Disposizioni d'esecuzione della ZBSA concernenti la vigilanza sulle fondazioni - Ambito di Applicazione
Indice delle disposizioni (14)
Testo normativo (14 Articoli)
1. Queste disposizioni esecutive regolano la vigilanza legale sulle fondazioni private ai sensi degli art. 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CC) (le cosiddette fondazioni classiche), che, secondo il loro scopo, appartengono ai Cantoni di Lucerna, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo o Zugo.
2. Esse non sono applicabili alle fondazioni familiari e alle fondazioni ecclesiastiche (art. 87 CC), né alle fondazioni soggette alla vigilanza federale. Per le fondazioni di previdenza per il personale, che operano nel campo della previdenza per la vecchiaia, per i superstiti e per l’invalidità, e per le istituzioni che, secondo il loro scopo, servono alla previdenza professionale, si applicano le disposizioni esecutive della ZBSA sulla previdenza professionale del 16 settembre 2005.
1. La vigilanza sulle fondazioni ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 CC è esercitata dalla segreteria del Concordato sulla vigilanza della Svizzera Centrale per il BVG e le fondazioni (ZBSA; di seguito denominata autorità di vigilanza).
1. Durante la registrazione di una fondazione, l'ufficio del registro di commercio cantonale competente assicura che ogni fondazione - ad eccezione delle fondazioni familiari e delle fondazioni ecclesiastiche - sia sottoposta alla vigilanza dell'ente pubblico a cui essa appartiene secondo il suo scopo.
2. L'ufficio del registro di commercio comunica all'autorità di vigilanza ritenuta competente la costituzione della fondazione, inviando un estratto del registro di commercio, nonché una copia o una copia autenticata dell'atto di fondazione e di eventuali regolamenti. Dopo l'emissione della decisione dell'autorità di vigilanza relativa all'assunzione della vigilanza sulla fondazione, l'autorità di vigilanza viene registrata nel registro di commercio.
3. Se la ZBSA (Zentraler Beobachter und Stellvertretender Amtshalter) si considera non competente, trasferisce i documenti all'autorità di vigilanza che ritiene competente.
1. All'autorità di vigilanza competono tutti i compiti assegnati a essa dal diritto federale e dalle disposizioni pertinenti dei cantoni dell'accordo, nella misura in cui questi hanno conferito alla ZBSA la sorveglianza delle fondazioni. Nell'attuazione della legislazione, è responsabile di tutte le misure e decisioni che non sono espressamente riservate a un'altra istanza.
2. Ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 dell'accordo, la ZBSA per i cantoni dell'accordo, che le hanno conferito la vigilanza sulle fondazioni, svolge anche i compiti dell'autorità di modifica ai sensi degli articoli 85, 86 e 86a del Codice civile svizzero (CCS) in relazione alle fondazioni cantonali e comunali.
3. Nell'esercizio della vigilanza, l'autorità di vigilanza rispetta l'autonomia delle fondazioni e la responsabilità propria dei loro organi. Adotta le disposizioni necessarie quando gli organi non agiscono nell'ambito della discrezionalità doverosa.
4. L'autorità di vigilanza può emanare le istruzioni e le direttive necessarie all'adempimento dei suoi compiti.
1. L'autorità di vigilanza verifica
a. l'organizzazione delle fondazioni (Art. 83 CC),
b. l'utilizzo del patrimonio della fondazione (Art. 84 cpv. 2 e 84a CC),
c. l'investimento del patrimonio della fondazione secondo i princìpi di una solida gestione del capitale, in particolare la sicurezza, il rendimento adeguato, la diversificazione del rischio e la liquidità,
d. la conformità dei regolamenti emanati dal consiglio di fondazione con l'atto costitutivo della fondazione,
e. le richieste delle fondazioni per l'esenzione dall'obbligo di designare un organo di revisione (Art. 83b cpv. 2 CC).
1. Se l'autorità di vigilanza accerta delle irregolarità, adotta le misure necessarie per la loro correzione. A tal fine, dispone in particolare dei seguenti strumenti di vigilanza
a. l'emissione di istruzioni vincolanti agli organi della fondazione,
b. l'ammonimento, l'avvertimento e la revoca degli organi,
c. la nomina di un amministratore giudiziario,
d. la nomina di un revisore straordinario,
e. l'annullamento e la modifica delle decisioni degli organi,
f. l'ordinanza di perizie,
g. l'esecuzione mediante intervento sostitutivo,
h. la minaccia di sanzioni per insubordinazione ai sensi dell'articolo 292 del Codice Penale Svizzero,
i. la verifica della gestione e della contabilità presso la sede della fondazione,
k. la nomina dell'organo mancante.
1. Ogni fondazione deve presentare all'autorità di vigilanza, senza sollecitazione, entro e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile, i seguenti documenti originali e conformi alla legge, debitamente firmati, per l'esame e la presa di conoscenza
a. il bilancio annuale (stato patrimoniale, conto economico e allegato),
b. la relazione della società di revisione,
c. la relazione sull'attività della fondazione,
d. il verbale di approvazione del consiglio di fondazione.
2. L'autorità di vigilanza può richiedere ulteriori documenti e informazioni se necessario, in particolare ha il diritto di esaminare tutti i documenti, come libri contabili, giustificativi, verbali e corrispondenza.
1. L'autorità di vigilanza deve essere immediatamente informata riguardo a nuovi statuti o regolamenti emessi o modificati, nonché in relazione all'elezione dei membri degli organi.
1. In base all'art. 2 cpv. 3 del Concordato, la ZBSA è competente per i cantoni concordatari che le hanno trasferito la vigilanza sulle fondazioni classiche, per la modifica dell'organizzazione o dello scopo di una fondazione (art. 85 e ss. CC) nonché per la constatazione dell'impossibilità di raggiungere lo scopo o per la soppressione della fondazione (art. 88 cpv. 1 CC).
2. La ZBSA assume, per i cantoni concordatari che le hanno trasferito la vigilanza sulle fondazioni, anche per le fondazioni sotto vigilanza comunale i compiti dell'autorità di modifica e trasformazione ai sensi degli artt. 85 e ss. e 88 cpv. 1 CC. Tutte le altre modifiche sono disposte dalle autorità di vigilanza comunali.
1. Le domande relative alla modifica, trasformazione o estinzione di una fondazione devono essere sottoposte alla ZBSA per decisione. La sua decisione ha effetto costitutivo.
2. Se si tratta di una fondazione sotto la sorveglianza comunale con sede in un cantone del concordato che ha affidato alla ZBSA la supervisione delle fondazioni cantonali, l'autorità comunale competente, in qualità di autorità di vigilanza, riceve la domanda della fondazione e la sottopone alla ZBSA con una richiesta corrispondente per decisione.
1. Il procedimento per l'emanazione, la modifica o la revoca di disposizioni e decisioni della ZBSA, nonché il procedimento dei mezzi di impugnazione, è disciplinato dalle norme del Cantone di Lucerna.
2. L'istanza di ricorso è il Tribunale cantonale del Cantone di Lucerna.
1. L'autorità di vigilanza preleva tasse per la sua attività.
2. Le tasse coprono i costi e consistono in
a. una tassa annuale di vigilanza,
b. tasse per disposizione e servizi.
3. La tassa annuale di vigilanza è calcolata in base al patrimonio lordo della fondazione e le tasse per disposizioni e servizi sono misurate secondo l'effettivo impegno e addebitate alle fondazioni o alle richiedenti e ai richiedenti.
1. Per la verifica annuale dei rapporti e dei conti viene applicata una tassa di base di 300 franchi, a cui si aggiunge lo 0,1 per mille del patrimonio lordo, arrotondato per difetto al franco intero più vicino, ma non superiore a 3 800 franchi.
2. Se sono necessarie verifiche che superano il consueto livello, la tassa può essere aumentata fino ad un massimo del doppio dell'importo.
3. In casi giustificati, si può rinunciare all'imposizione della tassa.
1. Queste disposizioni esecutive concernenti la sorveglianza delle fondazioni entrano in vigore il 1° gennaio 2006. Esse devono essere pubblicate negli organi di pubblicazione dei cantoni del Concordato.