Ordinanza sull'accesso elettronico E-Login - Accesso elettronico centrale (E-Login)
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
1. La Cancelleria di Stato gestisce l'accesso elettronico centrale ai servizi di e-government secondo l'[Art. 6a](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/142.3/de/art6a) comma 1 e 2 della Legge sull'E-Government del 20 novembre 2018 (di seguito E-Login).
2. L'E-Login è composto da
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| a) | il servizio di autenticazione delle autorità svizzere (AGOV); | | |
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| b) | un'area per la gestione dei dati degli utenti; | | |
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| c) | un'area per l'istituzione di rappresentanze. | | |
3. La Cancelleria di Stato adotta misure adeguate per la tutela della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni.
1. **AGOV e l'area per la gestione dei dati degli utenti sono servizi di e-Government strategici ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 lett. c della legge sull'e-Government (E-GovG). Sono considerati standard comuni per il cantone, i comuni politici e i comuni scolastici.**
2. **Il comitato di cooperazione può approvare eccezioni su richiesta del governo, di un comune politico, di un comune scolastico o dell'associazione delle presidenze comunali di San Gallo, in particolare in caso di costi finanziari o tecnici sproporzionati. Questo presume che sia garantita altrimenti una corretta autenticazione elettronica preventiva ai sensi dell'art. 6a cpv. 1 E-GovG.**
1. Chi utilizza un servizio di e-Government si autentica preliminarmente tramite l’E-Login. Fatto salvo l'[Art. 2](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/142.31/de/art2) comma 2 di questo atto.
2. L’organo pubblico competente per un servizio di e-Government determina il livello di fiducia richiesto ai sensi dell'[Art. 4](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/142.31/de/art4) di questo atto in base al fabbisogno di protezione accertato. Restano riservate le disposizioni speciali di legge.
3. Se un’autenticazione elettronica ha successo, l’E-Login trasmette i dati personali acquisiti per il livello di fiducia richiesto al servizio di e-Government richiesto.
4. La concessione delle autorizzazioni e l'elaborazione necessaria dei dati personali all'interno del servizio di e-Government sono di competenza dell'organo pubblico competente.
1. L'E-Login distingue tra quattro livelli di fiducia.
2. Con il livello di fiducia 1 (AGOVaq100), una persona si registra per l'E-Login. A tal fine, conferma il suo indirizzo e-mail e fornisce gli ulteriori dati richiesti. In questo contesto, vengono trattati i seguenti dati personali
a) Nome e cognome;
b) Data di nascita;
c) Sesso;
d) Nazionalità;
e) Indirizzo e-mail;
f) Lingua di corrispondenza.
3. Per il livello di fiducia 2 (AGOVaq200), una persona conferma, in aggiunta al livello 1, il proprio indirizzo di residenza tramite un codice di verifica postale.
4. Per il livello di fiducia 3 (AGOVaq300), una persona conferma, in aggiunta al livello 1, la propria identità mostrando un documento d'identità ufficiale valido. Ciò può avvenire personalmente allo sportello o in via elettronica attraverso una verifica video automatizzata.
5. Per il livello di fiducia 4 (AGOVaq400), una persona fornisce, in aggiunta al livello 3, il proprio numero di assicurazione AHV.
1. Un utente può visualizzare, gestire e cancellare i suoi dati tramite l'E-Login, nonché i dati relativi a eventuali rappresentanze create per suo conto.
2. Egli o ella deve inserire i dati in modo veritiero, aggiornarli se necessario e adottare tutte le precauzioni affinché terzi non autorizzati non abbiano accesso al suo E-Login.
3. Se un utente richiede la cancellazione del suo E-Login, questo verrà eliminato entro un mese al massimo e i dati saranno distrutti.
1. Tramite l'E-Login, una persona fisica può autorizzare altre persone fisiche come utenti autorizzati alla rappresentanza, purché un servizio di e-government preveda tale rappresentanza.
2. Tramite l'E-Login, una persona fisica può creare un conto organizzativo e delle rappresentanze per un'organizzazione, purché un servizio di e-government preveda tale rappresentanza.
1. Per l'istituzione è necessario
a) per la rappresentanza di persone fisiche, un'autenticazione elettronica di almeno livello di fiducia 3 sia per la persona rappresentata sia per l'utente autorizzato alla rappresentanza;
b) per la rappresentanza di organizzazioni
1. un'autenticazione elettronica di almeno livello di fiducia 3 e
2. una prova della legittimazione alla rappresentanza da parte dell'utente autorizzato alla rappresentanza.
2. Per l'istituzione di una rappresentanza per un'organizzazione, vengono inoltre comunicati i seguenti dati, se esistenti
a) Ragione sociale o denominazione;
b) Forma giuridica;
c) Sede;
d) Indirizzo;
e) Numero di identificazione aziendale (UID);
f) Numero di partita IVA;
g) Numero di telefono.
3. Nell'autenticazione elettronica
a) gli utenti autorizzati alla rappresentanza confermano una sola volta la loro legittimazione alla rappresentanza;
b) selezionano di volta in volta il loro ruolo.
4. Un utente che ha il diritto di rappresentanza per un'organizzazione può autorizzare ulteriori persone fisiche alla rappresentanza dell'organizzazione.
1. I collaboratori competenti della Cancelleria di Stato possono
a) su incarico di un'utente o di un utente, effettuare trattamenti di dati nell'E-Login;
b) in caso di sospetto di utilizzo illecito, sospendere temporaneamente un E-Login. Informano preventivamente l'utente interessata o l'utente interessato;
c) in caso di conferma di un utilizzo illecito o dopo un'inattività di cinque anni, cancellare un E-Login e distruggere i dati. Informano preventivamente l'utente interessata o l'utente interessato.
1. L'E-Login registra ogni autenticazione elettronica nonché l'elaborazione dei dati nella gestione dei dati degli utenti o nella creazione e gestione delle deleghe.
2. I dati registrati, comprese eventuali copie di backup, vengono conservati per un massimo di un anno e successivamente distrutti.