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Ordinanza d'esecuzione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero - Autorità di approvazione (Art. 15 comma 1 lett. a LFAP)

8 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Obvaldo
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Indice delle disposizioni (8)

Testo normativo (8 Articoli)

Autorità

1. Il Consiglio di Governo designa l'autorità competente per le autorizzazioni, che decide sull'obbligo di autorizzazione, sulla concessione e sulla revoca di un'autorizzazione o di un'imposizione.

Autorità

1. Le autorità aventi diritto di presentare ricorso sono il dipartimento competente e il consiglio comunale della comunità interessata.

Autorizzazione

1. ...

2. A una persona fisica può essere autorizzato l'acquisto come casa vacanza o come unità abitativa in un aparthotel nell'ambito della quota cantonale.

Autorizzazione

1. Il Consiglio di Stato stabilisce ogni due anni, dopo aver ascoltato l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni e i comuni di residenza, i luoghi che necessitano, per promuovere il turismo, dell'acquisto di case per vacanze o di unità abitative in aparthotel da parte di persone all'estero, in conformità con un concetto di sviluppo approvato ai sensi della legislazione federale in materia di aiuti agli investimenti per le aree montane o secondo una pianificazione ufficiale equivalente.

2. Il Consiglio di Stato disciplina ogni due anni, dopo aver ascoltato l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni e i comuni di residenza, la distribuzione delle autorizzazioni tra i comuni di residenza.

Autorizzazione

1. ...

2. Il consiglio comunale della comunità interessata può introdurre di propria iniziativa le restrizioni menzionate all'art. 13 cpv. 1 BewG tramite un'ordinanza di carattere generale. L'ordinanza corrispondente deve essere notificata all'autorità competente per il rilascio dei permessi, all'autorità avente diritto di reclamo, al consiglio di governo, nonché all'Ufficio federale di giustizia.

Autorizzazione

1. L'autorità concedente riscuote una tassa per la sua decisione da Fr. 50.- a Fr. 6.000.-.

2. La tassa deve essere pagata dal richiedente. L'alienante e l'acquirente sono solidalmente responsabili per la tassa.

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