Disposizioni d'esecuzione sul registro fondiario (AB GB) - Organi e Sede (ABGB)
Indice delle disposizioni (19)
Testo normativo (19 Articoli)
1. Alla tenuta del registro fondiario e ai compiti connessi è preposto l'ufficio del registro fondiario con sede a Sarnen. A Engelberg è gestita una filiale.
2. L'ufficio del registro fondiario è diretto dalla conservatrice o dal conservatore del registro fondiario.
1. La lingua ufficiale è il tedesco.
1. Il registro fondiario è tenuto con mezzi informatici secondo le disposizioni dell'ordinanza sul registro fondiario e il regolamento tecnico del DFGP e del DDPS sul registro fondiario.
1. I dati catastali possono essere consultati presso l'Ufficio del Catasto durante l'orario di apertura ordinario.
1. L'Ufficio del catasto può, oltre al registro dei proprietari e al registro dei creditori, tenere ulteriori registri ausiliari, come ad esempio elenchi relativi agli indirizzi delle persone aventi diritto, elenchi stradali o registri degli edifici.
1. I documenti giustificativi vengono conservati in fascicoli o in ordine cronologico, in base al numero d'ordine del giornale.
1. Rapporti di comproprietà su edifici che si sovrappongono reciprocamente o su costruzioni su terreno altrui possono essere registrati come servitù.
1. I privilegi legali sono presentati allo stesso modo dei privilegi contrattuali.
1. Il Dipartimento dell'Economia Pubblica può pubblicare un indice delle servitù e degli oneri reali.
1. L'Ufficio del Catasto notifica alla creditrice ipotecaria o al creditore ipotecario iscritti nel registro fondiario i cambi di proprietà, indicando se il debito ipotecario è assunto dall'acquirente o dall’acquirente.
2. Ulteriori notifiche devono avvenire conformemente alla legislazione speciale.
3. Qualora si dimostri appropriato nel singolo caso, l'Ufficio del Catasto può effettuare ulteriori notifiche.
1. La pubblicazione dell'acquisizione della proprietà di beni immobili nel Bollettino Ufficiale comprende
a. la venditrice o il venditore nonché l'acquirente con nome o ditta, cognome e residenza o sede;
b. il numero di particella, il tipo di immobile e la denominazione del luogo;
c. l'edificio o gli edifici;
d. la superficie;
e. il contenuto di un diritto autonomo e permanente;
f. la quota di comproprietà o di valore.
2. Non viene pubblicata l'acquisizione per successione ereditaria o regime patrimoniale, l'acquisizione di piccole superfici nonché di quote o frazioni di valore minori, in particolare
a. l'acquisizione di particelle stradali;
b. accorpamenti di superficie per la realizzazione di opere pubbliche;
c. l'acquisizione di piccoli beni immobili o parti di beni immobili fino a 200 m2 per i beni immobili non agricoli e fino a 2.000 m2 per i beni immobili boschivi e agricoli;
d. l'acquisizione di frazioni minori di comproprietà e partecipazioni complessive fino a un decimo dell'intero bene immobile;
e. l'acquisizione di unità immobiliari per box garage, laboratori, cantine e simili, nonché quote di valore minori fino a un aumento di un decimo della quota precedente.
1. La pubblicazione dell'acquisto di terreni nel Bollettino Ufficiale è soggetta a tassa. La tassa ammonta forfettariamente a 30 franchi per ogni trasferimento di proprietà.
2. L'ufficio del registro fondiario addebita la tassa in conformità al regolamento sulle tasse del registro fondiario come spesa. Si accorda con il Bollettino Ufficiale su base trimestrale.
1. Il consiglio di governo dispone il procedimento pubblico di rettifica su richiesta dell'ufficio del registro fondiario e designa l'area interessata nonché l'ambito materiale della rettifica. Stabilisce entro quale termine deve essere eseguito il procedimento pubblico di rettifica.
2. La disposizione del procedimento pubblico di rettifica viene annotata su tutti gli immobili nel perimetro di rettifica dopo la pubblicazione nel bollettino ufficiale.
1. L'Ufficio del Registro Fondiario verifica, all'interno del perimetro di sistemazione, le servitù nonché le annotazioni e le avvertenze riguardo alla loro attuale rilevanza giuridica e fattuale.
2. I proprietari e le proprietarie dei terreni situati nel perimetro di sistemazione, così come altre persone interessate dalla sistemazione, sono obbligati a presentare all'Ufficio del Registro Fondiario tutti i documenti pertinenti e a fornire informazioni su richiesta.
3. L'Ufficio del Registro Fondiario redige per ogni terreno interessato un elenco sistemato delle servitù permanenti e da cancellare, nonché delle annotazioni e delle avvertenze. Può, se necessario, in particolare per le servitù, inserire in un piano per il registro fondiario la posizione locale di un onere e di un diritto. Il piano diventa parte integrante dell'onere e del diritto.
1. L'ufficio del registro fondiario apre i registri rettificati alle persone aventi diritto mediante notifica, qualora queste non abbiano approvato per iscritto il registro rettificato.
2. Se una notifica scritta risulta impossibile, la disposizione deve essere pubblicata nel bollettino ufficiale.
1. Contro il provvedimento dell'ufficio del registro fondiario è possibile presentare opposizione entro 20 giorni presso l'ufficio stesso.
2. Se l'opposizione viene respinta dall'ufficio del registro fondiario, verrà comunicato alla persona interessata che la rettifica sarà effettuata, a meno che entro tre mesi non si intenti un'azione dichiarativa presso il tribunale civile per accertare che l'iscrizione abbia rilevanza giuridica.
1. L'Ufficio del registro fondiario esegue d'ufficio le rettifiche definitive.
2. Dopo la conclusione della procedura pubblica di rettifica, l'Ufficio del registro fondiario cancella l'annotazione dell'ordinanza della procedura pubblica di rettifica dai terreni interessati.
3. La conclusione della procedura pubblica di rettifica e la cancellazione dell'annotazione devono essere pubblicate nel Bollettino ufficiale.
1. Per il registro fondiario cartaceo si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di queste norme di attuazione, nella misura in cui le disposizioni transitorie di queste stesse norme di attuazione non dispongano diversamente.
1. L'ufficio del catasto garantisce periodicamente il libro fondiario cartaceo su supporti di immagine o dati non modificabili e li conserva secondo le istruzioni del Consiglio di Governo.