efficiente, economico ed efficace.

2. Il comune unito svolge i suoi compiti

a) efficiente, se eroga e finanzia i servizi in modo autonomo;

b) economico, se fornisce i servizi con il minimo impiego possibile di risorse;

c) efficace, se

1. dispone dei mezzi adeguati per l'erogazione dei servizi;

2. ottiene un alto beneficio dai suoi servizi in base all'interesse pubblico.

A. Associazione - III. Promozione

1. Il Cantone può erogare

a) contributi per progetti;

b) contributi per il risanamento del debito;

c) contributi per costi aggiuntivi dovuti a una fusione;

d) contributi iniziali.

2. I contributi sono garantiti in base ai crediti concessi dal Consiglio cantonale.

3. I contributi iniziali non sono considerati entrate nel calcolo dei contributi per il riequilibrio finanziario.

A. Associazione - III. Promozione

1. Il Governo invia ai comuni coinvolti, su richiesta congiunta dei loro consigli, una decisione preliminare in cui indica l'ammontare dei contributi previsti nella proposta al Gran Consiglio cantonale.

2. La decisione preliminare non pregiudica le delibere del Gran Consiglio cantonale.

A. Associazione - III. Promozione

1. Alla comunità coinvolta può essere concesso un contributo fino al 50 percento delle spese imputabili del progetto.

2. Sono imputabili i costi aggiuntivi del personale e dei materiali sostenuti dalla comunità coinvolta a causa del progetto, nella misura in cui essi siano necessari e adeguati.

A. Associazione - III. Promozione

1. Può essere concesso un contributo per la riduzione del debito al comune interessato.

2. Nel calcolo vengono prese in considerazione in particolare la capacità fiscale e la situazione patrimoniale. Se viene costituito contemporaneamente un comune unico, nel calcolo si tiene conto anche della situazione patrimoniale del comune scolastico.

3. ...

4. Il contributo per la riduzione del debito viene incassato nella prima fase del conto economico. Non viene considerato per la spesa netta rilevante ai fini dell'equilibrio finanziario della prima fase del conto economico.

A. Associazione - III. Promozione

1. Alla comunità unificata può essere erogato un contributo per i costi aggiuntivi direttamente derivanti dall'unione. Tale contributo ammonta al massimo al 50 percento.

2. Sono particolarmente ammissibili i costi per gli adeguamenti delle infrastrutture e per le misure sociali a favore del personale e dei membri delle autorità. Per la determinazione del contributo vengono considerati i costi che sono necessari e ragionevoli.

A. Associazione - III. Promozione

1. Alla comunità unita può essere assegnato un contributo iniziale.

2. La comunità unita inserisce il contributo iniziale attraverso il secondo livello del conto economico in una riserva di contributo iniziale nel patrimonio netto. La riserva di contributo iniziale viene sciolta entro cinque anni attraverso il secondo livello del conto economico.

3. Il contributo iniziale viene registrato nel primo livello del conto economico. Esso non viene considerato per le spese nette determinanti nel riequilibrio finanziario del primo livello del conto economico.

A. Associazione - III. Promozione

1. Il Cantone promuove l'unificazione delle comunità scolastiche.

2. Le disposizioni di questo decreto sulla promozione vengono applicate in modo conforme. Non vengono erogati contributi iniziali.

B. Separazione di parti del comune - I. Disposizione Generale

1. In questa sezione significano

a) Comune coinvolto: il comune coinvolto nella procedura;

b) Comune cedente: il comune dal quale viene separata la parte del comune;

c) Comune ricevente: il comune nel quale viene integrata la parte del comune;

d) Nuovo comune: il comune che nasce dalla parte del comune cedente.

B. Separazione di Parti di Comune - II. Unificazione con un Comune Ricevente

1. Il procedimento di separazione di una parte di comune per unirla con un comune accogliente viene avviato

a) mediante delibera concorde dei consigli dei comuni interessati. Nei comuni con parlamento, decide il parlamento;

b) dopo la presentazione di iniziative identiche nei comuni interessati.

B. Separazione di Parti di Comune - II. Unificazione con un Comune Ricevente

1. I consigli dei comuni coinvolti concordano la delibera di separazione e accettazione.

2. La delibera di separazione e accettazione è soggetta a referendum obbligatorio nei comuni coinvolti.

B. Separazione di Parti di Comune - II. Unificazione con un Comune Ricevente

1. La delibera di distacco e incorporazione determina il territorio della parte comunale e disciplina in particolare

a) il momento del distacco e dell'incorporazione;

b) i diritti e i doveri che passano al comune incorporante;

c) il trasferimento dei beni patrimoniali e dell'archivio al comune incorporante;

d) eventuali prestazioni pecuniarie e in natura che i comuni coinvolti devono reciprocamente effettuare.

B. Separazione di Parti di Comune - II. Unificazione con un Comune Ricevente

1. Il consiglio del comune politico accogliente e il consiglio della corporazione locale, il cui territorio si estende nella parte di comune distaccata che si trova nel comune cedente, concordano l'adempimento delle funzioni corporative nel territorio del comune accogliente per un massimo di tre anni dopo l'integrazione della parte del comune.

2. L'accordo è esente da referendum facoltativo.

B. Separazione di Parti di Comune - II. Unificazione con un Comune Ricevente

1. Il consiglio del comune politico accogliente e il consiglio del comune scolastico, il cui territorio nel comune cedente si estende alla parte di comune separata, concordano per un massimo di tre anni dopo l'accoglienza della parte di comune l'adempimento dei compiti del comune scolastico sul territorio del comune accogliente.

2. L'accordo è esonerato dal referendum facoltativo.

B. Separazione di Parti di Comune - II. Unificazione con un Comune Ricevente

1. Il Dipartimento competente

a) approva la deliberazione di separazione e ammissione;

b) approva l'accordo tra il comune politico e la corporazione locale o il distretto scolastico riguardo all'esecuzione dei compiti nel territorio del comune ospitante;

c) attesta l'avvenuta separazione e ammissione della parte di comune.

B. Separazione di Parti Comunali - III. Formazione di un Nuovo Comune

1. La procedura di separazione di una parte di un comune per costituire un nuovo comune viene avviata

a) con deliberazione del consiglio del comune cedente. Nei comuni con parlamento, delibera il parlamento;

b) a seguito del raggiungimento di un'iniziativa.

B. Separazione di parti di comune - III. Costituzione di un nuovo comune

1. Il Comune delibera su proposta del Consiglio, nei comuni con Parlamento su proposta del Parlamento, mediante votazione obbligatoria in merito alla decisione di separazione e costituzione.

2. La decisione di separazione e costituzione diventa giuridicamente valida se viene approvata dagli aventi diritto al voto nel territorio rimanente del comune che cede e dagli aventi diritto al voto nella parte del comune che costituisce il nuovo comune.

B. Separazione di Parti Comunali - III. Formazione di un Nuovo Comune

1. La delibera di separazione e costituzione stabilisce il territorio del distretto comunale e regola per il nuovo comune in particolare

a) Nome, forma organizzativa e stemma;

b) il decorso temporale della separazione e la data della costituzione;

c) i diritti e i doveri che le vengono trasferiti;

d) l'esecuzione delle delibere pendenti della cittadinanza del comune cedente;

e) il trasferimento di beni patrimoniali e dell'archivio;

f) la messa a disposizione del personale amministrativo e delle strutture del comune cedente;

g) il trasferimento di uffici amministrativi, enti pubblici di diritto privato non autonomi e personale;

h) il passaggio di enti pubblici di diritto privato autonomi.

B. Separazione di Parti Comunali - III. Formazione di un Nuovo Comune

1. Il dipartimento competente approva la delibera di separazione e costituzione.

B. Separazione di Parti Comunali - III. Formazione di un Nuovo Comune

1. Il Consiglio Costituente è composto da almeno cinque membri che abbiano diritto di voto nella parte del comune designata per la formazione del nuovo comune. La delibera di unione può prevedere che il consiglio del comune unito sostituisca il Consiglio Costituente.

2. Il Consiglio Costituente elegge tra i suoi membri la presidente o il presidente e la segretaria o il segretario.

3. Le disposizioni della legge comunale del 23 agosto 1979 relative al consiglio sono applicate mutatis mutandis.

B. Separazione di Parti Comunali - III. Formazione di un Nuovo Comune

1. Gli aventi diritto al voto della parte comunale designata per la formazione del nuovo comune eleggono il Consiglio costituente.

2. L'elezione si svolge contemporaneamente alla votazione sulla risoluzione di separazione e di fondazione. Essa entra in vigore con la validità giuridica della risoluzione di separazione e di fondazione.

B. Separazione di Parti Comunali - III. Formazione di un Nuovo Comune

1. Il Consiglio Costitutivo

a) dirige la procedura di costituzione;

b) esegue, insieme al consiglio del comune cedente, la decisione di separazione e costituzione. In caso di disaccordo, decide il dipartimento competente;

c) informa il pubblico sulla procedura di costituzione;

d) presenta alla cittadinanza del nuovo comune

1. il regolamento comunale;

2.* il bilancio per il primo esercizio finanziario;

e) svolge l'elezione del consiglio e della commissione di revisione aziendale o del consiglio e del parlamento comunale.

B. Separazione di parti del comune - III. Costituzione di un nuovo comune

1. Se il nuovo comune è organizzato come comune con assemblea dei cittadini, il suo statuto comunale è emanato a tempo indeterminato.

2. La cittadinanza del nuovo comune delibera lo statuto comunale nell'assemblea costituente dei cittadini.

B. Separazione di Parti Comunali - III. Formazione di un Nuovo Comune

1. Se il nuovo comune è organizzato come un comune con parlamento, viene emanato un regolamento comunale provvisorio, che si applica fino all'inizio di esecuzione di un regolamento comunale adottato dal parlamento neo-eletto, comunque non oltre quattro anni dalla costituzione del nuovo comune.

2. I cittadini del nuovo comune decidono sulle norme del regolamento comunale provvisorio tramite votazione.

3. Il parlamento del nuovo comune sottopone ai cittadini un regolamento comunale il più rapidamente possibile dopo la sua costituzione.

B. Separazione di Parti Comunali - III. Formazione di un Nuovo Comune

1. Chi possiede il diritto di cittadinanza del comune di origine e ha residenza nel nuovo comune, acquisisce con la formazione del nuovo comune il diritto di cittadinanza di quest'ultimo e perde quello del comune di origine.

B. Separazione di Parti Comunali - III. Formazione di un Nuovo Comune

1. Il nuovo comune diventa membro del consorzio pubblico a cui appartiene il comune cedente, a meno che non rinunci all'adesione tramite una deliberazione del consiglio costituente.

2. Il consorzio pubblico e i comuni coinvolti regolano i diritti e i doveri dei comuni coinvolti

a) derivanti dall'appartenenza del comune cedente e del nuovo comune;

b) derivanti dalla mancata adesione del nuovo comune.

3. In caso di disaccordo, decide il dipartimento competente.

B. Separazione di Parti Comunali - III. Formazione di un Nuovo Comune

1. Il Consiglio costituente del comune politico e il Consiglio della corporazione locale, il cui territorio si estende nella parte separata del comune cedente, concordano, per un massimo di tre anni dopo la fondazione del nuovo comune, l'adempimento delle funzioni corporative sul territorio del nuovo comune.

2. L'accordo è escluso dal referendum facoltativo.

3. Richiede l'approvazione del dipartimento competente.

B. Separazione di Parti Comunali - III. Formazione di un Nuovo Comune

1. Il consiglio costituente del comune politico e il consiglio del distretto scolastico, i cui territori ricadono nella parte della comunità che si sta separando, concordano per un periodo massimo di tre anni dalla fondazione del nuovo comune l’adempimento dei compiti del distretto scolastico sul territorio del nuovo comune.

2. L'accordo è esente da referendum facoltativo.

3. Essa richiede l'approvazione del dipartimento competente.

B. Separazione di Parti Comunali - III. Formazione di un Nuovo Comune

1. I regolamenti e gli accordi del comune cedente vengono applicati nel nuovo comune fino all'entrata in vigore dei propri regolamenti e accordi.

2. Il nuovo comune adatta i regolamenti e gli accordi del comune cedente entro tre anni dalla sua fondazione, a meno che non emetta propri regolamenti e concluda accordi entro lo stesso termine.

3. Il dipartimento competente può prorogare il termine in casi individuali, se

a) sussistono motivi importanti;

b) l'adeguamento entro il termine è impossibile.

B. Separazione di Parti Comunali - III. Formazione di un Nuovo Comune

1. Il dipartimento competente, con il coinvolgimento dei comuni politici, accerta la costituzione della separazione della parte del comune per la formazione di un nuovo comune.

2. Se è sorto un nuovo comune politico, il governo richiede al Consiglio del Cantone la modifica delle disposizioni legali riguardanti il numero e il nome.

C. Soppressione dei Comuni - I. Soppressione in virtù di legge

1. Il dipartimento competente abolisce i comuni speciali che non svolgono più compiti di interesse pubblico.

2. Decide in merito a

a) la successione legale del comune da abolire;

b) il trasferimento di attivi e passivi. I beni immobili, i diritti reali limitati, così come i rapporti giuridici preannotati e annotati, sono trasferiti alla successora legale al momento dell'abolizione del comune speciale;

c) la consegna dell'archivio.

C. Soppressione dei Comuni - I. Soppressione per Disposizione di Legge

1. Il dipartimento competente scioglie una corporazione comunale patrizia quando il comune a cui essa appartiene è stato soppresso.

2. Scioglie una corporazione comunale patrizia esistente come una comunità patrimoniale di diversi comuni quando tutti i comuni che la compongono sono stati soppressi.

3. L'Art. 47 par. 2 di questo decreto si applica mutatis mutandis.

C. Soppressione dei Comuni - II. Soppressione mediante Delibera Propria

1. Il comune speciale può trasferire i compiti di un altro comune speciale mediante un accordo normativo e decidere la sua soppressione.

2. La cittadinanza del comune speciale che trasferisce i propri compiti delibera sull'accordo tramite voto obbligatorio.

C. Soppressione dei Comuni - II. Soppressione mediante Delibera Propria

1. Il Cantone può concedere contributi per i progetti. Essi sono garantiti in base ai crediti concessi dal Gran Consiglio.

2. L'art. 20 di questo decreto si applica mutatis mutandis.

C. Soppressione dei Comuni - II. Soppressione mediante Delibera Propria

1. La comunità speciale, alla quale vengono trasferite le funzioni, è successore legale della comunità speciale abolita.

2. Essa assume

a) Attività e passività. Immobili, diritti reali limitati, nonché situazioni giuridiche annotate e pre-annotate, passano al successore legale al momento dell'abolizione;

b) l'archivio della comunità speciale.

C. Soppressione dei Comuni - II. Soppressione mediante Delibera Propria

1. Il dipartimento competente

a) approva l'accordo;

b) constata la soppressione del comune speciale.

C. Soppressione dei comuni - III. Soppressione tramite incorporazione

1. Il comune politico e il comune scolastico possono concordare l'incorporazione del comune scolastico nel comune politico.

2. I cittadini del comune scolastico decidono mediante votazione obbligatoria in merito all'accordo.

3. Se il comune scolastico si estende su più comuni politici, l'accordo richiede l'approvazione di tutti i comuni politici.

C. Soppressione dei comuni - III. Soppressione tramite incorporazione

1. Il Consiglio Cantonale può decidere l'incorporazione di un comune scolastico se l'incorporazione è necessaria nell'interesse di un uso economico delle risorse o di un'efficace esecuzione dei compiti.

C. Soppressione dei comuni - III. Soppressione tramite incorporazione

1. Il Cantone può erogare contributi per i progetti. Questi vengono concessi in base ai crediti stabiliti dal Gran Consiglio.

2. L'art. 20 di questo decreto è applicato conformemente alle disposizioni pertinenti.

C. Soppressione dei comuni - III. Soppressione tramite incorporazione

1. La comunità politica è la succeditrice legale della comunità scolastica abolita.

2. Essa assume

a) Attivi e passivi. Gli immobili, i diritti reali limitati così come i rapporti giuridici preparati e annotati passano alla succeditrice legale al momento dell'incorporazione;

b) l'archivio della comunità scolastica.

3. L'accordo designa la comunità politica che agisce come succeditrice legale, se la comunità scolastica si estende su più comunità politiche.

C. Soppressione dei comuni - III. Soppressione tramite incorporazione

1. Il comune politico e la corporazione locale possono concordare l'incorporazione della corporazione locale nel comune politico o il trasferimento dei compiti della corporazione locale a un'altra persona giuridica. La cittadinanza della corporazione locale delibera sulla convenzione mediante votazione obbligatoria.

2. Il comune politico può, se giustificato da importanti interessi pubblici, incorporare la corporazione locale mediante deliberazione.

3. Se la corporazione locale si estende su più comuni politici, la convenzione o la deliberazione richiede l'approvazione di tutti i comuni politici.

C. Soppressione dei comuni - III. Soppressione tramite incorporazione

1. Il Cantone può concedere contributi per i progetti. Essi sono garantiti in base ai crediti concessi dal Gran Consiglio.

2. L'art. 20 di questo decreto si applica mutatis mutandis.

C. Soppressione dei comuni - III. Soppressione tramite incorporazione

1. Il comune politico è obbligato all'incorporazione quando la cittadinanza di una corporazione locale delibera la dissoluzione.

2. Se la corporazione locale si estende su più comuni politici, viene incorporata nel comune politico che conta il maggior numero di aventi diritto al voto della corporazione locale.

C. Soppressione dei comuni - III. Soppressione tramite incorporazione

1. Il comune politico o un'altra persona giuridica è il successore legale della corporazione locale. Essa assume

a) Attività e passività. I terreni, i diritti reali limitati, così come i rapporti giuridici annotati e preannotati, sono trasferiti al successore legale al momento dell'incorporazione;

b) l'archivio della corporazione locale.

2. Se la corporazione locale si estende su più comuni politici, è il comune politico che conta il maggior numero di aventi diritto di voto della corporazione locale ad essere il successore legale.

C. Soppressione dei comuni - III. Soppressione tramite incorporazione

1. Una corporazione cittadina locale può essere incorporata tramite accordo

a) nel comune di residenza;

b) in un'altra corporazione cittadina locale, qualora questa appartenga allo stesso comune di residenza e persegua lo stesso o un simile scopo;

c) nella parrocchia o in una corporazione ecclesiastica, se la corporazione cittadina locale include cittadini della stessa confessione.

2. La cittadinanza della corporazione cittadina locale delibera mediante votazione obbligatoria sull'accordo.

C. Soppressione dei comuni - III. Soppressione tramite incorporazione

1. Il Cantone può concedere contributi per i progetti. Essi sono garantiti in base ai crediti concessi dal Gran Consiglio.

2. L'art. 20 di questo decreto si applica mutatis mutandis.

C. Soppressione dei comuni - III. Soppressione tramite incorporazione

1. Il comune incorporante è il successore legale della corporazione municipale locale.

2. Essa assume

a) Attivi e passivi. I beni immobili, i diritti reali limitati, nonché i rapporti giuridici preannotati e annotati vengono trasferiti al successore legale al momento dell'incorporazione;

b) l'archivio della corporazione municipale locale.

C. Soppressione dei comuni - III. Soppressione tramite incorporazione

1. Il dipartimento competente

a) approva l'accordo;

b) dichiara l'abolizione del comune.

D. Disposizioni Finali

1. Un comune costituito nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del presente decreto mediante fusione può richiedere il contributo per le spese aggiuntive derivanti dalla fusione secondo l'Art. 22 del presente decreto.

2. Presenta la domanda entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

D. Disposizioni Finali

1. Il governo determina l'inizio dell'esecuzione del presente decreto.

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