Ordinanza sulle indennità ai membri delle commissioni e agli esperti dell'amministrazione cantonale (Ordinanza sulle indennità KomEx) - Campo di applicazione (KomEx)
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
1. Le disposizioni di questo decreto si applicano ai membri delle commissioni, così come agli esperti della pubblica amministrazione, salvo che il governo non stabilisca regolamenti speciali.
2. Se esistono regolamenti speciali del governo, questo decreto si applica in via complementare.
3. I dipendenti secondo l'art. 2 della legge sul personale del 25 gennaio 2011 ricevono compensi ai sensi di questo decreto, se
a) l'attività come membro della commissione o esperto non rientra tra i compiti previsti dal contratto di lavoro e
b) l'attività come membro della commissione o esperto avviene al di fuori dell'orario di lavoro.
4. Questo decreto non si applica agli esperti che svolgono solo incarichi singoli a favore della pubblica amministrazione.
1. I compensi giornalieri vengono corrisposti per
a) la partecipazione alle riunioni inclusi i tempi di viaggio;
b) attività specifiche nell'ambito del mandato della commissione inclusi i tempi di viaggio;
c) l'attività di esperto durante le verifiche.
2. Compensi giornalieri aggiuntivi vengono corrisposti per
a) l'assunzione della presidenza della commissione, se non viene corrisposto un compenso fisso per tale ruolo;
b) la redazione del verbale.
3. I compensi giornalieri comprendono anche la preparazione e la revisione individuale delle riunioni, inclusa l'analisi della documentazione.
1. Oltre alle indennità giornaliere, le persone che esercitano un incarico ai sensi dell'appendice 1 di questo decreto ricevono un compenso fisso.
2. Le persone che iniziano o cessano il loro incarico durante l'anno solare ricevono il compenso fisso in proporzione.
1. La remunerazione avviene nell'ambito di un rapporto di incarico, quando
a) l'attività di un membro di commissione o di un'esperta o esperto supera in modo significativo il consueto livello oppure
b) l'esperta o l'esperto non fa parte di una commissione e non agisce in qualità di esperta o esperto d'esame.
2. Se l'attività è svolta nell'ambito di un rapporto di incarico, non vengono corrisposti diarie o compensi fissi.
1. Le tariffe sono stabilite negli Allegati 2 e 3 del presente decreto.
2. Le indennità giornaliere vengono corrisposte come segue
a) in base al tempo impiegato
1. un quarto di indennità giornaliera per un massimo di due ore;
2. mezza indennità giornaliera per più di due fino a quattro ore;
3. un'indennità giornaliera completa per più di quattro fino a sei ore;
4. un'indaennità giornaliera e mezza per più di sei ore.
b) per ciascuna seduta
1. mezza indennità giornaliera per la presidenza della commissione;
2. un quarto di indennità giornaliera per la verbalizzazione.
1. Le disposizioni relative alla retribuzione fissa sono stabilite nell'Appendice 1 di questo decreto.
1. Il Dipartimento e la Cancelleria di Stato determinano l'entità della retribuzione caso per caso. L'Ufficio del personale viene consultato.
1. Le spese per vitto, alloggio e viaggi di servizio sono rimborsate secondo i criteri stabiliti dal Regolamento del personale del 13 dicembre 2011, nella misura in cui siano effettivamente sostenute e ragionevoli.
2. Ulteriori spese sono compensate dalle indennità giornaliere.
1. La Presidente o il Presidente di una commissione presenta al dipartimento competente o alla cancelleria dello Stato almeno una volta all’anno, alla fine dell'anno solare e alla fine del mandato, un elenco dei gettoni di presenza, delle spese e delle indennità fisse maturati per ciascun membro.
2. Le esperte e gli esperti, che non appartengono a una commissione, presentano al dipartimento competente o alla cancelleria dello Stato almeno una volta all’anno, alla fine dell'anno solare e alla fine del mandato, un elenco dei gettoni di presenza e delle spese maturati.
3. Per i rapporti contrattuali si applicano per analogia i paragrafi 1 e 2 della presente disposizione.
4. Il dipartimento competente o la cancelleria dello Stato esamina gli elenchi e dispone il pagamento delle indennità.