Ordinanza sugli stipendi dei magistrati (BesVMP) - Oggetto (BESVMP)
Indice delle disposizioni (12)
Testo normativo (12 Articoli)
1. Questo decreto disciplina la retribuzione delle persone magistrali e le indennità connesse a tale attività.
2. Stabilisce le deroghe rispetto alla legge sul personale.
1. Questo decreto si applica ai magistrati secondo l'art. 89 della legge sul personale.
1. Le Consigliere e i Consiglieri di Stato ricevono una retribuzione del 120 percento dello stipendio della classe salariale superiore più alta secondo l'Art. [68](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/143.11/de/art68) paragrafo 3 del Regolamento del personale del 13 dicembre 2011[[5]](#paragraphtext_content_fn_106339_2_5_c).
2. La Segretaria di Stato o il Segretario di Stato, i Giudici cantonali a tempo pieno e la Presidente o il Presidente del Tribunale amministrativo ricevono una retribuzione del 106 percento dello stipendio della classe salariale superiore più alta secondo l'Art. [68](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/143.11/de/art68) paragrafo 3 del Regolamento del personale del 13 dicembre 2011[[6]](#paragraphtext_content_fn_106340_2_6_c).
1. L'indennità forfettaria di rappresentanza ammonta a
a) Fr. 6000.- per le consigliere e i consiglieri di governo;
b) Fr. 3000.- per la segretaria di Stato o il segretario di Stato.
2. Sulle indennità di rappresentanza non vengono corrisposti supplementi per il rincaro.
1. L'indennità presidenziale è pari a
a) per la Presidente del Governo o il Presidente del Governo Fr. 13.200.-;
b) per la Presidente del Tribunale Cantonale o il Presidente del Tribunale Cantonale e la Presidente del Tribunale Amministrativo o il Presidente del Tribunale Amministrativo Fr. 7.200.-.
1. Mensilmente viene corrisposto un dodicesimo dello stipendio annuale ai sensi dell'art. 3 di questo decreto e un dodicesimo della tredicesima mensilità.
2. Le indennità ai sensi degli artt. 4 e 5 di questo decreto vengono corrisposte mensilmente.
1. Il magistrato riceve, al compimento del 25º anno di servizio come dipendente del Cantone, un premio di fedeltà secondo gli articoli 113 fino a 115 del Regolamento personale del 13 dicembre 2011.
1. La persona magistratuale può percepire indennità dall'attività svolta nell'organo direttivo supremo di organizzazioni con partecipazione cantonale fino a un massimo del dieci per cento della retribuzione secondo l'art. 3 di questo decreto. Essa trasferisce l'importo eccedente al Cantone.
2. Se la persona magistratuale esercita una funzione presidenziale nell'organo direttivo supremo, può percepire indennità presidenziali aggiuntive fino a un massimo di Fr. 5000.-.
1. Le indennità giornaliere sono equiparate ai risarcimenti ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, nella misura in cui superano Fr. 200.- al giorno.
1. Sono equiparate all'attività nell'organo direttivo superiore delle organizzazioni con partecipazione cantonale
a) l'attività in commissioni federali e cantonali;
b) la funzione giudiziaria nei tribunali federali e nei tribunali arbitrali;
c) l'appartenenza ai consigli federali.
1. Il governo può autorizzare ai magistrati l'esercizio di incarichi privati nei consigli di amministrazione per motivi meritevoli.
1. Questo decreto si applica dal 1° gennaio 2014.