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131.11 LPRÉSGeschKR CH-SG

Regolamento del Gran Consiglio (GeschKR) - Esercizio delle competenze a) Principio (LPRÉS)

184 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton San Gallo
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Indice delle disposizioni (184)

Art. 1 GeschKR Art. 2 GeschKR - b) Forme Art. 3 GeschKR - Presidenza Provvisoria Art. 4 GeschKR - Presidenza Art. 5 GeschKR Art. 6 GeschKR - c) Presidenti di Gruppo Parlamentare Art. 7 GeschKR - d) Competenza Art. 8 GeschKR - Presidente Art. 9 GeschKR - Vicepresidente Art. 10 GeschKR - Presidente ad Interim Art. 11 GeschKR - Scrutatrici e Scrutatori Art. 12 GeschKR Art. 14 GeschKR - Commissione del Servizio Giudiziario Art. 14bis GeschKR - b) Verifica delle elezioni Art. 15 GeschKR - Commissione di Economia dello Stato Art. 16 GeschKR - Commissione Finanziaria Art. 18 GeschKR - Commissione di Redazione Art. 19 GeschKR Art. 19bis GeschKR - b) Partecipazione alle riunioni della commissione Art. 19ter GeschKR - Competenza Art. 21 GeschKR - Commissioni Consultive Art. 21bis GeschKR - Commissioni Speciali Art. 21ter GeschKR Art. 22 GeschKR - Evitare il Conflitto di Interessi Art. 23 GeschKR - Poteri Art. 23bis GeschKR - Osservatrici e Osservatori Art. 23quater GeschKR - Nomina Art. 23ter GeschKR - Rappresentanza del Consiglio Cantonale e Compito Art. 24 GeschKR - Termine Art. 25 GeschKR - Considerazione durante le elezioni Art. 26 GeschKR Art. 27 GeschKR - Segretariati Art. 28 GeschKR Art. 29 GeschKR - b) giuramento scritto Art. 30 GeschKR Art. 31 GeschKR - Comportamento Dignitoso Art. 31bis GeschKR - Vincolo d'interessi Art. 31ter GeschKR - b) Registro Art. 32 GeschKR Art. 33 GeschKR - Diritti Art. 34 GeschKR Art. 36 GeschKR - Responsabilità Art. 37 GeschKR - Membri del Governo Art. 38 GeschKR - b) Prestazione del giuramento Art. 39 GeschKR - Governo Art. 40 GeschKR Art. 42 GeschKR - Lavoratori dell'amministrazione statale Art. 43 GeschKR - Segretaria di Stato o Segretario di Stato Art. 44 GeschKR - b) Giuramento obbligatorio Art. 45bis GeschKR - Segretario Generale del Consiglio Cantonale Art. 45ter GeschKR Art. 46bis GeschKR - Servizio di Commissione Parlamentare Art. 47 GeschKR - Controllo Finanziario Art. 48 GeschKR Art. 49 GeschKR - Locali di lavoro Art. 49bis GeschKR - Accesso Art. 50 GeschKR Art. 51 GeschKR Art. 52 GeschKR - Ulteriori Partecipanti Art. 53 GeschKR - b) Partecipazione Art. 55 GeschKR - Presenza, Assenza e Dimissioni Art. 55bis GeschKR – Presenza Art. 56 GeschKR Art. 57 GeschKR - Delibera Circolare Art. 58 GeschKR - Norme procedurali Art. 59 GeschKR - Riservatezza Art. 60 GeschKR - Votazione complessiva Art. 61 GeschKR - Domande Art. 62 GeschKR Art. 63 GeschKR - b) oralmente Art. 64 GeschKR - Orientazione sui mezzi di comunicazione Art. 65 GeschKR Art. 66 GeschKR - Sostituzione del Verbale Art. 66bis GeschKR - Emanazione Art. 67 GeschKR Art. 68 GeschKR - Sessioni Art. 69 GeschKR - b) straordinario Art. 70 GeschKR - c) Elenco delle Attività Art. 71 GeschKR - d) Giorni di seduta Art. 72 GeschKR - Riunioni Art. 73 GeschKR Art. 74 GeschKR - Scuse Art. 75 GeschKR Art. 76 GeschKR Art. 77 GeschKR - Principio Art. 78 GeschKR - Visitatori e Visitatrici Art. 79 GeschKR - Media Art. 80 GeschKR - Eccezioni Art. 81 GeschKR - b) Sgombero della Tribuna Art. 82 GeschKR Art. 83 GeschKR Art. 84 GeschKR Art. 85 GeschKR - b) Mozioni di regolamento Art. 85bis GeschKR Art. 86 GeschKR - Discussione Art. 87 GeschKR - b) Restrizioni Art. 88 GeschKR - c) Chiusura della lista degli oratori Art. 89 GeschKR Art. 90 GeschKR - e) Chiusura Art. 91 GeschKR - Introduzione Art. 92 GeschKR Art. 93 GeschKR - Entrata Art. 94 GeschKR Art. 95 GeschKR - Incarichi Art. 96 GeschKR - Richieste di Reconsiderazione Art. 97 GeschKR Art. 98 GeschKR Art. 99 GeschKR - b) prima lettura Art. 100 GeschKR - c) seconda lettura Art. 101 GeschKR - d) Proposte della Commissione di Redazione Art. 102 GeschKR - e) Votazione Finale Art. 103 GeschKR Art. 104 GeschKR - b) Piano di compiti e finanziamenti, Budget, Contabilità statale Art. 105 GeschKR Art. 106 GeschKR Art. 107 GeschKR Art. 108 GeschKR - b) Urgenza Art. 109 GeschKR - c) Ritiro, Trasformazione e Acquisizione Art. 110 GeschKR Art. 111 GeschKR Art. 112 GeschKR - b) Mozione Art. 113 GeschKR - c) Presentazione Art. 114 GeschKR - d) Opinione del Governo Art. 115 GeschKR - e) Entrare in vigore Art. 116 GeschKR - f) Accoglimento Art. 118 GeschKR - h) Ulteriore trattamento Art. 118bis GeschKR - i) esigenza normativa improrogabile Art. 119 GeschKR - Interpellazione Art. 120 GeschKR Art. 122 GeschKR - d) Discussione Art. 123 GeschKR Art. 124 GeschKR Art. 124bis GeschKR Art. 124ter GeschKR Art. 127 GeschKR Art. 127bis GeschKR - Rigetto Art. 127ter GeschKR Art. 128 GeschKR - Relazione Art. 129 GeschKR Art. 130 GeschKR - Confronto delle Richieste Art. 131 GeschKR - Divisione delle Questioni di Votazione Art. 132 GeschKR - Maggioranza necessaria Art. 133 GeschKR - Voto della Presidentessa o del Presidente Art. 133bis GeschKR - Votazione Art. 133quater GeschKR - b) Elenco dei Nomi Art. 133quinquies GeschKR Art. 133ter GeschKR Art. 134 GeschKR - Tipi di votazione Art. 135 GeschKR - b) Contare Art. 136 GeschKR Art. 137 GeschKR - Proposte di Candidatura Art. 138 GeschKR - Apertura Art. 139 GeschKR Art. 140 GeschKR - Voto Aperto Art. 141 GeschKR Art. 142 GeschKR - b) Comunicazione del Risultato Art. 143 GeschKR - c) Elezione della lista Art. 143bis GeschKR - d) Prestazione del giuramento Art. 144 GeschKR - Protocollo breve Art. 145 GeschKR - Verbale del Consiglio Cantonale Art. 146 GeschKR - b) Forma Art. 147 GeschKR - c) Rettifiche Art. 148 GeschKR Art. 149 GeschKR Art. 149bis GeschKR - b) Archiviazione Art. 149ter GeschKR - Indennità di Base Art. 150 GeschKR - Riunioni Art. 151 GeschKR Art. 152 GeschKR Art. 153 GeschKR Art. 154 GeschKR - Casi di difficoltà Art. 154bis GeschKR Art. 155 GeschKR - Indennità doppia giornaliera Art. 156 GeschKR Art. 157 GeschKR - Risarcimento Straordinario Art. 158 GeschKR - Indennizzo Art. 158bis GeschKR Art. 158ter GeschKR Art. 159 GeschKR Art. 160 GeschKR Art. 161bis GeschKR - Principio Art. 162 GeschKR - Abrogazione del diritto precedente Art. 163 GeschKR Art. 164 GeschKR

Testo normativo (184 Articoli)

I. Organizzazione e Competenze - 1. Consiglio Cantonale

1. Il Gran Consiglio esercita le sue competenze costituzionali e legali nella sua interezza.

2. La presidenza, le commissioni e le frazioni partecipano alla preparazione. Possono agire autonomamente, nella misura in cui questo regolamento lo prevede.

I. Organizzazione e Competenze - 1. Consiglio Cantonale

1. Il Consiglio Cantonale esercita i suoi poteri attraverso

a)* elezioni e approvazioni delle elezioni;

b) revisioni costituzionali;

c) leggi;

d) ...

e) delibere del Consiglio Cantonale soggette a referendum finanziario;

f)* approvazione di decreti e decisioni governative riguardanti la conclusione e la cessazione di accordi interstatali con rango costituzionale e legislativo;

g)* semplici delibere del Consiglio Cantonale sul bilancio e sul rendiconto dello Stato nonché su altri oggetti per i quali il Consiglio Cantonale è competente in via definitiva;

h) ulteriori delibere, in particolare riguardanti

1. validità delle elezioni del Consiglio Cantonale,

2. pareri su relazioni del governo, degli enti autonomi e dei tribunali cantonali supremi nonché su piani di attività statale,

3. incarichi, come mozioni e postulati;

i)* decisioni, in particolare su obiezioni dei membri del Consiglio Cantonale, su richieste e in materia disciplinare, penale e di responsabilità;

k) ricezione di risposte, in particolare a interpellanze e domande semplici.

I. Organizzazione e Competenze - 2. Presidenza

1. Dopo un rinnovo completo, la presidente di consiglio o il presidente di consiglio più giovane in carica, presente, apre la prima seduta del consiglio cantonale. Se non è presente né una ex presidente di consiglio né un ex presidente di consiglio, l'apertura della seduta spetta al membro presente in carica da più tempo, in caso di parità al membro più anziano.

2. Lei o lui presiede

a)* la procedura sulla validità delle elezioni;

b)* il giuramento del consiglio;

c)* l'elezione degli scrutatori e delle scrutatrici;

d)* l'elezione della presidente o del presidente.

3. Tre membri del consiglio, che hanno già ricoperto in precedenti mandati il ruolo di scrutatori o scrutatrici, servono come scrutatori e scrutatrici provvisori.

I. Organizzazione e Competenze - 2. Presidenza

1. La presidenza del Consiglio cantonale è composta dalla presidente o dal presidente, dalla vicepresidente o dal vicepresidente, da tre scrutatrici e scrutatori nonché dalle presidenti e dai presidenti dei gruppi parlamentari.

I. Organizzazione e Competenze - 2. Presidenza

1. Il Consiglio Cantonale elegge all'inizio della sessione estiva prima i scrutinatori e le scrutatrici, poi il presidente o la presidente e il vicepresidente o la vicepresidente.

2. Il presidente o la presidente, il vicepresidente o la vicepresidente, così come i scrutinatori e le scrutatrici, non possono essere rieletti nella stessa carica per i prossimi due anni.

3. Gli eletti rimangono in carica fino all'elezione dei loro successori e delle loro successive.

I. Organizzazione e Competenze - 2. Presidenza

1. I presidenti dei gruppi parlamentari possono farsi eccezionalmente rappresentare alle riunioni della presidenza.

I. Organizzazione e Competenze - 2. Presidenza

1. La Presidenza

a) pianifica l'attività del Consiglio per almeno quattro anni e stabilisce le date delle sessioni ordinarie;

b) definisce l'ordine del giorno delle sessioni dopo aver ascoltato il governo;

c)* sceglie i membri nonché i presidenti delle commissioni, nella misura in cui non siano eletti dal Consiglio del Cantone;

cbis)* su proposta della segretaria di Stato o del segretario di Stato, sceglie il capo dei servizi parlamentari, stabilisce preliminarmente la relativa procedura elettorale e termina il rapporto di servizio. L'elezione e la cessazione del rapporto di servizio del capo dei servizi parlamentari sono soggetti all'approvazione del Consiglio del Cantone. Il capo dei servizi parlamentari è segretario generale del Consiglio del Cantone;

cter) designa, per le iniziative cantonali presentate dal Consiglio del Cantone, la rappresentanza per l'audizione presso la commissione competente dei consigli federali;

cquater* approva l'elezione del capo dell'ufficio cantonale per la protezione dei dati oppure la cessazione del rapporto di lavoro;

cquinquies)* approva l'elezione del capo del controllo finanziario oppure la cessazione del rapporto di lavoro;

d) interpreta il regolamento e ne sorveglia l'applicazione;

e) sottopone al Consiglio del Cantone, a metà del mandato quadriennale, un rapporto sull'attività del parlamento e propone, se del caso, miglioramenti all'organizzazione e alle procedure;

f) prepara modifiche di regolamenti e decisioni che riguardano il regolamento del Consiglio del Cantone;

g)* redige le sezioni «Consiglio del Cantone» e «Servizi parlamentari» del bilancio;

gbis)* sorveglia l'utilizzo dei crediti, nella misura in cui non delega tale compito al segretario generale del Consiglio del Cantone;

h)* concorda con la segretaria di Stato o il segretario di Stato i servizi di supporto della Cancelleria di Stato nell'ambito delle attività dei servizi parlamentari.

2. Le decisioni della Presidenza possono essere portate al Consiglio del Cantone. Non possono essere portate in appello le approvazioni delle elezioni ai sensi dell’art. 1 lett. cquater e cquinquies di questa disposizione.

2bis I verbali così come le altre informazioni e documenti della Presidenza sono esclusi dalla visione ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere a e b della Legge sulla trasparenza del 18 novembre 2014.

3. La Presidenza emette, con il concorso della presidente o del presidente della commissione preparatoria, i rapporti esplicativi per i referendum popolari, salvo decisione contraria del Consiglio del Cantone in singoli casi.

4. La Presidenza propone al Consiglio del Cantone la dimensione e la composizione delle rappresentanze negli organismi parlamentari intercantonali e internazionali.

5. La Presidenza coltiva lo scambio con il Parlamento dei giovani. Esamina le sue richieste, nella misura in cui sono rivolte al Consiglio del Cantone.

I. Organizzazione e Competenze - 2. Presidenza

1. Il Presidente o la Presidente presiede le trattative del Consiglio Cantonale e della Presidenza.

2. Egli o ella rappresenta il Consiglio Cantonale verso l’esterno, vigila sui diritti dello stesso, nonché sull’osservanza del regolamento e provvede al mantenimento della calma e dell’ordine nella sala delle sessioni.

3. Egli o ella firma a nome del Consiglio Cantonale insieme al Segretario Generale o alla Segretaria Generale del Consiglio Cantonale.

4. Egli o ella può effettuare elezioni sostitutive urgenti nelle commissioni al posto della Presidenza.

I. Organizzazione e Competenze - 2. Presidenza

1. La Vicepresidente o il Vicepresidente rappresenta la Presidente o il Presidente in caso di loro impedimento.

I. Organizzazione e Competenze - 2. Presidenza

1. Se la Presidente o il Presidente e la Vicepresidente o il Vicepresidente sono impediti, l'ex Presidente, o eventualmente il suo predecessore, presiede le deliberazioni del Consiglio del Cantone.

2. Se nessun ex Presidente è presente, il membro più anziano presente presiede l'elezione di un Presidente ad interim.

I. Organizzazione e Competenze - 2. Presidenza

1. Le scrutatrici e gli scrutatori effettuano il controllo delle presenze del Consiglio Cantonale e determinano i risultati delle votazioni e delle elezioni.

2. Se una scrutatrice o uno scrutatore è impedito durante i dibattiti del consiglio, la presidente o il presidente nomina una precedente scrutatrice o un precedente scrutatore come supplente. Questi, per quanto possibile, deve appartenere alla stessa fazione della scrutatrice o dello scrutatore impedito.

3. Se durante una sessione devono essere eseguite elezioni segrete che richiedono molto tempo, la presidenza può disporre ulteriori gruppi di scrutatrici e scrutatori. Per quanto possibile, vengono coinvolte precedenti scrutatrici e scrutatori.

I. Organizzazione e Competenze - 3. Commissioni - a) commissioni permanenti

1. All'inizio del mandato, il Gran Consiglio elegge le seguenti commissioni permanenti

a) ...

b) Commissione di giustizia;

c) Commissione di economia statale;

d) Commissione delle finanze;

dbis)* ...

e) ...

f) Commissione di redazione.

I. Organizzazione e Competenze - 3. Commissioni - a) commissioni permanenti

1. La Commissione di Giustizia esamina, sulla base di rapporti e attraverso controlli propri, la gestione delle autorità di indagine penale e di esecuzione, dell'ufficio fallimenti, dei tribunali e delle autorità subordinate a questi ultimi.

a) ...

abis)* ...

ater)* ...

b)* ...

bbis) ...

c)* ...

d)* ...

e)* ...

1bis Essa consiglia in particolare su

a) la validità delle elezioni dei membri del Consiglio cantonale;

b) i rapporti di gestione dei tribunali cantonali;

c) le proposte di nomina dei gruppi politici per i tribunali cantonali;

d)* rapporti e mozioni derivanti da indagini amministrative, casi disciplinari e azioni di responsabilità relative alle autorità cantonali superiori;

e)* ...

1ter Essa tratta le seguenti richieste

a)* le domande rivolte al Consiglio cantonale, nella misura in cui non le inoltra a un'altra commissione permanente;

b)* le petizioni rivolte al Consiglio cantonale;

c)* l'autorizzazione all'apertura di un procedimento penale secondo l'art. 23 cpv. 2 della legge d'introduzione al Codice di procedura penale e al Codice di procedura penale per i minorenni svizzeri del 3 agosto 2010;

d)* l'approvazione di un'attività secondaria dei giudici a tempo pieno e le comunicazioni dei giudici a tempo parziale del Tribunale cantonale, del Tribunale amministrativo e del Tribunale delle assicurazioni secondo l'art. 40 cpv. 3 della legge sui tribunali del 2 aprile 1987.

2. ...

I. Organizzazione e Competenze - 3. Commissioni - a) commissioni permanenti

1. Se devono essere effettuati accertamenti complessi o approfonditi sulla validità dell'elezione del Consiglio cantonale, la Commissione giudiziaria si riunisce su invito della presidenza, prima della loro elezione, per un trattamento provvisorio basato sulle proposte dei gruppi parlamentari.

2. In caso di elezioni sostitutive durante il mandato, essa si riunisce solo se ordinato dalla sua presidente o dal suo presidente, o se richiesto dalla presidenza o da membri del Consiglio. Inoltre, la presidente o il presidente della Commissione verifica la validità dell'elezione.

I. Organizzazione e Competenze - 3. Commissioni - a) commissioni permanenti

1. La Commissione di Economia dello Stato verifica, sulla base di rapporti e mediante controlli propri

a)* la gestione dell'amministrazione del governo, delle autorità e dei servizi a esso subordinati, del servizio cantonale per la protezione dei dati, delle organizzazioni con partecipazione cantonale nonché dei privati, nella misura in cui siano incaricati di compiti statali;

abis)* l'attuazione della strategia delle relazioni esterne e degli accordi intergovernativi;

b)* la pianificazione e il controllo dell'attività statale e il risultato del controllo governativo;

bbis)* ...

c)* l'elaborazione delle richieste parlamentari approvate e l'adempimento degli incarichi conferiti dal Gran Consiglio al governo.

2. ...

3. Essa consiglia in particolare

a)* la relazione annuale del governo;

b)* le relazioni annuali e di attività degli istituti autonomi di diritto pubblico;

c)* la relazione delle attività del servizio cantonale per la protezione dei dati;

d)* la strategia delle relazioni esterne;

e)* i rapporti e le proposte del governo riguardo alle proroghe dei termini per l'esame di richieste di iniziativa.

4. ...

I. Organizzazione e Competenze - 3. Commissioni - a) commissioni permanenti

1. La Commissione delle finanze verifica il bilancio finanziario sulla base di rapporti e mediante controlli propri. Essa può esprimere pareri sulla gestione delle finanze delle istituzioni autonome di diritto pubblico.

a)* ...

b)* ...

c)* ...

2. ...

3. Essa delibera in particolare sui seguenti punti

a)* il piano delle attività e delle finanze;

b)* il bilancio;

c)* il rendiconto;

d)* le proposte di retribuzione.

4. ...

I. Organizzazione e Competenze - 3. Commissioni - a) commissioni permanenti

1. La commissione di redazione verifica la lingua, la tecnica legislativa e la conformità con la restante legislazione

a) I progetti di legge che devono essere sottoposti a referendum;

b) Le leggi e le decisioni finanziarie che il Consiglio cantonale mette immediatamente in esecuzione per motivi di urgenza temporale;

c) I progetti di legge che il Consiglio cantonale le trasmette per esame.

2. Essa è composta da un membro per ogni gruppo parlamentare.

I. Organizzazione e Competenze - 3. Commissioni - a) commissioni permanenti

1. Le presidenti e i presidenti della Commissione giudiziaria, della Commissione economica statale e della Commissione delle finanze discutono della delimitazione e del mutuo completamento delle attività delle commissioni. La presidente o il presidente del Consiglio cantonale li invita a un incontro qualora necessario.

2. La presidenza può convocare le presidenti e i presidenti delle commissioni permanenti per discutere questioni comuni.

I. Organizzazione e Competenze - 3. Commissioni - a) commissioni permanenti

1. La presidente o il presidente di una commissione permanente può, se necessario, partecipare alle riunioni di altre commissioni permanenti con voto consultivo, al fine di ottenere informazioni reciproche e coordinare le attività delle commissioni.

2. La sua partecipazione avviene

a) di propria iniziativa;

b)* su decisione della commissione da lei o lui diretta;

c) su invito delle altre commissioni permanenti.

I. Organizzazione e Competenze - 3. Commissioni - a) commissioni permanenti

1. Ove il presente regolamento non assegni espressamente un affare a una commissione permanente, il presidio designa la commissione competente, qualora più commissioni possano occuparsi dell'affare in questione.

I. Organizzazione e Poteri - 3. Commissioni - b) Commissioni temporanee

1. Il Consiglio cantonale nomina commissioni preparatorie per proposte che non sono assegnate a una commissione permanente tramite regolamento o decisione. Esso determina il numero di membri e il gruppo parlamentare che designa la presidente o il presidente. In via eccezionale, elegge i membri e la presidente o il presidente.

2. Se il trattamento di una proposta è urgente, la presidenza decide sulla nomina della commissione.

I. Organizzazione e Poteri - 3. Commissioni - b) Commissioni temporanee

1. Il Consiglio cantonale può eccezionalmente nominare commissioni speciali per proposte e questioni che, tramite regolamento, sono assegnate a una commissione permanente. Determina il numero dei membri e la frazione che fornisce la presidente o il presidente. In via eccezionale, elegge i membri e la presidente o il presidente.

I. Organizzazione e Competenze - 3. Commissioni - b) Commissioni non permanenti

1. La presidenza può, in caso di necessità di regolamentazione improrogabile ai sensi dell'[art. 75](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/111.1/de/art75) della Costituzione cantonale del 10 giugno 2001[[13]](#paragraphtext_content_fn_542159_2_13_c), nominare una commissione speciale.

2. Il governo informa preventivamente la presidenza e la commissione speciale sulle misure per gestire la situazione, in particolare sull’emanazione di regolamenti urgenti.

3. I progetti presentati al consiglio cantonale in relazione alla gestione della situazione sono esaminati preliminarmente dalla commissione speciale.

I. Organizzazione e competenze - 3. Commissioni - c) disposizioni comuni

1. I gruppi parlamentari, la presidenza e il consiglio si assicurano, nella preparazione e durante lo svolgimento dell'elezione delle commissioni, che l'attività delle commissioni non sia compromessa da conflitti di interesse dei membri.

I. Organizzazione e competenze - 3. Commissioni - c) disposizioni comuni

1. La Commissione ha diritto a tutte le informazioni che sono adeguate e necessarie per adempiere al suo compito. Per esercitare questo diritto può, nell'ambito del suo mandato

a)* esaminare i documenti relativi agli affari. Nei documenti coperti dal segreto d'ufficio, la Commissione ne prende visione tramite una delegazione;

b)* interrogare i dipendenti del Cantone e delle organizzazioni con partecipazione cantonale, nonché i privati, nella misura in cui siano loro assegnati compiti statali, sui fatti delle questioni;

c) effettuare ispezioni;

d) interrogare terzi esperti e richiedere perizie;

e)* ascoltare rappresentanti di interessi.

1bis. La Commissione decide autonomamente come esercitare i suoi diritti di informazione. Le decisioni della Commissione in merito non possono essere impugnate davanti al Consiglio cantonale.

2. Qualora si tratti di un procedimento penale, un procedimento disciplinare o un'azione di responsabilità, la Commissione può ascoltare persone informate sui fatti.

3. Se nella stessa questione i costi delle citazioni superano Fr. 3000.- e i costi delle perizie superano Fr. 4500.-, è necessario ottenere il consenso della presidenza.

4. La Commissione è vincolata ai principi della separazione dei poteri.

I. Organizzazione e competenze - 3. Commissioni - c) disposizioni comuni

1. Le frazioni possono delegare un membro della frazione come osservatrice o osservatore nelle commissioni permanenti in cui non sono rappresentate.

2. L'osservatrice o l'osservatore può partecipare alla discussione e proporre mozioni nella commissione, ma non può votare.

I. Organizzazione e Poteri - 3bis. Rappresentanze

1. Il Consiglio cantonale elegge le rappresentanze all'inizio del mandato.

2. Su proposta della presidenza, stabilisce la dimensione e la composizione delle rappresentanze. A tal fine, tiene conto dell'obiettivo e dello scopo degli organi.

3. ...

I. Organizzazione e Poteri - 3bis. Rappresentanze

1. Il Gran Consiglio può farsi rappresentare da membri del consiglio in organi parlamentari inter-cantonali e internazionali.

2. I compiti delle rappresentanze si determinano in base agli obiettivi e allo scopo degli organi di cui fanno parte.

3. Le rappresentanze presentano periodicamente una relazione al Gran Consiglio.

I. Organizzazione e Poteri - 4. Gruppi Parlamentari

1. È considerato gruppo parlamentare un gruppo composto da almeno sette membri del consiglio cantonale.

2. Un membro può appartenere a un solo gruppo parlamentare.

I. Organizzazione e Poteri - 4. Gruppi Parlamentari

1. Le fazioni devono essere adeguatamente considerate nelle elezioni. Riservata rimane l'elezione delle rappresentanze.

2. Il Gran Consiglio stabilisce, su proposta della presidenza, il criterio per l'assegnazione dei seggi nelle commissioni alle fazioni.

3. La presidente o il presidente della commissione pre-consultiva in linea di principio dovrebbe appartenere a una fazione diversa da quella della responsabile o del responsabile del dipartimento competente.

I. Organizzazione e Competenze - 4. Gruppi parlamentari

1. Le fazioni preparano le trattative del Consiglio cantonale.

I. Organizzazione e Competenze - 4. Gruppi parlamentari

1. I segretariati dei gruppi parlamentari supportano i membri del gruppo nelle attività ufficiali.

2. Hanno diritto alla documentazione e alle informazioni come i membri del consiglio.

I. Organizzazione e Poteri - 5. Membri

1. I membri del Consiglio cantonale prestano giuramento secondo la formula del giuramento: «Prometterete e giurerete di adempiere ai doveri che il vostro incarico vi impone con tutta coscienza e fedeltà, senza riguardo alla persona, e di promuovere in ogni modo possibile il bene pubblico, così come potete rispondere davanti a Dio e alla vostra coscienza.»

2. Dopo la lettura della formula del giuramento, con le dita giuranti alzate, si deve ripetere la formula del giuramento: «Quanto mi è stato letto, giuro di fare e rispettare, così Dio mi aiuti.»

3. Il giuramento viene prestato all’inizio del mandato all'intero Consiglio cantonale con il suono di tutte le campane della Cattedrale e della Chiesa di San Lorenzo, dal membro del Consiglio che apre la prima seduta del Consiglio cantonale dopo un completo rinnovo.

4. I membri che sono assenti durante questa prestazione del giuramento o che entrano nel Consiglio cantonale tramite elezione sostitutiva, devono prestare il giuramento davanti al consiglio riunito.

I. Organizzazione e Poteri - 5. Membri

1. In luogo del giuramento può essere prestato il voto scritto: «Prometto di adempiere con la massima coscienziosità e fedeltà, senza riguardo alla persona, ai doveri imposti dal mio ufficio, e in generale di promuovere il benessere pubblico nei limiti delle mie capacità.»

2. I membri che prestano il voto devono sottoscriverlo e presentarlo alla Presidente o al Presidente. Quest'ultima o quest'ultimo ne informa il Consiglio.

I. Organizzazione e Poteri - 5. Membri

1. Chi non presta né giuramento né promessa non può partecipare alle udienze.

I. Organizzazione e Poteri - 5. Membri

1. I membri devono comportarsi durante le trattative in modo consono alla dignità del Consiglio e riflettere ciò attraverso un abbigliamento adeguato.

I. Organizzazione e Poteri - 5. Membri

1. All'assunzione della carica, il membro dichiara

a)* attività professionale e datore o datrice di lavoro;

b) attività in organi direttivi e di sorveglianza di imprese economiche e corporazioni, istituti e fondazioni di diritto privato e pubblico;

c) funzioni permanenti di direzione e consulenza per gruppi di interesse e associazioni importanti;

d) partecipazione in commissioni e altri organi della Confederazione, del Cantone e del Comune;

e) esercizio di importanti cariche politiche.

2. Il membro segnala continuamente le modifiche.

3. Prima che il membro si esprima su affari che riguardano direttamente i suoi interessi o quelli di terzi con cui ha un significativo rapporto personale o legale, dichiara i suoi legami di interesse.

I. Organizzazione e Competenze - 5. Membri

1. I servizi parlamentari tengono un registro dei dati dei membri del consiglio.

2. Il registro è pubblico.

I. Organizzazione e Poteri - 5. Membri

1. Un membro deve astenersi quando

a) la validità della sua elezione è contestata;

b)* egli stesso, un parente prossimo o un committente privato ha un interesse privato immediato in una decisione non obbligatoria del Consiglio cantonale.

I. Organizzazione e Poteri - 5. Membri

1. I membri hanno il diritto

a) partecipare alla discussione;

b) presentare proposte e mozioni procedurali;

c) presentare mozioni, postulati, interpellanze e semplici interrogazioni.

I. Organizzazione e Poteri - 5. Membri

1. I membri hanno diritto gratuitamente a

a) le pubblicazioni statali necessarie per l'esercizio delle loro funzioni;

b) informazioni verbali o scritte su questioni fattuali e semplici questioni giuridiche, se tali informazioni sono necessarie per chiarire una domanda o un'iniziativa.

I. Organizzazione e Poteri - 5. Membri

1. I membri sono responsabili delle opinioni espresse nel Consiglio Cantonale e nelle sue commissioni soltanto nei confronti del Consiglio Cantonale stesso. L'immunità dei membri è regolata dalla Costituzione Cantonale.

2. Il presidente o la presidente ammonisce verbalmente o per iscritto i membri che

a) violano le disposizioni del regolamento;

b) con le loro affermazioni o il loro comportamento violano la dignità del consiglio, dei singoli membri, di altre autorità o dei concittadini;

c) cercano di ottenere un vantaggio privato dal proprio ufficio per sé o per altri.

3. Il presidente o la presidente può, in caso di recidiva o di grave infrazione, emettere un rimprovero o revocare la parola a un membro. In caso di violazione particolarmente grave, può allontanarlo dall'aula delle sedute. Le decisioni sui ricorsi spettano al Consiglio Cantonale.

I. Organizzazione e Competenze - 6. Governo e Amministrazione

1. Il governo è rappresentato nelle sessioni del Consiglio cantonale dalle competenti membri per l'esposizione delle sue proposte e richieste. Questi membri hanno voce consultiva e il diritto di presentare mozioni. I membri del governo ricevono i documenti consultivi come i membri del Consiglio cantonale.

2. La responsabile o il responsabile del dipartimento competente rappresenta il governo nelle sessioni della commissione preparatoria.

I. Organizzazione e Competenze - 6. Governo e Amministrazione

1. I membri del governo prestano, all'entrata in carica e prima dell'inizio del mandato, il giuramento di fedeltà o la promessa solenne davanti al Consiglio Cantonale.

2. La formula del giuramento è la seguente: «Voi giurerete: di osservare fedelmente la costituzione e le leggi, di adempiere ai doveri del vostro ufficio con la massima diligenza, senza riguardo alla persona, di non accettare né denaro né doni, sia direttamente che indirettamente, e di promuovere il benessere pubblico nei limiti delle vostre possibilità, onestamente, fedelmente e senza falsità, come potrete rispondere davanti a Dio e alla vostra coscienza.» Dopo la lettura della formula del giuramento, con le dita sollevate in atteggiamento di giuramento, si deve ripetere la formula del giuramento: «Ciò che mi è stato letto, giuro di fare e mantenere, così Dio mi aiuti.»

3. La formula della promessa solenne è la seguente: «Voi prometterete: di osservare fedelmente la costituzione e le leggi, di adempiere ai doveri del vostro ufficio con la massima diligenza, senza riguardo alla persona, di non accettare né denaro né doni, sia direttamente che indirettamente, e di promuovere il benessere pubblico nei limiti delle vostre possibilità, onestamente, fedelmente e senza falsità, come potrete rispondere davanti alla vostra coscienza.» Dopo la lettura della formula della promessa solenne, i membri del governo porgono la mano destra alla presidente o al presidente e ripetono: «Lo prometto.»

I. Organizzazione e Competenze - 6. Governo e Amministrazione

1. Il governo presenta i progetti necessari al consiglio cantonale.

2. Ha il diritto di esprimere opinioni su progetti e mozioni del consiglio.

I. Organizzazione e Competenze - 6. Governo e Amministrazione

1. Il governo esegue le deliberazioni del consiglio cantonale, salvo che il presente regolamento disponga diversamente.

I. Organizzazione e Competenze - 6. Governo e Amministrazione

1. Il Gran Consiglio richiede i servizi e le informazioni necessarie dai dipendenti dell'amministrazione statale tramite il dipartimento competente.

2. Le commissioni permanenti possono, nell'esercizio della loro attività di controllo, rivolgersi direttamente ai dipendenti dell'amministrazione statale, ma devono informarne il dipartimento competente.

I. Organizzazione e Competenze - 7. Servizi Parlamentari

1. ...

2. La segretaria di stato o il segretario di stato partecipa alle sedute del Consiglio cantonale e ha il diritto di intervenire nella discussione su questioni relative alla Cancelleria di Stato.

3. Ella o egli ha in presidenza voto consultivo, nella misura in cui è coinvolto il campo di attività della Cancelleria di Stato o la collaborazione tra il governo e il Consiglio cantonale.

I. Organizzazione e Competenze - 7. Servizi Parlamentari

1. Il Segretario di Stato presta il giuramento d'ufficio o l'impegno solenne davanti al Consiglio Cantonale insieme ai membri del governo.

I. Organizzazione e Competenze - 7. Servizi Parlamentari

1. La Segretaria Generale o il Segretario Generale del Consiglio Cantonale dirige i servizi parlamentari sotto la supervisione della Presidenza e secondo le sue istruzioni. Lei o lui è subordinata/o alla Presidente o al Presidente.

2. La Segretaria Generale o il Segretario Generale del Consiglio Cantonale

a)* è a disposizione diretta del Consiglio Cantonale e della Presidenza;

abis)* affianca la Presidente o il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;

b)* garantisce la redazione dei verbali nel Consiglio Cantonale e nella Presidenza;

c)* gestisce le attività della Presidenza e partecipa alle riunioni con voce consultiva;

d)* guida le procedure secondo la Legge sulla Trasparenza del 18 novembre 2014[18], che riguardano il Consiglio Cantonale e i suoi organi. La Segretaria Generale o il Segretario Generale del Consiglio Cantonale informa regolarmente la Presidenza sulle decisioni prese in merito alle richieste di informazione e di accesso.

3. La Presidenza disciplina la supplenza.

I. Organizzazione e Competenze - 7. Servizi Parlamentari

1. Il Servizio del Consiglio garantisce il funzionamento del Gran Consiglio, in particolare

a) pianificando e organizzando l'attività consiliare;

b) redigendo e inviando i verbali e le delibere;

c) riproducendo e inviando documenti e materiali di consultazione;

d) fornendo documenti destinati alla documentazione;

e) realizzando o accompagnando progetti e predisponendo proposte e questioni nell'ambito delle competenze della presidenza;

f) rendendo disponibili documenti e dati in formato elettronico e promuovendo la comunicazione elettronica tra gli organi e i membri del Gran Consiglio;

g) effettuando chiarificazioni e riferendo sui risultati;

h) fornendo direttamente informazioni procedurali, legali e fattuali o inoltrando richieste al dipartimento competente;

i) mantenendo il registro delle informazioni sui membri del Consiglio;

j) introducendo i nuovi membri del Gran Consiglio alle attività ufficiali;

k) garantendo il servizio di uscierato;

l) informando il pubblico su questioni del Gran Consiglio e della presidenza;

m) organizzando le visite guidate dei gruppi alle sedute del Gran Consiglio.

I. Organizzazione e Competenze - 7. Servizi Parlamentari

1. Il servizio delle commissioni parlamentari assiste le commissioni e le rappresentanze del Consiglio Cantonale, fornendo in particolare

a) la gestione degli affari;

b) la redazione e l'invio di verbali e decisioni;

bbis)* l'invio di documenti di consultazione e ulteriori documenti;

c) la fornitura di documenti che servono alla documentazione;

d) la realizzazione di accertamenti e la relazione sui risultati;

e)* la fornitura diretta di informazioni procedurali, giuridiche e materiali o l'inoltro delle richieste al dipartimento competente;

ebis)* l'informazione del pubblico su questioni relative a commissioni e rappresentanze;

f)* l'adempimento di ulteriori compiti attribuitigli dalla presidenza e, in singoli casi, dalla presidente o dal presidente della commissione.

I. Organizzazione e Competenze - 7. Servizi Parlamentari

1. Il controllo finanziario cantonale provvede al segretariato della Commissione Finanze.

2. Supporta la Commissione Finanze. In particolare, mette a disposizione i suoi rapporti di revisione ed esegue incarichi di revisione.

3. Alle altre commissioni fornisce documenti e informazioni su richiesta.

I. Organizzazione e Poteri - 8. Sale per Riunioni e Lavoro

1. Il Consiglio cantonale si riunisce nella sala del Consiglio cantonale.

I. Organizzazione e Poteri - 8. Sale per Riunioni e Lavoro

1. Ai membri del Consiglio cantonale sono messi a disposizione spazi di lavoro per l'attività parlamentare.

I. Organizzazione e Poteri - 8. Sale per Riunioni e Lavoro

1. Per garantire la sicurezza, tutelare la salute e assicurare il regolare svolgimento delle sedute, la presidenza può decidere di subordinare l'accesso alle sedute del Consiglio cantonale e dei suoi organi a determinate condizioni.

II. Procedura delle Commissioni - 1. Riunioni

1. La Presidente o il Presidente della Commissione stabilisce, dopo aver consultato il dipartimento competente, il luogo e il momento della riunione della Commissione. Nella scelta del luogo, bisogna assicurarsi che, di norma, non sorgano spese per l'affitto e l'utilizzo dei locali.

2. La Commissione decide in merito a ulteriori riunioni.

II. Procedura delle Commissioni - 1. Riunioni

1. Un'impiegata o un impiegato del servizio commissioni parlamentari è direttrice o direttore della commissione permanente, ad eccezione della commissione delle finanze.

2. La presidente o il presidente della commissione designa come direttrice o direttore di una commissione non permanente

a)* d'intesa con la segretaria generale o il segretario generale del consiglio cantonale, un'impiegata o un impiegato del servizio commissioni parlamentari oppure

b)* d'intesa con la direttrice o il direttore dell'ufficio competente, un'impiegata o un impiegato del dipartimento competente.

3. La direttrice o il direttore, sotto la supervisione della presidente o del presidente della commissione, redige il verbale, è a disposizione per ulteriori servizi e trasmette ai servizi parlamentari le informazioni e le comunicazioni necessarie.

II. Procedura delle Commissioni - 1. Riunioni

1. La Presidente o il Presidente della commissione designa, dopo aver consultato il dipartimento competente, i collaboratori dell'amministrazione statale da invitare alla seduta della commissione.

2. La commissione delibera sull'invito di esperti nonché di rappresentanti di interessi.

II. Procedura delle Commissioni - 1. Riunioni

1. Le addette e gli addetti hanno voce consultiva. Possono partecipare alle deliberazioni della commissione nella misura in cui abbiano lavorato sul progetto.

2. In ogni caso, il coinvolgimento del personale dell'amministrazione statale, degli esperti e dei rappresentanti di interessi è limitato all'audizione. Di norma, essi lasciano la riunione della commissione dopo l'audizione.

II. Procedura delle Commissioni - 1. Riunioni

1. I membri della commissione partecipano alle riunioni della commissione.

2. Se un membro della commissione non può partecipare a una riunione, si scusa tempestivamente con la presidente o il presidente della commissione.

3. Se un membro della commissione non può sostanzialmente partecipare alle deliberazioni, presenta le proprie dimissioni alla presidente o al presidente del gruppo. Questa o questo propone alla presidente o al presidente una candidatura per l'elezione sostitutiva.

4. Il presidium può prevedere, in casi particolari, la sostituzione o il ricambio temporaneo dei membri delle commissioni non permanenti.

II. Procedura delle Commissioni - 1. Riunioni

1. La Direttrice o il Direttore tiene il controllo delle presenze della commissione preparatoria.

2. All'inizio di ogni seduta, i membri devono iscriversi in un elenco. La Presidente o il Presidente della commissione può affidare la gestione dell'elenco ai servizi del Parlamento. Egli o ella può, durante sessioni più lunghe, far verificare una seconda volta la presenza dei membri.

3. Chi non si iscrive entro un'ora viene considerato assente.

II. Procedura delle Commissioni - 1. Riunioni

1. La Commissione può deliberare solo se è presente la maggioranza dei membri.

II. Procedura delle Commissioni - 1. Riunioni

1. La Commissione può adottare una decisione tramite circolazione su richiesta della Presidente o del Presidente della Commissione quando

a) non è più possibile convocare una riunione in tempo utile;

b) devono essere risolti punti secondari.

2. La richiesta deve essere inviata ai membri per un parere entro un termine ragionevole e si considera accolta se nessun membro solleva obiezioni.

II. Procedura delle Commissioni - 2. Discussione

1. Salvo disposizioni contrarie di questo decreto, si applicano di conseguenza le disposizioni di questo decreto relative alla procedura del consiglio cantonale.

2. La commissione conduce una discussione generale sulla proposta al posto di una discussione preliminare. Successivamente conduce la discussione speciale.

3. La presidente o il presidente partecipa al voto e, in caso di parità, esprime il voto decisivo.

4. I membri della commissione possono intervenire sullo stesso argomento più di due volte.

II. Procedura delle Commissioni - 2. Discussione

1. Le deliberazioni della commissione servono alla formazione libera dell'opinione.

2. Non possono essere divulgati

a) gli oggetti delle deliberazioni della commissione soggetti al segreto d'ufficio;

b)* gli autori e le autrici di singole espressioni di opinione.

II. Procedura delle Commissioni - 3. Richieste e Relazioni al Consiglio Cantonale

1. Al termine delle consultazioni della commissione si vota complessivamente per proporre al Consiglio Cantonale di entrare in merito alla proposta riveduta.

II. Procedura delle Commissioni - 3. Richieste e Relazioni al Consiglio Cantonale

1. La direttrice o il direttore trasmette le proposte della commissione immediatamente dopo la conclusione delle deliberazioni alla segretaria generale o al segretario generale del consiglio cantonale per l'inoltro al consiglio cantonale e al segretario di Stato o alla segretaria di Stato per l'inoltro al governo.

2. Per le proposte essenziali, la commissione allega una breve spiegazione e motivazione a disposizione del consiglio cantonale e dei media.

3. Gli effetti finanziari di una proposta devono essere esposti brevemente.

II. Procedura delle Commissioni - 3. Richieste e Relazioni al Consiglio Cantonale

1. La commissione può presentare un rapporto scritto al Consiglio cantonale.

2. La commissione sottopone un rapporto scritto al Consiglio cantonale quando propone di non procedere con un progetto o di modificarlo nelle linee essenziali.

3. La Commissione di giustizia, la Commissione di economia statale e la Commissione finanziaria riferiscono al Consiglio cantonale sul risultato della loro esaminazione di norma in forma scritta.

II. Procedura delle Commissioni - 3. Richieste e Relazioni al Consiglio Cantonale

1. Qualora non venga presentata una relazione scritta, la commissione fa presentare una relazione orale tramite la sua presidente o il suo presidente.

2. La commissione può designare un'altra relatrice o un altro relatore.

3. La relazione orale si limita a un'esposizione concisa del lavoro della commissione, alle divergenze di opinione rispetto al governo o all'interno della commissione, ai punti di vista divergenti e complementari della commissione nonché alla modifica delle premesse per l'adozione delle decisioni.

II. Procedura delle Commissioni - 3. Richieste e Relazioni al Consiglio Cantonale

1. La Commissione può pubblicare un comunicato stampa riguardo al risultato delle sue deliberazioni o, in casi appropriati, organizzare una conferenza stampa.

2. Le opinioni e le proposte di minoranza devono essere adeguatamente considerate.

II. Procedura delle Commissioni - 4. Protocollo

1. Il verbale della commissione colloca la riunione della commissione e la rende comprensibile.

2. Esso contiene almeno

a)* il corso essenziale della riunione;

b)* le proposte e le loro motivazioni;

c)* le deliberazioni della commissione.

3. Per la discussione speciale di progetti con decreti normativi e decisioni equivalenti viene redatto un verbale dettagliato.

4. Un membro della commissione può chiedere che una dichiarazione venga riportata integralmente nel verbale.

II. Procedura delle Commissioni - 4. Protocollo

1. Le proposte della commissione redazionale sostituiscono il verbale della seduta.

II. Procedura delle Commissioni - 4. Protocollo

1. La direttrice o il direttore generale sottopone il progetto di verbale alla presidente o al presidente della commissione entro il termine di una settimana per l'approvazione.

2. La direttrice o il direttore generale fa recapitare il verbale approvato senza indugio.

II. Procedura delle Commissioni - 4. Protocollo

1. I verbali delle commissioni sono riservati, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 della presente norma. Essi fanno parte dei materiali legislativi e vengono inviati

a)* ai membri della commissione;

b)* al dipartimento competente per la presentazione;

c)* alle presidenti e ai presidenti dei gruppi parlamentari;

d)* ...

2. I verbali delle commissioni permanenti vengono inoltre inviati alle presidenti e ai presidenti, nonché alle direttrici e ai direttori delle altre commissioni permanenti.

a)* ...

b)* ...

3. La segretaria generale o il segretario generale del consiglio cantonale può, al termine delle deliberazioni del consiglio cantonale, concedere a terzi l'accesso ai verbali delle commissioni, nella misura in cui sia dimostrato un interesse nell'ambito del lavoro parlamentare, dell'applicazione del diritto o della scienza.

4. Non appena un atto normativo acquisisce validità legale, i servizi parlamentari pubblicano i verbali delle commissioni che contengono la pre-deliberazione dell'atto in forma elettronica.

III. Procedura del Consiglio cantonale - 1. Sessioni e Riunioni - a) Organizzazione

1. Il Consiglio cantonale si riunisce quattro volte all'anno per sessioni ordinarie, nell'ultimo anno della durata del mandato si aggiunge una sessione straordinaria.

1bis Le sessioni ordinarie si tengono generalmente come segue

a) Sessione primaverile: inizio marzo;

b) Sessione estiva: inizio giugno;

c) Sessione autunnale: metà settembre;

d) Sessione invernale: inizio dicembre;

e) Sessione straordinaria: inizio maggio.

2. La Presidenza stabilisce per almeno quattro anni quando iniziano le sessioni ordinarie.

III. Procedura del Consiglio cantonale - 1. Sessioni e Riunioni - a) Organizzazione

1. Il Consiglio Cantonale può decidere di tenere sessioni straordinarie.

2. Inoltre, si riunisce quando lo ordina la presidenza o il governo, oppure quando il Consiglio Cantonale lo delibera su richiesta di uno dei suoi membri.

III. Procedura del Consiglio cantonale - 1. Sessioni e Riunioni - a) Organizzazione

1. L'elenco degli affari è disponibile al più tardi tre settimane prima dell'inizio della sessione.

2. Esso

a) fornisce una panoramica della sessione;

b) informa sugli affari pendenti presso il Consiglio cantonale. Gli affari non pronti per la trattazione sono contrassegnati;

c) indica le sessioni future almeno per i prossimi quattro anni.

3. Gli affari pervenuti successivamente vengono aggiunti.

III. Procedura del Consiglio cantonale - 1. Sessioni e Riunioni - a) Organizzazione

1. La sessione dura al massimo tre giorni.

2. La presidenza annuncia al più tardi durante la sessione la durata massima della sessione successiva.

III. Procedura del Consiglio cantonale - 1. Sessioni e Riunioni - a) Organizzazione

1. La prima seduta della sessione inizia il lunedì alle ore 14.00 e dura fino alle 18.00. Alla prima seduta di una durata d’incarico, il Consiglio Cantonale si riunisce alle 10.00 per costituire la Commissione Giustizia.

2. Nei giorni successivi, le sedute iniziano alle 08.30 e durano fino alle 17.00, ad eccezione delle sedute accorciate dal presidenza. Le sedute possono essere interrotte da pause.

3. Il Consiglio può deliberare estensioni e sedute addizionali.

4. Mezz'ora prima dell'inizio della seduta, una campana della cattedrale viene suonata.

III. Procedura del Consiglio cantonale - 1. Sessioni e Riunioni - a) Organizzazione

1. L'ordine del giorno del primo giorno di sessione è allegato all'elenco degli affari.

2. L'ordine del giorno dei giorni successivi viene distribuito il giorno precedente nell'aula consiliare.

3. La Presidente o il Presidente stabilisce l'ordine del giorno.

III. Procedura del Consiglio cantonale - 1. Sessioni e Riunioni - a) Organizzazione

1. Chi non può partecipare a una seduta deve comunicare il motivo alla presidente o al presidente, se possibile per iscritto e in anticipo, ma al più tardi entro due ore dall'inizio della seduta.

III. Procedura del Consiglio cantonale - 1. Sessioni e Riunioni - a) Organizzazione

1. All'inizio di ogni seduta, i membri devono iscriversi in un elenco. La Presidente o il Presidente può delegare ai servizi parlamentari la gestione dell'elenco. Le scrutatrici e gli scrutatori possono, durante le sedute prolungate, verificare una seconda volta la presenza dei membri.

2. Chi non si iscrive entro due ore è considerato assente.

3. Gli assenti sono indicati nel verbale come giustificati o non giustificati.

4. Può proporre mozioni, partecipare alle discussioni nonché prendere parte a elezioni e votazioni chi si trova al proprio posto.

III. Procedura del Consiglio cantonale - 1. Sessioni e Riunioni - a) Organizzazione

1. Il Consiglio cantonale può deliberare solo se è presente la maggioranza dei suoi membri.

2. Se la Presidente o il Presidente sospetta che il numero dei presenti sia inferiore, procede a verificare la presenza dei membri del consiglio.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 1. Sessioni e Riunioni - b) Pubblicità

1. Le deliberazioni del consiglio cantonale sono pubbliche.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 1. Sessioni e Riunioni - b) Pubblicità

1. Le visitatrici e i visitatori sono ammessi in tribuna, purché vi sia disponibilità di posti.

2. Per i gruppi guidati può essere riservato del posto. I servizi del parlamento forniscono loro un'introduzione ai dibattiti delle camere.

3. Le visitatrici e i visitatori che esprimono approvazione o disapprovazione o in qualsiasi altro modo disturbano l'ordine, saranno allontanati.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 1. Sessioni e Riunioni - b) Pubblicità

1. Ai professionisti dei media verranno assegnati, ove possibile, posti speciali.

2. Devono registrarsi presso i servizi del Parlamento.

3. I professionisti dei media che riportano regolarmente sulle deliberazioni del Consiglio Cantonale ricevono i documenti di discussione e le comunicazioni organizzative contemporaneamente ai membri del Consiglio Cantonale.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 1. Sessioni e Riunioni - b) Pubblicità

1. Il consiglio cantonale può eccezionalmente escludere il pubblico da una seduta, se un interesse statale preponderante o interessi privati meritevoli di protezione lo giustificano.

2. Ai membri dei media può essere consentito di assistere a una seduta chiusa con la condizione che riportino solo in breve e senza menzionare i nomi.

3. Il pubblico può essere escluso già durante la delibera sulla questione se la seduta debba essere chiusa.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 1. Sessioni e Riunioni - b) Pubblicità

1. Se si verifica disordine sugli spalti, la presidente o il presidente può, dopo un avvertimento infruttuoso, procedere allo sgombero e alla chiusura degli stessi.

2. La seduta è sospesa fino a quando non sia stata attuata la disposizione.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - a) Regole generali

1. Il Consiglio Cantonale tratta singolarmente le elezioni, le proposte e le interpellanze inserite nel registro degli affari.

2. Le interpellanze che riguardano lo stesso argomento possono essere discusse insieme.

3. Oltre agli affari elencati nel registro degli affari, sono ammesse solo le comunicazioni della presidente o del presidente e, eccezionalmente, se lo consente la presidenza, dichiarazioni del governo e dei gruppi parlamentari, dichiarazioni personali dei membri del consiglio che si limitano a un massimo di tre minuti e rettifiche.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - a) Regole generali

1. La documentazione di consultazione viene costantemente messa a disposizione dei membri del Consiglio del Cantone in forma elettronica.

2. Essa deve essere disponibile al più tardi

a)* 12 giorni prima dell'inizio della sessione in forma elettronica;

b)* 11 giorni prima dell'inizio della sessione in forma stampata, in possesso di quei membri del consiglio che richiedono espressamente la consegna in forma stampata.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - a) Regole generali

1. Le mozioni delle commissioni preparatorie e del Governo, che non possono essere messe a disposizione con i documenti del dibattito, sono fornite il più rapidamente possibile in formato elettronico e all'inizio della sessione sono distribuite ai membri del consiglio che richiedono espressamente la consegna in forma stampata.

2. Le mozioni dei membri del consiglio sono messe a disposizione in formato elettronico durante la sessione, se trasmesse tempestivamente ai servizi del Parlamento. In caso contrario, devono essere presentate per iscritto alla Presidente o al Presidente, che le comunicherà verbalmente al consiglio. Le mozioni presentate per iscritto ai servizi del Parlamento o alla Presidente o al Presidente richiedono una conferma da parte della proponente o del proponente durante il dibattito.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - a) Regole generali

1. Le mozioni procedurali sono richieste che riguardano il procedimento di una consultazione in corso, di una votazione in corso o di un'elezione in corso.

1bis. Le mozioni procedurali che mirano alla strutturazione della sessione e delle riunioni sono inammissibili.

2. Se viene presentata una mozione procedurale, la discussione sull'oggetto principale viene interrotta e ripresa solo dopo l'espletamento della mozione procedurale.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - a) Norme generali

1. Se l'ammissibilità di una domanda viene contestata, il Consiglio decide sulla questione dell'ammissibilità.

2. La discussione sull'oggetto principale è sospesa e prosegue solo dopo che la questione dell'ammissibilità della domanda è stata chiarita.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - a) regole generali

1. Chi desidera parlare deve iscriversi presso la presidente o il presidente.

2. La presidente o il presidente concede la parola secondo l'ordine delle iscrizioni. Tuttavia, la relatrice o il relatore della commissione e la responsabile o il responsabile del dipartimento competente hanno la precedenza.

3. Qualora la presidente o il presidente desideri eccezionalmente parlare come membro del Consiglio, deve iscriversi presso la vicepresidente o il vicepresidente. I membri della presidenza parlano dal centro del Consiglio.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - a) Regole generali

1. Ad eccezione delle relatrici e dei relatori della commissione nonché della rappresentante o del rappresentante del governo, nessun membro può prendere la parola sullo stesso argomento più di due volte. Resta salva la possibilità di una rettifica personale.

2. Se una oratrice o un oratore si discosta dall'argomento in discussione, la presidente o il presidente la o lo ammonisce a mantenersi in tema.

3. In casi appropriati, la presidenza può eccezionalmente limitare il tempo di parola disponibile per una proposta. Assegna alle frazioni e ai membri non appartenenti a nessuna frazione una parte proporzionale del tempo totale di parola.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - a) Regole generali

1. Qualora venga richiesto di chiudere la lista degli interventi e ciò sia deciso dal Consiglio, possono prendere la parola i membri già iscritti nella lista degli interventi, la rappresentante o il rappresentante del Governo e, per ultimo, la relatrice o il relatore della commissione preparatoria.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - a) Regole generali

1. Qualora venga richiesto di concludere la discussione e ciò sia deciso dalla maggioranza dei membri del consiglio, la discussione viene immediatamente interrotta.

2. La Presidente o il Presidente deve richiamare l'attenzione su questa conseguenza prima della delibera.

3. Alla relatrice o al relatore della commissione consultiva preliminare e al governo spetta una breve dichiarazione conclusiva.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - a) regole generali

1. Quando tutti gli oratori iscritti hanno preso la parola oppure la chiusura della discussione è stata deliberata, la Presidente o il Presidente dichiara chiusa la discussione.

2. Successivamente nessuno può più intervenire sull'argomento.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - b) Proposte

1. I progetti vengono presentati in base a disposizioni costituzionali e legislative, per adempimento di specifici mandati del consiglio cantonale o per iniziativa autonoma del governo.

2. La presidenza e le commissioni permanenti possono presentare autonomamente progetti nel quadro del loro mandato. Al governo è riservato il diritto di esprimere la propria posizione in merito tramite un rapporto.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - b) Proposte

1. La commissione preparatoria deve, se possibile, esprimere un parere sulla proposta per la sessione successiva.

2. La base della discussione in aula è costituita dalla versione secondo le proposte della commissione preparatoria.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - b) Proposte

1. L'esame di una proposta viene avviato con l'accettazione di trattazione.

2. Se l'accettazione di trattazione della proposta viene contestata, si conduce una discussione di accettazione. In tale sede possono essere presentate mozioni per il non ingresso in trattazione, per rinviare la decisione di accettazione o per rinviare la proposta alla commissione preparatoria o al governo. Si voterà prima sull'accettazione di trattazione, e poi eventualmente sul rinvio.

3. Se l'accettazione di trattazione non viene contestata, non si conduce alcuna discussione di accettazione. Tuttavia, la presidenza o il consiglio cantonale possono decidere di tenere una discussione di accettazione.

4. Se esiste un obbligo legale di trattare la proposta, la presidente o il presidente ne darà comunicazione. Dopo una discussione di accettazione, la votazione sull'ingresso in trattazione non avrà luogo.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - b) Proposte

1. Segue la discussione speciale.

2. Nella discussione speciale vengono esaminate singolarmente le disposizioni della proposta.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - b) Proposte

1. Nella deliberazione di una proposta, possono essere impartiti incarichi alla commissione preliminare, al governo o alla presidenza. Gli incarichi del consiglio cantonale devono essere adempiuti entro tre anni. Il governo relaziona annualmente al consiglio cantonale sullo stato di attuazione degli incarichi a esso assegnati. In tale rapporto, il governo può presentare una domanda motivata per la proroga del termine per l’elaborazione.

2. Il governo può richiedere al consiglio cantonale di archiviare un incarico se

a) il governo ha adempiuto all'incarico;

b) l'adempimento dell'incarico comporterebbe un impegno straordinario non prevedibile al momento dell’assegnazione dell’incarico;

c) l'adempimento dell'incarico comporterebbe costi sproporzionatamente elevati non prevedibili al momento dell’assegnazione dell’incarico;

d) le circostanze si sono modificate radicalmente dopo l’assegnazione dell’incarico e pertanto si può rinunciare all’adempimento dell’incarico.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - b) Proposte

1. La Presidente o il Presidente chiede alla fine della discussione speciale se vengono presentate mozioni di ripresa.

2. La richiedente o il richiedente può illustrare come desidera che la proposta sia modificata in caso di ripresa.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - b) Proposte

1. Il Consiglio cantonale può risolvere una proposta solo tramite discussione e adozione, mediante il non intervento o tramite il rifiuto. La presidenza può rimuovere una proposta dall'elenco degli affari se essa è diventata priva di oggetto.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - b) Proposte

1. I decreti che devono essere sottoposti a referendum sono discussi in due letture. Questo vale anche quando un decreto è messo in esecuzione urgente ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione del Cantone del 10 giugno 2001.

2. La seconda lettura si svolge almeno quattro settimane dopo la prima. Il Consiglio può decidere delle eccezioni, ma non può effettuare la seconda lettura nello stesso giorno della prima.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - b) Proposte

1. Il Consiglio può in prima lettura accettare, modificare, eliminare o respingere le singole disposizioni della proposta.

2. Se una disposizione viene rinviata alla Commissione o al Governo, la prima lettura di tale disposizione è sospesa.

3. Il relatore o la relatrice della Commissione può accogliere suggerimenti per la seconda lettura.

4. Dopo la prima lettura, la proposta passa alla Commissione preparatoria per un ulteriore esame.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - b) Proposte

1. Durante la seconda lettura si trattano le disposizioni per le quali sono stati presentati proposte dalla commissione, dal governo o dalla presidenza. Su richiesta di un membro del consiglio, il consiglio può tornare su altre disposizioni della proposta.

2. Le proposte di revisione costituzionale vengono esaminate in modo completo durante la seconda lettura.

3. Se durante la seconda lettura vengono presentate proposte che non sono direttamente connesse agli argomenti della prima lettura o che non appaiono mature per una decisione, esse devono essere respinte o, sospendendo la seconda lettura, diventare oggetto di una prima lettura.

III. Procedura del Gran Consiglio - 2. Deliberazioni - b) Proposte

1. La commissione di redazione esamina la proposta generalmente dopo la prima lettura. Essa sottopone alla commissione preparatoria le sue proposte e indica eventuali ambiguità di contenuto.

2. Dopo la seconda lettura, la commissione di redazione corregge le sue proposte e le fa distribuire al Consiglio Cantonale il più presto possibile.

3. Se la commissione di redazione riscontra contraddizioni, ambiguità o lacune evidenti, può richiedere al Consiglio di riprendere la seconda lettura di questi punti.

III. Procedura del Gran Consiglio - 2. Deliberazioni - b) Proposte

1. La votazione finale si svolge di norma alla fine dell'ultimo giorno della sessione.

2. Prima della votazione finale, la presidente o il presidente apre la discussione sulle proposte della commissione di redazione nonché la discussione generale, nella quale si possono valutare i risultati delle deliberazioni e prendere posizione sulla votazione finale.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - b) Proposte

1. Se non è prescritta una doppia consultazione, il progetto viene esaminato articolo per articolo o cifra per cifra.

2. La votazione complessiva ha luogo dopo che sono state trattate le mozioni di revisione.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - b) Proposte

1. Il piano dei compiti e finanziario, nonché il budget, vengono discussi per sezioni, mentre il rendiconto statale viene esaminato per dipartimenti.

2. Al termine della discussione si procede alla votazione sulle proposte collegate alla presentazione.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - b) Proposte

1. Se un decreto necessita solo dell'approvazione del Consiglio cantonale, la richiesta di approvazione del governo è oggetto di discussione speciale.

2. Possono essere presentate richieste di approvazione con riserva di abrogazione o modifica di singole disposizioni.

III. Procedura del Gran Consiglio - 2. Deliberazioni - b) Proposte

1. I rapporti vengono generalmente discussi per sezioni.

2 ...

3. Dopo la discussione dettagliata, il presidente o la presidente constata la presa d'atto del rapporto.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - c) Iniziative Parlamentari

1. I membri e i gruppi parlamentari possono presentare mozioni, postulati, interpellanze e semplici interrogazioni. Le commissioni possono presentare mozioni e postulati.

2. Mozioni, postulati e interpellanze possono essere presentati durante le sessioni, mentre semplici interrogazioni possono essere presentate anche fuori sessione. Mozioni e postulati di una commissione possono essere presentati con le proposte relative a un disegno di legge anche fuori sessione.

2bis. Più di tre primi firmatari di mozioni, postulati, interpellanze e semplici interrogazioni sono ammessi solo nei casi in cui tutti i primi firmatari appartengano a un altro gruppo parlamentare.

3. Il testo completo con la lista dei firmatari sarà messo a disposizione al più tardi alla fine della sessione.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - c) Iniziative Parlamentari

1. Il Consiglio può dichiarare urgente il trattamento di una mozione, di un postulato o di un'interpellanza, se la richiesta viene presentata il primo giorno della sessione entro due ore dall'inizio della seduta.

2. In tal caso, la mozione, il postulato o l'interpellanza vengono trattati nella stessa sessione.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - c) Iniziative Parlamentari

1. La prima firmataria o il primo firmatario può

a)* ritirare una mozione o, con adeguamento del testo, trasformarla in un postulato o in un'interpellanza;

b)* ritirare un postulato o, con adeguamento del testo, trasformarlo in un'interpellanza;

c) ritirare un'interpellanza o trasformarla in una domanda semplice.

2. Mozioni, postulati o interpellanze, che vengono ritirati o trasformati o i cui primi firmatari hanno lasciato il consiglio, possono essere ripresi il giorno successivo della seduta da una o un co-firmatario.

3. Le domande semplici possono essere ritirate dalla proponente o dal proponente.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - c) Iniziative Parlamentari

1. Se l'ammissibilità di un'iniziativa è contestata dal governo, dalla presidenza o dai membri del Consiglio, la presidenza presenta al Consiglio un breve rapporto e una proposta.

2. L'iniziativa non può essere trattata prima che il Consiglio abbia deciso sull'ammissibilità.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - c) Iniziative Parlamentari

1. Con la mozione, il governo riceve l'incarico di presentare, entro tre anni, il progetto di revisione costituzionale, di legge o di deliberazione del consiglio cantonale. In casi eccezionali debitamente motivati, il consiglio cantonale può decidere che l'incarico debba essere completato entro un anno. L'incarico può includere linee guida sul contenuto del progetto.

2. La mozione può essere accompagnata da una breve motivazione scritta.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - c) Iniziative Parlamentari

1. Il postulato contiene l'incarico al governo di, entro tre anni

a) presentare una relazione su una questione di competenza del Consiglio cantonale e, eventualmente, formulare una proposta;

b) presentare una relazione su un'importante questione sottoposta alla supervisione del Consiglio cantonale.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - c) Iniziative Parlamentari

1. La mozione o il postulato ha l'incarico di essere descritto brevemente.

2. La presidente o il presidente restituisce le mozioni e i postulati prolissi ai primi firmatari per la riduzione.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - c) Iniziative Parlamentari

1. Il governo prende posizione sulle mozioni e postulati presentati di norma nella prossima sessione mediante una domanda scritta.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - c) Iniziative Parlamentari

1. La presidente o il presidente accerta se l'entrata in materia sulla mozione o sul postulato è contestata.

2. Se l'entrata in materia non è contestata, la presidente o il presidente accerta l'entrata in materia del Consiglio sulla mozione o sul postulato.

3. Se l'entrata in materia è contestata, si tiene una discussione sull'entrata in materia. Il primo firmatario o la prima firmataria ha la parola per un massimo di 15 minuti per la motivazione, successivamente può intervenire chi desidera partecipare alla discussione. Se il governo intende contestare la mozione o il postulato o rilasciare una dichiarazione speciale, la sua rappresentante o il suo rappresentante ha la parola per un massimo di 15 minuti.

4. Il Consiglio cantonale può trasformare una mozione in un postulato adeguando il testo. Si vota prima sulla trasformazione, poi sull'entrata in materia.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - c) Iniziative Parlamentari

1. Se viene deciso di entrare nel merito della mozione o del postulato, segue la discussione speciale.

2. Possono essere presentate richieste di modifica del testo della mozione o del postulato e di esecuzione del mandato della mozione entro un anno. In seguito, il Consiglio decide sull'approvazione della mozione o del postulato.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - c) Iniziative Parlamentari

1. Il governo riferisce annualmente al consiglio cantonale sulle mozioni e i postulati accolti. Nel rapporto può presentare una richiesta motivata di proroga del termine per l'elaborazione di singole mozioni e postulati accolti.

2. Il governo può chiedere al consiglio cantonale di cancellare una mozione accolta se

a) il governo ha sottoposto il progetto al consiglio cantonale;

b) l'adempimento dell'incarico comporterebbe un onere straordinario che non era prevedibile al momento dell'accoglimento della mozione;

c) la proposta comporterebbe costi sproporzionatamente elevati non prevedibili al momento dell'accoglimento della mozione;

d) le circostanze sono cambiate radicalmente dalla data di approvazione della mozione, rendendo superfluo l'adempimento dell'incarico.

3. Il governo può chiedere al consiglio cantonale di cancellare un postulato accolto se

1. il governo ha riferito al consiglio cantonale;

2. l'adempimento dell'incarico comporterebbe un onere straordinario che non era prevedibile al momento dell'accoglimento del postulato;

3. le circostanze sono cambiate radicalmente dalla data di approvazione del postulato, rendendo superfluo l'adempimento dell'incarico.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - c) Iniziative Parlamentari

1. In caso di necessità inderogabile di regolamentazione ai sensi dell'[art. 75](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/111.1/de/art75) della Costituzione cantonale del 10 giugno 2001[[21]](#paragraphtext_content_fn_542412_2_21_c), il Gran Consiglio può incaricare il governo, mediante una mozione, di presentare senza indugio una proposta al Gran Consiglio, in modo tale che la proposta possa essere trattata nella prossima sessione del Gran Consiglio. Una presentazione posticipata richiede l'approvazione della presidenza.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - c) Iniziative Parlamentari

1. L'interpellanza contiene domande su un argomento dell'attività statale.

2. L'interpellanza deve descrivere le domande in modo breve e chiaro.

3. La Presidente o il Presidente rimanda agli autori principali le interpellanze prolisse per una riduzione.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - c) Iniziative Parlamentari

1. Il governo risponde generalmente alla sessione successiva per iscritto.

2. ...

3. ...

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - c) Iniziative Parlamentari

1. Alla o al primo firmatario dell'interpellanza e, se del caso, alla rappresentante o al rappresentante del governo spetta, dopo la risposta, un breve intervento di al massimo tre minuti.

2. Il Consiglio Cantonale può decidere di aprire la discussione.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - c) Iniziative Parlamentari

1. L'interrogazione semplice contiene domande su un oggetto dell'attività dello Stato. Viene firmata solo dall'interrogante.

2. Il governo risponde generalmente per iscritto entro tre mesi. La risposta deve essere concisa e viene messa a disposizione del Consiglio cantonale in formato elettronico.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - c) Iniziative Parlamentari

1. Se il governo non è competente per trattare una proposta, il presidium o la commissione permanente ne assume il ruolo.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - cbis) Richieste del Cantone

1. Con la petizione cantonale, il Consiglio del Cantone è invitato a deliberare un'iniziativa cantonale.

2. La presentazione della petizione cantonale, il parere del governo, l'entrata in materia, la discussione e la delibera sono disciplinati dalle disposizioni del presente decreto relative alla mozione.

3. La petizione cantonale deve essere motivata e deve includere, in particolare, gli obiettivi del decreto che si desidera ottenere con l'iniziativa cantonale.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - cbis) Richieste del Cantone

1. Se il Gran Consiglio ha approvato la richiesta cantonale, la presidenza presenta l'iniziativa cantonale all'Assemblea federale.

2. Integra nella iniziativa cantonale la motivazione della richiesta cantonale.

III. Procedura del Consiglio del Cantone - 2. Deliberazioni - e) Richieste a disposizione del Consiglio del Cantone

1. Le richieste rivolte al Consiglio cantonale sono trasmesse alla Commissione di giustizia. Questa può trasmetterle a un'altra commissione permanente.

2. La presidenza può invitare il governo a presentare una relazione al Consiglio cantonale.

III. Procedura del Consiglio del Cantone - 2. Deliberazioni - e) Richieste a disposizione del Consiglio del Cantone

1. La Presidente o il Presidente della Commissione respinge le richieste poco chiare, prolisse o che violano la decenza e il buon costume per la rettifica dei vizi.

2. Lei o lui può minacciare la non trattazione nel caso in cui i vizi non vengano corretti entro il termine stabilito.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Discussioni - e) Richieste destinate al Consiglio Cantonale

1. La commissione permanente può, se la decisione è presa senza voti contrari

a)* approvare, respingere o prendere atto delle istanze ai sensi dell'art. 14, comma 1ter di questo regolamento;

b)* archiviare le istanze che sono manifestamente infondate o al di fuori della competenza del Consiglio del Cantone, dichiarando il non luogo a procedere.

2. Altrimenti decide il Consiglio del Cantone.

3. Le decisioni della commissione permanente e del Consiglio del Cantone sono definitive.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 2. Deliberazioni - e) Richieste rivolte al Consiglio Cantonale

1. La commissione permanente riferisce oralmente al Consiglio cantonale sulle richieste che non è stata in grado di gestire autonomamente.

2. In casi particolari, sottopone al Consiglio cantonale un rapporto e una proposta per iscritto.

III. Procedura del Gran Consiglio - 3. Votazioni - a) in generale

1. La Presidente o il Presidente indica, prima di ogni votazione, le mozioni e il procedimento della votazione.

2. Sulle obiezioni relative al procedimento della votazione decide il Consiglio, prima che si voti sulla questione.

III. Procedura del Gran Consiglio - 3. Votazioni - a) in generale

1. Se ci sono più proposte relative allo stesso oggetto, di norma, si confrontano inizialmente le proposte di emendamento in una votazione eventuale, e quella vincente viene poi confrontata con la proposta principale.

2. Nel confronto, si vota prima su una proposta proveniente dal Consiglio, e successivamente sulla proposta del governo o della commissione.

3. Sono consentite deroghe nella misura in cui servono a una formazione chiara della volontà.

III. Procedura del Gran Consiglio - 3. Votazioni - a) in generale

1. Se una questione di voto è divisibile, ogni membro può richiedere la divisione.

III. Procedura del Gran Consiglio - 3. Votazioni - a) in generale

1. Nella votazione decide la maggioranza semplice dei membri votanti.

2. Tuttavia sono richiesti

a) la maggioranza (61) dei membri del Consiglio Cantonale

1. per la proposta di revisione totale della Costituzione Cantonale;

2. nelle votazioni finali su una revisione parziale della Costituzione Cantonale così come su leggi e decisioni che comportino a carico dello stato o dei comuni una nuova spesa unica superiore a Fr. 3 000 000.- o una nuova spesa annuale ricorrente per almeno dieci anni superiore a Fr. 300 000.-;

2bis.* nella votazione complessiva sulla determinazione dell'aliquota dell'imposta statale, qualora ciò comporti un aumento dell'aliquota dell'imposta statale;

3. per leggi urgenti e decisioni del Consiglio Cantonale;

4. per la chiusura della discussione;

b) un terzo (40) dei membri del Consiglio Cantonale per una richiesta di referendum dal centro del Consiglio Cantonale;

c) un sesto (20) dei membri del Consiglio Cantonale per

1. ...

2. decidere una votazione per appello nominale.

III. Procedura del Gran Consiglio - 3. Votazioni - a) in generale

1. La Presidente o il Presidente vota solo quando viene riscontrata una parità di voti.

2. Lei o lui può votare quando è prescritta una determinata quantità di voti.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 3. Votazioni - b) Votazione con sistema di voto elettronico

1. Si vota con l'impianto elettronico di votazione.

2. La presidenza può emanare direttive.

3. Restano salve le disposizioni riguardanti la votazione senza impianto elettronico di votazione.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 3. Votazioni - b) Votazione con sistema di voto elettronico

1. Risultato della votazione e comportamento di voto vengono registrati sotto forma di elenco nominativo.

2. L'elenco nominativo viene pubblicato in formato elettronico.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 3. Votazioni - c) Votazione senza dispositivo di voto elettronico

1. La votazione avviene senza l'impiego del sistema elettronico di votazione

a)* in casi particolari su disposizione della Presidente o del Presidente;

b) qualora il sistema di votazione elettronica non funzioni.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 3. Votazioni - b) Votazione con sistema di voto elettronico

1. Il risultato della votazione e il comportamento di voto vengono visualizzati sugli schermi.

2. La Presidente o il Presidente annuncia il risultato della votazione.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 3. Votazioni - c) Votazione senza sistema di voto elettronico

1. La votazione avviene per alzata di mano, salvo diversa disposizione del presente regolamento.

2. Se i conteggiatori di voti non dichiarano all'unanimità che la maggioranza è chiaramente presente, la votazione verrà ripetuta.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 3. Votazioni - c) Votazione senza dispositivo di voto elettronico

1. La votazione avviene alzandosi in piedi ai fini del conteggio

a)* quando, dopo una ripetizione della votazione, i contatori delle voti non possono determinare in modo inequivocabile la maggioranza;

abis)* quando un membro del consiglio lo richiede;

b)* per determinare le quote di voto richieste ai sensi dell'art. 132 comma 2 di questo regolamento;

c)* ...

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 3. Votazioni - c) Votazione senza dispositivo di voto elettronico

1. Durante una votazione per appello nominale viene registrato a verbale chi ha approvato, chi ha respinto, chi si è astenuto o chi non ha partecipato alla votazione.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 4. Elezioni

1. Le fazioni presentano proposte di candidatura al Consiglio cantonale. Rimane riservata la competenza della presidenza.

2. Le proposte di candidatura vengono messe a disposizione dei membri del Consiglio al più tardi all'inizio della seduta in formato elettronico.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 4. Elezioni

1. All'inizio della votazione, la Presidente o il Presidente fa riferimento alle proposte di candidatura.

2. Lei o lui offre l'opportunità di formulare ulteriori proposte da parte dei membri del Consiglio, nonché di motivare e discutere le proposte.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 4. Elezioni

1. È eletto chi riunisce su di sé la maggioranza assoluta dei voti validi.

2. Nel primo e nel secondo turno di voto possono essere eletti tutti i candidati eleggibili. Dal terzo turno di voto in poi, non è più possibile esprimere un voto valido per un nuovo candidato o una nuova candidata. Dal quarto turno di voto in poi, non è più possibile esprimere un voto valido per il candidato o la candidata che nel turno precedente ha ottenuto il numero più basso di voti. In caso di parità di voti, la Presidente o il Presidente decide tramite sorteggio.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 4. Elezioni

1. Le scrutatrici e gli scrutatori, nonché le commissioni permanenti e quelle preparatorie, sono eletti mediante votazione aperta.

2. Gli scrutatori e le scrutatrici, così come le commissioni, sono eletti complessivamente, a meno che il consiglio non decida di procedere a elezioni individuali.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 4. Elezioni

1. Le elezioni e le approvazioni delle elezioni sono segrete, nella misura in cui questo regolamento non prescriva la votazione palese. La Presidente o il Presidente vota.

2. I scrutatori consegnano le schede di voto ai membri presenti al loro posto. La Presidente o il Presidente informa immediatamente il numero delle schede di voto distribuite.

3. Gli uscieri raccolgono le schede di voto dai membri presenti ai loro posti e le consegnano agli scrutatori. Se vengono raccolte più schede di voto di quante ne siano state distribuite, il turno elettorale è nullo.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 4. Elezioni

1. La Presidente o il Presidente dichiara al Consiglio il numero

a) delle schede distribuite;

b) delle schede ricevute;

c) delle schede bianche e delle schede nulle;

d) delle schede valide;

e) della maggioranza assoluta;

f)* dei voti ottenuti dalle candidate e dai candidati. Le candidate e i candidati che hanno ricevuto meno di sette voti sono elencati senza indicazione dei nomi come isolati.

2. La Presidente o il Presidente constata chi è eletto.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 4. Elezioni

1. Più elezioni dello stesso tipo vengono svolte come elezioni di lista, salvo diversa decisione del consiglio.

2. La maggioranza assoluta è determinata in base al numero di schede che contengono almeno un nome valido.

3. Lo stesso nome viene conteggiato una sola volta.

3bis. Sono invalide le schede in cui il numero di nomi segnati supera il numero delle persone da eleggere. In caso di diverse elezioni riportate sulla stessa scheda, l'invalidità si riferisce solo all'elezione interessata.

4. Se più persone rispetto a quante devono essere elette raggiungono la maggioranza assoluta, viene esclusa dall'elezione la candidata o il candidato con il numero di voti più basso. In caso di parità di voti, la Presidente o il Presidente procede al sorteggio.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 4. Elezioni

1. I membri delle autorità eletti dal Consiglio cantonale prestano giuramento d'obbligo o promettono solennemente all'inizio del loro mandato davanti al Consiglio cantonale.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 5. Verbale e Registrazione

1. I Servizi del Parlamento pubblicano, al termine della sessione, un verbale sintetico nel Foglio Ufficiale riguardante le deliberazioni del Consiglio Cantonale.

2. Per le decisioni che non vengono pubblicate nella raccolta delle leggi, il verbale sintetico è determinante.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 5. Verbale e Registrazione

1. Il verbale del Consiglio cantonale contiene

a) la designazione degli oggetti e dei documenti di discussione;

b)* i nomi degli oratori e delle oratrici con il contenuto essenziale delle loro dichiarazioni, nonché il testo delle mozioni presentate durante la discussione;

c) la decisione del Consiglio sulle mozioni.

2. Il risultato della votazione e il comportamento di voto vengono indicati, se si è votato elettronicamente. Il risultato della votazione viene indicato in caso di conteggio o voto segreto, inoltre il comportamento di voto nel caso di voto per appello nominale.

3. Nel Bollettino ufficiale vengono pubblicate le deliberazioni del Consiglio cantonale, nella misura in cui non siano pubblicate nel compendio legislativo.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 5. Verbale e Registrazione

1. I Servizi del Parlamento redigono il verbale in forma elettronica senza ritardo e comunicano da quando sarà disponibile.

2. Per le sedute a porte chiuse secondo l'art. 80 di questo regolamento viene redatta una sintesi senza menzione dei nomi.

3. Estratti del verbale in copia stampata vengono inviati dai Servizi del Parlamento su richiesta.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 5. Verbale e Registrazione

1. Sulla rettifica degli errori nel verbale decide la presidenza su opposizione o d'ufficio.

2. Le opposizioni possono essere presentate per iscritto ai servizi del parlamento entro quattordici giorni dalla messa a disposizione del verbale.

3. La rettifica viene effettuata senza indugio nel verbale.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 5. Verbale e Registrazione

1. La documentazione e i risultati delle consulenze sono conservati come allegati al verbale del Consiglio Cantonale.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 5. Verbale e Registrazione

1. I dibattiti del Gran Consiglio sono registrati integralmente tramite ausili tecnici per facilitare la stesura del verbale.

2. Il Gran Consiglio può decidere di redigere un verbale integrale in casi particolari.

III. Procedura del Consiglio Cantonale - 5. Verbale e Registrazione

1. Le registrazioni elettroniche delle deliberazioni del Consiglio del Cantone e i dati elettronici delle votazioni sono conservati almeno fino a quando il verbale del Consiglio del Cantone diventa definitivo.

IV. Compensazioni - 1. Membri del Consiglio Cantonale

1. I membri del Consiglio cantonale ricevono un'indennità di base per anno.

2. In caso di ingresso o uscita dal Consiglio nel corso dell'anno, l'indennità di base viene erogata in misura proporzionale.

IV. Compensazioni - 1. Membri del Consiglio Cantonale

1. I membri del Consiglio cantonale ricevono un'indennità giornaliera per ogni seduta del Consiglio cantonale, della Presidenza e delle commissioni a cui partecipano.

2. Chi partecipa lo stesso giorno a due o più sedute per una durata complessiva di almeno quattro ore riceve un'indennità giornaliera maggiorata.

3. ...

4. I membri che risiedono fuori dalla località della seduta ricevono un supplemento di distanza per ogni giornata di seduta per ogni chilometro stradale di andata e ritorno dal loro luogo di residenza. Se la seduta si svolge fuori dal cantone di San Gallo, al posto del supplemento di distanza verrà erogato un rimborso spese di viaggio pari al costo del viaggio di prima classe con i mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza alla sede della seduta e ritorno.

IV. Compensazioni - 1. Membri del Consiglio Cantonale

1. I membri del Consiglio Cantonale, che su incarico della presidenza o di una commissione effettuano ispezioni, interrogazioni e colloqui, ricevono diarie e supplementi per distanza o rimborso spese di viaggio come per le sedute.

2. I membri del Consiglio Cantonale, che non ricevono una compensazione per funzioni, ricevono diarie e supplementi per distanza o rimborso spese di viaggio, se rappresentano il Consiglio Cantonale su incarico della presidenza in un evento.

3. I membri della presidenza ricevono un'indennità per la partecipazione a corsi di aggiornamento funzionali secondo le disposizioni degli Articoli 150 e 153, comma 2 di questo regolamento.

IV. Compensazioni - 1. Membri del Consiglio Cantonale

1. Le indennità per le sedute del Consiglio cantonale vengono corrisposte sulla base del controllo delle presenze.

2. Le ulteriori indennità vengono corrisposte sulla base degli elenchi verificati dalla presidente o dal presidente della commissione, dalla direttrice o dal direttore generale oppure dai servizi parlamentari.

IV. Compensazioni - 1. Membri del Consiglio Cantonale

1. Se una seduta della commissione dura almeno tre ore, le spese per i pasti comuni sono a carico dello Stato.

2. Per le sedute della commissione che si svolgono su più giorni, lo Stato si fa carico anche delle spese per l'alloggio comune prenotato. In questo caso, l'indennità di distanza o il rimborso delle spese di viaggio viene corrisposto una sola volta.

IV. Compensazioni - 1. Membri del Consiglio Cantonale

1. In casi di difficoltà, ai membri del consiglio cantonale che subiscono una perdita di guadagno a causa della partecipazione alle sedute o dell'assunzione di incarichi speciali, è concessa un'indennità aggiuntiva pari a non più di due terzi del compenso giornaliero.

2. La concessione dell'indennità aggiuntiva è disposta dalla presidente o dal presidente del gruppo parlamentare a cui appartiene il membro.

IV. Compensazioni - 1. Membri del Consiglio Cantonale

1. I membri del Consiglio cantonale sono indennizzati per la loro attività nelle rappresentanze.

2. L'indennizzo si basa sulle disposizioni degli artt. 150 e 153 del presente regolamento.

IV. Indennità - 2. Presidenti e Relatori

1. La Presidente o il Presidente del Consiglio Cantonale, così come le Presidenti e i Presidenti delle commissioni, ricevono per le sedute da loro presiedute un'indennità giornaliera doppia.

IV. Indennità - 2. Presidenti e Relatori

1. La Presidente o il Presidente e la Vicepresidente o il Vicepresidente del Consiglio cantonale ricevono un'indennità di funzione per ogni anno di mandato.

2. Le Presidenti e i Presidenti delle commissioni permanenti ricevono un'indennità di funzione per anno.

3. La presidenza stabilisce l'ammontare delle indennità di funzione.

IV. Compensazioni - 2. Presidenti e Relatori

1. Il presidio può concedere un'indennità straordinaria alle presidenti e ai presidenti, nonché alle relatrici e ai relatori delle commissioni, qualora siano particolarmente impegnati nello svolgimento delle loro funzioni.

IV. Indennità - 3. Gruppi parlamentari - a) Riunioni dei gruppi parlamentari

1. I membri del Consiglio del Cantone vengono compensati per ogni sessione per ciascuna riunione frazionaria

a) al di fuori dei giorni di sessione del Consiglio del Cantone;

b) in un giorno di sessione del Consiglio del Cantone.

2. Ricevono una compensazione per una giornata di formazione e aggiornamento della frazione, nonché per una riunione frazionaria aggiuntiva ogni anno.

3. Per la preparazione della discussione di proposte complesse, la presidenza può decidere l'erogazione della compensazione per una riunione frazionaria aggiuntiva.

IV. Indennità - 3. Gruppi Parlamentari - a) Riunioni di Gruppo

1. Le Presidenti e i Presidenti dei gruppi parlamentari ricevono il doppio dell'indennità giornaliera per le riunioni del gruppo da loro presiedute.

2. Ricevono una indennità di funzione per anno.

3. La Presidenza determina l'importo dell'indennità di funzione.

IV. Indennità - 3. Gruppi parlamentari - a) Riunioni dei gruppi parlamentari

1. Per le riunioni di preparazione della frazione che si svolgono al di fuori delle giornate di seduta del Consiglio cantonale, i membri partecipanti del Consiglio cantonale ricevono un'indennità giornaliera e un supplemento per la distanza o un rimborso spese di trasporto come per le sedute del Consiglio cantonale.

2. Per le riunioni di preparazione della frazione che si svolgono in una giornata di seduta del Consiglio cantonale e per la sessione del Consiglio cantonale, i membri partecipanti del Consiglio cantonale ricevono l’indennità giornaliera aumentata per due sedute nello stesso giorno, se la riunione preparatoria dura almeno due ore.

3. Per l’istruzione e la formazione continua della frazione i membri partecipanti del Consiglio cantonale ricevono un’indennità giornaliera e un supplemento per la distanza o un rimborso spese di trasporto come per le sedute del Consiglio cantonale.

4. Per le riunioni di preparazione del comitato della frazione che si svolgono al di fuori delle giornate di seduta del Consiglio cantonale, i membri partecipanti del Consiglio cantonale ricevono un’indennità giornaliera e un supplemento per la distanza o un rimborso spese di trasporto come per le sedute del Consiglio cantonale, a meno che nello stesso giorno non si svolga una riunione della frazione.

IV. Indennità - 3. Gruppi parlamentari - b) Altre attività della frazione

1. La frazione riceve dallo Stato un'indennità annuale per la preparazione delle attività del consiglio.

2. L'indennità si estende ai costi del personale e alle spese materiali del segretariato, nonché all'acquisizione di documentazione per l'attività della frazione.

IV. Indennità - 3. Gruppi parlamentari - b) Altre attività del gruppo

1. La retribuzione del gruppo si compone di un importo base e di una maggiorazione per ciascun membro del gruppo.

2. I membri del consiglio cantonale che non appartengono a nessun gruppo ricevono una retribuzione annuale pari alla maggiorazione per ciascun membro del gruppo.

IV. Indennità - 4. Previdenza Professionale

1. Il cantone eroga ai membri del consiglio cantonale un contributo previdenziale annuale.

V. Disposizioni finali

1. Il Regolamento del Gran Consiglio del 5 maggio 1953 viene abrogato.

V. Disposizioni finali

1. Questo regolamento è applicato a partire dal 1º maggio 1980.

V. Disposizioni finali

1. Per le mozioni e i postulati approvati prima dell'entrata in vigore di questo decreto, il termine di tre anni per l'elaborazione inizia a decorrere dall'inizio della sua esecuzione.

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