Regolamento interno del Governo e della Cancelleria dello Stato (GeschR) - Numero e Denominazione dei Dipartimenti (GeschR)
Indice delle disposizioni (16)
Testo normativo (16 Articoli)
1. Per la preparazione degli affari del governo e per l'adempimento autonomo dei compiti loro assegnati dalla legislazione o attraverso una delegazione speciale del governo, esistono i seguenti dipartimenti
a) Dipartimento dell'Economia;
b) Dipartimento dell'Interno;
c) Dipartimento dell'Istruzione;
d) ...
e) Dipartimento delle Finanze;
f)* Dipartimento delle Costruzioni e dell'Ambiente;
g) Dipartimento della Sicurezza e della Giustizia;
h) Dipartimento della Salute.
1. Nell'ambito di competenza del Dipartimento dell'economia pubblica rientrano
a) Promozione dell'agricoltura (in particolare istruzione agricola, misure per la conservazione della proprietà rurale, protezione degli affittuari, intermediazione di immobili agricoli, coltivazione delle piante, allevamento del bestiame, industria lattiera, economia alpina, assicurazione contro la grandine e del bestiame);
b) Economia forestale;
bbis) Protezione della natura e del paesaggio;
bter) Caccia e pesca;
c) Migliorie fondiarie;
cbis) ...
cter) Polizia del commercio (in particolare commercio itinerante, comunicazione dei prezzi, vigilanza sul settore cinematografico, giorno di riposo e orari di apertura dei negozi);
cquater) Protezione dei lavoratori, diritto del lavoro, ufficio di conciliazione;
cquinquies) Assicurazione e assistenza contro la disoccupazione, collocamento;
d) Promozione del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei trasporti, traffico economico di frontiera, traffico aereo;
e) ...
f) Ospitalità, commercio al dettaglio di bevande alcoliche;
g) Misure e pesi;
h) Ordinamento dei mercati;
i) ...
k) Consolati;
l) Statistica;
m)* Credito al consumo;
n)* Legislazione sui giochi d'azzardo.
1. Nell'ambito di competenza del Dipartimento dell'Interno rientrano
a)* Trattamento dei reclami in relazione all'esercizio dei diritti politici;
b)* Supervisione sulla legittima esistenza delle autorità (ad eccezione degli organi di giustizia civile e penale);
c) Supervisione sui comuni politici e i comuni speciali, nella misura in cui non siano competenti altri dipartimenti;
cbis) Modifiche nella composizione dei comuni;
cter) Esecuzione della legislazione sull'equilibrio finanziario;
d) ...
dbis) Notariato pubblico, registro di commercio, catasto, diritto di tutela e dei minorenni, legislazione cantonale e applicazione amministrativa della legge sull'esecuzione forzata e sul fallimento;
e) Affari confessionali;
f) Servizi funerari;
g) Cittadinanza e stato civile;
gbis) Assistenza per i minori affidati;
gter) Strutture per persone con disabilità (escluse le scuole speciali);
gquater)* ...
gquinquies) Strutture miste ai sensi della legge sull'assistenza sociale;
gsexies)* Adozione e ricerca delle origini;
h)* Assistenza sociale, nella misura in cui non siano competenti altri dipartimenti, nonché la sicurezza sociale della popolazione, in particolare di famiglie, bambini, giovani, persone sole, anziani e disabili;
i) Assicurazioni sociali, nella misura in cui non siano competenti altri dipartimenti;
ibis) Parità tra uomini e donne;
iter) Promozione dell'integrazione;
j)* Prevenzione e lotta contro la violenza alle donne e la violenza domestica, nonché la tratta di esseri umani;
k) Archivio di Stato e di Capitolo e biblioteche;
l)* Promozione culturale e patrimonio culturale, compresa la conservazione dei monumenti e l'archeologia;
lbis) Sistema di contributi del fondo lotteria;
m) Cooperative di garanzia pubblica;
n) ...
nbis) ...
o) ...
p) ...
q) ...
r) ...
s) ...
t) ...
1. Nel campo di competenza del Dipartimento dell'Educazione rientrano
a)* le scuole di tutti i livelli (ad eccezione delle scuole agricole);
b)* ...
c) la supervisione tecnica nei confronti dei comuni politici e dei comuni scolastici nell'esecuzione della legislazione sulla scuola elementare;
d) apprendimento e orientamento professionale;
e) ...
f) ...
g) ...
h) promozione della ginnastica, dello sport e dell'istruzione preliminare.
1. Nell'ambito di competenza del Dipartimento delle Finanze rientrano
a) Direzione e sorveglianza della contabilità e della gestione finanziaria dell'amministrazione statale generale e delle amministrazioni speciali;
b) Riscossione delle entrate statali, nella misura in cui non siano attribuite ad altri dipartimenti;
c) Imposte;
d) Amministrazione dei beni statali (nella misura in cui non siano soggetti ad altri dipartimenti), degli investimenti di capitale dell'amministrazione statale generale, dei fondi statali e delle amministrazioni speciali, nonché del debito pubblico;
e) Amministrazione dei sali, amministrazione dei timbri;
f)* Esecuzione della stima fondiaria;
g) Ufficio del personale, assicurazioni per il personale statale;
gbis) Supervisione sulla previdenza professionale e sulle fondazioni;
h) ...
i) Cassa di soccorso cantonale;
k) Supervisione sulla banca cantonale;
l)* ...
m) ...
n)* Appalti pubblici;
o)* Assicurazioni e gestione del rischio;
p)* Servizio di pianificazione informatica;
q)* Corporate Governance pubblica.
2. Nel settore delle assicurazioni e della gestione del rischio, il Dipartimento delle Finanze prende decisioni in relazione alla gestione dei rischi di danni assicurabili a cose, persone e patrimoni che riguardano l'amministrazione statale. Restano riservate le competenze ai sensi del regolamento del 17 dicembre 1996 sulla gestione finanziaria.
1. Nell'ambito delle competenze del Dipartimento delle Costruzioni e dell'Ambiente rientrano
a)* strade pubbliche e corsi d'acqua pubblici;
abis) pianificazione locale, regionale e cantonale;
ater) ...
aquater) informazione geografica e misurazione;
b) polizia edilizia;
c) polizia idrica, correzioni fluviali e opere di difesa contro le frane;
d) diritto delle acque;
dbis) protezione ambientale, inclusa la protezione delle acque;
dter)* diritto energetico;
e)* gestione immobiliare;
f)* ferrovie, funivie e impianti di risalita, impianti di sfruttamento delle acque (concessioni, progetti di costruzione, ecc.);
g) gestione del terreno costiero sulle rive del lago;
h) costruzione e manutenzione di impianti di navigazione;
i) stabilimenti balneari a Bad Ragaz e Pfäfers;
k) miniere;
l)* ...
m)* espropriazioni a favore del Cantone;
n)* fornitura e utilizzo dell'energia;
o)* ...
p)* conclusione ed esecuzione degli affari catastali per il governo e i dipartimenti nel campo del patrimonio finanziario e amministrativo;
q)* clima e sostenibilità.
1. Il campo di attività del Dipartimento di Sicurezza e Giustizia comprende
a) Vigilanza sulla legittimità delle autorità e dei funzionari incaricati dell'amministrazione civile e penale della giustizia;
abis) ...
b) Legislazione cantonale e applicazione amministrativa: del diritto civile, laddove non siano competenti altri dipartimenti; del diritto penale; del diritto processuale civile e penale; del diritto di espropriazione (con l'eccezione delle espropriazioni a favore dello Stato);
bbis) Legislazione cantonale della giurisdizione amministrativa;
c) Legislazione cantonale del diritto di responsabilità;
d)* Corpo di polizia, polizia d'ordine e di sicurezza (in particolare vigilanza sull'applicazione delle funzioni di polizia nei comuni, esecuzione del diritto federale sulle armi);
dbis) Coordinamento della protezione civile;
dter) Amministrazione militare e tassa di sostituzione del servizio militare;
dquater) Protezione civile e tutela dei beni culturali;
e) Residenza, documenti di viaggio e d'identità per i cittadini svizzeri;
ebis) Compiti cantonali nel diritto degli stranieri e dell'asilo;
eter) Assistenza sociale per i richiedenti asilo e i temporaneamente ammessi, esclusa l'assistenza sociale finanziaria secondo il diritto cantonale per i temporaneamente ammessi;
equater) Assistenza urgente per le persone presenti illegalmente;
f) Traffico di veicoli a motore e biciclette;
g) Navigazione e amministrazione portuale;
h) ...
hbis) Indennizzi e risarcimenti ai sensi della legge sull'aiuto alle vittime;
hter) Patrocinio gratuito davanti alle autorità amministrative;
i) Esecuzione giudiziaria (esecuzione di pene e misure, istituti di esecuzione e carceri, aiuto per la libertà vigilata);
k) ...
l)* Assicurazione cantonale degli edifici e protezione antincendio.
1. Nell'ambito di competenza del Dipartimento della Sanità rientrano
a) Ospedali, cliniche psichiatriche e strutture residenziali per l'assistenza alle dipendenze;
abis)* Strutture di assistenza residenziale, a condizione che non siano espressamente assegnate al Dipartimento degli Interni;
b) Farmacia cantonale, centro di medicina di laboratorio;
c) Professioni mediche e altre professioni sanitarie;
d) ...
dbis) Laboratori medici e istituti medici;
dter) Servizi di soccorso e trasporto;
e) Assistenza e cura a domicilio;
f) Prevenzione sanitaria;
fbis) Prevenzione e lotta contro l'abuso di alcol;
g) Servizio scolastico di medico e dentista;
h) Misure contro le malattie trasmissibili;
i) Provvedimenti contro i danni alla salute;
ibis) Veterinaria;
iter) Protezione degli animali;
iquater) Polizia cinofila;
k) Ricerca al servizio della salute;
l) Medicinali, sostanze stupefacenti e veleni;
m) Commercio di alimenti e oggetti d'uso;
n) Medicina legale;
o) Assicurazione malattia.
1. Sulla ripartizione degli affari non elencati nell'art. 21 fino al 27 di questo decreto, nonché sulle controversie di competenza tra dipartimenti, decide il governo.
2. Il governo ha la facoltà in qualsiasi momento, in deroga alla ripartizione degli affari sopra indicata, di nominare comitati al suo interno per la pre-consultazione di una questione.
1. La Cancelleria dello Stato assiste il governo e il Gran Consiglio svolgendo i compiti che le sono assegnati dalla legge e da disposizioni integrative del governo e degli organi competenti del Gran Consiglio.
2. Essa assiste il presidente del governo nell'adempimento delle sue funzioni.
1. Alla Cancelleria dello Stato spetta in particolare
a) la redazione delle delibere, dei messaggi e delle proposte del governo in base alle richieste dipartimentali;
b) la redazione dei verbali delle riunioni di governo;
c) la diffusione di informazioni ufficiali attraverso comunicati stampa, conferenze stampa e tramite il sito internet del Cantone;
d) la redazione e l'invio degli atti emanati dal governo o dal presidente del governo;
e) la pubblicazione della raccolta delle leggi, del bollettino ufficiale, del calendario dello stato e di eventuali altre pubblicazioni;
ebis)* la collaborazione nei progetti di normazione in cooperazione con il dipartimento competente;
eter) l'esame preliminare dei progetti di ordinanza dei dipartimenti;
eter1)* la responsabilità tecnica riguardante la normazione nei settori
1. diritto costituzionale e amministrativo generale;
2. pubblicazioni ufficiali;
3. diritti politici;
4. protezione dei dati a livello federale e cantonale;
equater) consulenza e trasmissione del sapere in questioni di normazione;
equinquies)* l'esercizio dei compiti nel campo della pianificazione politica e del controllo;
esexies)* la gestione della conferenza dei segretari generali;
esepties)* il supporto al governo nella cura delle relazioni esterne e il coordinamento della collaborazione nazionale, intercantonale, transfrontaliera e internazionale del Cantone;
f)* ...
fbis)* la responsabilità tecnica per l'introduzione, manutenzione e gestione dell'amministrazione elettronica degli affari dei dipartimenti, del governo e del consiglio cantonale. Sono escluse le competenze dell'archivio di stato nella gestione e archiviazione dei documenti;
fter)* il servizio postale per i dipartimenti, la cancelleria dello stato e i tribunali;
g) l'autenticazione delle firme;
h)* ...
1. La Cancelleria di Stato è responsabile del coordinamento dell'approvvigionamento di materiale d'ufficio e stampe.
2. Gli uffici dell'amministrazione cantonale si riforniscono di materiale d'ufficio e stampe presso l'ente designato dalla Cancelleria di Stato.
3. Essi presentano ordini per stampe alla Cancelleria di Stato. La Cancelleria di Stato si occupa dell'esecuzione.
1. La Cancelleria di Stato attua la legislazione federale e cantonale sui diritti politici. Essa è incaricata in particolare di
a) la preparazione e l'esecuzione delle elezioni e delle votazioni;
b) la gestione del registro elettorale cantonale per gli Svizzeri all'estero;
c) la ricezione e la verifica della validità delle richieste di referendum e iniziativa cantonale;
d) la consulenza e la divulgazione delle conoscenze nel settore dei diritti politici.
2. Essa svolge i compiti assegnati dalla legge al Cantone o al dipartimento competente. Sono esclusi i procedimenti di ricorso.
1. I dipartimenti e la Cancelleria di Stato riscuotono le tasse governative nel rispettivo ambito di competenza.
1. L'incasso delle tasse governative nei procedimenti in cui la decisione del governo è già stata presa all'inizio dell'esecuzione di questo emendamento, è di competenza della cancelleria di Stato.
1. Questo regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1952. Il regolamento interno del Consiglio di Stato e della Cancelleria di Stato del 7 agosto 1942 è abrogato.