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143.11 PersV CH-SG

Ordinanza sul personale (PersV) (PersV)

201 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton San Gallo
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Indice delle disposizioni (201)

Art. 1 PersV - Ambito di applicazione Art. 2 PersV - b) per persone che svolgono attività ausiliaria Art. 3 PersV Art. 4 PersV - b) Competenza Art. 5 PersV - Compiti Art. 6 PersV - b) Modifica Art. 7 PersV - Sostegno allo Stato Maggiore Cantonale di Condotta Art. 8 PersV Art. 8a PersV Art. 10 PersV - Partecipazione del Cantone Art. 11 PersV - Accordo Art. 12 PersV - Rimborso Art. 13 PersV - Nomina di un Rappresentante Legale Art. 14 PersV - Rettifica in caso di attacchi ingiustificati Art. 15 PersV Art. 16 PersV - Ufficio di segnalazione interno Art. 17 PersV - b) Relazione Art. 18 PersV - Procedura Art. 19 PersV Art. 20 PersV Art. 21 PersV - Attività Art. 22 PersV - Attività accessorie Art. 23 PersV - Orario di lavoro e utilizzo delle infrastrutture Art. 24 PersV - Tempo di Servizio Art. 25 PersV - b) Estensione Art. 26 PersV - Accessibilità per il Pubblico Art. 27 PersV - Orario di lavoro settimanale medio Art. 28 PersV - Principio Art. 29 PersV Art. 30 PersV Art. 31a PersV Art. 32 PersV Art. 33 PersV - Orario di Lavoro Normale Quotidiano Art. 35 PersV - Pausa pranzo Art. 36 PersV - Assenze Art. 37 PersV - b) per motivi personali Art. 38 PersV - Orario di servizio durante la reperibilità Art. 39 PersV - Compensazione per lavoro notturno Art. 40 PersV - Diritto Art. 41 PersV - Ambito temporale Art. 42 PersV - Saldo di tempo positivo e negativo Art. 43 PersV - b) Trasferimento all'anno successivo Art. 44 PersV - c) Indennizzo alla cessazione del rapporto di lavoro Art. 45 PersV - Principio Art. 46 PersV - Assenze retribuite Art. 47 PersV - Crediti e Debiti di Tempo Art. 48 PersV - Cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno solare Art. 49 PersV - Oggetto Art. 50 PersV Art. 51 PersV - Cumulo Art. 52 PersV - Utilizzo Art. 53 PersV - Crediti di tempo alla cessazione del rapporto di lavoro Art. 54 PersV - Definizione Art. 55 PersV Art. 56 PersV Art. 57 PersV - c) tramite indennizzo Art. 58 PersV - Principio Art. 59 PersV - Denominazione Art. 60 PersV - Giorni di riposo Art. 60a PersV Art. 61 PersV - Durata Art. 62 PersV - Valutazione Art. 63 PersV – Godimento delle ferie Art. 64 PersV - Acquisto successivo Art. 65 PersV Art. 66 PersV Art. 66a PersV - Congedo di paternità Art. 66b PersV Art. 66c PersV Art. 67a PersV - Carica Pubblica Art. 73a PersV - Bandi salariali e Classi salariali Art. 73b PersV - Funzioni di Riferimento Art. 73bbis PersV - Commissione Funzioni di Riferimento Art. 73bter PersV Art. 73c PersV - Salario Iniziale Art. 73d PersV Art. 73e PersV Art. 74 PersV Art. 75 PersV - Parte variabile della retribuzione Art. 76 PersV - Salario orario Art. 77 PersV Art. 78 PersV - c) Compensazione forfettaria di ferie e brevi assenze, nonché giorni festivi e di riposo Art. 78a PersV - Modifica dei salari Art. 78b PersV Art. 78c PersV Art. 78d PersV Art. 78d PersV - 2. Classificazione Art. 78e PersV Art. 78f PersV Art. 78f PersV - 2. Funzioni di Riferimento Art. 78g PersV Art. 78g PersV - 3. Salario Art. 78h PersV - 4. Salario Base Art. 78i PersV Art. 78j PersV - 6. componente retributiva variabile Art. 78k PersV Art. 78l PersV Art. 78m PersV - c) ulteriori membri delle direzioni aziendali con funzione di medico dirigente Art. 78n PersV Art. 79 PersV - Indennità di Nascita Art. 80 PersV - b) Limitazione Art. 81 PersV - Indennità di Funzione Art. 82 PersV - b) Importo Art. 82a PersV Art. 83 PersV Art. 84 PersV - b) Limitazione temporale Art. 85 PersV - c) Altezza Art. 86 PersV Art. 87 PersV Art. 88 PersV Art. 89 PersV Art. 90 PersV Art. 92 PersV Art. 93 PersV - Approccio Art. 94 PersV - Orientamento in caso di assenza Art. 95 PersV - b) Calcolo e Pagamento Art. 96 PersV Art. 97 PersV Art. 98 PersV - Prestazione Naturale Art. 99 PersV Art. 100 PersV - b) Periodo di prova Art. 101 PersV - c) Ricezione dell'indennità di maternità Art. 102 PersV Art. 103 PersV - b) Obbligo di Collaborazione Art. 104 PersV - Continuazione del pagamento del salario in caso di malattia Art. 105 PersV - Continuità del pagamento salariale a seguito di infortunio Art. 106 PersV - Salario Calcolabile Art. 106a PersV - Compensazione del Salario Netto Art. 107 PersV - Riduzione o Sospensione Art. 108 PersV - Cessione dei diritti alle indennità sostitutive del salario Art. 108a PersV - Indennità per perdita di guadagno Art. 109 PersV - Fondo per gli infortuni Art. 110 PersV - b) Fondo per gli infortuni sul lavoro Art. 111 PersV - c) Fondi per Infortuni non Professionali Art. 111a PersV - Piano Sociale Art. 112 PersV Art. 113 PersV - Calcolo degli anni di servizio Art. 114 PersV - Altezza Art. 115 PersV Art. 116 PersV - Requisiti Art. 117 PersV - Altezza Art. 118 PersV - Superstiti Art. 119 PersV - Salario computabile Art. 119a PersV Art. 120 PersV - Ambito di Applicazione Art. 121 PersV Art. 122 PersV - Remunerazione Art. 123 PersV - Disposizioni Art. 124 PersV - Retribuzione Art. 125 PersV - Trasporti Pubblici Art. 125a PersV - Veicoli Aziendali Art. 125b PersV - Veicoli Privati Art. 126 PersV Art. 127 PersV - c) Autovetture Art. 128 Regolamento PersV Art. 129 PersV - Aeromobile Art. 130 PersV - Spese ulteriori Art. 131 PersV - Orientamento Art. 132 PersV Art. 133 PersV Art. 134 PersV - Associazioni del personale statale Art. 135 PersV - Governo Art. 136 PersV - Trattative Art. 137 PersV - Consultazione, Audizione e Collaborazione Art. 138 PersV - Diritto di proposta e di domanda Art. 139 PersV - Contributo per l'infrastruttura Art. 140 PersV - Posizione Art. 141 PersV Art. 142 PersV Art. 143 PersV - b) Supporto alla gestione nonché sviluppo del personale e dell'organizzazione Art. 144 PersV - c) Informazioni Art. 145 PersV - d) Esecuzione del diritto del personale Art. 146 PersV - e) Amministrazione del Personale Art. 147 PersV - Diritto di istanza Art. 147a PersV Art. 148 PersV Art. 149 PersV Art. 150 PersV - Astensione Art. 151 PersV Art. 152 PersV - Trattamento Art. 153 PersV - Documenti e Chiarimenti Art. 154 PersV Art. 155 PersV - b) Riservatezza Art. 156 PersV - c) Raccomandazione dell'organo di conciliazione in materia di personale Art. 157 PersV Art. 158 PersV - e) Conclusione Art. 159 PersV - Inadempienza Art. 159a PersV - Costi della procedura di conciliazione Art. 160 PersV - Diritto Complementare Art. 165 PersV - Abrogazione del diritto vigente Art. 166 PersV Art. 167 PersV - c) Ordinanza sull'orario di lavoro Art. 168 PersV - d) Regolamento sulle Spese Art. 169 PersV - Disposizione transitoria Art. 170 PersV - Inizio dell'esecuzione Art. 171 PersV Art. 172 PersV - Disposizioni transitorie del III Emendamento del 4 luglio 2017 Art. 173 PersV - 2. Adeguamento alle fasce salariali delle funzioni di riferimento Art. 174 PersV - b) Promozioni nell'anno 2018 Art. 175 PersV - c) comunicazione scritta nei rapporti di lavoro e di servizio esistenti Art. 176 PersV Art. 177 PersV - Disposizioni transitorie dell'VII. Emendamento del 10 settembre 2019 Art. 178 PersV - Disposizioni transitorie del XV. Emendamento del 2 maggio 2023 Art. 179 PersV - b) Salvaguardia del diritto acquisito

Testo normativo (201 Articoli)

I. Disposizioni Generali

1. Questo decreto si applica alle collaboratrici e ai collaboratori ai sensi dell'art. 2 della legge sul personale. Sono considerate istituzioni di diritto pubblico autonome ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 della legge sul personale anche le istituzioni inter-cantonali e inter-statali di diritto pubblico autonome secondo l'allegato 4 di questo decreto.

2. Le collaboratrici e i collaboratori del complesso ospedaliero e del complesso psichiatrico, nonché del Centro per la medicina di laboratorio, ad eccezione delle collaboratrici e dei collaboratori che esercitano un'attività di alta direzione, sono soggetti alla legislazione federale sul lavoro.

3. Nella misura in cui questo decreto contenga disposizioni più favorevoli per le collaboratrici e i collaboratori del complesso ospedaliero e del complesso psichiatrico, nonché del Centro per la medicina di laboratorio, esse prevalgono sulle disposizioni della legislazione federale sul lavoro.

I. Disposizioni Generali

1. Per le persone che, conformemente a disposizioni legali particolari, svolgono compiti per il Cantone a titolo accessorio, valgono le seguenti disposizioni della legge sul personale nonché le disposizioni di questo decreto ad esse riferite

a1)* Art. 53 sulla previdenza professionale;

a) Art. 56 sul trattamento dei dati personali;

b) Art. 61 sui doveri dei collaboratori connessi all'adempimento dei compiti e sull'obbligo di tutelare gli interessi del datore di lavoro;

c) Art. 63 lett. c sull'obbligo dei collaboratori di segnalare cambiamenti nelle situazioni personali;

d) Art. 67 sull'obbligo di riservatezza;

e) Art. 68 sul divieto di accettare doni e altri vantaggi.

I. Disposizioni Generali

1. Il contratto di lavoro menziona le parti contrattuali e disciplina almeno

a) la data di inizio;

b) la durata del rapporto di lavoro;

c) la funzione e l'ambito delle mansioni;

d) il grado di occupazione;

e)* la funzione di riferimento e il salario iniziale;

f) il luogo di lavoro.

I. Disposizioni Generali

1. Per quanto questo decreto non designi espressamente l'autorità competente, la competenza a configurare il rapporto di lavoro come datrice o datore di lavoro segue l’Art. 9 in combinato disposto con gli Articoli 11, 12bis e 12ter della Legge sul Personale.

II. Adempimento dei compiti - 1. Principi

1. La dipendente o il dipendente adempie ai compiti indicati nel contratto di lavoro e nella descrizione della posizione, nonché a quelli assegnati tramite direttive della o del superiore.

II. Esecuzione dei Compiti - 1. Principi

1. La datrice di lavoro o il datore di lavoro offre alla dipendente o al dipendente altri compiti o un'altra attività qualora l'adempimento di altri compiti o l'esercizio di un'altra attività

a) sia necessario per motivi organizzativi;

b) sia richiesto in seguito a un cambiamento dello stato di salute della dipendente o del dipendente e non vi siano ragioni aziendali contrarie.

II. Adempimento dei compiti - 1. Principi

1. I dipendenti supportano lo Stato Maggiore di Conduzione Cantonale, se necessario anche oltre l'orario di servizio e l'orario di lavoro settimanale.

2. Lo Stato Maggiore di Conduzione Cantonale coinvolge i dipendenti necessari in ogni singolo caso.

II. Esecuzione dei Compiti - 1. Principi

1. La datrice di lavoro o il datore di lavoro può concordare con le dipendenti o i dipendenti nuove forme di lavoro supplementari rispetto al lavoro nella sede di servizio, qualora queste consentano lo svolgimento delle mansioni in modo comparabile a quello nella sede di servizio e non vi siano motivi aziendali contrari.

2. Il Cantone può partecipare ai costi delle nuove forme di lavoro.

II. Adempimento dei compiti - 1. Principi

1. Doni e vantaggi di lieve entità e socialmente consueti ai sensi dell'[Art. 68](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/143.1/de/art68), comma 2 della Legge sul Personale[[9]](#paragraphtext_content_fn_533824_2_9_c), non possono essere accettati o richiesti se possono compromettere l'adempimento dei doveri di servizio o l'indipendenza della dipendente o del dipendente.

2. In caso di dubbio se un dono o un vantaggio possa essere accettato o richiesto, il superiore o la superiore determina la procedura da seguire.

II. Adempimento dei Compiti - 2. Formazione Continua e Aggiornamento Professionale

1. Il Cantone può partecipare alla formazione continua e all'aggiornamento professionale mediante un contributo finanziario e attribuendo, in toto o in parte, il tempo impiegato per tale formazione come tempo di lavoro.

1bis. Per ciascun giorno, un massimo di dieci ore del tempo impiegato per la formazione continua e l'aggiornamento professionale può essere conteggiato come tempo di lavoro.

2. La partecipazione è determinata da

a) la necessità e l'utilità della formazione continua e dell'aggiornamento professionale per il Cantone;

b) le precedenti partecipazioni del Cantone alla formazione continua e all'aggiornamento professionale della dipendente o del dipendente;

c) le prestazioni e il comportamento della dipendente o del dipendente.

3. L'Ufficio del personale emana direttive sulla partecipazione del Cantone e stabilisce il contributo finanziario per ciascun caso singolarmente per la formazione continua e l'aggiornamento professionale gestiti centralmente.

II. Adempimento dei Compiti - 2. Formazione Continua e Aggiornamento Professionale

1. Se la partecipazione del Cantone a un corso di perfezionamento e formazione continua supera l'importo di Fr. 5000.-, la dipendente o il dipendente, il datore di lavoro o la datrice di lavoro e l'ufficio responsabile dell'uso del credito per il perfezionamento e la formazione continua stipulano un accordo scritto relativo al corso di perfezionamento e formazione continua.

1bis Sono considerate partecipazioni del Cantone

a) il contributo finanziario e

b) il valore economico del tempo di lavoro attribuito al corso di perfezionamento e formazione continua.

2. L'accordo disciplina

a) la ripartizione dei costi tra la dipendente o il dipendente e il Cantone;

b) il computo del tempo impiegato per il perfezionamento e la formazione continua come tempo di lavoro;

c) le modalità per un eventuale rimborso della partecipazione del Cantone da parte della dipendente o del dipendente.

II. Adempimento dei Compiti - 2. Formazione Continua e Ulteriore Formazione

1. Se il rapporto di lavoro termina entro tre anni dall'ultimo pagamento del contributo o dall'ultimo utilizzo del tempo di lavoro, la dipendente o il dipendente rimborsa al Cantone la parte eccedente di Fr. 5000.-, proporzionalmente in base al periodo tra la fine del rapporto di lavoro e il termine di durata di tre anni.

2. Il cambiamento di posto di lavoro all'interno dell'amministrazione statale non innesca alcun rimborso. L'accordo di rimborso rimane valido.

3. Il rimborso non è dovuto se il rapporto di lavoro termina e la cessazione non è stata causata dalla dipendente o dal dipendente.

II. Adempimento dei compiti - 3. Supporto alla collaboratrice e al collaboratore

1. Il dipartimento, la cancelleria di Stato, il tribunale o l'organo competente dell'ente autonomo di diritto pubblico nomina una rappresentante legale o un rappresentante legale, quando

a) la collaboratrice o il collaboratore è chiamato in causa per via giudiziaria in relazione all'adempimento dei doveri e il ricorso alle vie legali appare ragionevole per la tutela dei suoi diritti;

b) la rappresentanza legale è necessaria per la tutela della personalità ai sensi dell'art. 30 della legge sul personale.

2. Il dipartimento, la cancelleria di Stato, il tribunale o l'organo competente dell'ente autonomo di diritto pubblico può richiedere il rimborso delle spese sostenute per la rappresentanza legale in caso di soccombenza della collaboratrice o del collaboratore per grave colpa.

II. Adempimento dei compiti - 3. Supporto alla collaboratrice e al collaboratore

1. Il Dipartimento, la Cancelleria di Stato, il Tribunale o l'organo competente dell'ente autonomo di diritto pubblico possono disporre una rettifica, se la dipendente o il dipendente è stato oggetto di attacchi ingiustificati nel contesto dell'adempimento dei compiti.

II. Adempimento dei Compiti - 4. Segnalazione di Irregolarità

1. La dipendente o il dipendente può segnalare irregolarità a un superiore o all'ufficio interno di segnalazione.

2. La dipendente o il dipendente viola il dovere di lealtà se abusa manifestamente del diritto di segnalazione.

II. Adempimento dei Compiti - 4. Segnalazione di Irregolarità

1. Il governo designa una persona al di fuori dell'amministrazione statale che agisce come centro di segnalazione interna.

2. Stipula un accordo di prestazione che ne definisce diritti e doveri e regola la rappresentanza.

II. Adempimento dei Compiti - 4. Segnalazione di Irregolarità

1. L'ufficio di segnalazione interno riferisce annualmente al governo sulle sue attività.

II. Adempimento dei Compiti - 4. Segnalazione di Irregolarità

1. L'ufficio interno per le segnalazioni

a) raccoglie i fatti;

b) informa la dipendente o il dipendente che effettua la segnalazione sulla procedura nonché sui loro diritti e doveri nell'ambito della procedura;

c) informa il dipartimento, la cancelleria di Stato, il tribunale o l'organo competente dell'ente autonomo di diritto pubblico sulla segnalazione, qualora ritenga necessaria l'adozione di una misura;

d) assiste il dipartimento, la cancelleria di Stato, il tribunale o l'organo competente dell'ente autonomo di diritto pubblico nell'accertamento dei fatti e nell'attuazione delle misure;

e) fornisce alla dipendente o al dipendente che effettua la segnalazione informazioni sulla risoluzione della segnalazione, salvo che non vi siano prevalenti interessi privati o pubblici contrari.

2. Il dipartimento, la cancelleria di Stato, il tribunale o l'organo competente dell'ente autonomo di diritto pubblico informa l'ufficio interno per le segnalazioni sulle misure previste e attuate.

II. Adempimento dei Compiti - 4. Segnalazione di Irregolarità

1. La segnalazione interna tratta la comunicazione in modo confidenziale.

2. Non divulga il nome della dipendente o del dipendente che effettua la segnalazione senza il loro consenso.

3. Garantisce che non sia possibile risalire all'identità della persona che effettua la segnalazione.

II. Adempimento delle Funzioni - 5. Gestione dei Casi

1. La datrice di lavoro o il datore di lavoro segnala al Case Management, dopo aver previamente informato la dipendente o il dipendente

a) assenze prolungate;

b) assenze ripetutamente anomale;

c) segni rilevati di comportamento dipendente;

d) calo di prestazioni marcato e inspiegabile.

II. Adempimento dei Compiti - 5. Gestione dei Casi

1. Il Case Management chiarisce i fatti in un colloquio con la dipendente o il dipendente e il suo superiore o la sua superiore.

2. Agisce per la conclusione di un accordo riguardante servizi di consulenza, assistenza o altri servizi di aiuto.

3. Si occupa del coordinamento e della comunicazione con ulteriori soggetti coinvolti, in particolare con medici e professionisti terapeutici, centri di consulenza e assicurazioni.

II. Adempimento dei Doveri - 6. Esercizio di Attività Lavorativa Secondaria

1. Le attività collaterali sono attività che non costituiscono oggetto del rapporto di lavoro. Le attività collaterali sono retribuite, se il compenso supera i 2400 franchi all'anno.

II. Adempimento dei Doveri - 6. Esercizio di Attività Lavorativa Secondaria

1. Il tempo impiegato per l'attività accessoria non è considerato tempo di lavoro.

2. La dipendente o il dipendente deve fornire un'indennità che copra i costi quando utilizza l'infrastruttura del Cantone per svolgere l'attività accessoria.

III. Orario di lavoro - 1. Disposizioni generali

1. La durata del servizio settimanale va da lunedì a venerdì.

2. La durata del servizio giornaliero va dalle 06:30 alle 19:00. Il tempo rimanente è considerato come periodo notturno.

3. La durata del servizio è determinante per il diritto al compenso per il lavoro notturno ai sensi dell'Art. 39 di questo decreto e alle indennità di inconvenienza ai sensi degli Art. 86 fino a 95 di questo decreto.

III. Orario di lavoro - 1. Disposizioni generali

1. Il dipartimento, la cancelleria dello Stato, il tribunale o l'organo competente dell'ente autonomo di diritto pubblico possono, per motivi aziendali

a) estendere l'orario di servizio settimanale per determinate funzioni al sabato;

b) estendere l'orario di servizio giornaliero a partire dalle 05.00 del mattino fino al massimo alle 21.00. Il restante tempo è considerato come orario notturno.

III. Orario di lavoro - 1. Disposizioni generali

1. Il Dipartimento, la Cancelleria di Stato e il Tribunale garantiscono l'accessibilità dei loro uffici al pubblico dal lunedì al venerdì tra le ore 08:00 e le ore 11:30, nonché tra le ore 14:00 e le ore 17:00.

2. Possono prevedere orari di accessibilità diversi da quelli indicati.

III. Orario di lavoro - 1. Disposizioni generali

1. L'orario settimanale medio di lavoro è di 42 ore.

2. È di

a) 46 ore per i capomastri e le capomaestre agricoli nell'esecuzione penale e nelle misure;

abis)* 46 ore per i direttori e le direttrici delle colture speciali presso il Centro Agricolo di San Gallo;

b)* 48 ore per il restante personale agricolo;

c)* 48 ore per i medici assistenti e le mediche assistenti;

d)* Medici senior e dottoresse senior

1.* 48 ore nel consorzio ospedaliero e nel centro di medicina di laboratorio;

2.* 46 ore nel consorzio psichiatrico;

e)* 45 ore per i guardiacaccia e le guardiacaccia.

3. Per i medici e le mediche della dirigenza, l'orario settimanale medio di lavoro dipende dalle esigenze del servizio. Di regola, è di 55 ore.

III. Orario di lavoro - 2. Modello di flessibilità

1. I dipendenti a tempo pieno con un orario di lavoro settimanale medio di 42 ore possono stabilire l'orario di lavoro tra 40 e 44 ore settimanali con l'approvazione del/la superiore, a condizione che non vi siano motivi aziendali contrari.

2. Un'ora di lavoro settimanale aggiuntiva all'anno dà diritto a cinque giorni di compensazione, mentre un'ora di lavoro settimanale in meno comporta una riduzione salariale del 2,4 percento. Per il godimento dei giorni di compensazione, le disposizioni sulle ferie si applicano di conseguenza.

III. Orario di lavoro - 2. Modello di flessibilità

1. Varianti del modello della banda oraria sono

Variante | Ore di lavoro settimanali | Stipendio annuale in percentuale | Giorni di compensazione aggiuntivi

--- | --- | --- | ---

1 | 40 | 95,2 | -

2 | 41 | 97,6 | -

3 | 41 | 95,2 | 5

4 | 42 | 100,0 | -

5 | 42 | 97,6 | 5

6 | 42 | 95,2 | 10

7 | 43 | 100,0 | 5

8 | 43 | 97,6 | 10

9 | 44 | 100,0 | 10

2. La variante stabilita è valida per un anno solare. Le modifiche avvengono generalmente all'inizio dell'anno.

3. Per il personale con un orario di lavoro settimanale medio superiore a 42 ore, le bande orarie si applicano in rapporto alle ore settimanali concordate.

III. Orario di lavoro - 2. Modello di flessibilità

1. I dipendenti a tempo parziale possono, con l'approvazione del superiore o della superiore, scegliere le varianti ai sensi dell'art. 29, comma 1, di questo decreto in proporzione al grado di occupazione concordato.

III. Orario di lavoro - 2. Modello di flessibilità

1. Per un'impiegata o un impiegato si applica per un determinato anno solare la Variante 4 del modello di fasce orarie ai sensi dell'art. 29 paragrafo 1 di questo decreto, quando il saldo di ore da ferie non usufruite, giorni di compensazione dal modello di fasce orarie e straordinari effettuati, alla fine dell'anno precedente, supera i 15 giorni lavorativi, oppure, nel caso di lavoro a tempo parziale, supera il numero corrispondente di giorni lavorativi in proporzione al grado di occupazione.

III. Orario di lavoro - 2. Modello di flessibilità

1. Chi è vincolato a orari di lavoro fissi e impiegato a tempo pieno può, in una settimana lavorativa di 42 ore, stabilire l'orario di lavoro giornaliero in 8 ore e 30 minuti con l'approvazione del superiore.

2. Il tempo di lavoro aggiuntivo è compensato annualmente con due giorni e mezzo di congedo compensativo.

III. Orario di Lavoro - 3. Orario di Lavoro Giornaliero

1. L'orario normale di lavoro giornaliero corrisponde a un quinto dell'orario medio di lavoro settimanale.

III. Orario di Lavoro - 3. Orario di Lavoro Giornaliero

1. In caso di un'effettiva giornata lavorativa continuativa di più di sette ore, deve essere osservata una pausa pranzo o un'interruzione del lavoro equivalente di almeno mezz'ora.

2. Essa non è considerata tempo di lavoro e in genere si prende tra le 11:00 e le 14:00.

3. Il o la superiore può, per ragioni operative, consentire eccezioni in casi particolari.

III. Orario di Lavoro - 3. Orario di Lavoro Giornaliero

1. Per le assenze di un'intera giornata per motivi aziendali viene conteggiato l'orario normale di lavoro giornaliero.

2. Se il tempo effettivo impiegato è maggiore, vengono conteggiate al massimo dieci ore, inclusi i tempi di viaggio e le pause.

III. Orario di Lavoro - 3. Orario di Lavoro Giornaliero

1. Le assenze per motivi personali non sono considerate come orario di lavoro.

III. Orario di lavoro - 4. Servizio di picchetto e lavoro notturno

1. Sono considerati orario di lavoro i servizi di picchetto sul posto di lavoro

a) il 20 per cento del tempo di picchetto svolto fuori dagli interventi;

b) il tempo di lavoro effettivamente svolto durante gli interventi.

2. È considerato orario di lavoro il tempo di picchetto a casa effettivamente svolto durante gli interventi.

III. Orario di lavoro - 4. Servizio di picchetto e lavoro notturno

1. Un compenso per lavoro notturno viene concesso alle dipendenti e ai dipendenti che svolgono lavoro notturno

a) nelle istituzioni di esecuzione delle pene e delle misure, nonché nelle carceri;

b) nella polizia cantonale;

c) nel servizio ospedaliero, con esclusione degli assistenti medici e delle mediche assistenti, nonché dei medici specialisti e delle mediche specialiste.

2. Il compenso per lavoro notturno viene aggiunto al tempo di lavoro se il lavoro notturno viene svolto per almeno sei ore consecutive. Esso ammonta al 10 percento del tempo di lavoro svolto durante il periodo notturno.

3. Il datore di lavoro può stabilire un compenso finanziario al posto del compenso per lavoro notturno per le dipendenti e i dipendenti la cui prestazione lavorativa viene retribuita a ore o il cui grado di occupazione è inferiore al 25 percento.

III. Orario di lavoro - 5. Orario flessibile

1. Chi non è vincolato a orari di lavoro fissi per motivi aziendali ha diritto al lavoro flessibile.

2. Il superiore può disporre restrizioni per motivi aziendali o in caso di abuso.

III. Orario di lavoro - 5. Orario flessibile

1. Durante l'orario flessibile, l'inizio e la fine dell'orario di lavoro possono essere scelti liberamente, tenendo conto delle esigenze aziendali. La pausa pranzo è disciplinata dall'art. 35 del presente decreto.

2. L'orario flessibile dura dal lunedì al sabato dalle 05:00 alle 21:00.

a)* ...

b)* ...

c)* ...

3. In casi giustificati, il supervisore può consentire l'orario flessibile anche al di fuori del periodo stabilito nel paragrafo 2 di questa disposizione, in particolare in relazione a nuove forme di lavoro.

III. Orario di lavoro - 5. Orario flessibile

1. Dalla differenza tra l'orario di lavoro normale giornaliero e l'orario di lavoro effettivamente svolto derivano crediti o debiti di tempo.

2. Le collaboratrici e i collaboratori bilanciano i crediti di tempo durante il periodo di flessibilità lavorativa.

3. Il riequilibrio avviene previo consenso del superiore, nel limite di due giorni per mese. Il superiore può autorizzare deroghe.

III. Orario di lavoro - 5. Orario flessibile

1. La dipendente o il dipendente può trasferire al nuovo anno un credito di ore e un debito di ore per un massimo di 40 ore.

2. I crediti di ore che superano le 40 ore decadono. I debiti di ore vengono compensati con una detrazione salariale, nella misura in cui superano le 40 ore.

3. Le dipendenti e i dipendenti a tempo parziale trasferiscono i crediti di ore e i debiti di ore al nuovo anno in proporzione al grado di occupazione.

III. Orario di lavoro - 5. Orario flessibile

1. La dipendente o il dipendente compensa i crediti orari e i debiti orari fino al giorno di cessazione del rapporto di lavoro.

2. Il credito orario decade e il debito orario comporta una corrispondente deduzione salariale se la compensazione non può avvenire entro il giorno di cessazione.

III. Orario di lavoro - 6. Orario di lavoro annuale

1. Nel contratto di lavoro può essere concordato l'orario di lavoro annuale e stabilita la sua distribuzione durante l'anno solare, se il volume di lavoro è soggetto a fluttuazioni stagionali.

2. La retribuzione è erogata in salari mensili costanti, indipendentemente dalle diverse ore di lavoro mensili, sulla base del grado di occupazione.

III. Orario di lavoro - 6. Orario di lavoro annuale

1. Le assenze retribuite sono calcolate in base al grado di occupazione determinante per il salario. L'art. 36 comma 2 del presente decreto si applica in modo adeguato.

III. Orario di Lavoro - 6. Orario di Lavoro Annuale

1. Per il trasferimento di crediti e debiti di tempo all'anno successivo si applica mutatis mutandis l'art. 43 di questo decreto, salvo diverso accordo.

III. Orario di lavoro - 6. Orario di lavoro annuale

1. Alla cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno solare, i crediti di tempo e i debiti di tempo vengono bilanciati, se possibile, durante il periodo di preavviso.

2. Il credito di tempo presente al momento dell'uscita viene compensato. Il debito di tempo presente al momento dell'uscita comporta una detrazione salariale o, qualora il salario sia stato integralmente versato, una richiesta di rimborso.

III. Orario di Lavoro - 7. Conto Lungo Termine

1. Il conto a lungo termine è un conto intestato alla dipendente o al dipendente per l'accumulo di crediti di tempo durante un periodo minimo di tre e massimo di cinque anni solari.

III. Orario di Lavoro - 7. Conto Lungo Termine

1. La datrice o il datore di lavoro può concordare il conto a lungo termine con le collaboratrici e i collaboratori che sono impiegati a tempo indeterminato e non sono retribuiti a ore.

2. L'accordo disciplina la durata dell'accumulo nonché la modalità e il periodo di utilizzo del credito di tempo.

III. Orario di Lavoro - 7. Conto Lungo Termine

1. Il saldo del tempo può essere accumulato con

a) Conversione di premi di fedeltà;

b) Giorni di compensazione nell'ambito del modello di flessibilità;

c) Straordinari imposti;

d) Giorni di ferie che per motivi aziendali non possono essere usufruiti nell'anno in corso, a condizione che siano stati usufruiti almeno quattro settimane del diritto ordinario alle ferie.

III. Orario di Lavoro - 7. Conto Lungo Termine

1. Il monte ore accumulato può essere utilizzato entro due anni dal termine del periodo di accumulo per

a) fruizione di ferie retribuite;

b) riduzione temporanea del grado di occupazione con mantenimento dello stesso salario.

2. In caso di riduzione del grado di occupazione in vista della cessazione del rapporto di lavoro per motivi di età, il periodo di utilizzo può essere esteso a quattro anni.

III. Orario di Lavoro - 7. Conto Lungo Termine

1. Alla cessazione del rapporto di lavoro, i crediti di tempo devono essere compensati durante il periodo di preavviso.

2. Se un compenso per motivi aziendali non è possibile, i crediti di tempo non utilizzati verranno indennizzati.

III. Orario di lavoro - 8. Straordinario

1. Si verifica il lavoro straordinario quando, su disposizione del superiore, l'orario di lavoro concordato viene superato per svolgere un compito improrogabile.

2. La disposizione deve essere effettuata in anticipo e per iscritto. Se ciò non è possibile per ragioni operative presso uffici con servizio continuo o servizio di reperibilità, il superiore può confermare successivamente e per iscritto la disposizione del lavoro straordinario.

III. Orario di lavoro - 8. Straordinari

1. Le ore straordinarie vengono in linea di principio compensate con tempo libero.

2. La datrice di lavoro o il datore di lavoro può, in casi eccezionali giustificati dall'azienda, stabilire un'indennità, a condizione che

a) per ogni dipendente vengano al massimo indennizzate 40 ore all'anno e

b) l'indennità venga erogata da crediti del personale esistenti e

c) la direttrice o il direttore del dipartimento, la segretaria di stato o il segretario di stato, o l'organo competente del tribunale o l'ente pubblico autonomo di diritto pubblico, diano il loro consenso.

3. Le ore straordinarie dei dipendenti impiegati per supportare la Direzione Cantonale in singoli casi vengono indennizzate.

III. Orario di lavoro - 8. Straordinario

1. La dipendente o il dipendente compensa le ore di straordinario, in accordo con la o il superiore, con del tempo libero. Il compenso dovrebbe avvenire entro tre anni.

III. Orario di lavoro - 8. Straordinario

1. Se il lavoro straordinario non può essere compensato con del tempo libero entro la cessazione del rapporto di lavoro, verrà indennizzato.

2. L'indennità per ogni ora si determina dall'importo del salario annuo, compresa la tredicesima mensilità, ma senza gli assegni sociali, diviso per

a) 2190 in caso di un orario di lavoro settimanale medio di 42 ore;

abis)* 2346 in caso di un orario di lavoro settimanale medio di 45 ore;

b) 2399 in caso di un orario di lavoro settimanale medio di 46 ore;

c)* 2503 in caso di un orario di lavoro settimanale medio di 48 ore.

1.* ...

2.* ...

III. Orario di Lavoro - 9. Rilevazione del Tempo

1. La dipendente o il dipendente registra l'orario di lavoro di norma quotidianamente e un'assenza al più tardi al rientro sul posto di lavoro. Il o la superiore può prendere visione in qualsiasi momento.

2. Il dipartimento, la cancelleria di Stato, il tribunale e l'organo competente dell'ente di diritto pubblico autonomo possono prevedere, in casi particolari, eccezioni all'obbligo di registrazione dell'orario di lavoro.

3. Il lavoro straordinario viene indicato separatamente nella registrazione del tempo.

IV. Giorni di Riposo, Ferie e Vacanze - 1. Giorni di Riposo

1. I giorni di riposo sono le domeniche, così come il Capodanno, il 2 gennaio, il Venerdì Santo, il Lunedì di Pasqua, l'Ascensione, il Lunedì di Pentecoste, il 1° agosto, il 1° novembre, Natale e il giorno di Santo Stefano.

2. I mezzi giorni di riposo sono i pomeriggi del 1° maggio e del 24 e 31 dicembre.

IV. Giorni di riposo, Vacanze e Ferie - 1. Giorni di riposo

1. Se il giorno di Natale cade di mercoledì, il venerdì successivo è un giorno non lavorativo.

2. Se il giorno di Natale e Capodanno cadono di martedì, il 24 e il 31 dicembre sono giorni non lavorativi.

IV. Giorni di riposo, Vacanze e Ferie - 1. Giorni di riposo

1. In ogni giorno di riposo che cade su un giorno lavorativo ai sensi dell'art. 59 di questo decreto o in giorno non lavorativo ai sensi dell'art. 60 di questo decreto, l'orario di lavoro giornaliero previsto in base al grado di occupazione è accreditato come tempo di lavoro.

IV. Giorni di riposo, Ferie e Congedo - 2. Ferie

1. Le vacanze annuali ammontano per ciascun anno solare a

a)* 23 giorni lavorativi;

b) 28 giorni lavorativi

1. per gli apprendisti;

2.* per i giovani lavoratori fino all'anno incluso in cui compiono il 20º anno di età;

3. per gli altri dipendenti a partire dall'anno in cui compiono il 50º anno di età;

c) 30 giorni lavorativi a partire dall'anno in cui compiono il 60º anno di età.

2. Ai medici dirigenti vengono concessi ulteriori giorni di ferie pari a sette giorni lavorativi.

IV. Giorni di Riposo, Ferie e Permessi - 2. Ferie

1. Le ferie sono calcolate in proporzione al tempo di lavoro svolto durante un anno solare

a) all'inizio o alla fine del rapporto di lavoro nel corso dell'anno solare;

b) quando l'attività è sospesa complessivamente all'interno di un anno solare o continuativamente per più di due mesi, in particolare a causa di

1. malattia o infortunio;

2. servizio obbligatorio nell'esercito, nella protezione civile e nei vigili del fuoco;

3. servizio civile sostitutivo;

4.* congedi retribuiti secondo gli articoli 65 e 66 di questo decreto;

c) durante il congedo non retribuito.

2. Se l'attività è sospesa per altri motivi, il periodo di lavoro non svolto viene computato sulla durata delle ferie.

3. Se i dipendenti, ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2 della legge sul personale del 25 gennaio 2011, prestano servizio di assistenza a supporto delle autorità civili ai sensi dell'art. 67 della legge federale sull'esercito e l'amministrazione militare del 3 febbraio 1995 o incarichi equivalenti, in particolare in situazioni di crisi, tali servizi non sono computati nel calcolo del diritto alle ferie secondo il comma 1 lett. b di questa disposizione.

IV. Giorni di Riposo, Ferie e Permessi - 2. Ferie

1. Le ferie vengono fruite annualmente.

2. Le collaboratrici e i collaboratori hanno diritto a un periodo di ferie di almeno due settimane consecutive.

3. Essi stabiliscono il periodo di fruizione delle ferie. Fatte salve le limitazioni o la distribuzione delle ferie disposte dal superiore per motivi aziendali.

IV. Giorni di Riposo, Ferie e Permessi - 2. Ferie

1. Le collaboratrici e i collaboratori possono usufruire delle ferie che, per motivi aziendali, non sono state o non sono state completamente godute nell'anno solare successivo.

2. Le ferie non godute non saranno compensate con prestazioni pecuniarie. Fatta eccezione per un'indennità da corrispondere alla cessazione del rapporto di lavoro per le ferie che, per motivi aziendali, non sono state godute.

IV. Giorni di riposo, Ferie e Congedo - 3. Congedo

1. La datrice o il datore di lavoro può concedere un permesso, se la dipendente o il dipendente sospende l'attività per motivi diversi dalla malattia, gravidanza e parto, infortunio, servizio militare, protezione civile e vigili del fuoco, prestazione di servizio civile sostitutivo o esercizio di una carica pubblica e non può utilizzare le ferie a tale scopo. La dipendente o il dipendente assume i contributi datoriali per la previdenza professionale.

2. Se il permesso è nell'interesse della datrice o del datore di lavoro, può essere concesso un permesso retribuito.

IV. Giorni di riposo, Ferie e Congedo - 3. Congedo

1. L’impiegata o l’impiegato può usufruire di un congedo retribuito nei seguenti casi

a)* per il matrimonio dell’impiegata o dell’impiegato due giorni;

b)* per il matrimonio di figli e fratelli o sorelle un giorno;

c)* ...

d)* per l’assistenza necessaria di un familiare, così come del partner con disabilità sanitaria, al massimo i primi tre giorni per evento e al massimo dieci giorni per anno solare;

e) in caso di decesso

1. del coniuge o partner e della partner coniugale o partner registrata tre giorni;

2. di figli e genitori tre giorni;

3. di fratelli o sorelle due giorni;

4.* di nonni, suoceri e nipoti un giorno;

f) per cambio di residenza un giorno.

2. La datrice di lavoro o il datore di lavoro può estendere la durata in casi eccezionali.

IV. Giorni di riposo, Ferie e Congedo - 3. Congedo

1. I dipendenti possono usufruire di dieci giorni di congedo di paternità retribuito entro sei mesi dalla nascita di un figlio. In caso di nascita multipla, il congedo di paternità è di 15 giorni.

2. Inoltre, le disposizioni relative all'indennità di paternità nella legislazione federale sull'assicurazione per perdita di guadagno sono applicate in modo appropriato. Le prestazioni dell'assicurazione per perdita di guadagno vengono trasferite al Cantone in misura corrispondente al proseguimento del pagamento dello stipendio.

3. Il comma 1 di questa disposizione si applica in modo appropriato anche alle dipendenti, la cui moglie o partner registrata stabilisce un rapporto di filiazione con la nascita, a condizione che nessun'altra persona usufruisca del congedo di paternità per lo stesso bambino ai sensi dei commi 1 e 2 di questa disposizione.

IV. Giorni di Riposo, Ferie e Vacanze - 3. Vacanze

1. Le dipendenti e i dipendenti possono usufruire di un congedo di cura di massimo 14 settimane nei 18 mesi, per la cura del proprio figlio gravemente compromesso nella salute a causa di malattia o infortunio, a condizione che abbiano diritto a un'indennità di cura secondo gli artt. 16n fino a 16s della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno del 25 settembre 1952. Le prestazioni previste dall'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno sono trasferite al cantone nella misura della continuazione del pagamento del salario.

IV. Giorni di Riposo, Ferie e Vacanze - 3. Vacanze

1. I dipendenti possono beneficiare di un congedo di adozione di due settimane entro un anno dall'accoglimento di un bambino di età inferiore a quattro anni per l'adozione, purché abbiano diritto ad un'indennità di adozione ai sensi degli articoli 16t a 16x della legge federale sulla previdenza sociale del 25 settembre 1952. Le prestazioni del regime di previdenza sociale sono trasferite al Cantone nella misura in cui continuano a essere pagati i salari.

IV. Giorni di Riposo, Ferie e Vacanze - 3. Vacanze

1. Una carica pubblica è esercitata da chi opera come membro di un parlamento, un esecutivo, un tribunale, una commissione o un altro organo della confederazione, di un cantone, di un comune, di una comunità religiosa riconosciuta di diritto pubblico o di un altro ente di diritto pubblico.

2. Il datore di lavoro o la datrice di lavoro può concedere un congedo retribuito di massimo 15 giorni per anno di mandato per l'esercizio di una carica pubblica svolta a titolo accessorio o onorifico.

3. Il tempo impiegato per l'esercizio della carica pubblica al di fuori dell'orario di lavoro non è conteggiato.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Retribuzione, indennità e compensi per disagi - a) Retribuzione

1. Le fasce salariali comprendono diverse classi salariali. Esistono 37 classi salariali.

2. Una fascia salariale si estende dal valore minimo della più bassa classe salariale fino al valore massimo della più alta classe salariale.

3. L'intervallo standard di una fascia salariale comprende il 90 percento inferiore di una fascia salariale, mentre l'intervallo straordinario comprende il 10 percento superiore.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Stipendi, indennità e compensi per inconvenienti - a) Stipendio

1. Determinanti per la determinazione del salario sono le funzioni di riferimento e le fasce salariali a esse associate, secondo l'allegato 1 del presente decreto. Il governo stabilisce ulteriori dettagli sulle funzioni di riferimento attraverso istruzioni.

2. La commissione delle funzioni di riferimento assegna i posti all'interno dei dipartimenti e della cancelleria di stato, nonché nelle altre autorità giudiziarie, a una funzione di riferimento.

2bis. Gli altri datori di lavoro indicati all'art. 9 della legge sul personale assegnano autonomamente i propri posti a una funzione di riferimento. È fatta salva la competenza della commissione delle funzioni di riferimento in qualità di organo consultivo ai sensi dell'art. 38a comma 1 lett. b della legge sul personale.

3. ...

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Retribuzione, indennità e compensi per disagi - a) Retribuzione

1. La Commissione per le Funzioni di Riferimento è composta da cinque membri con diritto di voto.

2. Il governo nomina i membri della Commissione per le Funzioni di Riferimento per un mandato di due anni. Si assume la responsabilità di garantire una rappresentanza equilibrata dei dipartimenti e della cancelleria di stato su un lungo periodo.

3. L'ufficio del personale presiede e amministra gli affari della Commissione per le Funzioni di Riferimento. Non ha diritto di voto.

4. La Commissione per le Funzioni di Riferimento emana un regolamento organizzativo. Questo deve essere approvato dal governo.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Stipendio nonché indennità e compensazioni per incomodità - a) Stipendio

1. La Commissione delle Funzioni di Riferimento

| | | | |

| --- | --- | --- | --- |

| a) | garantisce la coerenza e la consistenza nell'assegnazione delle posizioni alle funzioni di riferimento così come l'applicazione della direttiva del governo ai sensi dell'[Art. 73b](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/143.11/de/art73b) comma 1 secondo periodo di questo decreto; | | |

| | | | |

| --- | --- | --- | --- |

| b) | decide sulle richieste dei dipartimenti e della cancelleria di Stato, nonché delle altre autorità giudiziarie riguardanti: | | |

| | | | |

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| | 1. | l'assegnazione di nuove posizioni alle funzioni di riferimento; | |

| | | | |

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| | 2. | l'adattamento dell'assegnazione delle posizioni esistenti alle funzioni di riferimento; | |

| | | | |

| --- | --- | --- | --- |

| c) | esprime pareri consultivi sulle questioni dei tribunali e dei servizi parlamentari riguardanti: | | |

| | | | |

| --- | --- | --- | --- |

| | 1. | l'assegnazione di nuove posizioni alle funzioni di riferimento; | |

| | | | |

| --- | --- | --- | --- |

| | 2. | l'adattamento dell'assegnazione delle posizioni esistenti alle funzioni di riferimento; | |

| | | | |

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| d) | garantisce lo scambio con le istituzioni pubbliche autonome riguardo al sistema delle funzioni di riferimento; | | |

| | | | |

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| e) | può delegare al dipartimento del personale la gestione delle richieste ai sensi delle lettere b e c di questa disposizione per i casi semplici; | | |

| | | | |

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| f) | esprime pareri riguardo agli adattamenti pianificati e agli sviluppi futuri del sistema delle funzioni di riferimento o li promuove autonomamente; | | |

| | | | |

| --- | --- | --- | --- |

| g) | informa regolarmente la Conferenza dei Segretari Generali sulle proprie attività. | | |

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Stipendio nonché indennità e compensazioni per incomodità - a) Stipendio

1. Lo stipendio iniziale all'ingresso nell'amministrazione statale o al momento dell'assunzione di un altro posto di lavoro si colloca di norma nella fascia standard della banda salariale di riferimento.

2. Se i requisiti di una posizione, in particolare per quanto riguarda la formazione e l'esperienza, non sono completamente soddisfatti all'inizio del lavoro, il livello minimo della banda salariale di riferimento può essere ridotto fino al 10 percento. L'assegnazione del posto alla corrispondente funzione di riferimento non ne risente.

3. Il governo emana direttive tramite istruzioni per l'attribuzione delle esperienze lavorative precedenti nella determinazione dello stipendio iniziale.

3bis. L'ufficio del personale fornisce alle datori di lavoro le basi di calcolo che consentono di determinare una gamma per la fissazione dello stipendio iniziale.

4. Il datore di lavoro stabilisce lo stipendio iniziale.

5. Nei dipartimenti e nella cancelleria di Stato, nonché in altre autorità giudiziarie, la determinazione dello stipendio iniziale richiede l'approvazione dell'ufficio del personale se non viene rispettata la gamma secondo il paragrafo 3bis di questa disposizione.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Stipendio nonché indennità e compensazioni per incomodità - a) Stipendio

1. In caso di prestazioni buone o particolarmente buone, può essere concessa un'aumento salariale individuale all'interno della fascia salariale di riferimento. Nei casi in cui il salario iniziale è determinato secondo l'art. 73c comma 2 di questo decreto, è possibile un'aumento salariale individuale anche al di sotto della fascia salariale di riferimento.

2. Se il nuovo salario raggiunge l'area straordinaria della fascia salariale di riferimento, è richiesta un'approvazione qualificata. Il governo stabilisce con direttiva le competenze per l'approvazione qualificata. Può prevedere eccezioni al requisito dell'approvazione qualificata.

3. Non esiste alcun diritto legale a un aumento salariale individuale.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Stipendi, indennità e compensi per inconvenienti - a) Stipendio

1. In caso di aumento salariale individuale, il precedente stipendio annuale è aumentato di

a) almeno Fr. 650.- per un grado di occupazione del 100 percento. In caso di lavoro part-time, l'importo minimo è proporzionalmente inferiore;

b) al massimo 7,5 percento.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Salario, indennità e compensi per inconvenienti - a) Salario

1. Gli aumenti salariali individuali di solito avvengono all'inizio di un anno solare.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Stipendi, indennità e compensi per inconvenienti - a) Stipendio

1. Il salario annuo è ridotto, se nel contratto di lavoro è concordata una componente salariale variabile.

2. Nel caso di una componente salariale variabile, deve essere stabilita un'intervallo che preveda un supplemento e una riduzione rispetto al salario annuo.

3. Il governo determina le disposizioni caso per caso.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Salario, indennità e compensi per inconvenienti - a) Salario

1. Lavoro a ore può essere concordato con le dipendenti e i dipendenti

a) che sono impiegati per un periodo limitato di meno di tre mesi;

b) il cui grado di occupazione subisce grandi fluttuazioni;

c) che lavorano continuativamente con un grado di occupazione inferiore al 25%.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Stipendi, indennità e compensi per inconvenienti - a) Stipendio

1. Il salario orario risulta dall'importo del salario annuo più la tredicesima mensilità diviso per

a) 2190 con un orario di lavoro settimanale medio di 42 ore;

b) 2399 con un orario di lavoro settimanale medio di 46 ore;

c)* 2503 con un orario di lavoro settimanale medio di 48 ore.

1.* ...

2.* ...

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Stipendi, indennità e compensi per inconvenienti - a) Stipendio

1. Le ferie e le brevi assenze, così come i giorni festivi e di riposo, vengono compensati forfettariamente secondo l'Annesso 2 di questo decreto.

2. Le brevi assenze sono

a) il congedo secondo l'art. 66 di questo decreto;

b) i primi tre giorni di assenza a causa di malattia o infortunio.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Stipendio nonché indennità e compensazioni per incomodità - a) Stipendio

1. I datori e le datrici di lavoro del personale ai sensi dell'art. 2 comma 2 n. 1 della Legge sul personale sono invitati a presentare una consultazione scritta prima di qualsiasi modifica dei salari ai sensi dell'art. 37 della Legge sul personale.

2. I datori e le datrici di lavoro del personale ai sensi dell'art. 2 comma 2 n. 1 della Legge sul personale possono presentare una richiesta al governo per una modifica dei salari dei loro dipendenti.

3. Il governo può determinare una modifica dei salari per il personale ai sensi dell'art. 2 comma 2 n. 1 della Legge sul personale che differisce dalle modifiche dei salari del personale ai sensi dell'art. 2 comma 1 e dell'art. 2 comma 2 n. 2 della Legge sul personale. Considera in particolare la situazione del mercato del lavoro rilevante per il datore o la datrice di lavoro e la situazione finanziaria del datore o della datrice di lavoro.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Stipendi, indennità e compensi per inconvenienti - a) Stipendio

1. Per le giudici e i giudici a tempo pieno e parziale del Tribunale delle assicurazioni, dei Tribunali distrettuali e della Commissione ricorsi amministrativi, gli articoli da 73a a 78 e l'articolo 173 di questo decreto non si applicano. Si applicano le disposizioni degli articoli 78c, 78d e 177 di questo decreto.

2. La retribuzione delle giudici e dei giudici che sono magistrati è regolata dal regolamento salariale per magistrati del 3 settembre 2013.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Salario, indennità e compensi per inconvenienti - a) Salario

1. Le giudici e i giudici a tempo pieno e parziale del tribunale delle assicurazioni ricevono uno stipendio pari all'80 percento della retribuzione secondo l'art. 3 comma 2 del regolamento delle retribuzioni per le persone magistrate del 3 settembre 2013.

2. Le giudici e i giudici a tempo pieno e parziale dei tribunali di circondario e della commissione di ricorso amministrativo ricevono, fatti salvi i casi di cui al comma 3 di questa disposizione, uno stipendio pari al 75 percento della retribuzione secondo l'art. 3 comma 2 del regolamento delle retribuzioni per le persone magistrate del 3 settembre 2013.

3. Le giudici e i giudici a tempo pieno e parziale dei tribunali di circondario, che rientrano nel punto 3 delle disposizioni transitorie del IV emendamento alla legge sui tribunali del 1 giugno 2008, ricevono uno stipendio pari al 65 percento della retribuzione secondo l'art. 3 comma 2 del regolamento delle retribuzioni per le persone magistrate del 3 settembre 2013.

4. Lo stipendio di cui ai commi 1 a 3 di questa disposizione è denominato stipendio obiettivo.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Stipendio nonché indennità e compensazioni per incomodità - a) Stipendio

1. Ricevono lo stipendio obiettivo a partire dall'assunzione della carica le persone che

a) abbiano compiuto il 45° anno di età e

b) abbiano esercitato una funzione giudiziaria in impiego fisso per almeno 48 mesi.

2. Le persone che non soddisfano uno dei due criteri di cui al paragrafo 1 di questa disposizione ricevono lo stipendio obiettivo con una detrazione del 7,5 percento. La detrazione ammonta al 15 percento per le persone che non soddisfano entrambi i criteri.

3. Lo stipendio ridotto secondo il paragrafo 2 di questa disposizione aumenta del 3 percento dello stipendio obiettivo il 1° gennaio di ogni anno successivo, fino a raggiungere lo stipendio obiettivo.

4. Se dopo l'assunzione della carica viene soddisfatto uno dei criteri di cui al paragrafo 1 di questa disposizione e successivamente sono soddisfatti entrambi i criteri, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo lo stipendio corrisponde allo stipendio obiettivo.

5. Se dopo l'assunzione della carica viene soddisfatto uno dei criteri di cui al paragrafo 1 di questa disposizione e successivamente è soddisfatto un criterio, per il calcolo dello stipendio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo si presume che tale criterio fosse già soddisfatto all'assunzione della carica. L'ulteriore sviluppo dello stipendio segue i paragrafi 3 e 4 di questa disposizione.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Stipendi, indennità e compensi per inconvenienti - a) Stipendio

1. Le mediche quadro e i medici quadro sono

a) Primarie e Primari;

b) Mediche capo e Medici capo;

c) Coordinatrici mediche e Coordinatori medici con funzioni particolari.

2. Per le mediche quadro e i medici quadro non si applicano gli articoli 73b e 75 di questo decreto. Inoltre, si applicano opportunamente gli articoli 73a fino a 78 di questo decreto, tenendo conto delle particolari esigenze dei rapporti di lavoro delle mediche quadro e dei medici quadro.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Stipendio nonché indennità e compensazioni per incomodità - a) Stipendio

1. Determinanti per la valutazione del salario sono le funzioni di riferimento e le relative fasce salariali assegnate secondo l'Allegato 5 del presente decreto. Il datore di lavoro emette ulteriori dettagli sulle funzioni di riferimento tramite istruzioni.

2. Il datore di lavoro assegna ogni posizione medica di quadro a una funzione di riferimento.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Stipendi, indennità e compensi per inconvenienti - a) Stipendio

1. La retribuzione per dirigenti medici e mediche si compone di

a) salario base;

b) la componente specialistica;

c) una parte variabile del salario, se le condizioni di cui all'Art. 78j di questo decreto sono soddisfatte.

2. La retribuzione complessiva non può superare il limite massimo della fascia salariale pertinente. Resta riservato l'Art. 78k di questo decreto.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Stipendi, indennità e compensi per inconvenienti - a) Stipendio

1. L'impiegatrice o l'impiegatore stabilisce il salario di base secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 36 della Legge sul personale.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Salario, indennità e compensi per inconvenienti - a) Salario

1. Il datore di lavoro stabilisce la componente specialistica tenendo in considerazione

a) il livello salariale di mercato del rispettivo settore e la situazione del mercato del lavoro;

b) la redditività del settore per il consorzio ospedaliero, il consorzio psichiatrico o il centro di medicina di laboratorio;

c) fattori individuali come il carico di servizio e il pensiero e comportamento imprenditoriale del medico dirigente.

2. Essa o egli verifica periodicamente la componente specialistica e la adatta alle mutate circostanze.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Stipendi, indennità e compensi per inconvenienti - a) Stipendio

1. Alle mediche cadre e ai medici cadre può essere corrisposta una componente salariale variabile fino a un massimo del cinque percento del salario base, se il risultato dell'azienda è positivo e il raggiungimento degli obiettivi personali lo consente.

2. Il datore di lavoro stabilisce annualmente l'orientamento e l'importo della componente salariale variabile.

3. Non sussiste alcun diritto legale alla corresponsione di una componente salariale variabile.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Stipendio nonché indennità e compensazioni per incomodità - a) Stipendio

1. La retribuzione di un/a primario/a ammonta al massimo a

a)* Fr. 700'000.- presso la sede di San Gallo della rete ospedaliera;

b)* Fr. 500'000.- presso le altre sedi della rete ospedaliera e al Centro di Medicina di Laboratorio;

c) Fr. 350'000.- nella rete psichiatrica.

2. In caso di lavoro a tempo parziale, i limiti massimi sono ridotti in proporzione al grado di occupazione.

3. In casi eccezionali giustificati, i limiti massimi possono essere superati con l'approvazione del governo.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Stipendi, indennità e compensi per inconvenienti - a) Stipendio

1. I presidenti delle direzioni generali del consorzio ospedaliero, del consorzio psichiatrico e del centro per la medicina di laboratorio ricevono una retribuzione di mercato entro la banda salariale rilevante secondo l'allegato 5 di questo decreto. Un'attività precedente come medico dirigente viene presa in considerazione nella determinazione dello stipendio.

2. Si applicano i limiti superiori secondo l'art. 78k di questo decreto.

3. Non si applicano gli art. 73b e 75 di questo decreto ai presidenti delle direzioni generali del consorzio ospedaliero, del consorzio psichiatrico e del centro per la medicina di laboratorio. Per il resto si applicano correttamente gli art. 73a fino all'art. 78 di questo decreto, tenendo conto delle esigenze particolari delle rispettive relazioni di lavoro.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Salario, indennità e compensi per inconvenienti - a) Salario

1. Per ulteriori membri delle direzioni aziendali del complesso ospedaliero, del complesso psichiatrico e del centro di medicina di laboratorio che operano come medici dirigenti, la retribuzione è determinata secondo l'art. 78e e seguenti di questo regolamento.

2. Tenendo conto dei limiti superiori secondo l'art. 78k di questo regolamento, il datore di lavoro può concedere un'indennità di funzione fino al 20 percento del tasso della classe salariale 37 per compensare le mansioni aggiuntive.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Stipendio nonché indennità e compensazioni per incomodità - a) Stipendio

1. Per gli altri membri delle direzioni del consorzio ospedaliero, del consorzio psichiatrico e del centro di medicina di laboratorio, che non operano come medici quadro, il salario è determinato dalla funzione di riferimento «Membro Direzione» secondo l'allegato 1 di questo decreto.

2. Per i membri della direzione del consorzio ospedaliero, il datore di lavoro può concedere un'indennità di mercato aggiuntiva pari a un massimo del 55 percento del salario annuo.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Salario nonché indennità e indennità di disagio - b) Indennità

1. Alla dipendente o al dipendente viene riconosciuta un'indennità di nascita di massimo 1360 franchi alla nascita di un figlio.

2. Determinante è il grado di occupazione degli ultimi dodici mesi di lavoro prima della nascita.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Salario, indennità e indennità di inconveniente - b) Indennità

1. Ai genitori viene concessa un'unica indennità di nascita per ciascun figlio secondo questo decreto.

2. Se entrambi i genitori hanno diritto, l'indennità di nascita verrà loro erogata proporzionalmente in base al grado della loro occupazione.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Stipendio, assegni e indennità di disagio - b) Assegni

1. L'indennità di funzione può essere erogata a tempo determinato o indeterminato

a) nel caso di assunzione di compiti aggiuntivi;

b) nel caso di assunzione di una funzione dirigenziale;

c) nell'esercizio della supplenza di una dipendente o di un dipendente con funzione superiore o dirigenziale.

2. Essa viene a mancare se, in base alle condizioni previste dal paragrafo 1 di questa disposizione, viene erogato un salario più alto.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Salario, indennità e compensi per disagi - b) Indennità

1. L'importo dell'indennità dipende dalla natura, dall'entità e dalle esigenze dei compiti aggiuntivi, della funzione direttiva o dell'esercizio della supplenza.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Salario, indennità e risarcimento per inconvenienti - b) Indennità

1. L'indennità presidenziale annuale, indipendente dal grado di occupazione, per il Presidente o la Presidente è la seguente

a) del Tribunale delle Assicurazioni Fr. 7'200.-;

b) della Commissione dei Ricorsi Amministrativi Fr. 6'600.-;

c) del Tribunale Distrettuale di San Gallo Fr. 6'600.-;

d) degli altri Tribunali Distrettuali Fr. 5'400.- ciascuno.

2. L'indennità presidenziale per la Presidente o il Presidente del Tribunale Cantonale e per la Presidente o il Presidente del Tribunale Amministrativo è determinata secondo il regolamento salariale per le persone magistrali del 3 settembre 2013.

V. Risarcimenti derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Salario nonché indennità e compensi per inconvenienti - b) Indennità

1. L'indennità di mercato può essere concessa se le condizioni del mercato del lavoro rendono difficile l'acquisizione di dipendenti o mettono a rischio il loro mantenimento.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Salario, indennità e compensi per disagi - b) Indennità

1. La maggiorazione di mercato può essere concessa a tempo determinato e ridotta gradualmente.

2. Viene verificata ogni due anni e, sulla base di tale verifica, viene aumentata, ridotta o revocata se le condizioni per la sua erogazione sono cambiate.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Stipendio, assegni e indennità di disagio - b) Assegni

1. Il datore di lavoro o la datrice di lavoro determina l'entità dell'indennità di mercato, nonché la durata e la progressiva riduzione.

2. Se sono soddisfatte le condizioni per un'indennità di mercato per le dipendenti o i dipendenti di un gruppo professionale, il governo delibera sulla loro erogazione e sull'entità.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Retribuzione, indennità e indennità di disagio - c) Indennità di disagio

1. Le collaboratrici e i collaboratori hanno diritto alle indennità di disagio ai sensi delle disposizioni del presente decreto qualora svolgano regolarmente e in modo continuativo lavoro al di fuori dell'orario di servizio, in condizioni difficili o in regime di reperibilità.

2. Per le collaboratrici e i collaboratori della polizia cantonale, il diritto alle indennità di disagio è disciplinato dalle disposizioni del Regolamento di Polizia del 2 dicembre 1980.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Salario, indennità e compensi per inconvenienze - c) Compensi per inconvenienze

1. Pubblici ministeri e procuratori dei minori ricevono indennità per inconvenienti per

a) Ispezioni e ordinanze al di fuori dell'orario di servizio;

b) Servizio di reperibilità a casa.

2. Il personale amministrativo della procura riceve indennità per inconvenienti per

a)* Convocazioni sul posto di lavoro al di fuori dell'orario di servizio;

b)* Servizio di reperibilità a casa.

3. Le indennità per inconvenienti secondo il paragrafo 1 lettera a e il paragrafo 2 lettera a di questa disposizione sono corrisposte sotto forma di importo forfettario secondo l'allegato 3 di questo decreto.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Retribuzione, indennità e indennità di disagio - c) Indennità di disagio

1. I giudici delle misure coercitive e le giudici delle misure coercitive ricevono indennità di disagi per il servizio di reperibilità a domicilio.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Salario, indennità e risarcimenti per disagi - c) Risarcimenti per disagi

1. Le dottoresse e i dottori assistenti ricevono indennità di disagio per

a) Lavoro al di fuori dell'orario di servizio;

b) Servizio di picchetto.

2. Le dottoresse e i dottori senior ricevono indennità di disagio per il servizio di picchetto.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Retribuzione, indennità e indennità di disagio - c) Indennità di disagio

1. I dipendenti del servizio di manutenzione stradale ricevono indennità di disagio per

a) * lavoro tra le 20.00 e le 05.00 nonché nei giorni feriali al di fuori dell'orario di servizio, il sabato e nei giorni di riposo;

b) servizio di reperibilità;

c) lavoro in condizioni difficili.

2. Le indennità di disagio previste al paragrafo 1 lett. a) di questa disposizione sono corrisposte sotto forma di supplemento salariale secondo l'Appendice 3 di questo decreto.

3. Il Dipartimento delle costruzioni e dell'ambiente disciplina, in accordo con l'ufficio del personale, le indennità di disagio previste al paragrafo 1 lett. b) e c) di questa disposizione.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Salario, indennità e risarcimenti per disagi - c) Risarcimenti per disagi

1. Le indennità di disagi sono concesse, fatti salvi specifici regolamenti, sotto forma di compenso monetario per ogni ora.

2. Il dipartimento, la cancelleria statale, il tribunale e l'organo competente dell'ente autonomo di diritto pubblico possono, in accordo con l'ufficio del personale, stabilire che le indennità per i disagi per specifiche categorie di personale siano erogate totalmente o parzialmente in importi forfettari per giorno, notte, settimana, mese o anno.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Retribuzione, indennità e indennità di disagio - c) Indennità di disagio

1. L'approccio alle indennità di inconvenienza è soggetto a riserve di disposizioni particolari secondo l'Appendice 3 a questo decreto.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Salario, indennità e compensi per inconvenienze - c) Compensi per inconvenienze

1. La corresponsione delle indennità di disagio continua

a) durante le ferie;

b) in caso di malattia e infortunio;

c) durante il servizio nell'esercito, nella protezione civile e nei vigili del fuoco e durante il servizio civile sostitutivo;

d)* durante il congedo di maternità;

e)* durante un congedo di assistenza ai sensi dell'art. 66b di questo decreto.

2. Essa cessa in particolare

1. quando si usufruisce di giorni di compensazione nell'ambito di un modello di flessibilità oraria;

2. in caso di compensazione finanziaria per ferie non usufruite alla fine del rapporto di lavoro.

3. Per i dipendenti ai sensi degli articoli 87, 88 e 89 comma 2 di questo decreto, non vi è continuazione della corresponsione secondo il comma 1 di questa norma.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Salario, indennità e compensi per inconvenienze - c) Compensi per inconvenienze

1. L'importo dell'indennità per inconvenienti corrisponde alla media delle indennità per inconvenienti erogate nell'anno solare precedente o, in caso di periodo di lavoro più breve, alla media delle indennità per inconvenienti erogate durante il periodo di lavoro.

2. Se non è possibile determinare la media, si fa riferimento a dati empirici.

3. Il pagamento dell'indennità per inconvenienti avviene almeno trimestralmente.

V. Compensazioni derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Salario nonché indennità e compensi per inconvenienze - d) Pagamento

1. Mensilmente vengono corrisposti

a)* un tredicesimo o, a scelta, un quattordicesimo della retribuzione annua;

b) le indennità;

c) le indennità per inconvenienze. Resta salvo il particolare modo di pagamento secondo l'Art. 95 di questo decreto in caso di assenza della dipendente o del dipendente;

d) la paga oraria basata sul lavoro svolto nel mese precedente.

2. Per il pagamento mensile viene redatto un prospetto paga. La datrice di lavoro o il datore di lavoro stabilisce la forma e il momento dell'elaborazione mensile della busta paga.

V. Compensazioni derivanti dal rapporto di lavoro - 1. Salario nonché indennità e compensi per inconvenienze - d) Pagamento

1. La tredicesima mensilità viene pagata per metà a giugno e per metà a dicembre.

2. Il dipendente può, entro un anno dalla nascita di un proprio figlio, usufruire della tredicesima mensilità interamente o in parte sotto forma di congedo retribuito. Lo stesso vale per una dipendente, la cui moglie o partner registrata acquisisce un rapporto di filiazione con la nascita.

2bis Le dipendenti e i dipendenti possono, entro un anno dall'accoglimento di un bambino in adozione, usufruire della tredicesima mensilità interamente o in parte come congedo retribuito.

3. Se una dipendente o un dipendente sceglie il pagamento mensile di un quattordicesimo del salario annuale

a) il pagamento della quattordicesima mensilità segue quanto previsto dal comma 1 di questa disposizione;

b) la variante stabilita è valida per un anno solare. Eventuali modifiche entrano in vigore dall'inizio dell'anno.

V. Risarcimenti dal rapporto di lavoro - 1. Stipendio, indennità e compensi per disagi - d) Pagamento

1. Il contratto di lavoro può prevedere che il salario sia parzialmente erogato come prestazione in natura sotto forma di vitto a prezzo ridotto o gratuito o di fornitura a prezzo ridotto o gratuita di un alloggio di servizio.

2 ...

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 2. Continuazione della retribuzione

1. Il diritto alla continuazione della retribuzione sussiste dall'inizio fino alla fine del rapporto di lavoro.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 2. Continuazione del pagamento del salario

1. Durante il periodo di prova sussiste il diritto alla continuazione del pagamento del salario a causa di malattia per la durata di un mese.

2. La proroga del periodo di prova non determina un'estensione della durata del diritto.

3. Durante il periodo di prova successivo a un cambiamento di posizione all'interno dell'ambito di applicazione dell'art. 2, commi 1 e 2 della Legge sul personale, il diritto alla continuazione del pagamento del salario a causa di malattia è determinato dall'art. 99 di questo decreto.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 2. Continuazione del pagamento del salario

1. Il diritto alla continuazione del pagamento del salario a causa di malattia o infortunio è sospeso durante il periodo di percezione dell'indennità di maternità.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 2. Continuazione della retribuzione

1. La retribuzione continuativa in caso di malattia o infortunio e la protezione contro il licenziamento presuppongono che la dipendente o il dipendente

a) su richiesta della posizione superiore, fornisca un certificato medico che attesti l'inabilità al lavoro. Riserva si applica all'Art. 66 della Legge sul personale;

b) adempia all'obbligo di collaborazione.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 2. Continuazione della retribuzione

1. La dipendente o il dipendente

a) partecipa attivamente alle misure avviate dalla datrice di lavoro o dal datore di lavoro per la ripresa dell'attività precedente o per il reinserimento in un'altra attività lavorativa;

b) adotta le precauzioni ragionevolmente esigibili per ridurre la durata e l'ampiezza dell'inabilità lavorativa.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 2. Continuazione del pagamento del salario

1. All'inizio dell'incapacità lavorativa a causa di malattia viene calcolata l'intera durata delle assenze per malattia negli ultimi tre anni. In caso di incapacità lavorativa parziale si considera il grado di incapacità lavorativa attestato nel certificato medico.

2. La continuazione del pagamento del salario avviene per la durata derivante dalla differenza tra la durata determinata ai sensi del comma 1 di questa disposizione e 24 mesi. I termini di cui all'art. 47 della legge sul personale non si prorogano in caso di incapacità lavorativa parziale.

3. Il datore di lavoro può prorogare la durata del pagamento del salario continuato con l'approvazione dell'ufficio del personale in casi di difficoltà.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 2. Continuazione del pagamento del salario

1. In caso di ripetuta incapacità lavorativa a seguito di un infortunio entro cinque anni a causa dello stesso evento, il pagamento dello stipendio continuerà al 100 percento fino a quando la durata totale dell'incapacità lavorativa non avrà raggiunto i dodici mesi. Successivamente, il pagamento dello stipendio sarà dell'80 percento per ulteriori dodici mesi.

2. ...

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 2. Continuazione del salario

1. La retribuzione computabile per il mantenimento del salario si determina in base all'orario normale di lavoro giornaliero della dipendente o del dipendente.

2. In caso di grado di occupazione variabile e ripetuto, la retribuzione computabile si determina sulla base della retribuzione media degli ultimi dodici mesi, comprensiva delle indennità sociali e delle indennità di funzione e di mercato. Le indennità per inconvenienti fanno parte della retribuzione computabile.

3. Le indennità per inconvenienti fanno parte della retribuzione computabile.

V. Indennità Derivanti dal Rapporto di Lavoro - 2. Continuazione della Retribuzione

1. Se al posto dello stipendio vengono ricevuti dei compensi sostitutivi, il pagamento in caso di sospensione del lavoro non deve essere superiore a quello che sarebbe stato il pagamento per lavoro effettivamente svolto. A tal fine, si prendono in considerazione i contributi differenti nei casi di lavoro effettivo e di mancato lavoro, in particolare i contributi previdenziali che non sono dovuti in caso di mancato lavoro.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 2. Continuazione del pagamento dello stipendio

1. La datrice di lavoro o il datore di lavoro può ridurre o sospendere il pagamento del salario se l'assicuratore ha ridotto o sospeso le sue prestazioni assicurative.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 2. Continuazione della retribuzione

1. La dipendente o il dipendente cede al Cantone i diritti di risarcimento salariale nei confronti di terzi fino all'importo del mantenimento del salario.

2. Qualora vengano riconosciute rendite dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dall'assicurazione invalidità o dall'assicurazione militare a causa di malattia o infortunio, il Cantone ha il diritto di richiedere al assicuratore il rimborso del salario pagato, nonostante l'incapacità lavorativa totale o parziale, fino all'importo delle rendite da corrispondere per il periodo corrispondente.

V. Indennità Derivanti dal Rapporto di Lavoro - 2. Continuazione della Retribuzione

1. **Nei servizi ai sensi dell'[Art. 51](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/143.1/de/art51) della legge sul personale**[[38]](#paragraphtext_content_fn_534092_2_38_c), il dipendente ha diritto all'indennità per perdita di guadagno per i singoli giorni di servizio che svolge nei giorni liberi, ma non durante le ferie.

2. Il dipendente richiede l'indennità per perdita di guadagno nei casi previsti dal comma 1 di questa disposizione direttamente alla cassa di compensazione. Non esiste un diritto alla continuazione della retribuzione per i singoli giorni di servizio interessati.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 2. Continuazione della retribuzione

1. Il Cantone gestisce il Fondo per gli infortuni professionali e il Fondo per gli infortuni non professionali.

2. Il governo stabilisce i contributi secondo il principio di un bilancio del fondo equilibrato.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 2. Continuazione del pagamento del salario

1. Al Fondo per gli infortuni professionali affluiscono i contributi del Cantone e gli eventuali interessi sul patrimonio del fondo.

2. Dal Fondo per gli infortuni professionali vengono erogati

a) Premi per l'assicurazione contro gli infortuni professionali;

b) Costi proporzionali per la gestione dei casi.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 2. Continuazione del pagamento del salario

1. Al Fondo per gli infortuni non professionali affluiscono i contributi degli assicurati ed eventuali interessi derivanti dal patrimonio del fondo.

2. Gli assicurati versano contributi. Essi sono uguali per i dipendenti di tutte le categorie di personale.

3. Dal Fondo per gli infortuni non professionali vengono erogati

a) premi all'assicurazione contro gli infortuni non professionali;

b) costi proporzionali per la gestione dei casi.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 2. Continuazione del pagamento del salario

1. L'organismo competente dell'ente pubblico indipendente può presentare domanda al governo per l'emanazione o l'adeguamento di un piano sociale.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 3. Premio di fedeltà

1. La gratifica di fedeltà viene erogata al termine

a) del 10º e del 15º anno di servizio per un importo pari a metà della retribuzione mensile;

b) del 25º anno di servizio per un importo pari a una retribuzione mensile.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 3. Premio di fedeltà

1. Per il calcolo dei premi di fedeltà, vengono conteggiati tutti gli anni di servizio svolti nel Cantone come collaboratrice o collaboratore ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 della legge sul personale.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 3. Premio di fedeltà

1. L'importo del premio di fedeltà viene determinato in base al salario alla fine dell'anno di servizio, al termine del quale il premio viene erogato. Determinante è il grado di occupazione medio degli ultimi cinque anni di servizio.

2. La tredicesima mensilità, l'indennità di disagio, gli assegni sociali, le indennità funzionali a tempo determinato e le indennità di mercato non vengono prese in considerazione.

a) [40]

b) ...

c) ...

d) ...

3. ...

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 3. Premio di fedeltà

1. Il o la superiore può, su richiesta della dipendente o del dipendente, approvare la concessione del premio di fedeltà sotto forma di ferie pagate, se non vi sono ragioni aziendali contrarie.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 4. Indennità di fine rapporto

1. Il Governo può eccezionalmente erogare un'indennità di partenza, quando

a)* il rapporto di lavoro viene risolto per licenziamento da parte del datore di lavoro o in comune accordo, perché una collaborazione costruttiva non è più possibile;

b)* sussiste solo una lieve colpa della dipendente o del dipendente e manca un sufficiente motivo oggettivo di licenziamento secondo l'art. 21 della legge sul personale[41];

c)* ...

d)* non vengono erogate prestazioni sulla base di un piano sociale emanato secondo l'art. 55 della legge sul personale[42];

e)* il mantenimento del salario in caso di malattia secondo l'art. 47 della legge sul personale[43] o in caso di infortunio secondo l'art. 48 della legge sul personale[44] non è stato esaurito.

V. Indennità dal rapporto di lavoro - 4. Liquidazione di fine rapporto

1. L'ammontare dell'indennità di fine rapporto si determina in base a

a) le circostanze personali della dipendente o del dipendente;

b) le prospettive della dipendente o del dipendente sul mercato del lavoro;

c) la durata del rapporto di lavoro;

d) le circostanze della cessazione del rapporto di lavoro;

e) la durata di un'esenzione dalla prestazione lavorativa;

f) la previdenza per la vecchiaia della dipendente o del dipendente.

2. Essa si calcola in base al salario annuale, inclusa la tredicesima mensilità, senza indennità e componenti salary variabili.

V. Indennità derivanti dal rapporto di lavoro - 5. Stipendio postumo

1. Gli aventi diritto ai sensi dell'Art. 42 del Codice del personale sono

a) la coniuge superstite o il coniuge superstite;

b) la partner registrata o il partner registrato;

c) la partner o il partner che ha convissuto con la persona deceduta in una relazione simile al matrimonio;

d) i figli, i genitori, i nipoti e i fratelli della persona deceduta.

2. In assenza di aventi diritto, lo stipendio viene assegnato all'eredità fino alla fine del mese del decesso.

V. Indennità dal Rapporto di Lavoro - 5. Godimento del Salario Postumo

1. La retribuzione rilevante per il calcolo del godimento postumo del salario è determinata in base al grado di occupazione al momento del decesso, inclusa la tredicesima mensilità, l'indennità di disagio, nonché le indennità sociali, funzionali e di mercato.

Vbis. Consegna delle compensazioni finanziarie

1. La dipendente o il dipendente consegna all'impresa o al datore di lavoro indennità finanziarie non incluse nel salario, ricevute da terzi per attività che, previo accordo con l’impresa o il datore di lavoro, possono essere svolte durante l’orario lavorativo. Sono escluse le indennità per cariche pubbliche secondo l'Art. 67a comma 1 del presente decreto.

2. Restano salve le disposizioni del regolamento concernente l'entità, l'erogazione e il versamento delle indennità in relazione alla partecipazione in organi di organizzazioni con una partecipazione cantonale (Regolamento sulle indennità) del 6 ottobre 2015, nonché il regolamento sulle retribuzioni per le persone di magistratura del 3 settembre 2013.

VI. Rimborso delle Spese - 1. Principi Generali

1. Sono considerate spese le uscite per

a) Vitto;

b) Alloggio;

c) Viaggi di servizio.

VI. Rimborsi Spese - 1. Principi

1. Le spese sono rimborsate secondo i tassi stabiliti nel presente decreto, a condizione che siano effettivamente sostenute e ragionevoli.

2. In casi giustificati, il Dipartimento, la Cancelleria di Stato, il tribunale e l'organo competente dell'ente pubblico autonomo possono, in accordo con l'ufficio del personale, stabilire rimborsi forfettari.

VI. Rimborso spese - 2. Vitto

1. Sono rimborsate le spese per

a) Pranzi e cene di lavoro o d'affari o quando un pasto deve essere consumato fuori sede per motivi di servizio;

b) Consumi, in particolare durante riunioni, conferenze, trattative o sopralluoghi.

VI. Rimborso spese - 2. Vitto

1. La retribuzione ammonta al massimo a

a) per la colazione: Fr. 8.-

b) per il pranzo: Fr. 25.-

c) per la cena: Fr. 25.-

d) per altri consumi: Fr. 6.-[48]

2. Se per motivi particolari sono sostenute spese più elevate per la vitto, queste possono essere rimborsate integralmente con l'approvazione del superiore.

VI. Rimborso Spese - 3. Alloggio

1. Le spese di alloggio sono rimborsate se è necessario arrivare il giorno precedente o se non è più possibile il ritorno il giorno dell'arrivo.

2. Sono rimborsate le spese effettive, compresa la colazione, ma non le spese personali.

VI. Rimborso delle Spese - 4. Viaggi di Servizio

1. Le impiegate e gli impiegati utilizzano, in linea di principio, i mezzi di trasporto pubblici per i viaggi di servizio.

2. Il datore di lavoro rimborsa alle impiegate e agli impiegati, in tutto o in parte, i costi degli abbonamenti acquistati privatamente come spese.

VI. Rimborso delle Spese - 4. Viaggi di Servizio

1. Si considerano veicoli aziendali quelli messi a disposizione o intermediati dal datore o dalla datrice di lavoro per viaggi di servizio.

2. Se per i viaggi di servizio non sono disponibili mezzi di trasporto pubblici adeguati o se l'uso di tali mezzi non è appropriato o ragionevole per motivi aziendali, si utilizzano in linea di principio i veicoli aziendali.

VI. Rimborso Spese - 4. Viaggi di Servizio

1. L'utilizzo di veicoli privati per viaggi di servizio è consentito in casi eccezionali, in particolare quando non sono disponibili mezzi di trasporto pubblici adeguati o veicoli aziendali, o quando l'utilizzo degli stessi non è conveniente o ragionevolmente praticabile per motivi operativi.

2. L'utilizzo di veicoli privati per viaggi di servizio richiede l'approvazione del superiore.

VI. Rimborso delle Spese - 4. Viaggi di Servizio

1. Per le trasferte di servizio con veicoli privati viene corrisposto un rimborso chilometrico.

2. Nel rimborso chilometrico sono inclusi i costi di un'assicurazione casco privata per la copertura di danni da incidente.

VI. Rimborso delle Spese - 4. Viaggi di Servizio

1. La retribuzione per l'uso della propria autovettura personale ammonta per chilometro a

a)* fino a 5000 chilometri nell'anno solare: Rp. 70

b)* da 5001 a 10 000 chilometri nell'anno solare: Rp. 60

c)* oltre 10 000 chilometri nell'anno solare: Rp. 55

2. Il datore di lavoro o la datrice di lavoro può accordare alle collaboratrici e ai collaboratori, previo accordo con l'ufficio personale, un supplemento di 15 centesimi per chilometro se l'autovettura viene utilizzata prevalentemente in condizioni particolarmente difficili.

VI. Rimborso Spese - 4. Viaggi di Servizio

1. Il compenso per l'utilizzo di veicoli privati di piccola cilindrata ammonta a per chilometro

a) per i ciclomotori: Rp. 20

b) per le motociclette e gli scooter: Rp. 30

VI. Rimborso delle Spese - 4. Viaggi di Servizio

1. L'utilizzo dell'aereo richiede il previo consenso del datore di lavoro.

2. La dipendente o il dipendente informa il proprio superiore riguardo ai crediti di miglia, punti bonus e premi ricevuti. Il loro valore viene calcolato nell'ambito del rimborso delle spese.

VI. Rimborso Spese - 4. Viaggi di Servizio

1. Ulteriori spese connesse ai viaggi di servizio saranno rimborsate nella misura in cui siano comprovate da ricevute.

VI. Rimborso Spese - 5. Indennità di Trasferta

1. Alle dipendenti e ai dipendenti, il cui luogo di lavoro è temporaneamente al di fuori del luogo di servizio, viene rimborsata un'indennità per il percorso nella misura dei costi aggiuntivi per il tragitto lavorativo.

2. In caso di trasferimento permanente del luogo di servizio, l'indennità per il percorso viene erogata durante il periodo di preavviso.

3. Per l'indennità per il percorso si applicano mutatis mutandis le disposizioni di questo decreto relative al rimborso delle spese per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e veicoli privati.

VII. Competenze - 1. Governo

1. Il Governo è competente, oltre che per i rapporti di lavoro indicati nell'art. 10 par. 1 della legge sul personale e nelle disposizioni legali speciali, per l'istituzione e la cessazione del rapporto di lavoro

a) nella Cancelleria di Stato con

1. Vice Segretaria di Stato o Vice Segretario di Stato;

2. Collaboratrice o Collaboratore della Presidente del Governo o del Presidente del Governo;

3. Direttrice o Direttore del Diritto e Legislazione;

4. Direttrice o Direttore della Comunicazione;

5. Direttrice o Direttore del Servizio di Coordinamento per le Relazioni Esterne;

b)* ...

c) nel Dipartimento delle Finanze con la Direttrice o il Direttore dello Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione;

d)* ...

e) nel Dipartimento della Sanità con

1. Medico cantonale;

2. Veterinario cantonale;

3. Chimico cantonale;

4. Farmacista cantonale.

VII. Competenze - 1. Governo

1. Invece di stabilire un nuovo rapporto di lavoro, il governo può trasferire i compiti della Vice Segretaria di Stato o del Vice Segretario di Stato e della collaboratrice o del collaboratore della Presidente o del Presidente del governo a dipendenti già in possesso di un rapporto di lavoro esistente.

VII. Competenze - 2. Partenariato sociale - a) Parti negoziali

1. Si considerano associazioni del personale statale le organizzazioni di diritto privato costituite a tempo indeterminato, che hanno lo scopo di tutelare gli interessi del personale statale e del corpo docente della scuola popolare.

2. La conferenza delle associazioni del personale è l'interlocutrice del governo.

3. Essa si costituisce autonomamente e designa la delegazione di trattativa coinvolta nelle negoziazioni.

VII. Competenze - 2. Partenariato sociale - a) Parti negoziali

1. Il Dipartimento delle Finanze rappresenta il governo, salvo che questo non agisca come collegio o venga designata una rappresentanza speciale.

2. L'Ufficio del Personale svolge le attività di partenariato sociale.

VII. Competenze - 2. Partenariato sociale - b) Collaborazione

1. Le negoziazioni su materie che riguardano più associazioni di personale vengono di norma condotte con la conferenza delle associazioni di personale.

2. Il dipartimento o l'organo direttivo strategico dell'ente autonomo di diritto pubblico può condurre negoziazioni con singole associazioni di personale su materie che riguardano il personale secondo il campo di attività di detto dipartimento o ente, nella misura in cui il governo non preveda una regolamentazione diversa. Il dipartimento o l'organo direttivo strategico dell'ente autonomo di diritto pubblico può coinvolgere l'ufficio del personale.

3. La partecipazione alle riunioni della conferenza delle associazioni di personale e della delegazione negoziale, nonché, quando il governo o il dipartimento delle finanze invitano, ad altre riunioni nell'ambito del partenariato sociale, è considerata orario di lavoro per i collaboratori e le collaboratrici.

VII. Competenze - 2. Partenariato sociale - b) Collaborazione

1. Le associazioni del personale vengono invitate a presentare una consultazione scritta o a partecipare a un'udienza prima che il governo prenda decisioni su materie di cui all'art. 6, commi 1 e 2 della legge sul personale.

2. Possono essere invitate a collaborare in organizzazioni di progetto o gruppi di lavoro.

3. Le associazioni del personale vengono regolarmente informate sugli sviluppi del sistema salariale ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. bbis della legge sul personale.

VII. Competenze - 2. Partenariato sociale - b) Collaborazione

1. Le associazioni del personale possono sottoporre al governo proposte e richieste riguardanti i temi di cui all'art. 6 commi 1 e 2 della legge sul personale, nonché su altre questioni di personale.

2. Il governo, o su suo incarico il dipartimento delle finanze, si pronuncia sui suggerimenti e sulle richieste di solito per iscritto. Un atteggiamento negativo viene motivato.

VII. Competenze - 2. Partenariato Sociale - b) Collaborazione

1. La Conferenza delle associazioni del personale riceve annualmente un contributo infrastrutturale stabilito nel quadro del preventivo del Cantone di San Gallo.

VII. Competenze - 3. Ufficio del Personale

1. L'Ufficio del personale supporta come centro di competenza e servizi il governo, i dipartimenti e la cancelleria di Stato, nonché i tribunali e altre autorità giudiziarie in questioni di personale.

2. Svolge i compiti assegnatigli dalla legge e dal regolamento, nonché dal governo e dal dipartimento delle finanze.

VII. Competenze - 3. Ufficio del Personale

1. L’Ufficio del personale, nonché gli uffici dei dipartimenti, della cancelleria di Stato, dei tribunali e di altre autorità giudiziarie collaborano e si forniscono reciprocamente le informazioni necessarie per l’adempimento delle loro funzioni.

2. Esso collabora in base ad accordi di prestazione con enti di diritto pubblico autonomi. Gli accordi di prestazione sono stipulati tra l’Ufficio del personale e l’organo competente degli enti di diritto pubblico autonomi, d’intesa con il dipartimento al quale l’ente di diritto pubblico autonomo è assegnato.

3. Il comma 2 della presente disposizione si applica in modo corrispondente anche alla collaborazione con altri datori di lavoro per i quali l’Ufficio del personale si occupa dell’amministrazione e dell’erogazione dei salari.

4. Quando i datori di lavoro di cui ai commi 2 e 3 della presente disposizione si avvalgono dei servizi dell'Ufficio del personale, si applicano a loro le stesse procedure e standard validi per il governo, i dipartimenti, la cancelleria di Stato, i tribunali e altre autorità giudiziarie.

VII. Competenze - 3. Ufficio del Personale

1. L'Ufficio del Personale

a)* sviluppa e gestisce strumenti per l'attuazione della politica del personale;

b) supporta i dipartimenti e la cancelleria di Stato, nonché i tribunali e altre autorità giudiziarie nell'attuazione della politica del personale;

c)* elabora le basi per un controllo centrale del personale e mette a disposizione strumenti;

d) analizza periodicamente gli indicatori destinati alla conferenza dei segretari generali e al governo, redige rapporti e propone misure.

2. L'Ufficio del Personale coinvolge adeguatamente la Conferenza di Gestione delle Risorse Umane nell'adempimento di questi compiti.

VII. Competenze - 3. Ufficio del Personale

1. L'Ufficio del Personale

a) supporta i dipartimenti e la cancelleria di Stato, nonché i tribunali e altre autorità giudiziarie nelle attività di gestione e nello sviluppo del personale e dell'organizzazione;

abis)* presiede e gestisce gli affari della commissione di riferimento delle funzioni;

b) gestisce la formazione e l'aggiornamento centrale;

c)* fornisce, con il coinvolgimento della conferenza di gestione delle risorse umane, concetti, strumenti e offerte per il supporto alla gestione e lo sviluppo del personale e dell'organizzazione;

cbis)* accompagna la procedura di assunzione del personale il cui rapporto di lavoro è istituito dal governo;

d)* gestisce e coordina la formazione professionale interna all'amministrazione e promuove programmi di formazione e inserimento paragonabili per garantire il fabbisogno di personale;

e)* esegue la gestione dei casi aziendali interni ai sensi dell'articolo 21 di questo decreto per i dipartimenti e la cancelleria di Stato, nonché per i tribunali e altre autorità giudiziarie.

VII. Competenze - 3. Ufficio del Personale

1. L'Ufficio del Personale informa i dipendenti dei dipartimenti e della cancelleria di stato, nonché i tribunali e altre autorità giudiziarie su questioni relative al personale di rilevanza generale.

VII. Competenze - 3. Ufficio del Personale

1. L'Ufficio del personale assicura, in collaborazione con i dipartimenti, la cancelleria di Stato e i tribunali, l'esecuzione uniforme del diritto del personale.

2. Rende nota alla segretaria di Stato o al segretario di Stato, alla segretaria generale competente o al segretario generale competente, o al tribunale, qualora giunga alla conclusione che

a) le azioni di esecuzione di un ufficio non sono conformi alle disposizioni del diritto del personale;

b) un ufficio si discosta dalla prassi abituale nell'applicazione del diritto.

3. Emana direttive e mette a disposizione documenti modello.

4. Può richiedere al dipartimento delle finanze di proporre al governo l'emanazione di istruzioni vincolanti per l'esecuzione del diritto del personale.

VII. Competenze - 3. Ufficio del Personale

1. L'Ufficio del Personale assicura, dopo aver consultato la Conferenza di Gestione delle Risorse Umane, l'attuazione dell'amministrazione del personale e stabilisce le procedure e gli standard necessari a tale scopo. In particolare

a)* ...

b)* ...

c)* esprime un parere su un'indennità funzionale o di mercato prevista. In caso di disaccordo, presenta una comunicazione applicando correttamente l'art. 145 comma 2 di questo regolamento e informa il/la responsabile del Dipartimento delle Finanze;

cbis)* ...

d)* si occupa della gestione e del pagamento degli stipendi;

e)* esegue il diritto previdenziale e coordina prestazioni e salario;

f)* gestisce i sistemi informatici centrali per il personale e ne garantisce lo sviluppo continuo;

g)* ...

VII. Competenze - 3. Ufficio del Personale

1. In caso di divergenze di opinione, l'ufficio del personale può riferire e presentare istanze al dipartimento finanziario del governo.

VII. Competenze - 3. Ufficio del Personale

1. I dipartimenti, la cancelleria di Stato e i tribunali designano ciascuno un ufficio responsabile per le questioni relative al personale (gestione delle risorse umane).

2. I gestori delle risorse umane sono responsabili della consulenza HR decentrata nei dipartimenti, nella cancelleria di Stato e nei tribunali. In particolare, spetta loro il supporto alla leadership e la conduzione dei processi HR.

VII. Competenze - 3. Ufficio del Personale

1. I responsabili delle gestioni delle risorse umane costituiscono la Conferenza delle risorse umane.

2. La Conferenza delle risorse umane

a)* collabora, sotto la direzione e per conto dell'Ufficio del personale, nello sviluppo e nella fornitura di strumenti delle politiche del personale e del supporto alla gestione;

b)* coordina le attività delle gestioni delle risorse umane, garantendo un'attuazione uniforme.

VIII. Procedura di Conciliazione nell'Ambito della Risoluzione delle Controversie - 1. Ufficio di Conciliazione in Materia di Personale

1. La durata del mandato dei membri è di quattro anni. Le disposizioni sulla durata del mandato delle autorità del Cantone sono applicate in modo coerente.

2. Il governo e le associazioni del personale statale assicurano una rappresentanza equilibrata di entrambi i sessi nella designazione dei membri.

3. La remunerazione dei membri si ispira in modo pertinente al regolamento sulla remunerazione dei giudici supplenti e dei membri delle autorità di conciliazione (Regolamento sulle remunerazioni) del 19 maggio 2009.

VIII. Procedura di Conciliazione nell'Ambito della Risoluzione delle Controversie - 1. Ufficio di Conciliazione in Materia di Personale

1. Le collaboratrici e i collaboratori non partecipano ai procedimenti relativi al dipartimento di cui fanno parte secondo i termini del rapporto di lavoro.

2. Il comma 1 di questa disposizione si applica in modo appropriato alle collaboratrici e ai collaboratori della cancelleria dello Stato e dei tribunali.

3. Inoltre, le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa del 16 maggio 1965 relative all'astensione si applicano in modo pertinente.

VIII. Procedura di Conciliazione nel Contesto della Risoluzione delle Controversie - 2. Richiesta di Conciliazione

1. La domanda di conciliazione deve essere presentata per iscritto alla commissione di conciliazione in materia di personale o dichiarata verbalmente e verbalizzata presso la stessa.

2. Essa deve indicare l'altra parte e contenere la domanda e la motivazione.

VIII. Procedura di Conciliazione nel Contesto della Risoluzione delle Controversie - 2. Richiesta di Conciliazione

1. L'organo di conciliazione in materia di personale trasmette all'altra parte la richiesta di conciliazione e le concede l'opportunità di presentare una risposta scritta.

2. Essa può unire procedimenti aventi connessioni di contenuto e questioni giuridiche identiche o simili.

3. La presidente o il presidente dell'organo di conciliazione in materia di personale può, in casi particolari, disporre un secondo scambio di scritti prima dell'udienza di conciliazione.

VIII. Procedura di Conciliazione nel Contesto della Risoluzione delle Controversie - 2. Richiesta di Conciliazione

1. Le parti presentano i documenti necessari per la valutazione dei fatti e delle questioni giuridiche.

2. L'organismo di conciliazione in materia di personale può effettuare chiarimenti pertinenti e richiedere la presentazione di documenti aggiuntivi.

VIII. Procedura di Mediazione nel Contesto della Risoluzione delle Controversie - 3. Procedura

1. Il procedimento di conciliazione non è pubblico.

2. Le parti possono farsi accompagnare da una consulente legale, un consulente legale o da un'altra persona di fiducia. Esse o l'ufficio di conciliazione in materia di personale informano l'altra parte della rappresentanza prima del procedimento di conciliazione.

VIII. Procedura di Mediazione nel Contesto della Risoluzione delle Controversie - 3. Procedura

1. Le dichiarazioni delle parti sono riservate.

2. Non vengono utilizzate nel procedimento di azione di diritto del lavoro.

VIII. Procedura di Conciliazione nell'Ambito della Risoluzione delle Controversie - 3. Procedura

1. La commissione di conciliazione nelle questioni personali può emettere una raccomandazione per una composizione amichevole nelle materie che, ai sensi dell'art. 79 della legge sul personale, sono oggetto di controversia della causa del diritto del personale.

2. Il procedimento di conciliazione è fallito se entrambe le parti contrattuali non accettano la raccomandazione.

VIII. Procedura di Conciliazione nell'Ambito della Risoluzione delle Controversie - 3. Procedura

1. La commissione di conciliazione registra l'accordo amichevole nel verbale, qualora le parti contrattuali si mettano d'accordo mediante approvazione della raccomandazione o altro accordo.

2. Fa firmare il verbale dalle parti contrattuali.

VIII. Procedura di Conciliazione nell'Ambito della Risoluzione delle Controversie - 3. Procedura

1. La Commissione di Conciliazione in materia di Personale menziona nella determinazione relativa alla conclusione della procedura di conciliazione in particolare

a) i nomi delle parti contrattuali;

b) la data della determinazione;

c) la richiesta di conciliazione presentata;

d) l'oggetto della trattativa;

e) il tipo di esito della procedura di conciliazione con riferimento all'accordo amichevole raggiunto o al fallimento della procedura di conciliazione;

f) in caso di fallimento della procedura di conciliazione, il riferimento all'art. 81 della Legge sul Personale.

2. La determinazione della Commissione di Conciliazione in materia di Personale sull'accordo amichevole delle parti contrattuali o sul fallimento della procedura di conciliazione non viene motivata.

VIII. Procedura di Conciliazione nell'Ambito della Risoluzione delle Controversie - 3. Procedura

1. In caso di inadempienza della parte che presenta la richiesta di conciliazione, la richiesta di conciliazione si considera ritirata. L'organo di conciliazione in materia di personale dichiara la richiesta di conciliazione come priva di oggetto.

2. In caso di inadempienza dell'altra parte, l'organo di conciliazione in materia di personale accerta il fallimento della negoziazione per l'accordo.

3. In caso di inadempienza di entrambe le parti contrattuali, l'organo di conciliazione in materia di personale dichiara il procedimento come privo di oggetto.

VIII. Procedura di Conciliazione nell'Ambito della Risoluzione delle Controversie - 3. Procedura

1. I costi del procedimento di conciliazione sono addebitati ai datori e alle datrici di lavoro che applicano il diritto del personale cantonale su basi giuridiche particolari, in base ai costi effettivi.

2. L'ufficio del personale effettua il rendiconto annuale.

VIII. Procedura di Conciliazione nell'Ambito della Risoluzione delle Controversie - 3. Procedura

1. Per il resto, alle procedure dinanzi all'ufficio di conciliazione in materia di personale si applicano mutatis mutandis le disposizioni del Codice di procedura civile svizzero del 19 dicembre 2008.

IX. Disposizioni Finali

1. Il Regolamento sugli Stipendi del 27 febbraio 1996 è abrogato con effetto dal 1° giugno 2012, ad eccezione degli artt. 29 e 30.

2. Gli artt. 29 e 30 sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2015.

IX. Disposizioni Finali

1. Il Regolamento sul servizio statale del 5 marzo 1996 è abrogato con effetto dal 1° giugno 2012, ad eccezione dell'Art. 17 e Art. 22 paragrafo 1 lett. c, Art. 42 e Art. 45 paragrafo 1, nonché Art. 51.

2. L'Art. 17 e Art. 22 paragrafo 1 lett. c, Art. 42 e Art. 45 paragrafo 1, nonché Art. 51 sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2013.

IX. Disposizioni Finali

1. Il Decreto sull'orario di lavoro del 27 maggio 1997 è abrogato con effetto dal 1º giugno 2012.

IX. Disposizioni Finali

1. L'Ordinanza sulle Spese del 6 dicembre 2004 è abrogata con effetto a partire dal 1° giugno 2012, con l'eccezione dell'Art. 10.

2. L'Art. 10 è abrogato con effetto a partire dal 1° gennaio 2013.

IX. Disposizioni Finali

1. Le indennità di rendimento, concesse ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento sul servizio statale del 5 marzo 1996, sono proseguite come indennità salariali speciali.

IX. Disposizioni Finali

1. Art. 61 e Art. 66 cpv. 1 lett. c, Art. 94, 95 e Art. 104 cpv. 2, Art. 106 cpv. 3 nonché Art. 127 cpv. 1 del presente decreto vengono applicati a partire dal 1° gennaio 2013.

2. Le restanti disposizioni del presente decreto vengono applicate a partire dal 1° giugno 2012.

IX. Disposizioni Finali

1. Per i dipendenti nati nel 1955 o prima, per i quali continua ad applicarsi il primato delle prestazioni e che hanno scelto un modello a fascia con un salario annuo inferiore al 100 percento, il Cantone si fa carico per un periodo massimo di tre anni dei contributi del datore di lavoro alla previdenza professionale per la differenza tra il salario annuo effettivo e il salario annuo al 100 percento.

IX. Disposizioni Finali

1. I salari delle dipendenti e dei dipendenti non subiranno alcuna modifica con l'entrata in vigore di questa modifica. Sono fatti salvi gli articoli 73d, 73e e 173 di questo decreto.

IX. Disposizioni Finali

1. Se lo stipendio di una dipendente o di un dipendente al 1º gennaio 2019 è al di sotto della banda salariale della funzione di riferimento determinante, sarà aumentato al livello minimo di questa banda salariale. Rimane riservata la possibilità di mantenere una riduzione del livello minimo fino al 10 percento, se i requisiti di una posizione, in particolare relativi alla formazione e all'esperienza, non sono completamente soddisfatti.

2. Se lo stipendio di una dipendente o di un dipendente al 1º gennaio 2019 è al di sopra della banda salariale della funzione di riferimento determinante, sarà

a) ridotto al 100 percento del livello massimo di questa banda salariale per il 1º gennaio 2022.

b) alla dipendente o al dipendente negli anni 2019-2021 verrà concessa un'eventuale incremento salariale generale ai sensi dell'art. 37 segg. della Legge sul personale solo fino al massimo livello della banda salariale determinante dopo l'incremento salariale generale.

3. Il paragrafo 2 lettera a) di questa disposizione non si applica alle dipendenti e ai dipendenti che hanno compiuto il 60º anno di età prima del 1º gennaio 2019.

IX. Disposizioni Finali

1. In caso di prestazioni buone o particolarmente buone, nel 2018 è possibile ottenere la promozione a un livello salariale superiore all'interno della stessa classe salariale, a una classe salariale superiore o, se ciò risulta necessario in base alla precedente classificazione salariale, al primo o a uno dei livelli superiori.

IX. Disposizioni Finali

1. Alle dipendenti e ai dipendenti verranno comunicati per iscritto, prima del 1º gennaio 2019, l'assegnazione della loro posizione alla funzione di riferimento corrispondente, la fascia salariale di riferimento, nonché l'importo dello stipendio a partire dal 1º gennaio 2019.

2. I contratti di lavoro esistenti e le disposizioni con cui sono stati instaurati rapporti di servizio esistenti prima dell'entrata in vigore della legge sul personale non richiedono adeguamento all'art. 3 lett. e del presente decreto.

IX. Disposizioni Finali

1. Per i crediti di lavoro straordinario esistenti al 31 dicembre 2018, si applicano le disposizioni del Regolamento del personale del 13 dicembre 2011 nella versione precedente l'entrata in vigore di questo emendamento.

IX. Disposizioni Finali

**1. Se lo stipendio annuo di una giudice o di un giudice, ai quali si applicano le disposizioni degli Art. 78b a 78d di questo decreto, al 1° gennaio 2020 è superiore alla retribuzione obiettivo, si procederà come segue:**

a) esso sarà ridotto al 1° giugno 2023 alla retribuzione obiettivo, ma non oltre Fr. 6'500.-;

b) alla giudice o al giudice verrà concessa, a partire dal 2020, un'eventuale aumento salariale generale secondo l'Art. 37 e seguenti della legge sul personale solo fino al livello della retribuzione obiettivo dopo l'aumento salariale generale.

**2. Per una giudice o un giudice, per i quali si applicherebbe in linea di principio una retribuzione obiettivo ridotta secondo l'Art. 78d di questo decreto, lo stipendio sarà calcolato dal 1° gennaio 2020 e negli anni successivi come se il modello di retribuzione obiettivo di cui agli Art. 78c e Art. 78d di questo decreto fosse già in vigore al momento dell'assunzione.**

**3. Il paragrafo 1 lett. a di questa disposizione non si applica alle giudici e ai giudici che abbiano compiuto il 60° anno di età prima del 1° gennaio 2020.**

IX. Disposizioni Finali

1. I salari delle dottoresse e dei dottori della direzione non subiscono alcuna modifica con l'entrata in vigore di questa modifica. Sono fatte salve le disposizioni degli art. 73d e 73e di questo decreto.

2. Se il salario al 1° gennaio 2024 supera la fascia salariale della funzione di riferimento determinante, si procederà come segue

a) sarà ridotto al 1° gennaio 2027 al 100 percento del tasso massimo di questa fascia salariale;

b) alla dottoressa o al dottore della direzione negli anni dal 2024 al 2026 sarà concessa un'eventuale aumento salariale generale secondo l'art. 37 segg. della legge sul personale solo fino al massimo della fascia salariale determinante dopo l'aumento salariale generale.

3. Il par. 2 lett. a di questa disposizione non si applica alle dottoresse e ai dottori della direzione che abbiano compiuto il 60° anno di età prima del 1° gennaio 2024.

4. Prima del 1° gennaio 2024, sarà comunicata per iscritto alle dottoresse e ai dottori della direzione l'assegnazione della loro posizione alla funzione di riferimento corrispondente, la fascia salariale determinante e l'ammontare del salario a partire dal 1° gennaio 2024.

IX. Disposizioni Finali

1. In casi giustificati, il datore di lavoro o la datrice di lavoro può continuare a concedere una partecipazione ai risultati ai sensi dell'articolo 10 del regolamento relativo alla retribuzione dei medici dirigenti del 19 settembre 2006 nella versione antecedente l'inizio dell'applicazione di questo emendamento, fino a un massimo di tre anni dall'inizio della sua applicazione. Durante il periodo corrispondente, è esclusa l'applicazione dell'art. 78j di questo decreto per il medico dirigente interessato.

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