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125.11 CH-SG

Ordinanza sulla raccolta mista di firme - Oggetto

12 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton San Gallo
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Indice delle disposizioni (12)

Testo normativo (12 Articoli)

I. Disposizioni Generali

1. Questo decreto regola la procedura per la raccolta simultanea di firme manoscritte ed elettroniche (raccolta mista di firme) in relazione a richieste di referendum e iniziative.

I. Disposizioni Generali

1. La Cancelleria di Stato mette a disposizione una piattaforma di raccolta elettronica, accessibile via Internet, per la raccolta di firme elettroniche e ulteriori passaggi procedurali elettronici in relazione a richieste di referendum e iniziative.

2. Per l'autenticazione elettronica sono richiesti i seguenti livelli di fiducia secondo [Art. 4](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/142.31/de/art4) del Regolamento sull'E-Login del 27 novembre 2025[[3]](#paragraphtext_content_fn_534739_2_3_c)

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| a) | per l'istituzione di una raccolta firme: livello di fiducia 1; | | |

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| b) | per l'apposizione di una firma elettronica: livello di fiducia 4. | | |

3. È esclusa la delega per l'apposizione di una firma elettronica.

4. La firma multipla della stessa richiesta di referendum o iniziativa da parte della medesima persona è esclusa tramite mezzi tecnici.

I. Disposizioni Generali

1. Una firma elettronica si considera un'adesione sotto forma di segno di controllo sulla piattaforma di raccolta elettronica.

II. Raccolta di firme manoscritte

1. Il procedimento per la raccolta delle firme autografe corrisponde al procedimento applicato, secondo la legge sul referendum e l'iniziativa del 27 novembre 1967, per le raccolte esclusivamente di firme autografe. Fatte salve le disposizioni speciali riguardanti

a) ulteriori fasi procedurali elettroniche secondo l'art. 9 del presente decreto;

b) la validità secondo l'art. 11 del presente decreto.

2. In caso di raccolta mista di firme, i comuni politici registrano i segni di controllo delle firme autografe sulla piattaforma E-Collecting.

III. Raccolta di firme elettroniche

1. Le persone che avviano una raccolta di firme registrano la richiesta di referendum sulla piattaforma di raccolta elettronica. Gli articoli 20 lettere b fino a d della legge RIG vengono applicati di conseguenza.

III. Raccolta di firme elettroniche

1. Le persone che sostengono una richiesta di referendum forniscono la loro firma elettronicamente sulla piattaforma E-Collecting.

2. La firma elettronica è considerata apposta quando

a) attraverso un confronto automatico con il registro elettorale permanente utilizzando il numero di assicurato AHV, è stata confermata l'idoneità al voto;

b) per la raccolta in questione non sia già stato registrato un segno di controllo.

3. La firma elettronica è invalida quando

a) non è conforme alla forma prevista;

b) è effettuata prima dell'inizio del termine referendario;

c) non è effettuata entro la scadenza del termine referendario;

d) è stato raggiunto il numero massimo consentito di firme elettroniche;

e) è stata apposta in modo abusivo.

III. Raccolta di firme elettroniche

1. La piattaforma di raccolta elettronica memorizza in particolare i seguenti dati della persona firmataria

a) per prevenire firme multiple

1. ID del registro elettorale crittografato;

2. momento della convalida rispetto al registro elettorale in vigore;

b) per scopi statistici

1. genere;

2. età;

3. numero UST del comune politico (Municipality-ID);

4. comune politico;

5. momento della convalida rispetto al registro elettorale in vigore.

2. I dati delle persone che forniscono le loro firme elettronicamente non sono accessibili alle persone che avviano una raccolta firme, né a terzi.

3. Il numero attuale delle firme elettroniche raccolte per una richiesta di referendum è visibile pubblicamente sulla piattaforma di raccolta elettronica.

III. Raccolta di firme elettroniche

1. Il comitato d'iniziativa registra la richiesta d'iniziativa pubblicata nel Bollettino ufficiale sulla piattaforma di raccolta elettronica. [Art. 39](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/125.1/de/art39) lett. b fino a f della RIG sono applicate in modo adeguato.

2. Per quanto riguarda l'autenticazione elettronica, si applica in modo adeguato [Art. 2](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/125.11/de/art2) cpv. 2 di questo decreto.

III. Raccolta di firme elettroniche

1. Il comitato promotore può gestire, in particolare, i seguenti ulteriori passaggi procedurali tramite la piattaforma di raccolta elettronica (E-Collecting)

a) Creazione e firma della lista dei membri;

b) Presentazione della richiesta di iniziativa al governo per la verifica dell'ammissibilità;

c) Registrazione della richiesta di iniziativa.

2. In merito all'autenticazione elettronica, l'art. 2 cpv. 2 del presente decreto si applica mutatis mutandis.

III. Raccolta di firme elettroniche

1. Riguardo alla Presentazione della firma elettronica e al Trattamento dei dati sulla piattaforma E-Collecting, gli Articoli 6 e 7 del presente decreto si applicano di conseguenza.

IV. Stipulazione

1. La Cancelleria di Stato accerta entro un mese dalla presentazione della domanda di referendum o iniziativa se quest'ultima è stata accolta.

2. La domanda è stata accolta se il numero richiesto di firme valide, autografe ed elettroniche, è pervenuto alla Cancelleria di Stato entro i termini stabiliti.

3. La Cancelleria di Stato pubblica nel bollettino ufficiale cantonale il risultato della verifica e il numero delle firme valide autografe ed elettroniche, suddivise per comuni politici e circoscrizioni elettorali.

V. Disposizioni finali

1. Nei referendum e nelle iniziative, in cui il termine per la raccolta delle firme inizia a decorrere prima dell'entrata in vigore della decisione del governo riguardante l'approvazione dell'uso della piattaforma di raccolta elettronica secondo l'art. 27a cpv. 1 lett. c RIG, è esclusa la sottoscrizione elettronica.

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