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Ordinanza sulla purgazione dei diritti reali e l'introduzione del registro fondiario federale (Ordinanza di purgazione) (Bereinigungsverordnung) - Scopo

46 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Obvaldo
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Indice delle disposizioni (46)

Art. 1 Ordinanza di rettifica Art. 2 Regolamento di Conciliazione Art. 3 Ordinanza di Rettifica Art. 4 Ordinanza di Rettifica - Relazione Art. 5 Ordinanza di Conversione Art. 6 Regolamento di Sanatoria Art. 7 Ordinanza di rettifica Art. 8 Regolamento di rettifica Art. 9 Regolamento di Rettifica Art. 10 Decreto di Rettifica - c. Indagini Art. 11 Regolamento di Riordino Art. 12 Regolamento di Consolidamento Art. 13 Regolamento di Conciliazione - Obbligo di Collaborazione Art. 14 Ordinanza di Regolarizzazione - Apertura Art. 15 Ordinanza di Rettifica Art. 16 Regolamento di Conciliazione Art. 17 Regolamento di Rettifica Art. 18 Regolamento di rettifica Art. 19 Regolamento di conciliazione - b. Ruoli delle parti Art. 20 Regolamento di Rettifica - Comunicazione da parte del Tribunale Art. 21 Ordinanza sulla Rettifica Art. 22 Disposizione di Rettifica Art. 23 Regolamento di Rettifica Art. 24 Regolamento di Riordino Art. 25 Ordinanza di Conciliazione Art. 26 Decreto di Rettifica Art. 27 Regolamento di rettifica Art. 28 Regolamento di Consolidamento - Obbligo di Restituzione Art. 29 Ordinanza di Rettifica - Pegni di diritto antico Art. 30 Regolamento di rettifica - Consolidamento dei crediti ipotecari Art. 31 Decreto Ratificativo Art. 32 Regolamento di Rettifica - Dichiarazione di Invalidità da parte del Tribunale Art. 33 Regolamento di Rettifica Art. 34 Regolamento di Rettifica - Verifica Art. 35 Regolamento di Rettifica - Esposto Pubblico Art. 36 Regolamento di Armonizzazione Art. 37 Ordinanza di rettifica Art. 38 Regolamento di Rettifica - Chiusura del vecchio catasto e dei fascicoli di rettifica Art. 39 Ordinanza di Rettifica - Conseguenze della Mancata Registrazione Art. 40 Regolamento di Consolidamento - Fondamenti Art. 41 Decreto di Consolidamento Art. 42 Decreto di Bonifica Art. 43 Decreto di rettifica - Tariffa Art. 44 Decreto di rettifica - Affari correnti Art. 45 Ordinanza di Rettifica Art. 46 Regolamento di rettifica

Testo normativo (46 Articoli)

**Generale**

1. La procedura di rettifica mira a stabilire i rapporti giuridici su tutti i fondi e a creare un registro fondiario conforme alle disposizioni del Codice civile.

2. Il registro fondiario cantonale deve essere rettificato e devono essere istituiti nuovamente i registri necessari del registro fondiario federale.

**Generale**

1. La rettifica del catasto cantonale e l'istituzione del catasto federale sono effettuate da

a. la sezione rettifica del catasto;

b. la commissione di rettifica;

c. la conservatrice e il conservatore del catasto.

2. La sezione rettifica del catasto è diretta dalla responsabile rettifica del catasto o dal responsabile rettifica del catasto.

3. Il segretariato della commissione di rettifica è gestito dall'ufficio del catasto.

**Generale**

1. Il consiglio di governo supervisiona la bonifica.

2. Determina quali comuni devono essere bonificati e in quale momento.

**Generale**

1. L'Ufficio Catasto Stabilisce il calendario per la bonifica e presenta al Consiglio di Stato le richieste necessarie.

2. Rende conto annualmente all'autorità di vigilanza sullo stato della bonifica. Una copia del rapporto deve essere inviata al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

**Consolidamento dei Diritti Reali - Procedura di Consolidamento**

1. Prima dell'inizio dei lavori di rettifica, il Dipartimento di Rettifica del Catasto deve predisporre un dossier di rettifica per ciascun immobile da rettificare. In questo devono essere inclusi, oltre al proprietario o alla proprietaria e alla descrizione del bene immobile, anche tutte le annotazioni valide del catasto cantonale d'ufficio.

2. Le dichiarazioni e le autorizzazioni di cancellazione delle parti devono essere verbalizzate, le disposizioni e le comunicazioni del Dipartimento di Rettifica del Catasto devono essere inserite nel fascicolo e il risultato della rettifica deve essere determinato in modo definitivo.

3. Il dossier di rettifica porta il numero dell'immobile.

Rettifica dei diritti reali - Procedura di rettifica

1. La Sezione di Rettifica del Catasto emette un avviso pubblico nel bollettino ufficiale per tutti i beni immobili pubblici e privati da registrare nel catasto. In tale avviso, le parti che rivendicano diritti reali su beni immobili sono invitate a notificare tali diritti alla Sezione di Rettifica del Catasto, a meno che non siano già iscritti nel catasto cantonale.

Rettifica dei diritti reali - Procedura di rettifica

1. L'iscrizione avviene su modulo ufficiale e contiene

a. una precisa indicazione e descrizione del diritto rivendicato;

b. l'indicazione del titolo giuridico su cui si basa ciascuna pretesa, o l'indicazione da quando è provabile l'esercizio del diritto;

c. l'indicazione del bene immobile gravato;

d. per quanto riguarda le servitù e gli oneri reali, anche l'indicazione del bene immobile o della persona avente diritto;

e. per gli oneri reali, il valore complessivo presunto;

f. per i diritti di pegno immobiliare, l'indicazione della somma garantita da pegno, del debitrice o del debitore e della creditrice o del creditore.

2. Tutte le iscrizioni devono essere registrate nel dossier di consolidamento.

### Retifica dei Diritti Reali - Procedura di Retifica

1. Le precedenti iscrizioni nel registro fondiario e le domande presentate devono essere verificate dalla sezione di rettifica del registro fondiario.

**Consolidamento dei Diritti Reali - Procedura di Consolidamento**

1. Devono essere cancellati

a. registrazioni diventate superflue o prive di rilevanza legale (Art. 964, 976, 976a e 976b CC);

b. diritti che secondo il Codice Civile non sono o non sono più idonei per la registrazione o l'annotazione; resta riservato l'Art. 11 comma 1 di questa ordinanza;

c. limitazioni legali della proprietà che, ai sensi dell'Art. 168h EG del CC, non necessitano di registrazione;

d. diritti e obblighi in relazione a condutture per l'acqua e le acque reflue nonché riguardanti tubazioni e condutture per l'approvvigionamento e lo smaltimento, qualora questi risultino già dalle disposizioni sui diritti di vicinato ai sensi degli Art. 684 e ss. CC.

**Epurerazione dei diritti reali - Procedura di epurazione**

1. Devono essere determinati

a. il valore complessivo degli oneri fondiari (Art. 783 Codice Civile Svizzero). Qualora questi possano essere iscritti come servitù o annotazioni, si deve rinunciare alla determinazione del valore complessivo. Gli obblighi di manutenzione privi di un valore complessivo concordato o di corrispondenti disposizioni di riscatto devono essere eliminati;

b. il tipo di proprietà comune e la distribuzione delle quote in caso di comproprietà, nonché il rapporto fondamentale nel caso di proprietà collettiva.

### Retifica dei Diritti Reali - Procedura di Retifica

1. Diritti esistenti che non sono suscettibili di registrazione ma sono annotabili devono essere menzionati nella sezione "Annotazioni".

2. Servitù e pesi fondiari finora registrati solo unilateralmente come diritto devono essere provvisoriamente registrati sia nel foglio catastale del soggetto titolare che in quello apparentemente gravato nella sezione "Preavvisi". La registrazione diventa vincolante e può essere eseguita nella sezione "Servitù e pesi fondiari" solo quando il proprietario o la proprietaria del fondo gravato ha dato il consenso o esiste una decisione giudiziaria definitiva. Se ciò non viene fornito entro un termine adeguato, il preavviso deve essere cancellato.

3. Per le iscrizioni che risultano poco chiare, deve essere registrata una versione inequivocabile; le iscrizioni incomplete devono essere completate.

4. Gli stati giuridici di natura reale costituiti prima della rettifica, come modifiche alle limitazioni legali della proprietà (art. 680 comma 2 CC), insediamenti, pesi fondiari ecc., devono essere controllati dalla sezione di rettifica del catasto per l'osservanza delle forme legali. Le forme di diritto mancanti devono essere ripristinate. Una nuova pubblicazione non è necessaria se le condizioni dell'usucapione (art. 661 CC) sono soddisfatte.

5. Se la forma giuridica mancante non viene ripristinata e non sono soddisfatte le condizioni dell'usucapione, il diritto non sarà trasferito nel catasto federale.

**Consolidamento dei Diritti Reali - Procedura di Consolidamento**

1. I risultati della verifica, il riconoscimento dei diritti registrati e l'approvazione di modifiche, integrazioni, riscritture o cancellazioni delle voci precedenti devono essere verbalizzati e, qualora il Dipartimento di rettifica del registro fondiario lo ritenga necessario, devono essere firmati dai legittimati a disporre o dai loro rappresentanti. Per la cancellazione dei diritti precedenti e l'iscrizione di nuovi gravami, la firma è imprescindibile.

2. Il verbale sulla rettifica del fondo, firmato dalle parti coinvolte o dai loro rappresentanti e da un collaboratore o una collaboratrice del Dipartimento di rettifica del registro fondiario, assume l'efficacia di un atto pubblico.

**Epurerazione dei diritti reali - Procedura di epurazione**

1. Le parti sono obbligate a partecipare, su invito, personalmente o tramite una rappresentante o un rappresentante, all'esecuzione di queste rettifiche.

2. In caso di rifiuto, deve essere emesso un provvedimento in tal senso. Questo può essere accompagnato dalla minaccia delle pene previste dall'art. 292 del Codice Penale.

3. Il reparto di rettifica del catasto e la commissione di rettifica possono avvalersi dell'assistenza dell'ufficio del catasto e del geometra incaricato.

**Consolidamento dei Diritti Reali - Procedura di Consolidamento**

1. Il risultato della rettifica e le disposizioni catastali adottate in relazione alla rettifica devono essere comunicate per iscritto alle parti coinvolte. Al proprietario o alla proprietaria devono essere simultaneamente comunicati i nuovi iscrizioni catastali previsti.

**Bonifica dei diritti reali - Procedura di bonifica**

1. Contro il risultato della rettifica e le disposizioni adottate può essere presentata un'opposizione scritta e motivata entro 20 giorni dalla notifica presso l'ufficio di rettifica del registro fondiario.

2. L'ufficio di rettifica del registro fondiario tratta l'opposizione. Se viene raggiunto un accordo, il risultato deve essere registrato nel verbale e firmato dalle parti coinvolte.

3. Se non viene raggiunto un accordo, l'opposizione deve essere trasferita alla commissione di rettifica per il trattamento.

**Bonifica dei diritti reali - Procedura di bonifica**

1. La Commissione di Conciliazione tenta di raggiungere un accordo amichevole. Gli accordi conclusi davanti alla Commissione di Conciliazione e sottoscritti dalle parti hanno l'efficacia degli atti pubblici.

2. Il procedimento davanti alla Commissione di Conciliazione è gratuito.

**Bonifica dei diritti reali - Procedura di bonifica**

1. Un diritto controverso può essere garantito tramite una registrazione provvisoria (Art. 961 CC).

**Epurerazione dei diritti reali - Procedura di epurazione**

1. Se davanti alla commissione di conciliazione non si riesce a raggiungere un accordo amichevole tra le parti sulla sussistenza, il contenuto, l'estensione o il rango di un diritto o sul valore complessivo di un onere fondiario, la commissione deve giungere a una risoluzione legale.

2. A tal fine, il presidente della commissione di conciliazione stabilisce, tramite lettera raccomandata, un termine di 20 giorni per la parte attrice per far valere il proprio diritto nella procedura civile, con la minaccia di accettare la rinuncia al diritto in caso di mancato rispetto.

**Bonifica dei diritti reali - Procedura di bonifica**

1. Il termine per presentare la domanda è fissato

a. alla proprietaria o al proprietario del fondo, che contesta l'esistenza, il contenuto, l'estensione o il rango di un diritto iscritto nel registro fondiario cantonale;

b. alla pretendente o al pretendente, che afferma l'esistenza di un diritto non iscritto in precedenza o divergente dall'iscrizione precedente.

Rettifica dei diritti reali - Procedura di rettifica

1. Le autorità giudiziarie comunicano d'ufficio al reparto di rettifica del catasto l'ingresso di un'azione nel procedimento di rettifica e la sua definizione con efficacia di giudicato.

**Bonifica dei diritti reali - Procedura di bonifica**

1. Contro le disposizioni e altri atti amministrativi del Dipartimento di Regolarizzazione del Catasto, nonché della conservatrice e del conservatore del catasto nel procedimento di regolarizzazione, può essere presentato reclamo scritto e motivato al consiglio di stato, entro 20 giorni dalla notifica o conoscenza, salvo che non sia prevista l'opposizione ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento.

2. Per i casi di reclamo, il Dipartimento di Regolarizzazione del Catasto deve tenere un registro speciale, in cui deve essere annotata anche la risoluzione.

Razionalizzazione dei Diritti Reali - Proprietà Immobiliare

1. Se i diritti di proprietà iscritti nel registro fondiario non corrispondono alle reali situazioni di proprietà, devono essere rettificati. Se la proprietaria o il proprietario iscritti nel registro fondiario non possono essere identificati, l'Ufficio di bonifica del registro fondiario deve procedere secondo l'art. 666a del Codice Civile Svizzero (ZGB).

2. Le persone coinvolte e i comuni residenziali sono obbligati a collaborare nell'ambito della rettifica delle situazioni di proprietà. L'Ufficio di bonifica del registro fondiario assegna loro un termine adeguato per questo.

3. Dopo la scadenza del termine inutilizzato, la registrazione è effettuata dall'Ufficio di bonifica del registro fondiario, il quale, in caso di successione, si assicura previamente che non vi sia stata rinuncia e che non sia stato disposto un inventario pubblico.

Razionalizzazione dei Diritti Reali - Proprietà Immobiliare

1. Per i beni immobili non ancora registrati nel catasto cantonale e per i beni immobili per i quali non esiste ancora un’iscrizione di proprietà, deve essere seguito il procedimento ai sensi dell’Art. 662 CC, sempre che non si tratti di beni immobili pubblici ai sensi degli Art. 664 e 944 CC.

Razionalizzazione dei Diritti Reali - Proprietà Immobiliare

1. I diritti reali sorti secondo il diritto cantonale, che non possono più essere costituiti secondo il Codice Civile, devono essere annotati nel registro fondiario.

Sistemazione dei diritti reali - Servitù e oneri reali

1. Le comunità municipali devono presentare al reparto di rettifica catastale un elenco delle strade e dei percorsi pubblici (strade cantonali, strade comunali, strade pubbliche) nonché di quelle strade e percorsi privati che sono utilizzati pubblicamente.

2. I percorsi su terreni privati, che possono essere utilizzati da chiunque, devono essere iscritti come servitù di passaggio popolare (servitù comunali) ai sensi dell'art. 781 del Codice Civile Svizzero (CC).

Sistemazione dei diritti reali - Servitù e oneri reali

1. Servitù prediali di origine antica e oneri reali devono essere trattati come servitù prediali o oneri reali legati al fondo, nella misura in cui dall'iscrizione nel registro fondiario o dall'atto di costituzione precedente non risulti la costituzione a favore di una persona determinata.

Pulizia dei diritti reali - Diritti di garanzia immobiliare

1. La proprietaria e il proprietario del fondo sono tenuti, su richiesta, a mettere a disposizione un elenco dei titolari di pegno per l'esecuzione della purificazione ipotecaria.

Pulizia dei diritti reali - Diritti di garanzia immobiliare

1. Le titolari e i titolari di titoli di pegno sono obbligati a presentare i titoli di pegno richiesti al reparto di bonifica del catasto, ricevendo una ricevuta.

Pulizia dei diritti reali - Diritti di garanzia immobiliare

1. I diritti di pegno fondiari di diritto anteriore (Antiche Gulte) devono essere convertiti in quelli del nuovo diritto.

2. Per l'emissione dei nuovi titoli non è necessario un contratto di pegno ai sensi dell'art. 799 CC.

3. Il valore nominale dei nuovi titoli dovrebbe in genere essere almeno di Fr. 1 000.- e divisibile per 500.

Pulizia dei diritti reali - Diritti di garanzia immobiliare

1. I titoli di pegno devono essere, per quanto possibile, raggruppati e le somme del pegno devono essere arrotondate per eccesso o per difetto a cifre tonde.

Pulizia dei diritti reali - Diritti di garanzia immobiliare

1. L'ufficio di rettifica del catasto è autorizzato a disporre la nuova emissione di titoli di pegno del Codice Civile, quando i titoli non coincidano più con le registrazioni catastali rettificate o quando ciò sia auspicabile per motivi di chiarezza, in particolare se la circolazione di un titolo potrebbe essere compromessa.

Pulizia dei diritti reali - Diritti di garanzia immobiliare

1. Se un titolo richiesto non viene inviato e non può essere altrimenti reso disponibile, esso sarà dichiarato nullo su iniziativa della Sezione di Sistemazione del Catasto a spese della creditrice o del creditore, o della proprietaria o del proprietario del bene immobile, in applicazione appropriata dell'art. 865 del Codice Civile Svizzero (ZGB).

2. Per i titoli ipotecari emessi dopo il 1912, di cui la creditrice o il creditore è ignoto da dieci anni, la Sezione di Sistemazione del Catasto promuove il procedimento per la dichiarazione di nullità ai sensi dell'art. 856 del Codice Civile Svizzero (ZGB) a spese della debitrice o del debitore.

Pulizia dei diritti reali - Diritti di garanzia immobiliare

1. Per gli antichi censi scomparsi da almeno dieci anni e per i quali durante tale periodo non sono stati richiesti interessi, la Sezione per la rettifica del libro fondiario emette, a spese della proprietaria o del proprietario del fondo, un avviso nel giornale ufficiale rivolto ad eventuali creditrici e creditori, affinché si facciano avanti entro un termine di sei mesi e facciano valere il credito presentando il titolo di pegno.

2. L'avviso contiene la vecchia denominazione e, se differente, la nuova designazione del sottoposto a pegno, l'ultima creditrice o l'ultimo creditore registrato, la data di costituzione e di registrazione nel protocollo dei censi, nonché l'attuale proprietaria o attuale proprietario del fondo.

3. Se entro il termine stabilito non viene presentato il titolo di pegno, la Sezione per la rettifica del libro fondiario ne dispone la dichiarazione di nullità. Nei registri del libro fondiario e nel vecchio protocollo dei censi viene indicata la dichiarazione di nullità. I diritti di pegno, i cui titoli sono stati dichiarati nulli, non vengono trasferiti nel libro fondiario federale.

Rettifica dei diritti reali - Conclusione della procedura di rettifica

1. Il Consiglio di governo fa controllare i nuovi registri principali e i registri ausiliari da un'agenzia o persona qualificata.

**Rettifica dei diritti reali - Conclusione del procedimento di rettifica**

1. I nuovi libri fondiari istituiti devono essere resi disponibili al pubblico per 30 giorni presso il Dipartimento di rettifica dei libri fondiari, e l'esposizione deve essere annunciata nel Bollettino Ufficiale.

2. Nell'annuncio deve essere sottolineato che i diritti reali non ancora iscritti possono ancora essere registrati presso il Dipartimento di rettifica dei libri fondiari durante il periodo di esposizione, e che tali diritti avranno effetto nei confronti di terzi in termini di esistenza, contenuto, estensione e rango solo secondo quanto iscritto nel libro fondiario.

Rettifica dei diritti reali - Conclusione della procedura di rettifica

1. Durante l'esposizione pubblica, chiunque dimostri un interesse legittimo può presentare un'opposizione presso la sezione di rettifica del registro fondiario, motivando che i trasferimenti dal catasto cantonale o dal verbale di rettifica sono stati eseguiti in modo errato o incompleto.

2. Per la procedura di opposizione si applicano mutatis mutandis gli art. 16 e seguenti del presente regolamento.

Rettifica dei diritti reali - Conclusione della procedura di rettifica

1. Il Dipartimento dell'economia pubblica stabilisce, al termine della procedura di rettifica e della pubblica esposizione, la data di entrata in vigore del registro fondiario federale per i fondi interessati.

2. Pubblica la sua decisione nel Bollettino ufficiale e ne informa il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il consiglio comunale.

Rettifica dei diritti reali - Conclusione della procedura di rettifica

1. Alla data di entrata in vigore del registro fondiario federale, è necessario chiudere e archiviare il registro fondiario cantonale, il vecchio protocollo delle obbligazioni fondiarie e i dossier di consolidamento.

Rettifica dei diritti reali - Conclusione della procedura di rettifica

1. Al decorrere di due anni dall'entrata in vigore del registro fondiario per i fondi interessati, tutti i diritti reali, che non sono ancora stati registrati ma che sono soggetti a obbligo di registrazione, si estinguono, a meno che non vengano richiesti per la registrazione nel registro fondiario entro tale periodo, salvo quanto previsto dall'art. 44 cpv. 1 SchlT ZGB.

2. Il Dipartimento dell'Economia Pubblica deve indicare nel suo avviso il momento a partire dal quale inizia a decorrere tale termine di decadenza e minacciare le conseguenze della sua mancata osservanza.

**Allegato del registro fondiario federale**

1. La tenuta del registro fondiario avviene in conformità con gli Articoli 942 e seguenti del Codice Civile Svizzero (ZGB) e gli Articoli 38 e seguenti delle Disposizioni Finali del Codice Civile Svizzero (SchlT ZGB), nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Federale sul Registro Fondiario e delle seguenti disposizioni.

**Annesso del Registro Fondiario Federale**

1. Nel foglio catastale è necessario fare riferimento al precedente numero del registro fondiario cantonale.

**Annesso del Registro Fondiario Federale**

1. I fogli principali da redigere per i terreni ferroviari, che servono direttamente all'attività ferroviaria (terreni operativi), devono essere contrassegnati con la dicitura "Terreno ferroviario".

2. La sezione "Diritti di garanzia immobiliare" deve essere bloccata.

Costi dell'introduzione del registro fondiario federale

1. I costi della procedura di rettifica e della creazione del registro fondiario federale sono a carico del Cantone. In casi particolari, i costi possono essere addebitati alla proprietaria e al proprietario del fondo.

2. Per le operazioni catastali che si presentano nel contesto della rettifica, ma non sono direttamente correlate a essa, devono essere pagate le ordinarie tasse catastali.

Disposizioni finali

1. Fino all'entrata in vigore del catasto federale, continuerà ad essere utilizzato il precedente catasto cantonale.

2. Inoltre, tutte le modifiche giuridiche in atto devono essere annotate, per quanto necessario, nei registri di rettifica.

3. Una volta che una proprietà è stata rettificata, ogni futuro trasferimento di proprietà o costituzione di pegno deve essere basato sulla descrizione dell'opera di misurazione e sul risultato del procedimento di rettifica.

Disposizioni finali

1. L'ufficio del registro fondiario deve fornire al geometra incaricato della rettifica, già durante la procedura di rettifica, tutti i documenti necessari per l’aggiornamento dell'opera di rilevamento a scopo di presa visione.

Disposizioni finali

1. Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di attuazione necessarie per l'esecuzione del presente regolamento.

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