Legislator Giurisprudenza & Legislazione
143.210 BESVMP CH-SG

Ordinanza sugli stipendi dei magistrati (BesVMP) - Oggetto (BESVMP)

12 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton San Gallo
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (12)

Testo normativo (12 Articoli)

I. Fondamenti

1. Questo decreto disciplina la retribuzione delle persone magistrali e le indennità connesse a tale attività.

2. Stabilisce le deroghe rispetto alla legge sul personale.

I. Fondamenti

1. Questo decreto si applica ai magistrati secondo l'art. 89 della legge sul personale.

II. Retribuzione e Indennità

1. Le Consigliere e i Consiglieri di Stato ricevono una retribuzione del 120 percento dello stipendio della classe salariale superiore più alta secondo l'Art. [68](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/143.11/de/art68) paragrafo 3 del Regolamento del personale del 13 dicembre 2011[[5]](#paragraphtext_content_fn_106339_2_5_c).

2. La Segretaria di Stato o il Segretario di Stato, i Giudici cantonali a tempo pieno e la Presidente o il Presidente del Tribunale amministrativo ricevono una retribuzione del 106 percento dello stipendio della classe salariale superiore più alta secondo l'Art. [68](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/143.11/de/art68) paragrafo 3 del Regolamento del personale del 13 dicembre 2011[[6]](#paragraphtext_content_fn_106340_2_6_c).

II. Retribuzione e Indennità

1. L'indennità forfettaria di rappresentanza ammonta a

a) Fr. 6000.- per le consigliere e i consiglieri di governo;

b) Fr. 3000.- per la segretaria di Stato o il segretario di Stato.

2. Sulle indennità di rappresentanza non vengono corrisposti supplementi per il rincaro.

II. Retribuzione e Indennità

1. L'indennità presidenziale è pari a

a) per la Presidente del Governo o il Presidente del Governo Fr. 13.200.-;

b) per la Presidente del Tribunale Cantonale o il Presidente del Tribunale Cantonale e la Presidente del Tribunale Amministrativo o il Presidente del Tribunale Amministrativo Fr. 7.200.-.

II. Retribuzione e Indennità

1. Mensilmente viene corrisposto un dodicesimo dello stipendio annuale ai sensi dell'art. 3 di questo decreto e un dodicesimo della tredicesima mensilità.

2. Le indennità ai sensi degli artt. 4 e 5 di questo decreto vengono corrisposte mensilmente.

II. Retribuzione e Indennità

1. Il magistrato riceve, al compimento del 25º anno di servizio come dipendente del Cantone, un premio di fedeltà secondo gli articoli 113 fino a 115 del Regolamento personale del 13 dicembre 2011.

III. Ulteriori Indennizzi

1. La persona magistratuale può percepire indennità dall'attività svolta nell'organo direttivo supremo di organizzazioni con partecipazione cantonale fino a un massimo del dieci per cento della retribuzione secondo l'art. 3 di questo decreto. Essa trasferisce l'importo eccedente al Cantone.

2. Se la persona magistratuale esercita una funzione presidenziale nell'organo direttivo supremo, può percepire indennità presidenziali aggiuntive fino a un massimo di Fr. 5000.-.

III. Ulteriori Indennizzi

1. Le indennità giornaliere sono equiparate ai risarcimenti ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, nella misura in cui superano Fr. 200.- al giorno.

III. Ulteriori Indennizzi

1. Sono equiparate all'attività nell'organo direttivo superiore delle organizzazioni con partecipazione cantonale

a) l'attività in commissioni federali e cantonali;

b) la funzione giudiziaria nei tribunali federali e nei tribunali arbitrali;

c) l'appartenenza ai consigli federali.

III. Ulteriori Indennizzi

1. Il governo può autorizzare ai magistrati l'esercizio di incarichi privati nei consigli di amministrazione per motivi meritevoli.

V. Disposizioni finali

1. Questo decreto si applica dal 1° gennaio 2014.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →