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140.2 OeffG CH-SG

Legge sul principio della trasparenza (OeffG) (OeffG)

21 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton San Gallo
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Indice delle disposizioni (21)

Testo normativo (21 Articoli)

I. Disposizioni Generali

1. Questo decreto promuove la trasparenza in merito al mandato, all'organizzazione e all'attività degli organi pubblici. A tal fine, disciplina l'informazione al pubblico da parte degli organi pubblici e garantisce l'accesso ai documenti ufficiali.

2. Gli organi pubblici sono organi, autorità e uffici

a) del Cantone;

b) degli enti autonomi di diritto pubblico del Cantone;

c) dei comuni;

d) delle aziende comunali autonome di diritto pubblico;

e) delle associazioni di Comuni e degli enti consorziali.

3. Ai privati è conferito uno status pari a quello degli organi pubblici quando svolgono compiti statali.

I. Disposizioni Generali

1. Il Consiglio cantonale e il Parlamento comunale disciplinano nel regolamento interno per sé e per i loro organi l'informazione al pubblico sulle loro attività e l'accesso ai documenti ufficiali.

2. Questo decreto si applica per analogia, nella misura in cui il regolamento interno non contenga disposizioni.

I. Disposizioni Generali

1. Ai sensi del presente decreto, agisce

a) per il Consiglio cantonale e i suoi organi: il/la responsabile dei servizi parlamentari;

b) per il Parlamento comunale e i suoi organi: l'ente designato nel regolamento interno;

c) per il governo: la Cancelleria di Stato;

d) in tutti gli altri casi, l'ente pubblico secondo le modalità di firma indicate dalla legge, dal regolamento o dalle disposizioni organizzative.

I. Disposizioni Generali

1. Questo decreto non si applica nei procedimenti di diritto civile, penale e amministrativo, inclusi i procedimenti di conciliazione, arbitrato e assistenza giudiziaria.

2. L'accesso ai dati personali secondo l'art. 1 lett. a della legge sulla protezione dei dati del 20 gennaio 2009 è disciplinato da quella legge.

3. La pubblicazione e l'accesso ai dati e alle informazioni statistiche sono disciplinati dalla legge statistica del 16 novembre 2010.

4. Questo decreto non conferisce alcun diritto di accesso a udienze non pubbliche degli organi pubblici.

I. Disposizioni Generali

1. Restano salve le disposizioni particolari delle leggi cantonali che

a) prescrivono il segreto su determinati affari, documenti o circostanze;

b) regolano l'accesso a determinati affari, documenti o circostanze.

2. Sono equiparati alle leggi cantonali i decreti normativi dei comuni ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Legge sui comuni del 21 aprile 2009[7].

II. Diffusione delle informazioni

1. L'organo pubblico informa autonomamente sulla sua attività, nella misura in cui questa è di interesse generale.

2. Garantisce che tutte le persone abbiano accesso all'informazione.

III. Accesso all'informazione - 1. Principio di pubblicità

1. Ogni persona ha il diritto, senza dover dimostrare un interesse particolare, conformemente a quanto disposto dal presente decreto, a

a) Informazioni sull'attività dell'organo pubblico;

b) Accesso ai documenti ufficiali.

III. Accesso alle informazioni - 1. Principio di pubblicità

1. L'organo pubblico informa e concede accesso ai documenti ufficiali, a meno che non vi siano interessi pubblici o privati di cui è necessario garantire la tutela che si oppongano.

2. Un interesse pubblico si oppone in particolare quando l'informazione

a) potrebbe mettere in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica;

b) potrebbe indebolire la posizione dell'organo pubblico nelle trattative;

c) potrebbe compromettere le relazioni con altri enti pubblici;

d) potrebbe ostacolare o ridurre l'efficacia delle misure amministrative;

e) comporterebbe uno sforzo sproporzionato.

3. Un interesse privato da proteggere si oppone in particolare quando l'informazione è tale da poter

a) compromettere i diritti della personalità di terzi;

b) violare i diritti di proprietà intellettuale;

c) violare un segreto professionale, commerciale o industriale.

III. Accesso all'informazione - 1. Principio di pubblicità

1. Sono escluse dal diritto di accesso alle informazioni le informazioni e i documenti

a) relativi all'elaborazione sostanziale di affari pendenti;

b) relativi a trattative non pubbliche, in particolare documentazione e verbali di riunioni;

c) nella misura in cui la comunità pubblica partecipa alla concorrenza economica e non agisce in modo sovrano.

2. ...

III. Accesso alle informazioni - 2. Informazioni sull'attività degli organi pubblici

1. L'ente pubblico fornisce informazioni sulle sue attività su richiesta. Le fornisce oralmente, in formato elettronico o per iscritto.

III. Accesso alle informazioni - 2. Informazioni sull'attività degli organi pubblici

1. Se l'ente pubblico rifiuta di fornire le informazioni, comunica tale decisione alla persona richiedente con una breve motivazione.

2. La comunicazione avviene per iscritto se la persona richiedente ha presentato la richiesta di informazioni per iscritto. L'ente pubblico informa del diritto di richiedere un provvedimento.

3. La persona richiedente può presentare la richiesta per iscritto, dopo che l'ente pubblico ha rifiutato di fornire le informazioni oralmente o per via elettronica.

III. Accesso alle informazioni - 2. Informazioni sull'attività degli organi pubblici

1. La persona richiedente può richiedere l'emissione di un provvedimento entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dall'organo pubblico.

2. Se lascia decorrere il termine senza agire, non può presentare nuovamente la stessa richiesta.

3. La tutela giuridica è disciplinata dalla legge sulla giurisdizione amministrativa del 16 maggio 1965.

III. Accesso alle Informazioni - 3. Accesso ai Documenti Ufficiali

1. L'organo pubblico concede, su richiesta, l'accesso ai documenti ufficiali. Può

a) concedere la visione sul posto di un documento ufficiale;

b) fornire informazioni sul contenuto di un documento ufficiale;

c) consegnare o inviare un documento ufficiale o una sua copia. La legislazione sul diritto d'autore rimane riservata.

2. Se il documento ufficiale è pubblicato in un organo di pubblicazione ufficiale, in un rapporto ufficiale o aziendale, o in formato elettronico, l'accesso si considera garantito.

3. L'accesso ai documenti archiviati è disciplinato dalla Legge sulla gestione e l'archiviazione dei documenti del 19 aprile 2011.

III. Accesso alle Informazioni - 3. Accesso ai Documenti Ufficiali

1. Un documento ufficiale è considerato ogni registrazione che

a) è contenuta su qualsiasi supporto dati;

b) si trova in possesso di un ente pubblico, da cui proviene o a cui è stata comunicata;

c) riguarda l'adempimento di un compito statale;

d) non è destinata esclusivamente all'uso personale.

III. Accesso alle Informazioni - 3. Accesso ai Documenti Ufficiali

1. Chi desidera accedere a un documento ufficiale deve presentare una richiesta scritta all'ente pubblico che detiene il documento ufficiale.

2. Le comunicazioni elettroniche ai sensi dell'art. 11bis della legge sulla procedura amministrativa del 16 maggio 1965 sono equiparate alla forma scritta.

3. La richiesta deve contenere

a) Nome e cognome nonché l'indirizzo di residenza della persona richiedente;

b) La denominazione del documento ufficiale;

c) Il tipo di accesso all'informazione richiesto e, in caso di richiesta di consegna della copia del documento ufficiale, l'indirizzo di consegna, se diverso dall'indirizzo di residenza.

III. Accesso alle informazioni - 3. Accesso ai documenti ufficiali

1. Se l'organo pubblico considera la concessione dell'accesso ai documenti ufficiali, consulta i terzi interessati qualora questi possano far valere un interesse privato meritevole di protezione contro la concessione dell'accesso alle informazioni.

2. Concede ai terzi interessati un termine di 14 giorni per presentare osservazioni.

3. L'organo pubblico comunica alla persona richiedente l'esecuzione della consultazione.

III. Accesso alle informazioni - 3. Accesso ai documenti ufficiali

1. L'organo pubblico presso cui è stata presentata una richiesta di accesso a un documento ufficiale, che è in possesso di vari organi pubblici, consulta gli altri organi pubblici, nella misura in cui questi siano noti, e concede loro un termine di 14 giorni per presentare le loro osservazioni.

2. Se un organo pubblico sostiene che l'accesso al documento ufficiale è impedito da interessi pubblici o privati meritevoli di protezione, informa di ciò l'organo che sta trattando la richiesta.

III. Accesso alle informazioni - 3. Accesso ai documenti ufficiali

1. L'organo pubblico informa di norma entro 30 giorni la parte richiedente e, nella misura in cui si sia svolta un'audizione, la parte ascoltata o l'organo pubblico ascoltato per iscritto, se e in che modo l'istanza sarà accolta.

2. Se l'organo pubblico respinge una domanda della parte richiedente o della parte ascoltata, motiva brevemente la sua posizione e indica il diritto di richiedere una decisione formale.

III. Accesso alle Informazioni - 3. Accesso ai Documenti Ufficiali

1. La persona richiedente e la persona ascoltata possono richiedere l'emissione di un provvedimento entro 14 giorni dal ricevimento della dichiarazione.

2. Se la persona richiedente lascia trascorrere il termine senza utilizzarlo, non potrà ripresentare la stessa richiesta.

III. Accesso alle Informazioni - 3. Accesso ai Documenti Ufficiali

1. La tutela giuridica è disciplinata dalla Legge sulla giurisdizione amministrativa del 16 maggio 1965.

2. L'istanza di ricorso ha accesso al documento ufficiale oggetto della richiesta.

III. Accesso alle informazioni - 4. Costi

1. Per il procedimento di cui all'art. 11 comma 1 e all'art. 16 di questo decreto possono essere imposte delle tasse.

2. Le tasse sono imposte per i provvedimenti e le decisioni su ricorsi e reclami ai sensi degli artt. 10, 17 e 18 di questo decreto.

3. La riscossione delle tasse è disciplinata dalla Legge sulla procedura amministrativa del 16 maggio 1965.

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