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117.1 ADGDGA CH-SG

Legge sulla durata della carica (ADG) - Inizio a) Autorità del Cantone (ADG)

7 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton San Gallo
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Indice delle disposizioni (7)

Testo normativo (7 Articoli)

I. Durata del Mandato

1. La durata del mandato inizia per il Consiglio cantonale nonché per la sua Presidente o il suo Presidente il primo giorno della sessione di giugno.

2. Essa inizia il 1° giugno per

a) il Governo nonché la sua Presidente o il suo Presidente;

b) la Segretaria di Stato o il Segretario di Stato;

c) le altre autorità del Cantone nominate a tempo determinato.

I. Durata del Mandato

1. La durata del mandato per il Parlamento, il Consiglio e il suo Presidente o la sua Presidente, ainsi come le altre autorità del comune elette per un mandato, inizia il 1º gennaio.

I. Durata del Mandato

1. La durata del mandato per i membri del Consiglio degli Stati è regolata dalle disposizioni del diritto federale sulla durata del mandato del Consiglio nazionale.

II. Disposizioni finali

1. Il 31 maggio 2004 termina

a) il mandato 2000/2004 per il Consiglio cantonale, il governo e il segretario di Stato, nonché per le altre autorità cantonali elette a mandato;

b) il mandato 2003/2004 per il presidente del Consiglio cantonale e il presidente del governo.

II. Disposizioni finali

1. Il 31 dicembre 2004 termina il mandato 2001/2004 del Parlamento, del Consiglio e del suo Presidente o della sua Presidente, nonché delle altre autorità comunali elette per mandato determinato.

II. Disposizioni Finali

1. Il 31 maggio 2005 termina

a) il mandato 1999/2005 per il Tribunale cantonale, il Tribunale commerciale, il Tribunale di cassazione, la Camera d'accusa, il Tribunale amministrativo, il Tribunale delle assicurazioni e la Commissione ricorsi amministrativi;

b) il mandato 2003/2005 per il Presidente del Tribunale cantonale.

2. Il 31 maggio 2009 termina il mandato 2003/2009 per il Tribunale circondariale, il Tribunale del lavoro e l'ufficio di conciliazione.

3. Il 31 dicembre 2004 termina il mandato 2001/2004 per il mediatore o la mediatrice e il supplente o la supplente.

II. Disposizioni Finali

1. Questo decreto viene applicato a partire dal 1º gennaio 2004.

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