Ordinanza sulla statistica - Eccezioni all'ambito di applicazione
Indice delle disposizioni (18)
Testo normativo (18 Articoli)
1. La legge statistica e questo decreto non si applicano a
a) attività statistiche che servono esclusivamente al controllo interno di processi e affari;
b) piccole rilevazioni che vengono effettuate ed elaborate una sola volta e in cui le informazioni statistiche ottenute sono destinate a un singolo progetto;
c) la valutazione delle prestazioni dell'amministrazione cantonale tramite sondaggi tra i clienti;
d) sondaggi tra i collaboratori sulla loro soddisfazione lavorativa.
1. La competenza per le statistiche ricorrenti è determinata in base al portafoglio nel rapporto annuale dell'ufficio statistico cantonale secondo l'art. 7, comma 1 di questo decreto.
1. L'Ufficio di Statistica Cantonale è l'Ufficio per Dati e Statistica nel Dipartimento dell'Economia Popolare.
1. L'Ufficio di statistica cantonale svolge in particolare i seguenti compiti. Essa
a) esegue attività statistiche;
b) gestisce il calendario delle pubblicazioni;
c) opera canali di pubblicazione per informazioni statistiche;
d) gestisce un archivio delle informazioni e dei dati statistici cantonali e garantisce l'accesso alle informazioni e ai dati statistici archiviati;
e) supporta gli uffici dell'amministrazione cantonale nelle loro attività statistiche.
1. Gli uffici dell'amministrazione cantonale informano l'ufficio di statistica cantonale quando
a) pianificano o iniziano una nuova attività statistica;
b) vengono invitati dalla Confederazione o da terzi a intraprendere una nuova attività statistica;
c) un'attività statistica esistente deve essere notevolmente modificata o soppressa;
d) un registro elettronico amministrativo viene creato o modificato. Sono esclusi i registri amministrativi non adatti all'uso statistico.
2. L'ufficio di statistica cantonale ha il diritto di partecipare alla pianificazione delle attività statistiche e dei registri elettronici amministrativi.
1. L'Ufficio di statistica cantonale elabora insieme ai Dipartimenti e alla Cancelleria di Stato il programma pluriennale.
2. Essa provvede affinché
a) il programma pluriennale sia coordinato con la pianificazione delle priorità secondo l'art. 16b della Legge sull'amministrazione statale del 16 giugno 1994;
b) i comuni siano consultati nei casi previsti dalla legge.
1. L'ufficio statistico cantonale redige annualmente un rapporto sull'attuazione del programma pluriennale. Il portafoglio delle attività statistiche del cantone è parte integrante di questo rapporto.
2. Il Dipartimento dell'economia pubblica sottopone il rapporto al governo per l'approvazione.
1. L'ufficio statistico cantonale può stabilire standard di rilevamento con direttive sulla metodologia per le raccolte dati. Può prescrivere denominazioni e designazioni uniformi.
1. La normativa da emanare dall'autorità competente ai sensi dell'art. 12 comma 3 della legge statistica comprende
a) l'oggetto della rilevazione;
b) il tipo di rilevazione;
c) la periodicità della rilevazione;
d) in caso di rilevazioni dirette, i soggetti da intervistare e gli obblighi informativi nei confronti di questi;
e) la protezione dei dati e l'organismo responsabile di garantire il rispetto della protezione dei dati;
f) se la partecipazione alla rilevazione è compensata e l'ammontare di un'eventuale compensazione.
2. L'autorità competente del Cantone comunica la normativa all'ufficio statistico cantonale prima dell'inizio della rilevazione.
1. L'ente responsabile della raccolta dei dati informa i rispondenti se sono obbligati a fornire informazioni.
2. Avverte i rispondenti che, partecipando alla raccolta, sono tenuti a dire la verità.
3. L'informazione non si applica in caso di raccolta indiretta presso gli uffici dell'amministrazione cantonale e comunale.
1. Chi incarica persone fisiche o giuridiche al di fuori dell'amministrazione cantonale della raccolta dei dati, stipula con esse un contratto scritto.
2. Il contratto viene presentato alla sottoscrizione dell'ufficio statistico cantonale. Quest'ultimo stabilisce, se necessario, gli standard di rilevamento ai sensi dell'art. 8 del presente decreto.
1. Dati statistici e informazioni, nonché la documentazione necessaria per il loro utilizzo sostenibile, vengono consegnati all'ufficio statistico cantonale per l'archiviazione.
2. L'ufficio statistico cantonale può stabilire delle eccezioni.
1. La prima pubblicazione delle informazioni statistiche avviene di norma in un canale di pubblicazione dell'ufficio statistico cantonale.
2. L'ufficio statistico cantonale può, su richiesta dell'ufficio responsabile della pubblicazione, consentire eccezioni.
1. L'autorità responsabile della pubblicazione stabilisce il momento della pubblicazione.
2. Essa comunica il momento della pubblicazione il prima possibile, ma al più tardi sei mesi prima della prevista pubblicazione all'ufficio statistico cantonale.
3. L'ufficio statistico cantonale pubblica il momento della pubblicazione nel calendario delle pubblicazioni.
1. L'Ufficio statistico cantonale stabilisce gli standard di pubblicazione.
2. Gli standard di pubblicazione indicano i requisiti qualitativi per la pubblicazione di informazioni statistiche.
1. Chi pubblica informazioni statistiche le trasmette, per il controllo dell'esattezza materiale, ai servizi interessati e all'ufficio statistico cantonale al più tardi due settimane prima della pubblicazione.
2. Il servizio interessato e l'ufficio statistico cantonale possono accordarsi per escludere dall'esame l'aggiornamento di una pubblicazione esistente.
1. Dati statistici a terzi vengono forniti esclusivamente dall'ufficio statistico cantonale. L'ufficio statistico cantonale consulta precedentemente l'ente interessato.
2. La trasmissione dei dati e le condizioni e imposizioni correlate sono concordate per iscritto.
1. Questo decreto si applica dal 1º luglio 2012.