Ordinanza d'introduzione della legge federale che completa il Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) (EV OR) (EVOR)
Indice delle disposizioni (23)
Testo normativo (23 Articoli)
1. Il consiglio di governo è competente nei seguenti casi
a. Accertamento dei contratti normativi di lavoro (Art. 324);
b. Emissione dell'autorizzazione per l'emissione dei certificati di deposito da parte del depositario (Art. 482);
c. Autorizzazione alla distribuzione di biglietti di lotterie estere (Art. 515);
d. Approvazione delle disposizioni contrattuali di un istituto di previdenza riconosciuto dallo stato (Art. 522);
e. Approvazione del regolamento interno degli istituti di previdenza (Art. 524);
f. Autorità di vigilanza del registro di commercio (Art. 927);
g. Imposizione di multe amministrative per l'emissione non autorizzata di certificati di deposito (Art. 1155).
1. Per l'accertamento dei fatti e delle circostanze, salvo diversa disposizione del presente regolamento, sono competenti i notai. In particolare, tale competenza riguarda i seguenti casi
a. Accertamento dei fatti e partecipazione alla vendita pubblica di un oggetto spedito da un altro luogo (art. 204);
b. Accertamento dei fatti e partecipazione alla vendita pubblica di beni in commissione (art. 427);
c. Partecipazione all'asta di beni in commissione (art. 435);
d. Partecipazione alla vendita di merce di carico a seguito di ostacoli di consegna (art. 444);
e. Accertamento dei fatti e partecipazione alla vendita di merce di carico per rischio di rapido deterioramento (art. 445);
f. Accertamento dei fatti e partecipazione alla vendita di merce di carico (art. 453).
2. La partecipazione del notaio alla realizzazione di un bene deve essere preceduta dal provvedimento del Presidente del Tribunale cantonale ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.
3. Se esiste il rischio di rapido deterioramento di un bene, il provvedimento per la sua realizzazione può essere richiesto ed emesso telegraficamente con successiva conferma scritta.
1. Le richieste e le domande nei casi indicati nell'art. 5 di cui sopra devono essere presentate oralmente o per iscritto presso il notaio. Quest'ultimo, dove lo ritenga opportuno e non vi sia pericolo di ritardo, può richiedere una presentazione scritta.
2. In tutti i casi deve essere redatto un verbale che contenga: luogo e tempo del procedimento, il richiedente, l'oggetto della domanda, indicazione dei documenti esibiti, l'eventuale comunicazione agli interessati e la loro dichiarazione, il provvedimento emanato.
3. Il notaio è autorizzato, se necessario, ad avvalersi di esperti per l'accertamento di un fatto.
4. Il notaio decide sulle richieste e domande con provvedimento.
1. Il Tribunale Supremo ha la vigilanza sugli organi di deposito (Art. 15 di questo regolamento). Esamina annualmente la gestione e ne riferisce i risultati nella relazione giudiziaria annuale di rendiconto ordinario.
1. L'adozione di provvedimenti e l'emissione di ordinanze su richiesta unilaterale, previsti dal Codice delle obbligazioni, avvengono, salvo diversa disposizione di questo regolamento, per decisione del presidente del Tribunale cantonale.
2. Il procedimento è disciplinato dal Codice di procedura civile.
1. Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni integrative nelle normative esecutive riguardanti la procedura per la garanzia nel commercio del bestiame.
1. Il Presidente del Tribunale Cantonale è competente per i depositi ufficiali.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti sulla deposizione in caso di controversie derivanti da locazione e affitto.
1. Il Presidente del Tribunale Cantonale deve tenere un registro cronologico di tutti i depositi con numerazione progressiva e apporre tale numero sulla ricevuta di deposito rilasciata al depositante.
1. Depositi di denaro, titoli di valore e beni preziosi devono, salvo i casi di deposito soltanto temporaneo, essere immediatamente investiti o consegnati in custodia al Consiglio della Banca Cantonale di Obvaldo dal Presidente del Tribunale Cantonale. Gli interessi maturati da tale investimento devono essere accreditati al depositante.
2. Il Presidente del Tribunale Cantonale può assicurare, a spese degli interessati, i beni mobili depositati contro incendio e furto. Peraltro, in caso di custodia conforme alle norme, egli non assume alcuna responsabilità per i beni depositati.
1. Ufficio competente per l'esercizio del diritto di ritenzione del locatore ai sensi dell'art. 268b CO è l'ufficiale d'esecuzione.
1. La competenza delle autorità giudiziarie è determinata in tutti i casi in cui il diritto delle obbligazioni assegna al giudice una decisione o quando tale decisione diventa necessaria, e se il presente regolamento non prevede diversamente, in base alle disposizioni dell'organizzazione giudiziaria e del procedimento civile.
1. Come date usuali per la risoluzione dei contratti di locazione (art. 266b e segg. CO) si considerano il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre.
1. Le date usuali per la cessazione dei contratti di affitto di terreni agricoli sono documentate come il 1° marzo e il 1° novembre (Art. 16 par. 3 LPG).
1. Conformemente all'art. 927 del Codice delle obbligazioni e agli artt. 1 e 3 dell'Ordinanza federale sul registro di commercio (HRegV), nel Cantone viene tenuto un unico ufficio del registro di commercio.
2. L'ufficio del registro di commercio è un'autorità cantonale ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 della Legge sull'amministrazione statale.
1. Le pubblicazioni inviate dal conservatore al Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio devono essere pubblicate anche nella parte ufficiale del Foglio a spese della ditta registrata interessata.
1. L'autorità di vigilanza cantonale è tenuta a far esaminare regolarmente la tenuta del registro e a riferirne al Dipartimento federale di giustizia e polizia.
1. Il Tribunale amministrativo è l'istanza di ricorso contro le disposizioni del registro di commercio.
1. La presidenza del Tribunale cantonale è competente per la reiscrizione di un'entità giuridica cancellata ai sensi dell'art. 164 HRegV.
1. Le autorità giudiziarie operanti in base al suddetto regolamento verranno compensate secondo la tariffa delle spese giudiziarie.
2. Allo stesso modo, i pubblici ufficiali incaricati percepiscono le tasse conformemente al regolamento sulle tariffe di autenticazione, catasto e stima.
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1. La ricezione dei depositi è compensata come segue
a. per la custodia di denaro contante, oggetti di valore e titoli, finché siano custoditi da un funzionario, per giorno e per Fr. 100.- o valore e inferiori 10 Cts., inclusa l'emissione della ricevuta e del verbale, ma non oltre Fr. 10.-;
b. per la custodia di una ricevuta per denaro o oggetti di valore depositati, insieme alla ricevuta e al verbale, Fr. 1.-;
c. per la custodia di beni mobili di minor valore e che occupano poco spazio, Fr. 1.- a Fr. 5.- all'anno;
d. per la custodia di beni mobili con sostanziale esigenza di spazio per m² di superficie e per mese Fr. 2.-, con un minimo di Fr. 1.-;
e. per il bestiame, oltre ai costi di alimentazione e manutenzione, devono essere pagati: per un capo di bestiame grande al giorno 30 Cts. e per un capo di bestiame piccolo 20 Cts.
1. Le autorità, a cui viene richiesta un'azione ufficiale, sono generalmente autorizzate a richiedere anticipi per le spese. Le spese vive devono essere sempre rimborsate separatamente.
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento introduttivo, tutte le disposizioni in contrasto con esso sono abrogate. In particolare, sono abrogati il regolamento di esecuzione del Codice delle Obbligazioni del 20 febbraio 1883, quello del 23 gennaio 1912, così come la modifica del 5 giugno 1926, il regolamento sull'introduzione dei registri di commercio del 23 gennaio 1882.
1. Questo regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio federale.