Legge che integra la legge d'introduzione al Codice civile svizzero
Indice delle disposizioni (14)
Testo normativo (14 Articoli)
1. L'estinzione delle interferenze di vecchie servitù è da effettuarsi contemporaneamente alla sistemazione del catasto.
2. Nella pubblicazione relativa alla sistemazione, deve essere menzionato il fatto che le interferenze delle servitù devono essere estinte.
3. Qualora la sistemazione del catasto sia già avvenuta senza che le interferenze esistenti siano state estinte, la procedura di estinzione deve essere recuperata entro due anni dall'entrata in vigore di questa legge.
4. Se si intende costituzione di ipoteche su un immobile gravato da interferenze di vecchie servitù, tali interferenze devono essere estinte prima dell'emissione dei titoli ipotecari.
1. Tutte le aggressioni delle antiche rendite fondiarie, nella misura in cui il loro importo non supera la metà del valore reale del pegno fruttifero, sono dichiarate materialmente prive di valore, considerate fondamentalmente estinte e annullate.
2. Fondamentale per la determinazione del valore di questi pegni è l'ultima stima ufficiale del terreno effettuata nel periodo di dieci anni, a meno che da quel momento non sia intervenuta una variazione sostanziale del valore dello stesso.
3. Se l'importo delle antiche rendite fondiarie non grava il terreno fruttifero oltre la metà, secondo la valutazione della commissione del catasto, non è necessario disporre una stima, a meno che non sia richiesta da un interessato.
1. Se il proprietario del reddito perpetuo controverso o il proprietario del fondo dominante o di un fondo gravato da tale reddito crede che la somma valutata per la liquidazione non rispecchi il vero valore del fondo, ciascuno di essi ha il diritto di richiedere una stima, a meno che non vi sia stata una stima secondo la nuova legge negli ultimi due anni.
1. Ove un fondo che genera interessi sia gravato per oltre la metà del suo valore da censi antichi che si estendono su altri fondi, tali censi, se i titolari del diritto non rinunciano volontariamente alle estensioni, devono essere riscattati.
1. I proprietari del terreno gravato da rendita e di quello soggetto ad invasione sono solidalmente responsabili, in parti uguali, per l'estinzione.
2. Ognuno di essi può liberarsi dalla corresponsabilità assumendo l'intero valore nominale della rendita oppure richiedendo la sua messa all'asta, nel qual caso un'eventuale differenza tra ricavo e valore nominale sarà a carico del titolare della rendita e dei proprietari di tutti i fondi gravati.
3. La banca cantonale, nella misura necessaria e con garanzie adeguate, assisterà gli obbligati alla estinzione concedendo prestiti.
1. Il proprietario di ogni rendita interessata dalla presente legge deve depositare la stessa in originale o, nel caso si tratti di parti di una rendita, un estratto presso il conservatore dei registri immobiliari, su richiesta di quest'ultimo, contro rilascio di ricevuta. Qualora a tale richiesta non venga dato seguito entro 14 giorni, ciò equivale a una rinuncia ai diritti di ritenzione.
1. Il proprietario del fondo sottoposto alla rettifica del registro fondiario deve anticipare i costi presunti del procedimento, ma ha il diritto di richiedere il rimborso ai proprietari dei terreni che vengono liberati da usurpazioni, in proporzione agli importi pertinenti.
2. I costi della stima ufficiale richiesta ai sensi dell'art. 3 devono essere anticipati dall'interessato che ne fa richiesta.
3. In caso di controversie sulla copertura dei costi, decide la commissione del registro fondiario.
1. Le rendite fondiarie residue e gli estratti di rendite fondiarie per importi inferiori a Fr. 100.- devono essere, dove e nella misura in cui la commissione del registro fondiario lo ritenga utile ai fini dell'ordine o del miglioramento del credito fondiario, in occasione della rettificazione del registro fondiario, o riscattati o uniti a voci che ammontano almeno a Fr. 200.-.
1. I proprietari di titoli ipotecari inferiori a Fr. 100.- sono tenuti, a discrezione della commissione del catasto, a cederli in cambio di denaro contante o di altri titoli ipotecari che offrano una sicurezza non inferiore.
1. Alla Banca Cantonale è riservato il diritto, se possibile, di sostenere la fusione degli oneri reali attraverso la concessione di prestiti temporanei ad un tasso di interesse che eviti perdite per il debitore e il creditore.
2. In ogni caso, i prestiti concessi a questo scopo devono essere rimborsati con rate annuali di almeno il 10%.
1. Dove per le antiche rendite fondiarie non esistano strumenti emessi, tali strumenti devono essere emessi in occasione della rettifica catastale a spese degli aventi diritto.
1. Non devono essere emessi estratti da rendite perpetue per importi inferiori a Fr. 200.-.
1. ...[1]
1. Questa legge entra immediatamente in vigore e il Consiglio di Governo è incaricato della sua pubblicazione.
2. Il Consiglio del Cantone è autorizzato ad emanare le norme esecutive necessarie.