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142.31 CH-SG

Ordinanza sull'accesso elettronico E-Login - Accesso elettronico centrale (E-Login)

9 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton San Gallo
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Indice delle disposizioni (9)

Testo normativo (9 Articoli)

I. Disposizioni Generali

1. La Cancelleria di Stato gestisce l'accesso elettronico centrale ai servizi di e-government secondo l'[Art. 6a](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/142.3/de/art6a) comma 1 e 2 della Legge sull'E-Government del 20 novembre 2018 (di seguito E-Login).

2. L'E-Login è composto da

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| a) | il servizio di autenticazione delle autorità svizzere (AGOV); | | |

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| b) | un'area per la gestione dei dati degli utenti; | | |

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| c) | un'area per l'istituzione di rappresentanze. | | |

3. La Cancelleria di Stato adotta misure adeguate per la tutela della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni.

I. Disposizioni Generali

1. **AGOV e l'area per la gestione dei dati degli utenti sono servizi di e-Government strategici ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 lett. c della legge sull'e-Government (E-GovG). Sono considerati standard comuni per il cantone, i comuni politici e i comuni scolastici.**

2. **Il comitato di cooperazione può approvare eccezioni su richiesta del governo, di un comune politico, di un comune scolastico o dell'associazione delle presidenze comunali di San Gallo, in particolare in caso di costi finanziari o tecnici sproporzionati. Questo presume che sia garantita altrimenti una corretta autenticazione elettronica preventiva ai sensi dell'art. 6a cpv. 1 E-GovG.**

II. Autenticazione Elettronica

1. Chi utilizza un servizio di e-Government si autentica preliminarmente tramite l’E-Login. Fatto salvo l'[Art. 2](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/142.31/de/art2) comma 2 di questo atto.

2. L’organo pubblico competente per un servizio di e-Government determina il livello di fiducia richiesto ai sensi dell'[Art. 4](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/142.31/de/art4) di questo atto in base al fabbisogno di protezione accertato. Restano riservate le disposizioni speciali di legge.

3. Se un’autenticazione elettronica ha successo, l’E-Login trasmette i dati personali acquisiti per il livello di fiducia richiesto al servizio di e-Government richiesto.

4. La concessione delle autorizzazioni e l'elaborazione necessaria dei dati personali all'interno del servizio di e-Government sono di competenza dell'organo pubblico competente.

II. Autenticazione Elettronica

1. L'E-Login distingue tra quattro livelli di fiducia.

2. Con il livello di fiducia 1 (AGOVaq100), una persona si registra per l'E-Login. A tal fine, conferma il suo indirizzo e-mail e fornisce gli ulteriori dati richiesti. In questo contesto, vengono trattati i seguenti dati personali

a) Nome e cognome;

b) Data di nascita;

c) Sesso;

d) Nazionalità;

e) Indirizzo e-mail;

f) Lingua di corrispondenza.

3. Per il livello di fiducia 2 (AGOVaq200), una persona conferma, in aggiunta al livello 1, il proprio indirizzo di residenza tramite un codice di verifica postale.

4. Per il livello di fiducia 3 (AGOVaq300), una persona conferma, in aggiunta al livello 1, la propria identità mostrando un documento d'identità ufficiale valido. Ciò può avvenire personalmente allo sportello o in via elettronica attraverso una verifica video automatizzata.

5. Per il livello di fiducia 4 (AGOVaq400), una persona fornisce, in aggiunta al livello 3, il proprio numero di assicurazione AHV.

III. Gestione dei dati degli utenti

1. Un utente può visualizzare, gestire e cancellare i suoi dati tramite l'E-Login, nonché i dati relativi a eventuali rappresentanze create per suo conto.

2. Egli o ella deve inserire i dati in modo veritiero, aggiornarli se necessario e adottare tutte le precauzioni affinché terzi non autorizzati non abbiano accesso al suo E-Login.

3. Se un utente richiede la cancellazione del suo E-Login, questo verrà eliminato entro un mese al massimo e i dati saranno distrutti.

IV. Istituzione di Rappresentanze

1. Tramite l'E-Login, una persona fisica può autorizzare altre persone fisiche come utenti autorizzati alla rappresentanza, purché un servizio di e-government preveda tale rappresentanza.

2. Tramite l'E-Login, una persona fisica può creare un conto organizzativo e delle rappresentanze per un'organizzazione, purché un servizio di e-government preveda tale rappresentanza.

IV. Istituzione di Rappresentanze

1. Per l'istituzione è necessario

a) per la rappresentanza di persone fisiche, un'autenticazione elettronica di almeno livello di fiducia 3 sia per la persona rappresentata sia per l'utente autorizzato alla rappresentanza;

b) per la rappresentanza di organizzazioni

1. un'autenticazione elettronica di almeno livello di fiducia 3 e

2. una prova della legittimazione alla rappresentanza da parte dell'utente autorizzato alla rappresentanza.

2. Per l'istituzione di una rappresentanza per un'organizzazione, vengono inoltre comunicati i seguenti dati, se esistenti

a) Ragione sociale o denominazione;

b) Forma giuridica;

c) Sede;

d) Indirizzo;

e) Numero di identificazione aziendale (UID);

f) Numero di partita IVA;

g) Numero di telefono.

3. Nell'autenticazione elettronica

a) gli utenti autorizzati alla rappresentanza confermano una sola volta la loro legittimazione alla rappresentanza;

b) selezionano di volta in volta il loro ruolo.

4. Un utente che ha il diritto di rappresentanza per un'organizzazione può autorizzare ulteriori persone fisiche alla rappresentanza dell'organizzazione.

V. Ulteriori Trattamenti dei Dati

1. I collaboratori competenti della Cancelleria di Stato possono

a) su incarico di un'utente o di un utente, effettuare trattamenti di dati nell'E-Login;

b) in caso di sospetto di utilizzo illecito, sospendere temporaneamente un E-Login. Informano preventivamente l'utente interessata o l'utente interessato;

c) in caso di conferma di un utilizzo illecito o dopo un'inattività di cinque anni, cancellare un E-Login e distruggere i dati. Informano preventivamente l'utente interessata o l'utente interessato.

V. Ulteriori Trattamenti dei Dati

1. L'E-Login registra ogni autenticazione elettronica nonché l'elaborazione dei dati nella gestione dei dati degli utenti o nella creazione e gestione delle deleghe.

2. I dati registrati, comprese eventuali copie di backup, vengono conservati per un massimo di un anno e successivamente distrutti.

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