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143.211 LFVMP CH-SG

Ordinanza sulla continuazione del pagamento dello stipendio per i magistrati (LFVMP) - Diritto (LFVMP)

7 Articles / Provisions · Canton San Gallo · Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (7)

Statutory Text (7 Provisions)

I. Continuazione della Retribuzione

1. La persona del magistrato ha diritto alla continuazione del pagamento del salario se

a) il suo rapporto di lavoro come magistrato è iniziato dopo il 1° gennaio 2014;

b) cessa dall'incarico prima del compimento del 65° anno di età.

2. Il diritto termina con il compimento del 65° anno di età.

3. Il diritto viene meno se la cessazione dall'incarico è dovuta alla condanna definitiva della persona del magistrato per un reato connesso all'esercizio delle sue funzioni.

I. Continuazione della Retribuzione

1. Al magistrato viene corrisposto un indennizzo salariale in base al numero di anni di servizio per un periodo non inferiore a 18 mesi e non superiore a 48 mesi.

2. Per ogni anno di servizio completo e iniziato, viene corrisposto un indennizzo salariale per un periodo di quattro mesi.

I. Continuazione della Retribuzione

1. La continuazione del salario ammonta al 50 percento della retribuzione corrisposta al momento della cessazione dall'ufficio secondo l'art. 3 del Regolamento sulle retribuzioni per i magistrati del 3 settembre 2013. Il versamento dei contributi alla Cassa Pensioni di San Gallo, così come la loro ripartizione tra datore di lavoro e magistrato, avviene secondo le disposizioni del Regolamento previdenziale della Cassa Pensioni di San Gallo.

2. La continuazione del salario viene ridotta nella misura in cui, insieme ai redditi percepiti durante il periodo di continuazione del salario, supera la retribuzione secondo il par. 3 del Regolamento sulle retribuzioni per i magistrati del 3 settembre 2013.

3. Sono considerati redditi il reddito da attività lavorativa dipendente o autonoma, nonché altri redditi come compensi per l'appartenenza a consigli di amministrazione o pensioni.

I. Continuazione della Retribuzione

1. Con la cessazione del pagamento continuativo del salario termina l'appartenenza della persona magistrato alla Cassa Pensioni di San Gallo.

2. Fatte salve

a) la cessazione dell'appartenenza al momento della cessazione dell'incarico, se non viene effettuato alcun pagamento continuativo del salario;

b) la continuazione dell'appartenenza, se la persona magistrato

1. continua a essere in un rapporto di lavoro con un datore di lavoro affiliato ai sensi dell'Art. 2 della legge sulla Cassa Pensioni di San Gallo del 9 giugno 2013;

2. ha compiuto il 56º anno di età alla cessazione del pagamento continuativo del salario o al momento come indicato al paragrafo 2 lettera a di questa disposizione, e richiede la prosecuzione dell'inclusione nell'assicurazione applicando debitamente le disposizioni riguardanti il congedo non retribuito. Come salario determinante si considera il pagamento continuativo del salario secondo l'Art. 3 di questo decreto. La persona magistrato assume i contributi del datore di lavoro e del lavoratore.

II. Disposizioni Finali

1. Alle persone magistrali attive al 31 dicembre 2013 viene garantita la conservazione dei diritti acquisiti in base al regolamento delle pensioni secondo l'ordinanza sulla cassa di assicurazione per il personale statale del 5 settembre 1989 conformemente alle disposizioni seguenti.

2. Con effetto dal 1° gennaio 2014, esse sono equiparate al personale assicurato secondo l'art. 3 della legge sulla Cassa pensioni di San Gallo del 9 giugno 2013.

3. La prestazione di libero passaggio spettante loro secondo il regolamento delle pensioni in base all'ordinanza sulla cassa di assicurazione per il personale statale del 5 settembre 1989 è calcolata secondo l'art. 17 della legge federale sulla libera prestazione nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993. Le somme di acquisto garantite dallo Stato secondo l'art. 83bis cpv. 3 e 83ter cpv. 1 dell'ordinanza sulla cassa di assicurazione per il personale statale del 5 settembre 1989 non vengono prese in considerazione.

II. Disposizioni Finali

1. La Cassa Pensioni di San Gallo calcola, al momento dell'uscita dalla Cassa Pensioni di San Gallo o al verificarsi del diritto alla prestazione previdenziale

a) l'importo della prestazione di libero passaggio o della prestazione previdenziale conformemente alle disposizioni del suo regolamento previdenziale;

b) l'importo della prestazione di libero passaggio ai sensi dell'art. 17 della legge federale sulla libera circolazione delle persone nell'ambito della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993[11] o della prestazione previdenziale secondo le disposizioni del regolamento sulla cassa assicurativa per il personale statale del 5 settembre 1989[12]. Sono presi in considerazione

1. le somme d'acquisto garantite dallo Stato ai sensi degli art. 83bis cpv. 3 e 83ter cpv. 1 del regolamento sulla cassa assicurativa per il personale statale del 5 settembre 1989[13];

2. gli acquisti e i prelievi di capitale effettuati nella Cassa Pensioni di San Gallo dopo il 1º gennaio 2014.

2. La persona uscendo dalla magistratura decide se intende richiedere la prestazione ai sensi del cpv. 1 lett. a o del cpv. 1 lett. b.

3. Il Cantone versa alla Cassa Pensioni di San Gallo l'eventuale differenza della prestazione di libero passaggio o del capitale di copertura necessario.

II. Disposizioni Finali

1. Le ex magistrature, o i loro familiari aventi diritto, che al 31 dicembre 2013 percepivano pensioni secondo il regolamento delle pensioni in base al regolamento sulla cassa di assicurazione per il personale statale del 5 settembre 1989, sono parificate ai dipendenti che percepiscono pensioni ai sensi dell'articolo 3 della legge sulla Cassa Pensioni di San Gallo del 9 giugno 2013, con effetto a partire dal 1° gennaio 2014.

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