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Ordinanza sulle indennità ai membri delle commissioni e agli esperti dell'amministrazione cantonale (Ordinanza sulle indennità KomEx) - Campo di applicazione (KomEx)

9 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton San Gallo
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Indice delle disposizioni (9)

Art. 1 Regolamento sulle indennità ai membri delle commissioni nonché a esperti ed esperte dell'amministrazione cantonale (Regolamento sulle indennità ComEx) - Campo di applicazione Art. 2 Regolamento sulle Riconpense ai Membri delle Commissioni nonché Esperti ed Esperte dell'Amministrazione Cantonale (Regolamento sulle Riconpense KomEx) - Tipi di Riconpense Art. 3 Regolamento sulle indennità ai membri delle commissioni nonché ad esperti ed esperte dell'amministrazione cantonale (Regolamento sulle indennità KomEx) Art. 4 Regolamento sulle indennità per i membri delle commissioni nonché per esperte ed esperti dell'amministrazione cantonale (Regolamento sulle indennità ComEx) - c) Indennità nell'ambito di un rapporto contrattuale Art. 5 Regolamento sulle remunerazioni ai membri delle commissioni nonché agli esperti e alle esperte dell'amministrazione cantonale (Regolamento sulle remunerazioni KomEx) Art. 6 Regolamento sulle remunerazioni per i membri delle commissioni nonché per esperti ed esperte dell'amministrazione cantonale (Regolamento sulle remunerazioni ComEx) Art. 7 Regolamento sui Compensi ai Membri delle Commissioni nonché alle Esperte e agli Esperti dell'Amministrazione Cantonale (Regolamento Compensi ComEx) - c) Compenso nell'ambito di un Rapporto Contrattuale Art. 8 Ordinanza sulle indennità ai membri delle commissioni nonché agli esperti e alle esperte dell'amministrazione cantonale (Ordinanza sulle indennità KomEx) - Spese Art. 9 Ordinanza sulle Indennità ai Membri delle Commissioni nonché Esperte ed Esperti dell'Amministrazione Cantonale (Ordinanza sulle Indennità ComEx)

Testo normativo (9 Articoli)

I. Disposizione Generale

1. Le disposizioni di questo decreto si applicano ai membri delle commissioni, così come agli esperti della pubblica amministrazione, salvo che il governo non stabilisca regolamenti speciali.

2. Se esistono regolamenti speciali del governo, questo decreto si applica in via complementare.

3. I dipendenti secondo l'art. 2 della legge sul personale del 25 gennaio 2011 ricevono compensi ai sensi di questo decreto, se

a) l'attività come membro della commissione o esperto non rientra tra i compiti previsti dal contratto di lavoro e

b) l'attività come membro della commissione o esperto avviene al di fuori dell'orario di lavoro.

4. Questo decreto non si applica agli esperti che svolgono solo incarichi singoli a favore della pubblica amministrazione.

II. Entità e Orientamento delle Remunerazioni

1. I compensi giornalieri vengono corrisposti per

a) la partecipazione alle riunioni inclusi i tempi di viaggio;

b) attività specifiche nell'ambito del mandato della commissione inclusi i tempi di viaggio;

c) l'attività di esperto durante le verifiche.

2. Compensi giornalieri aggiuntivi vengono corrisposti per

a) l'assunzione della presidenza della commissione, se non viene corrisposto un compenso fisso per tale ruolo;

b) la redazione del verbale.

3. I compensi giornalieri comprendono anche la preparazione e la revisione individuale delle riunioni, inclusa l'analisi della documentazione.

II. Entità e Orientamento delle Remunerazioni

1. Oltre alle indennità giornaliere, le persone che esercitano un incarico ai sensi dell'appendice 1 di questo decreto ricevono un compenso fisso.

2. Le persone che iniziano o cessano il loro incarico durante l'anno solare ricevono il compenso fisso in proporzione.

II. Entità e Orientamento delle Remunerazioni

1. La remunerazione avviene nell'ambito di un rapporto di incarico, quando

a) l'attività di un membro di commissione o di un'esperta o esperto supera in modo significativo il consueto livello oppure

b) l'esperta o l'esperto non fa parte di una commissione e non agisce in qualità di esperta o esperto d'esame.

2. Se l'attività è svolta nell'ambito di un rapporto di incarico, non vengono corrisposti diarie o compensi fissi.

II. Importo e Orientamento delle Retribuzioni

1. Le tariffe sono stabilite negli Allegati 2 e 3 del presente decreto.

2. Le indennità giornaliere vengono corrisposte come segue

a) in base al tempo impiegato

1. un quarto di indennità giornaliera per un massimo di due ore;

2. mezza indennità giornaliera per più di due fino a quattro ore;

3. un'indennità giornaliera completa per più di quattro fino a sei ore;

4. un'indaennità giornaliera e mezza per più di sei ore.

b) per ciascuna seduta

1. mezza indennità giornaliera per la presidenza della commissione;

2. un quarto di indennità giornaliera per la verbalizzazione.

II. Entità e Orientamento delle Remunerazioni

1. Le disposizioni relative alla retribuzione fissa sono stabilite nell'Appendice 1 di questo decreto.

II. Entità e Orientamento delle Remunerazioni

1. Il Dipartimento e la Cancelleria di Stato determinano l'entità della retribuzione caso per caso. L'Ufficio del personale viene consultato.

II. Importo e Direzione delle Retribuzioni

1. Le spese per vitto, alloggio e viaggi di servizio sono rimborsate secondo i criteri stabiliti dal Regolamento del personale del 13 dicembre 2011, nella misura in cui siano effettivamente sostenute e ragionevoli.

2. Ulteriori spese sono compensate dalle indennità giornaliere.

II. Importo e Direzione delle Retribuzioni

1. La Presidente o il Presidente di una commissione presenta al dipartimento competente o alla cancelleria dello Stato almeno una volta all’anno, alla fine dell'anno solare e alla fine del mandato, un elenco dei gettoni di presenza, delle spese e delle indennità fisse maturati per ciascun membro.

2. Le esperte e gli esperti, che non appartengono a una commissione, presentano al dipartimento competente o alla cancelleria dello Stato almeno una volta all’anno, alla fine dell'anno solare e alla fine del mandato, un elenco dei gettoni di presenza e delle spese maturati.

3. Per i rapporti contrattuali si applicano per analogia i paragrafi 1 e 2 della presente disposizione.

4. Il dipartimento competente o la cancelleria dello Stato esamina gli elenchi e dispone il pagamento delle indennità.

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