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Ordinanza d'esecuzione sulla misurazione ufficiale (VVAV) - Scopo (VVAV)

47 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Obvaldo
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Indice delle disposizioni (47)

Art. 1 VVAV - Scopo Art. 2 VVAV - Consiglio di Governo Art. 3 VVAV Art. 4 VVAV - Commissione per la Nomenclatura Art. 5 VVAV - Comuni Art. 6 VVAV - Geometri Catastrali Art. 7 VVAV Art. 8 VVAV - Proprietario del Fondo Art. 9 VVAV - Livelli informativi al di fuori della misurazione ufficiale Art. 10 VVAV - Esecuzione a tappe (Art. 21 commi 2 e 3 VAV) Art. 11 VVAV - Certificato di Mutazione Art. 12 VVAV - Modifica del Progetto Art. 13 VVAV - Revoca Art. 14 VVAV - Obblighi di segnalazione Art. 15 VVAV - Diritti e doveri del geometra incaricato dell'aggiornamento Art. 16 VVAV Art. 17 VVAV - Correzione degli Errori Art. 18 VVAV - Competenza Art. 19 VVAV Art. 20 VVAV - b. Notifica Personale Art. 21 VVAV - Opposizione Art. 22 VVAV - Approvazione e Riconoscimento (Art. 29 e 30 VAV) Art. 23 VVAV - Deposito di conservazione Art. 24 VVAV - Obbligo di Notifica e Ripristino Art. 26 VVAV Art. 27 VVAV - Gestione dei dati e sicurezza dei dati Art. 28 VVAV Art. 29 VVAV Art. 30 VVAV Art. 31 VVAV - Accesso diretto (Art. 36 VAV) Art. 32 VVAV - Tasse Art. 33 VVAV - Autorità di Concessione Art. 34 VVAV - Assegnazione del Lavoro Art. 35 VVAV - Assunzione dei Costi Art. 36 VVAV Art. 37 VVAV Art. 38 VVAV Art. 39 VVAV - Marcatura Art. 40 VVAV - Simboli Sovrani Art. 41 VVAV - Spese di sostenimento Art. 42 VVAV - Ripartizione delle Spese Art. 42a VVAV - Nomi Geografici della Misurazione Ufficiale Art. 42b VVAV - Località e Strade Art. 43 VVAV - Reclami Art. 44 VVAV Art. 44a VVAV - Disposizione transitoria Art. 45 VVAV

Testo normativo (47 Articoli)

1. Disposizione Generale

1. Questo regolamento disciplina il rinnovo, l'aggiornamento, l'utilizzo e la ripartizione dei costi della misurazione ufficiale definitivamente riconosciuta per l'intero territorio cantonale e l'attuazione del regolamento sui nomi geografici del 21 maggio 2008.

Organizzazione

1. Il Consiglio di Stato è responsabile della supervisione del rilevamento ufficiale.

2. Concorda con la Confederazione il programma a lungo termine dei progetti di rilevamento.

Organizzazione

1. Nella misura in cui il presente regolamento non designi un'altra autorità esecutiva cantonale e la competenza non risulti da altri decreti cantonali, il dipartimento competente attua la legislazione sulla misurazione ufficiale.

2. È particolarmente competente per

a. la direzione e la sorveglianza della misurazione ufficiale;

b. la designazione della vigilanza sulla misurazione, incaricata della verifica;

c. l'accordo del programma annuale con la Confederazione;

d. la pubblicazione e la supervisione della distribuzione di piani, dati e documenti della misurazione ufficiale;

e. l'emanazione di istruzioni nel quadro delle disposizioni federali[6];

f. il coordinamento di altri progetti per la raccolta di dati territoriali con la misurazione ufficiale.

Organizzazione

1. Il Consiglio di Stato nomina una commissione cantonale di nomenclatura composta da cinque a sette membri e designa il segretariato. Ne fanno parte un conservatore del registro fondiario e un geometra addetto all'aggiornamento in qualità di membri d'ufficio, nonché un membro alternato del comune interessato.

2. ...

Organizzazione

1. L'autorità di rilevamento comunale è il consiglio comunale.

Organizzazione

1. Il Consiglio di Stato designa uno o più geometri di aggiornamento e stipula con essi un contratto di diritto pubblico. Essi devono essere in possesso del brevetto di ingegnere geometra e essere iscritti nel registro dei geometri.

2. Il geometra di aggiornamento deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile adeguata a coprire i danni che causa nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali.

3. Il contratto di aggiornamento è stipulato per tre anni; si rinnova per un anno alla volta, se non viene disdetto con un preavviso di un anno entro la fine di un anno solare.

Organizzazione

1. I lavori per rinnovi e ricomposizioni fondiarie nell'ambito del catasto ufficiale possono essere affidati ad altri ingegneri-geometri brevettati e iscritti nel registro dei geometri o a professionisti qualificati nel campo della misurazione.

Organizzazione

1. I proprietari terrieri devono fare in modo che i loro terreni siano delimitati e misurati.

2. Devono in particolare

a. concedere l'accesso al loro terreno alle persone incaricate dell'esecuzione della misurazione;

b. tollerare l'installazione, la protezione e la manutenzione dei punti fissi di misurazione e lasciarli invariati; danni permanenti significativi verranno compensati secondo i principi del diritto espropriativo.

Contenuto del rilevamento ufficiale (Art. 5 fino a 10 VAV)

1. Cantoni, comuni e utilizzatori permanenti possono, sulla base del rilevamento ufficiale (Art. 5 VAV), raccogliere ulteriori livelli informativi, come linee di costruzione, confini di zona o condutture ecc.

2. Oltre ai dati del rilevamento ufficiale possono essere rappresentate nel piano per il registro fondiario anche le servitù, purché queste siano definite in modo inequivocabile dal punto di vista della localizzazione; rimane riservato l'Art. 732 cpv. 2 CC.

Rinnovo

1. Il Consiglio di Stato stabilisce, nell'ambito del programma concordato con la Confederazione e previa consultazione con i comuni, quando verrà effettuato il rinnovo dei singoli livelli informativi o di determinate aree nei singoli comuni.

Aggiornamento - Aggiornamento Corrente (Art. 23 VAV)

1. L'atto di mutazione (Art. 25 cpv. 1 VAV) viene redatto a seguito di una precedente demarcazione e misurazione dei nuovi punti di confine o di un nuovo confine tra punti di confine esistenti.

Aggiornamento - Aggiornamento Corrente (Art. 23 VAV)

1. Con il consenso del proprietario del terreno, si rinuncia temporaneamente alla posa di segni di confine se questi sarebbero minacciati da imminenti lavori di costruzione o non possono essere collocati per altri motivi importanti. In tali casi, i confini vengono determinati provvisoriamente sulla base di piani o altre basi adeguate.

2. Al termine dei lavori di costruzione o con la cessazione del motivo importante, i confini devono essere segnati. Se in tale contesto si verificano modifiche ai confini che comportano una seconda mutazione, deve essere presentata un'iscrizione nel registro fondiario tramite atto pubblico.

Aggiornamento - Aggiornamento Corrente (Art. 23 VAV)

1. Se le modifiche, per le quali è stato creato un certificato di mutazione, non vengono registrate per l'iscrizione nel registro fondiario entro un anno, il conservatore del registro fondiario emette un sollecito, nel quale stabilisce un termine adeguato per la registrazione. Se questo termine scade senza azione, si procede alla retromutazione con relativo addebito delle spese.

2. Le mutazioni non trattate vengono dichiarate nulle d'ufficio dal geometra della manutenzione.

Aggiornamento - Aggiornamento Continuo (Art. 23 VAV)

1. I proprietari terrieri devono comunicare al geometra addetto al catasto tutte le modifiche che riguardano il contenuto del piano per il libro fondiario.

2. Le autorità o gli uffici competenti comunicano inoltre al geometra addetto al catasto

a. il completamento di nuove costruzioni e ampliamenti nonché impianti e opere subito dopo l’avvenuta accettazione dei lavori; la demolizione di edifici e impianti;

b. le mutazioni iscritte e decadute nel libro fondiario nonché le modificazioni della proprietà dei fondi iscritte nel libro fondiario;

c. le modifiche dei diritti indipendenti e permanenti delimitati spazialmente;

d. le modifiche della rete stradale forestale nonché nuovi rimboschimenti e disboscamenti;

e. costruzioni stradali eseguite al di fuori delle riunioni dei beni con contributi pubblici;

f. modifiche strutturali ai corsi d'acqua nonché gli stati progettati, nella misura in cui questi devono essere riportati nel rilevamento secondo il diritto federale;

g. linee aeree di corrente forte nonché condutture secondo l'art. 6 comma 2 VAV.

Aggiornamento - Aggiornamento Corrente (Art. 23 VAV)

1. Al geometra responsabile dell'aggiornamento spetta il compito di mantenere e aggiornare continuamente la misurazione ufficiale. Deve aggiornare le modifiche che gli sono comunicate ai sensi dell'art. 14 di questo regolamento entro un anno. Le modifiche non comunicate devono essere aggiornate quando ne viene a conoscenza.

2. Inoltre, il geometra responsabile dell'aggiornamento deve

a. mantenere i punti fissi di misurazione della categoria 3 (punti poligonali);

b. effettuare le retro-mutazioni.

3. Se i confini delle proprietà, che sono anche confini di giurisdizione, vengono modificati o costruiti, il geometra responsabile dell'aggiornamento deve proporre una regolazione dei confini alle comunità interessate.

4. Solo il geometra responsabile dell'aggiornamento può eseguire i lavori di aggiornamento nel suo ambito di competenza.

Aggiornamento - Aggiornamento Corrente (Art. 23 VAV)

1. Danni o rimozioni prevedibili dei segnali di punto fisso devono essere segnalati al geometra di tracciamento; presso di lui devono essere presentate anche le richieste di spostamento.

Aggiornamento - Aggiornamento Corrente (Art. 23 VAV)

1. Il geometra responsabile degli aggiornamenti è tenuto a correggere gli errori nel rilevamento ufficiale.

2. In caso di errori nel tracciato dei confini, egli redige un piano di rettifica e lo fa firmare dai proprietari dei terreni. Se la firma viene rifiutata, è possibile ottenere un giudizio del tribunale ai sensi dell'art. 975 comma 1 o 976 comma 3 del Codice civile svizzero.

Aggiornamento - Aggiornamento Periodico (Art. 24 OAV)

1. Il Consiglio di Governo stabilisce, in accordo con i comuni, il momento e l'area della revisione periodica.

Procedura di imposizione e opposizione

1. Al termine di un lavoro di rilevamento, in cui i diritti di una pluralità di proprietari terrieri sono interessati, il consiglio comunale espone pubblicamente il piano per il catasto e gli altri estratti creati dall'insieme di dati di base per un periodo di 30 giorni.

2. L'inizio, il luogo e la durata dell'esposizione devono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale.

3. Se solo singoli proprietari terrieri sono interessati nei loro diritti, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e l'esposizione pubblica possono essere sostituite da una comunicazione scritta con riferimento al diritto di visione e alla possibilità di opposizione.

Procedura di imposizione e opposizione

1. I proprietari terrieri i cui diritti sono coinvolti e il cui indirizzo è conosciuto in Svizzera, vengono informati per iscritto dal Consiglio comunale in merito all'esposizione e ai mezzi legali a loro disposizione.

2. Al proprietario terriero deve essere fornita, su richiesta, una copia estratta del piano per il catasto.

Procedura di imposizione e opposizione

1. Le opposizioni contro la misurazione e contro la designazione dei nomi dei luoghi devono essere presentate per iscritto e in modo motivato al Consiglio comunale entro il termine di deposito.

2. In merito alle opposizioni contro i nomi dei luoghi decide la Commissione di Nomenclatura; su tutte le altre opposizioni decide il Consiglio comunale.

Procedura di imposizione e opposizione

1. Basato sul rapporto di verifica della sorveglianza cantonale della misurazione e sul rapporto del Consiglio comunale riguardo l'esposizione del piano, il Consiglio di Stato approva l'opera di misurazione.

Conservazione e Manutenzione - Custodia

1. I dati e i documenti della misurazione ufficiale sono conservati e protetti dal geometra responsabile dell'aggiornamento.

Conservazione e Manutenzione - Marcatura

1. Gli autori del danno ed i proprietari terrieri devono segnalare al geometra di aggiornamento eventuali danni, spostamenti o rimozioni dei segni di confine. Il geometra di aggiornamento ripristina il segno di confine.

2. I difetti non segnalati devono essere corretti al momento dell'esecuzione degli ordini di mutazione.

**Conservazione e Manutenzione - Rilevamento**

1. Il geometra di aggiornamento è responsabile della conservazione dei componenti del rilevamento ufficiale.

2. Egli esegue i lavori di manutenzione nell'ambito del contratto di aggiornamento.

Conservazione e Manutenzione - Rilevamento

1. Il dipartimento competente emette istruzioni sulla gestione dei dati e sulla sicurezza dei dati.

Conservazione e Manutenzione - Rilievo

1. Il Cantone assicura i componenti del rilevamento ufficiale mediante la stipulazione di contratti di assicurazione.

Uso dei dati della misurazione ufficiale

1. Gli atti originali non possono essere rilasciati. Eccezioni sono concesse dal Dipartimento competente.

Uso dei dati della misurazione ufficiale

1. Il dipartimento competente designa gli uffici che redigono e rilasciano estratti e valutazioni (dati e piani) dall'opera di misurazione.

2. Il consiglio di governo può trasferire a terzi il diritto alla gestione, al rilascio e all'uso dei dati. Regola i dettagli tramite contratto.

Utilizzo dei dati della misurazione ufficiale

1. Il dipartimento competente regola mediante provvedimento l'accesso diretto tramite strumenti informatici ai dati della misurazione ufficiale.

Utilizzo dei dati della misurazione ufficiale

1. Il Consiglio di Stato emana un regolamento delle tasse per la fornitura di dati e valutazioni della misurazione ufficiale, nonché per l'accesso diretto a queste ultime, previa consultazione dei comuni.

Uso commerciale (Art. 39 VAV)

1. Autorità competente ai sensi del regolamento sull'uso commerciale dei dati della misurazione ufficiale è il dipartimento competente.

Assegnazione dei Lavori (Art. 45 VAV)

1. L'aggiudicazione dei lavori di rilevamento ufficiale avviene secondo le disposizioni cantonali in materia di appalti.

2. Fino all'emanazione di normative cantonali, si applicano per analogia le disposizioni del regolamento federale sugli appalti.

Costi (Art. 49 VAV) - Rinnovo e Mantenimento (numerazione provvisoria)

1. I costi rimanenti, dopo la detrazione dei contributi della Confederazione, degli utenti permanenti e di eventuali terzi, sono a carico del Cantone.

2. ...

3. Il dipartimento competente controlla le domande di pagamento parziale e il conto finale degli imprenditori e dispone, su loro richiesta, il versamento delle rate e del pagamento finale tramite la cassa dello Stato, nei limiti dei crediti previsti nel bilancio statale.

Costi (Art. 49 VAV) - Aggiornamento Continuo

1. I singoli lavori di aggiornamento vengono calcolati secondo un tariffario approvato dal Consiglio di Stato.

2. Le spese per l'aggiornamento della misurazione ufficiale sono a carico del responsabile.

3. Il dipartimento competente esamina d'ufficio o su richiesta i conti dell'aggiornamento.

Articolo 49 VAV - Costi - Aggiornamento Corrente

1. Il geometra di aggiornamento emette la fattura. Egli si occupa dell'incasso dei costi, che sono a carico del proprietario del terreno.

Articolo 49 VAV - Costi - Aggiornamento Corrente

1. I costi rimanenti, dopo la detrazione dei contributi federali, per l'installazione, la manutenzione e l'aggiornamento dei punti fissi di rilevamento delle categorie 2 (segnali) e 3 (punti poligonali) sono a carico del Cantone. È riservato il diritto di regresso dell'ente pubblico nei confronti del responsabile del danno.

Costi (Art. 49 VAV) - Aggiornamento Continuo

1. Le spese per la manutenzione e il ripristino dei segni confinari sono a carico dei proprietari dei terreni. Resta salvo il diritto di rivalsa del proprietario del terreno nei confronti del responsabile del danno.

2. Le spese per la demarcazione dei nuovi confini devono essere sostenute dai proprietari dei terreni che hanno causato la tracciatura del confine.

49. Costi (Art. 49 VAV) - Revisione Continuale

1. La manutenzione e l'installazione di segnaletiche speciali dei confini dei cantoni e dei comuni sono a carico dei cantoni rispettivi o delle comuni coinvolte.

Articolo 49 VAV - Costi - Aggiornamento periodico

1. I costi rimanenti per l'aggiornamento periodico, dopo la detrazione del contributo federale e di eventuali contributi di terzi, sono a carico del Cantone.

Costi (Art. 49 VAV) - Gestione, Verifica e Calcolo

1. I costi per la gestione, verifica e contabilizzazione sono a carico del Cantone.

Nomi Geografici

1. La Commissione di Nomenclatura

a. designa, dopo aver consultato il comune di riferimento, i nomi geografici da inserire nella misurazione ufficiale e ne definisce l'ortografia nonché l'ambito territoriale e materiale;

b. aggiorna il Registro dei Nomi dell'Obvaldo e lo rende accessibile al pubblico;

c. garantisce un'armonizzazione dei nomi delle strade;

d. riscuote tasse per le proprie attività; le autorità e gli uffici pubblici sono esenti dal pagamento delle tasse.

2. I nomi geografici della misurazione ufficiale devono essere utilizzati nei rapporti ufficiali.

Nomi Geografici

1. Il consiglio comunale è competente per l'individuazione e la designazione delle località e designa le strade dopo aver consultato la commissione di nomenclatura.

1. Tutela Giuridica

1. Contro la condotta dell'ingegnere geometra si può presentare un reclamo al dipartimento competente.

2. Contro le disposizioni e le decisioni del consiglio comunale, della commissione di nomenclatura e del dipartimento competente è possibile presentare ricorso scritto e motivato al Consiglio di Stato entro 20 giorni dall'apertura.

3. Il Consiglio di Stato ha piena facoltà di riesame.

Disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento esecutivo sono abrogate

a. il regolamento sulla commercializzazione e il rilevamento catastale del 28 gennaio 1936;

b. il regolamento per l'aggiornamento dei rilevamenti catastali del 5 dicembre 1959;

c. l'art. 1 delle disposizioni esecutive sull'accertamento e l'ortografia dei nomi locali del 5 luglio 1983.

Disposizioni finali

1. I contratti di diritto pubblico esistenti con persone che devono essere iscritte nel registro dei geometri rimangono validi, a condizione che l'iscrizione nel registro dei geometri avvenga entro il termine previsto dall'art. 41 cpv. 4 del Regolamento del 21 maggio 2008 sugli ingegneri geometri. In caso contrario, i contratti di diritto pubblico devono essere risolti alla prima data utile.

Disposizioni finali

**1. Il Consiglio di Governo stabilisce quando questo regolamento di attuazione entrerà in vigore. Esso è soggetto a referendum facoltativo.**

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